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Si rende noto che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha approvato la delibera ARG/gas 144/09 che modifica e integra la precedente del 06 luglio 2009 (ARG/gas 88/09) in materia di modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (i cittadini che hanno diritto al bonus gas possono inoltrare istanza retroattiva entro il 30 aprile 2010).
Contestualmente alla pubblicazione della nuova delibera, l’Autorità ha anche reso disponibili i moduli necessari alla presentazione dell'istanza per l’ammissione al regime di compensazione per la fornitura di Gas naturale.
I moduli sono tre:
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Con l’occasione si ricorda che avranno accesso al Bonus Gas (per la fornitura nell’abitazione di residenza) i clienti domestici con indicatore ISEE non superiore a 7.500 euro, nonché le famiglie numerose (4 o più figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro.
Questi parametri economici sono gli stessi che permettono ai clienti domestici di accedere anche al bonus elettrico per disagio economico.
Il Bonus Gas potrà essere richiesto anche da coloro che, in presenza dei requisiti ISEE e di residenza indicati, utilizzano impianti di riscaldamento condominiali, ovviamente a gas naturale.
Infine, il valore del Bonus Gas sarà differenziato:
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per zona climatica (in modo da tener conto delle diverse esigenze di riscaldamento, legate alle diverse condizioni
climatiche);
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per tipologia di utilizzo (solo cottura cibi e acqua calda, o solo riscaldamento, oppure cottura cibi più acqua calda e
riscaldamento);
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per numerosità delle persone residenti nella medesima abitazione.
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