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Con l’art.1 del D.L. 27 maggio 2008, n.93, è stata disposta “ l’esenzione ICI prima casa”.

In base a detta disposizione, i contribuenti che si trovano nelle condizioni previste dalla norma di favore e che saranno di seguito illustrate non sono tenuti a corrispondere l’ICI sull’abitazione principale già a decorrere dal versamento in acconto per l’anno 2008.

Come chiarito con Risoluzione n. 12/F, del 05/06/2008, pubblicata il 06/06/2008

Le condizioni per il riconoscimento dell’esenzione sono:

L’esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9.

Sono esenti, inoltre, le pertinenze dell’abitazione principale, come definite dall’art. 7 del vigente regolamento comunale ( per pertinenza si intende, come definita dall’art.817 del c.c., il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, destinati in modo durevole a servizio della stessa, iscritti in Catasto nella Categoria C/6 C/2 e C/7).

L’esenzione va inoltre riconosciuta a tutte le unità immobiliari che il comune, con il regolamento vigente, ha assimilato all’abitazione principale e, quindi:

  1. I fabbricati concessi in uso gratuito ai figli, per le abitazioni ubicate nelle zone A B C del piano di fabbricazione, ivi residenti da almeno un anno alla data del primo gennaio di ogni anno di imposizione, a condizione che gli stessi vi dimorino abitualmente e che i contratti delle utenze domestiche ( energia elettrica, gas, acqua, telefono) siano intestati agli stessi.

  2. E’, altresì, considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani ricoverati presso le case di riposo, non locate né utilizzate in virtù di comodato da altri soggetti.

Sono, inoltre, esclusi dal pagamento dell’ICI i soggetti passivi non assegnatari dell’ex casa coniugale a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

L’esenzione spetta anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

 
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