Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(Testo A)
-
Testo del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - (come modificato dal
Decreto Legislativo 301/02 e pubblicato nel supplemento
ordinario n. 246 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 266 del 15 novembre 2001)
Attenzione:
-
pubblichiamo solo il
testo A, che e'
il testo integrato relativo a:
• DECRETO
LEGISLATIVO 6 giugno 2001, n. 378, recante: "Disposizioni
legislative in materia edilizia. (Testo B)"
• Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379, recante:
"Disposizioni regolamentari in materia edilizia.
(Testo C)"
(Entrambi i testi sono stati ripubblicati,
corredati delle relative note, nel medesimo Supplemento
alla Gazzetta Ufficiale del testo A)
-
(L'entrata in vigore del testo unico
e' stata prorogata al 30 giugno 2003 dalla Legge 1
agosto 2002 n. 185)
Note di lettura:
• Gli
articoli facenti parte delle disposizioni regolamentari sono
contrassegnati da una "
R"
• Gli articoli facenti
parte delle disposizioni legislative sono contrassegnati da
una "
L"
• i riferimenti a testi normativi presenti
in questo archivio linkano ai testi stessi
• Posizionando
il mouse sul nome dell'articolo e attendendo qualche secondo
apparira' una "tooltip" che mostrera', laddove esistenti, le
corrispondenze tra i riferimenti normativi del testo unico
con altre disposizioni legislative e regolamentari (comunque
integralmente riportate nell'articolato)
| Parte I - ATTIVITa'
EDILIZIA
|
| |
TITOLO I |
DISPOSIZIONI GENERALI |
| |
|
Capo I - Attivita' edilizia |
|
Art. 1 - L |
Ambito di applicazione |
|
Art. 2 - L |
Competenze delle
regioni e degli enti locali |
|
Art. 3 - L |
Definizioni degli interventi edilizi |
|
Art. 4 - L |
Regolamenti edilizi comunali |
|
Art. 5 - R |
Sportello unico per l'edilizia |
| |
|
|
| |
TITOLO II |
TITOLI ABILITATIVI |
| |
|
Capo I - Disposizioni generali |
|
Art. 6 - L |
Attivita' edilizia libera |
|
Art. 7 - L |
Attivita' edilizia delle pubbliche
amministrazioni |
|
Art. 8 - L |
Attivita' edilizia dei privati su aree
demaniali |
|
Art. 9 - L |
Attivita' edilizia in assenza di
pianificazione urbanistica
|
| |
|
|
| |
|
Capo II - Permesso di costruire |
| |
|
Sezione I - Nozione e
caratteristiche
|
|
Art. 10 - L |
Interventi subordinati a permesso di
costruire |
|
Art. 11 - L |
Caratteristiche del permesso di
costruire |
|
Art. 12 - L |
Presupposti per il rilascio del
permesso di costruire |
|
Art. 13 - L |
Competenza al rilascio del permesso di
costruire |
|
Art. 14 - L |
Permesso di costruire in deroga agli
strumenti urbanistici
|
|
Art. 15 - R |
Efficacia temporale e decadenza del
permesso di costruire |
| |
|
|
| |
|
Sezione II - Contributo di
costruzione
|
|
Art. 16 - L |
Contributo per il rilascio del
permesso di costruire |
|
Art. 17 - L |
Riduzione o esonero dal contributo di
costruzione |
|
Art. 18 - L |
Convenzione-tipo |
|
Art. 19 - L |
Contributo di costruzione per opere o
impianti non destinati alla residenza |
| |
|
|
| |
|
Sezione III - Procedimento
|
|
Art. 20 - R |
Procedimento per il rilascio del
permesso di costruire |
|
Art. 21 - R |
Intervento sostitutivo regionale |
| |
|
|
| |
|
Capo III - Denuncia di inizio
attivita' |
|
Art. 22 - L |
Interventi subordinati a denuncia di
inizio attivita' |
|
Art. 23 - L/R |
Disciplina della denuncia di inizio attivita' |
| |
|
|
| |
TITOLO III |
AGIBILITa' DEGLI EDIFICI |
| |
|
Capo I - Certificato di agibilita' |
|
Art. 24 - L |
Certificato di agibilita' |
|
Art. 25 - R |
Procedura per il rilascio del
certificato di agibilita' |
|
Art. 26 - L |
Dichiarazione di inagibilita' |
| |
|
|
| |
TITOLO IV |
VIGILANZA SULL'ATTIVITa'
URBANISTICO-EDILIZIA, RESPONSABILITa' E SANZIONI |
| |
|
Capo I - Vigilanza sull'attivita'
urbanistico-edilizia e responsabilita' |
|
Art. 27 - L |
Vigilanza sull'attivita'
urbanistico-edilizia |
|
Art. 28 - L |
Vigilanza su opere di amministrazioni
statali |
|
Art. 29 - L |
Responsabilita' del titolare del
permesso di costruire, del committente, del
costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche
del progettista per le opere subordinate a denuncia
di inizio attivita' |
| |
|
|
| |
|
Capo II - Sanzioni |
|
Art. 30 - L |
Lottizzazione abusiva |
|
Art. 31 - L |
Interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire, in totale difformita' o con
variazioni essenziali |
|
Art. 32 - L |
Determinazione delle variazioni
essenziali |
|
Art. 33 - L |
Interventi di ristrutturazione
edilizia in assenza di permesso di costruire o in
totale difformita' |
|
Art. 34 - L |
Interventi eseguiti in parziale
difformita' dal permesso di costruire |
|
Art. 35 - L |
Interventi abusivi realizzati su suoli
di proprieta' dello Stato o di enti pubblici |
|
Art. 36 - L |
Accertamento di conformita' |
|
Art. 37 - L |
Interventi eseguiti in assenza o in
difformita' dalla denuncia di inizio attivita' e
accertamento di conformita' |
|
Art. 38 - L |
Interventi eseguiti in base a permesso
di costruire annullato |
|
Art. 39 - L |
Annullamento del permesso di costruire
da parte della regione |
|
Art. 40 - L |
Sospensione o demolizione di
interventi abusivi da parte della regione
|
|
Art. 41 - L |
Demolizione di opere abusive |
|
Art. 42 - L |
Ritardato od omesso versamento del
contributo di costruzione |
|
Art. 43 - L |
Riscossione |
|
Art. 44 - L |
Sanzioni penali |
|
Art. 45 - L |
Norme relative all'azione penale |
|
Art. 46 - L |
Nullita' degli atti giuridici relativi
ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata
dopo il 17 marzo 1985 |
|
Art. 47 - L |
Sanzioni a carico dei notai |
|
Art. 48 - L |
Aziende erogatrici di servizi pubblici |
| |
|
|
| |
|
Capo III - Disposizioni fiscali |
|
Art. 49 - L |
Disposizioni fiscali |
|
Art. 50 - L |
Agevolazioni tributarie in caso di
sanatoria |
|
Art. 51 - L |
Finanziamenti pubblici e sanatoria |
| |
|
Parte II - NORMATIVA TECNICA
PER L'EDILIZIA
|
| |
|
Capo I - Disposizioni di carattere
generale |
|
Art. 52 - L |
Tipo di strutture e norme tecniche |
|
Art. 53 - L |
Definizioni |
|
Art. 54 - L |
Sistemi costruttivi |
|
Art. 55 - L |
Edifici in muratura |
|
Art. 56 - L |
Edifici con struttura a pannelli
portanti |
|
Art. 57 - L |
Edifici con strutture intelaiate |
|
Art. 58 - L |
Produzione in serie in stabilimenti di
manufatti in conglomerato normale e precompresso e
di manufatti complessi in metallo |
|
Art. 59 - L |
Laboratori |
|
Art. 60 - L |
Emanazione di norme tecniche |
|
Art. 61 - L |
Abitati da consolidare |
|
Art. 62 - L |
Utilizzazione di edifici |
|
Art. 63 - L |
Opere pubbliche |
| |
|
|
| |
|
Capo II - Disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica |
| |
|
Sezione I - Adempimenti |
|
Art. 64 - L |
Progettazione, direzione, esecuzione,
responsabilita' |
|
Art. 65 - R |
Denuncia dei lavori di realizzazione e
relazione a struttura ultimata di opere di
conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica |
|
Art. 66 - L |
Documenti in cantiere |
|
Art. 67 - L/R |
Collaudo statico |
| |
|
|
| |
|
Sezione II - Vigilanza |
|
Art. 68 - L |
Controlli |
|
Art. 69 - L |
Accertamenti delle violazioni |
|
Art. 70 - L |
Sospensione dei lavori |
| |
|
|
| |
|
Sezione III - Norme penali |
|
Art. 71 - L |
Lavori abusivi |
|
Art. 72 - L |
Omessa denuncia dei lavori |
|
Art. 73 - L |
Responsabilita' del direttore dei
lavori |
|
Art. 74 - L |
Responsabilita' del collaudatore |
|
Art. 75 - L |
Mancanza del certificato di collaudo |
|
Art. 76 - L |
Comunicazione della sentenza |
| |
|
|
| |
|
Capo III - Disposizioni per favorire
il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, pubblici e
privati aperti al pubblico |
| |
|
Sezione I - Eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati |
|
Art. 77 - L |
Progettazione di nuovi edifici e
ristrutturazione di interi edifici |
|
Art. 78 - L |
Deliberazioni sull'eliminazione delle
barriere architettoniche |
|
Art. 79 - L |
Opere finalizzate all'eliminazione
delle barriere architettoniche realizzate in deroga
ai regolamenti edilizi |
|
Art. 80 - L |
Rispetto delle norme antisismiche,
antincendio e di prevenzione degli infortuni
|
|
Art. 81 - L |
Certificazioni |
| |
|
|
| |
|
Sezione II - Eliminazione o
superamento delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici e privati aperti al pubblico |
|
Art. 82 - L |
Eliminazione o superamento delle
barriere architettoniche negli edifici pubblici e
privati aperti al pubblico |
| |
|
|
| |
|
Capo IV - Provvedimenti
per le costruzioni con particolari prescrizioni per
le zone sismiche |
| |
|
Sezione I - Norme per le
costruzioni in zone sismiche |
|
Art. 83 - L |
Opere disciplinate e gradi di
sismicita' |
|
Art. 84 - L |
Contenuto delle norme tecniche |
|
Art. 85 - L |
Azioni sismiche |
|
Art. 86 - L |
Verifica delle strutture |
|
Art. 87 - L |
Verifica delle fondazioni |
|
Art. 88 - L |
Deroghe |
|
Art. 89 - L |
Parere sugli strumenti urbanistici |
|
Art. 90 - L |
Sopraelevazioni |
|
Art. 91 - L |
Riparazioni |
|
Art. 92 - L |
Edifici di speciale importanza
artistica |
| |
|
|
| |
|
Sezione II - Vigilanza sulle
costruzioni in zone sismiche |
| |
|
|
|
Art. 93 - R |
Denuncia dei lavori e presentazione
dei progetti di costruzioni in zone sismiche |
|
Art. 94 - L |
Autorizzazione per l'inizio dei lavori |
| |
|
|
| |
|
Sezione III - Repressione
delle violazioni |
|
Art. 95 - L |
Sanzioni penali |
|
Art. 96 - L |
Accertamento delle violazioni |
|
Art. 97 - L |
Sospensione dei lavori |
|
Art. 98 - L |
Procedimento penale |
|
Art. 99 - L |
Esecuzione d'ufficio |
|
Art. 100 - L |
Competenza della regione |
|
Art. 101 - L |
Comunicazione del provvedimento al
competente ufficio tecnico della regione |
|
Art. 102 - L |
Modalita' per l'esecuzione d'ufficio |
|
Art. 103 - L |
Vigilanza per l'osservanza delle
norme tecniche |
| |
|
|
| |
|
Sezione IV - Disposizioni
finali |
|
Art. 104 - L |
Costruzioni in corso in zone sismiche
di nuova classificazione |
|
Art. 105 - L |
Costruzioni eseguite col sussidio
dello Stato |
|
Art. 106 - L |
Esenzione per le opere eseguite dal
genio militare |
| |
|
|
| |
|
Capo V - Norme per la sicurezza
degli impianti |
|
Art. 107 - L |
Ambito di applicazione |
|
Art. 108 - L |
Soggetti abilitati |
|
Art. 109 - L |
Requisiti tecnico-professionali |
|
Art. 110 - L/R |
Progettazione degli impianti |
|
Art. 111 - R |
Misure di
semplificazione per il collaudo degli impianti
installati |
|
Art. 112 - L |
Installazione degli impianti |
|
Art. 113 - L |
Dichiarazione di conformita' |
|
Art. 114 - L |
Responsabilita' del committente o del
proprietario |
|
Art. 115 - L |
Certificato di agibilita' |
|
Art. 116 - L |
Ordinaria manutenzione degli impianti
e cantieri |
|
Art. 117 - R |
Deposito presso lo sportello unico
della dichiarazione di conformita' o del certificato
di collaudo |
|
Art. 118 - L |
Verifiche |
|
Art. 119 - L |
Regolamento di attuazione |
|
Art. 120 - L |
Sanzioni |
|
Art. 121 - L |
Abrogazione e adeguamento dei
regolamenti comunali e regionali |
| |
|
|
| |
|
Capo VI - Norme per il contenimento
del consumo di energia negli edifici |
|
Art. 122 - L |
Ambito di applicazione |
|
Art. 123 - L |
Progettazione, messa in opera ed
esercizio di edifici e di impianti |
|
Art. 124 - L |
Limiti ai consumi di energia |
|
Art. 125 - L/R |
Denuncia dei lavori, relazione
tecnica e progettazione degli impianti e delle opere
relativi alle fonti rinnovabili di energia, al
risparmio e all'uso razionale dell'energia |
|
Art. 126 - R |
Certificazione di
impianti |
|
Art. 127 - R |
Certificazione delle opere e collaudo |
|
Art. 128 - L |
Certificazione energetica degli
edifici |
|
Art. 129 - L |
Esercizio e manutenzione degli
impianti |
|
Art. 130 - L |
Certificazioni e informazioni ai
consumatori |
|
Art. 131 - L |
Controlli e verifiche |
|
Art. 132 - L |
Sanzioni |
|
Art. 133 - L |
Provvedimenti di sospensione dei
lavori |
|
Art. 134 - L |
Irregolarita' rilevate
dall'acquirente o dal conduttore |
|
Art. 135 - L |
Applicazione |
| |
|
Parte III - DISPOSIZIONI
FINALI |
| |
|
Capo I - Disposizioni finali |
|
Art. 136 - L/R |
Abrogazioni |
|
Art.137 - L |
Norme che rimangono in vigore |
|
Art.138 - L |
Entrata in vigore del
testo unico |

1. Il presente testo unico contiene i principi
fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina
dell'attivita' edilizia.
2. Restano ferme le
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e
ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia.
3.
Sono fatte salve altresi' le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative
norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento,
ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.

1. Le regioni esercitano la
potesta' legislativa concorrente in materia edilizia nel
rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale
desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano esercitano la propria potesta' legislativa
esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia
e delle relative norme di attuazione.
3. Le
disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico,
attuative dei principi di riordino in esso contenuti, operano
direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario,
fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
4. I comuni, nell'ambito della propria autonomia statutaria
e normativa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attivita' edilizia.
5.
In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere
interpretate nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni
e compiti trasferiti, delegati o comunque conferiti alle regioni
e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla data della
sua entrata in vigore.

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi
edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
b) "interventi di manutenzione
straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici
delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro
e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio;
d)
"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica
e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la
stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve
le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica;
e) "interventi di nuova costruzione",
quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio
non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la
costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma
esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali,
quanto previsto alla lettera e.6);
e.2) gli
interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da
soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di
infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che
comporti la trasformazione in via permanente di suolo
inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti
radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti
leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure
come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee;
e.6) gli
interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio
ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come
interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la
realizzazione di un volume superiore al 20% del volume
dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di
depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti
per attivita' produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione
di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione
urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione
del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.

1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi
dell'articolo
2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalita'
costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle
normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e
vivibilita' degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la
commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi
sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.

Art. 5 (R) - Sportello unico per
l'edilizia
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi
1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265) 1.
Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma
associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento,
disarticolazione, soppressione di uffici o organi gia'
esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico
per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato,
l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni
tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto
della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attivita'.
2. Tale ufficio provvede in particolare:
a) alla
ricezione delle denunce di inizio attivita' e delle domande per
il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di
assenso comunque denominato in materia di attivita' edilizia,
ivi compreso il certificato di agibilita', nonché dei progetti
approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli
articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
b)
a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche
mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i
necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia
interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle
informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento
delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco
delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale,
nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
d) all'adozione, nelle medesime materie,
dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi
in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle
norme comunali di attuazione;
e) al rilascio dei
permessi di costruire, dei certificati di agibilita', nonché
delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le
determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico,
paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo
comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione
edilizia del territorio;
f) alla cura dei rapporti
tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento
edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare
riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della
parte seconda del testo unico.
(la progressione delle
lettere - mancante della c) - e' cosi' riportata nella
ripubblicazione del testo nella G.U. 15 novembre 2001 - S.U.)
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del
certificato di agibilita', l'ufficio di cui al comma 1
acquisisce direttamente, ove questi non siano stati gia'
allegati dal richiedente:
a) il parere dell'A.S.L.
nel caso in cui non possa essere sostituito da una
autocertificazione ai sensi dell'articolo
20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco,
ove necessario, in ordine al rispetto della normativa
antincendio.
4. L'ufficio cura altresi' gli
incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti
di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della
realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
assensi rientrano, in particolare:
a)
le autorizzazioni e certificazioni del
competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in
zone sismiche di cui agli articoli
61,
94
e
62;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni
nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello
Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della
legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione
del direttore della circoscrizione doganale in caso di
costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di
salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d)
l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni su
terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
e)
gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli
21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato
dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si
procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
f) il parere vincolante della
Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato
l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5
della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella laguna
veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e
di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
g)
il parere dell'autorita' competente in tema di
assetti e vincoli idrogeologici;
h) gli assensi in
materia di servitu' viarie, ferroviarie, portuali ed
aeroportuali;
i) il nulla-osta dell'autorita'
competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.

Titolo II - TITOLI ABILITATIVI
Capo I -
Disposizioni generali
Art.6 (L) - Attivita' edilizia libera
(legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio
1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo
1982, n. 94)
1.
Salvo piu' restrittive disposizioni previste dalla disciplina
regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza
titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione
ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di
barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di
rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino
la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per
attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro
edificato.

Art. 7 (L)
Attivita' edilizia delle pubbliche
amministrazioni
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art.
31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
art. 34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1.
Non si applicano le disposizioni del presente
titolo per:
a)
opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione
l'azione integrata e coordinata di una pluralita' di
amministrazioni pubbliche allorché l'accordo delle predette
amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune interessato,
sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b)
opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque
insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di
interesse statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente
competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo
accertamento di conformita' con le prescrizioni urbanistiche ed
edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c)
opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale,
ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del
progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Art. 8 (L)
Attivita' edilizia dei privati su aree
demaniali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31,
comma 3) 1. La
realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree
demaniali e' disciplinata dalle norme del presente testo unico.

1.
Salvi i piu' restrittivi limiti fissati dalle
leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di
strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo
comma dell'articolo 3 che riguardino singole unita' immobiliari
o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri
abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della
densita' massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro;
in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie
coperta non puo' comunque superare un decimo dell'area di
proprieta'.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati
approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli
strumenti urbanistici generali come presupposto per
l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1,
lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera
d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che
riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse. Tali
ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino
globalmente uno o piu' edifici e modifichino fino al 25 per
cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del
permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a
cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla
percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e
canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere
negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II
del presente titolo.
1.
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a)
gli interventi di nuova costruzione;
b) gli
interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli
interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e
che comportino aumento di unita' immobiliari, modifiche del
volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero
che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione d'uso.
2.
Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non
connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di
loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a
denuncia di inizio attivita'.
3. Le regioni possono altresi'
individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione
all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono
sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La
violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del
presente comma non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo
44.

Art. 11 (L)
Caratteristiche del permesso di
costruire (legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2
e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2, come
sostituito dall'art. 2, comma 37, della legge 23 dicembre
1996, n. 662) 1. Il
permesso di costruire e' rilasciato al proprietario
dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
2.
Il permesso di costruire e' trasferibile, insieme all'immobile,
ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarita'
della proprieta' o di altri diritti reali relativi agli immobili
realizzati per effetto del suo rilascio. e' irrevocabile ed e'
oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3. Il rilascio del
permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei
terzi.

1. Il permesso di costruire e' rilasciato in conformita'
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire e' comunque subordinato alla
esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla
previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel
successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di
procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla
realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
3.
In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di
permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici
adottati, e' sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda.
La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni
dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero
cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia
stato sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione
entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
4. A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il
presidente della giunta regionale, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato, puo' ordinare la sospensione di
interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio che siano tali da compromettere o rendere piu'
onerosa l'attuazione degli strumenti urbanistici.

1. Il permesso di costruire e' rilasciato dal dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale nel rispetto delle
leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
2.
La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui
all'articolo
21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso
di costruire entro i termini stabiliti.

1.
Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali
e' rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o
di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio
comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia.
2. Dell'avvio del
procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di
sicurezza, puo' riguardare esclusivamente i limiti di densita'
edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle
norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed
esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto
ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

1. Nel permesso di costruire sono indicati i
termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
2. Il
termine per l'inizio dei lavori non puo' essere superiore ad un
anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il
quale l'opera deve essere completata non puo' superare i tre
anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere
prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti
estranei alla volonta' del titolare del permesso. Decorsi tali
termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita,
tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una
proroga. La proroga puo' essere accordata, con provvedimento
motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera
da realizzare o delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche
il cui finanziamento sia previsto in piu' esercizi finanziari.
3. La realizzazione della parte
dell'intervento non ultimata nel termine stabilito e'
subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da
eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle
realizzabili mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi
dell'articolo
22. Si procede altresi', ove necessario, al ricalcolo del
contributo di costruzione.
4. Il permesso decade con
l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche,
salvo che i lavori siano gia' iniziati e vengano completati
entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Sezione II - Contributo di costruzione
Art.16 (L)
Contributo per il rilascio del
permesso di costruire
(legge 28 gennaio 1977, n. 10,
articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5
agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n.
537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, articoli 1,
comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n.
865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge
23 dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2)
1. Salvo quanto disposto dall'articolo
17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta
la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione,
secondo le modalita' indicate nel presente articolo.
2.
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione e'
corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di
costruire e, su richiesta dell'interessato, puo' essere
rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il
titolare del permesso puo' obbligarsi a realizzare direttamente
le opere di urbanizzazione , nel rispetto dell'articolo 2, comma
5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, con le modalita' e le garanzie stabilite dal
comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al
patrimonio indisponibile del comune.
3. La quota di
contributo relativa al costo di costruzione, determinata
all'atto del rilascio, e' corrisposta in corso d'opera, con le
modalita' e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta
giorni dalla ultimazione della costruzione.
4.
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria
e' stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base
alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di
comuni in relazione:
a) all'ampiezza ed all'andamento
demografico dei comuni;
b) alle caratteristiche
geografiche dei comuni;
c) alle destinazioni di zona
previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d) ai
limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione
dall'articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e
integrazioni, nonché delle leggi regionali.
5. Nel
caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte
della regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i
comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del
consiglio comunale.
6.
Ogni cinque anni i comuni provvedono ad
aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformita' alle relative disposizioni regionali, in relazione
ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione
primaria, secondaria e generale.
7.
Gli oneri di urbanizzazione primaria sono
relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di
sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica
illuminazione, spazi di verde attrezzato.
8. Gli
oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti
interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo
nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore
all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese
e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree
verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e
sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le
opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento,
al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali,
pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. Il costo di costruzione per i nuovi edifici e'
determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai
costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti
dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma
dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso
provvedimento le regioni identificano classi di edifici con
caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti
disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali
sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in
misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti
tra le determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di
tali determinazioni, il costo di costruzione e' adeguato
annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta
variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al
permesso di costruire comprende una quota di detto costo,
variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata
dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle
tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed
ubicazione.
10. Nel caso di interventi su edifici
esistenti il costo di costruzione e' determinato in relazione al
costo degli interventi stessi, cosi' come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di
costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio
edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facolta'
di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non
superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi
del comma 6.

Art. 17 (L)
Riduzione o esonero dal contributo di
costruzione
(legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7,
comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, articoli 7
e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24
marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10,
art. 26, comma 1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60)
1. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa
anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso
di costruire e' ridotto alla sola quota degli oneri di
urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a
mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di
vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della
convenzione-tipo prevista dall'articolo
18.
2.
Il contributo per la realizzazione della prima abitazione e' pari a
quanto stabilito per la corrispondente edilizia residenziale
pubblica, purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa
di settore.
3. Il contributo di costruzione non e'
dovuto:
a)
per gli interventi da realizzare nelle zone
agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo
a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9
maggio 1975, n. 153;
b) per gli interventi di
ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al
20%, di edifici unifamiliari;
c) per gli impianti, le
attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le
opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in
attuazione di strumenti urbanistici;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di
provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamita';
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche,
installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia,
nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale.
4. Per gli interventi
da realizzare su immobili di proprieta' dello Stato il
contributo di costruzione e' commisurato alla incidenza delle
sole opere di urbanizzazione.

1. Ai fini del rilascio del permesso di
costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui
all'articolo
17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con
la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti
con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono
uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo
in ordine essenzialmente a:
a)
l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli
alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione
degli alloggi, sulla base del costo delle aree, cosi' come
definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere
di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle
per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di
finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di
locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati
per la cessione degli alloggi;
d) la durata di
validita' della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a
20 anni.
2. La regione stabilisce criteri e parametri
per la determinazione del costo delle aree, in misura tale che
la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di
costruzione come definito ai sensi dell'articolo
16.
3. Il titolare del permesso puo' chiedere che il costo delle
aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari
al valore definito in occasione di trasferimenti di proprieta'
avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione.
4. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati
nelle convenzioni ai sensi del primo comma sono suscettibili di
periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio,
in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di
costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni
medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione
dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione e' nulla per la
parte eccedente.

1.
Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti
destinati ad attivita' industriali o artigianali dirette alla
trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta
la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle
opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e
allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di
quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano
alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere e'
stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a
parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma
4, lettere a) e b) dell'articolo
16, nonché in relazione ai tipi di attivita' produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o
impianti destinati ad attivita' turistiche, commerciali e
direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere
di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo
16, nonché una quota non superiore
al 10 per cento del costo documentato di costruzione da
stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attivita', con
deliberazione del consiglio comunale.
3. Qualora la
destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti,
nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo
17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi
all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione e'
dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione, determinata con riferimento al momento
dell'intervenuta variazione.

1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire,
sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi
dell'articolo
11, va presentata allo sportello unico corredata da
un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli
elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e
quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti dalla parte II, nonché da un'autocertificazione circa
la conformita' del progetto alle norme igienico-sanitarie nel
caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia
residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformita' non
comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Lo
sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli
articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine
cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta
giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del
procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello
sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali,
nonché i pareri di cui all'articolo
5, comma 3, sempre che gli stessi non siano gia' stati
allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformita'
del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di
provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai
fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario
apportare modifiche di modesta entita' rispetto al progetto
originario, puo', nello stesso termine di cui al comma 3,
richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni.
L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il
termine fissato e, in caso di adesione, e' tenuto ad integrare
la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta
di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il
decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine
di cui al comma 3 puo' essere interrotto una sola volta dal
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano gia' nella
disponibilita' dell'amministrazione o che questa non possa
acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della
realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di
assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse
da quelle di cui all'articolo
5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche
incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. Il
provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla proposta
di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi
di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione
all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono
indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le
modalita' stabilite dal regolamento edilizio.
8. I
termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con
piu' di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente
complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del
procedimento.
9. Decorso inutilmente il termine per
l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di
permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10.
Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al
procedimento per il rilascio del permesso di costruire in deroga
agli strumenti urbanistici, a seguito dell'approvazione della
deliberazione consiliare di cui all'articolo
14.
10-bis.
Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di cui all'articolo
22, comma 7, e'
di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

1. In caso di mancata adozione, entro i termini
previsti dall'articolo
20, del provvedimento
conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di
costruire, l'interessato puo', con atto notificato o trasmesso
in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere allo
sportello unico che il dirigente o il responsabile dell'ufficio
di cui all'articolo
13, si pronunci entro quindici
giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data
notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento.
Resta comunque ferma la facolta' di impugnare in sede
giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di
permesso di costruire.
2. Decorso inutilmente anche
il termine di cui al comma 1, l'interessato puo' inoltrare
richiesta di intervento sostitutivo al competente organo
regionale, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un
commissario ad acta che provvede nel termine di sessanta giorni.
Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, sulla domanda
di intervento sostitutivo si intende formato il
silenzio-rifiuto.

Capo III - Denuncia di inizio attivita'
Art. 22 (L)
Interventi subordinati a denuncia di
inizio attivita'
(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7,
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
art. 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
in part. articoli 34 ss, e 149)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' gli interventi non riconducibili all'elenco di
cui all'articolo
10
e all'articolo
6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
2.
Sono, altresi', realizzabili mediante denuncia
di inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che non
incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non
modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non
alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali
prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini
dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai
fini del rilascio del certificato di agibilita', tali denunce di
inizio attivita' costituiscono parte integrante del procedimento
relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e
possono essere presentate prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori.
3. In alternativa al permesso
di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di
inizio attivita':
- gli interventi di ristrutturazione di cui
all'articolo
10, comma 1, lettera c);
- gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano
disciplinati da piani attuativi comunque
denominati, ivi compresi gli accordi negoziali
aventi valore di piano attuativo, che contengano
precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata
dal competente organo comunale in sede di
approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani
attuativi risultino approvati anteriormente
all'entrata in vigore della legge 21 dicembre
2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione
deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si
prescinde dall'atto di ricognizione, purché il
progetto di costruzione venga accompagnato da
apposita relazione tecnica nella quale venga
asseverata l'esistenza di piani attuativi con le
caratteristiche sopra menzionate;
- gli interventi di nuova costruzione qualora
siano in diretta esecuzione di strumenti
urbanistici generali recanti precise
disposizioni plano-volumetriche.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono
ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di
cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni
penali previste all'articolo
44.
5.
Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di
costruzione ai sensi dell'articolo
16. Le regioni possono individuare con legge gli altri
interventi soggetti a denuncia di inizio attivita', diversi da
quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di
costruzione definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
6. La realizzazione degli interventi
di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a
tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, e'
subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
7. e' comunque salva la facolta'
dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di
costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi
1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione
di cui all'articolo
16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5.
In questo caso la violazione della disciplina
urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo
44
ed e' soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo
37.

Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7)
Disciplina della denuncia di inizio attivita'
(legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che
sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis,
9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante
dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669)
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo
per presentare la denuncia di inizio attivita', almeno trenta
giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo
sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni
elaborati progettuali, che asseveri la conformita' delle opere
da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in
contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie.
2. La denuncia di inizio attivita' e' corredata
dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori
ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre
anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento
e' subordinata a nuova denuncia. L'interessato e' comunque
tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione
dei lavori.
3. La denuncia di inizio attivita' e'
corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare
i lavori ed e' sottoposta al termine massimo di efficacia pari a
tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
dell'intervento e' subordinata a nuova denuncia. L'interessato
e' comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di
ultimazione dei lavori.
4. Qualora l'immobile oggetto
dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non
compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole
del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza
di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di
trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della
conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia e'
priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e'
provata con la copia della denuncia di inizio attivita' da cui
risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di
quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonché gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il
termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o
piu' delle condizioni stabilite, notifica all'interessato
l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in
caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza. e' comunque salva la facolta' di ripresentare la
denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le integrazioni
necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed
edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o
un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale,
che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformita' dell'opera al progetto presentato con la denuncia
di inizio attivita'.

Titolo III - AGIBILITa' DEGLI EDIFICI
Capo I -
Certificato di agibilita'
Art.24 (L)
Certificato di agibilita'
(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221,
comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 52, comma 1) 1.
Il certificato di agibilita' attesta la sussistenza
delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio
energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente.
2. Il certificato di agibilita' viene
rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente
ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o
sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi
sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di
cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di
cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o
il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attivita', o
i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il
rilascio del certificato di agibilita'. La mancata presentazione
della domanda comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del
certificato di agibilita' deve essere allegata copia della
dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta
in conformita' alle disposizioni dell'articolo 6 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni
e integrazioni.

1. Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori
di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo
24, comma 3, e' tenuto a presentare allo sportello unico la
domanda di rilascio del certificato di agibilita', corredata
della seguente documentazione:
a) richiesta di
accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso
richiedente il certificato di agibilita', che lo sportello unico
provvede a trasmettere al catasto;
b)
dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di
agibilita' di conformita' dell'opera rispetto al progetto
approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri
e della salubrita' degli ambienti;
c) dichiarazione
dell'impresa installatrice che attesta la conformita' degli
impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle
prescrizioni di cui agli articoli
113 e
127, nonché all'articolo 1 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo
degli stessi, ove previsto, ovvero ancora certificazione di
conformita' degli impianti prevista dagli articoli
111 e
126
del presente testo unico.
2. Lo sportello unico
comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione
della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile
del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
3. Entro trenta giorni dalla
ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale
ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilita'
verificata la seguente documentazione:
a) certificato
di collaudo statico di cui all'articolo
67;
b) certificato del competente ufficio tecnico della regione, di
cui all'articolo
62, attestante la conformita' delle opere eseguite nelle
zone sismiche alle disposizioni di cui al capo IV della parte
II;
c) la documentazione indicata al comma 1;
d) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla
normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento
delle barriere architettoniche di cui all'articolo
77, nonché all'articolo
82.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3,
l'agibilita' si intende attestata nel caso sia stato rilasciato
il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo
5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il
termine per la formazione del silenzio assenso e' di sessanta
giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere
interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento,
entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la
richiesta di documentazione integrativa, che non sia gia' nella
disponibilita' dell'amministrazione o che non possa essere
acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta
giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.

1.
Il rilascio del certificato di agibilita' non impedisce l'esercizio
del potere di dichiarazione di inagibilita' di un edificio o di
parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265.

1. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale esercita, anche secondo le modalita' stabilite
dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza
sull'attivita' urbanistico-edilizia nel territorio comunale per
assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento,
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalita'
esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il
dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere
eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali,
regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a
vincolo di inedificabilita', o destinate ad opere e spazi
pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre
1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge
16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla
demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa
comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di
propria iniziativa.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi
prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai
competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei
cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita'
di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio,
ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino
all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi
articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori.
4. Gli
ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in
cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di
costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero
in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione
all'autorita' giudiziaria, al competente organo regionale e al
dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica
entro trenta giorni la regolarita' delle opere e dispone gli
atti conseguenti.

1. Per le opere eseguite da
amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui
all'articolo
27, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale informa
immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente
della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti
dal richiamato articolo
27.

Art. 29 (L)
Responsabilita' del titolare del
permesso di costruire, del committente, del costruttore e
del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per
le opere subordinate a denuncia di inizio attivita'
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23
aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito con
modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109) 1. Il titolare del
permesso di costruire, il committente e il costruttore sono
responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute
nel presente capo, della conformita' delle opere alla normativa
urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al
direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalita'
esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresi', tenuti al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese
per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere
abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere
responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori
non e' responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti
la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con
esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.
Nei casi di totale difformita' o di variazione essenziale
rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve
inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla
comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente
segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza
la violazione in cui e' incorso il direttore dei lavori, che e'
passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a
due anni.
3. Per le opere realizzate dietro
presentazione di denuncia di inizio attivita', il progettista
assume la qualita' di persona esercente un servizio di pubblica
necessita' ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale.
In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui
all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne da' comunicazione
al competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari.

1. Si ha lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate
opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei
terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle
leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione;
nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso
il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno
in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in
relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione
secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la
eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto
ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non
equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli
atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata,
aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento
della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e
non possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici
registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il
certificato di destinazione urbanistica contenente le
prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i
terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo
catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva
dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri
quadrati.
3. Il certificato di destinazione
urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso
conserva validita' per un anno dalla data di rilascio se, per
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non
siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4.
In caso di mancato rilascio del suddetto
certificato nel termine previsto, esso puo' essere sostituito da
una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti
attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la
destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti
urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi
ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico
generale approvato, di strumenti attuativi.
5. I
frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati
dall'agenzia del territorio se non e' allegata copia del tipo
dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che
il tipo medesimo e' stato depositato presso il comune.
6.
I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per
oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale,
di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a diecimila
metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla
data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o
autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio
del comune ove e' sito l'immobile.
7. Nel caso in cui
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo
edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza
da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti
indicati nel comma 1 dell'articolo
29, ne
dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata
interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei
suoli e delle opere stesse con atti tra vivi, e deve essere
trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8.
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del
provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono
acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui
dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere
alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le
disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui
all'articolo
31, comma 8.
9. Gli
atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato
emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non
possono essere stipulati, ne' in forma pubblica ne' in forma
privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima
della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta
inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile
del competente ufficio comunale.
10.
Le disposizioni di cui sopra si applicano agli
atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti
uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano
comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e
fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti
costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di
garanzia e di servitu'.

Art. 31 (L)
Interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire, in totale difformita' o con
variazioni essenziali
(legge 28 febbraio 1985, n. 47,
art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2,
convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n.
298; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli
107 e 109) 1. Sono interventi
eseguiti in totale difformita' dal permesso di costruire quelli
che comportano la realizzazione di un organismo edilizio
integralmente diverso per caratteristiche tipologiche,
planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del
permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo
edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed
autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata
l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale
difformita' dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali,
determinate ai sensi dell'articolo
32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso
la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento
l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla
demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine
di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime,
nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle
abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio
del comune. L'area acquisita non puo' comunque essere superiore
a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente
costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla
ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa
notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione
nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che
deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera
acquisita e' demolita con ordinanza del dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale a spese dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare
non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e
sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici o ambientali.
6.
Per gli interventi abusivamente eseguiti su
terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a
vincolo di inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel caso
di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di
diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza
sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono
alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello
stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella
ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a
favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario
comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione
nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere
realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed
agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di
sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorita'
giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e,
tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
8. In caso d'inerzia,
protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione
della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo
27, ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma
3 del medesimo articolo
27, il competente organo regionale, nei successivi trenta
giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone
contestuale comunicazione alla competente autorita' giudiziaria
ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le
opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la
sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo
44, ordina la demolizione delle
opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
22, comma 3.

1. Fermo restando quanto disposto dal comma 1
dell'articolo
31, le regioni stabiliscono
quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato,
tenuto conto che l'essenzialita' ricorre esclusivamente quando
si verifica una o piu' delle seguenti condizioni:
a)
mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli
standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b) aumento consistente della cubatura o della superficie di
solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
c)
modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del
progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio
sull'area di pertinenza;
d) mutamento delle
caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e)
violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica,
quando non attenga a fatti procedurali.
2. Non
possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che
incidono sulla entita' delle cubature accessorie, sui volumi
tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unita'
abitative.
3. Gli interventi di cui al comma 1,
effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico,
architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché
su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e
regionali, sono considerati in totale difformita' dal permesso,
ai sensi e per gli effetti degli articoli
31 e
44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono
considerati variazioni essenziali.

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di
cui all'articolo
10, comma 1, eseguiti in
assenza di permesso o in totale difformita' da esso, sono
rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle
prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il
congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del
competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il
quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del comune e a spese
dei responsabili dell'abuso.
2.
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico
comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia
possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga
una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore
dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere,
determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei
lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978,
n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione
determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di
esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di
costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti
all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo
all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle
categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge.
Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione
la sanzione e' pari al doppio dell'aumento del valore venale
dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili
vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del
vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a
cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e
modalita' diretti a ricostituire l'originario organismo
edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5164 euro.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche
se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione
competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito
parere vincolante circa la restituzione in pristino o la
irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente
comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni
dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede
autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applica la
disposizione di cui all'articolo
31, comma 8.
6. e' comunque dovuto il contributo di costruzione di cui
agli articoli
16
e 19.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di
cui all'articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza
di denuncia di inizio attivita' o in totale difformita' dalla
stessa.

1.
Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformita' dal
permesso di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei
responsabili dell'abuso entro il termine congruo fissato dalla
relativa ordinanza del dirigente o del responsabile
dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a
cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2.
Quando la demolizione non puo' avvenire senza pregiudizio della parte
eseguita in conformita', il dirigente o il responsabile
dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di
produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392,
della parte dell'opera realizzata in difformita' dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore
venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le
opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo
22, comma 3, eseguiti in parziale difformita' dalla denuncia
di inizio attivita'.

1. Qualora sia
accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da
quelli di cui all'articolo
28, di interventi
in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o parziale
difformita' dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio
dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al
responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello
stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente proprietario
del suolo.
2. La demolizione e' eseguita a cura del
comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
3.
Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti
pubblici territoriali, nonché quello di altri enti pubblici,
previsto dalla normativa vigente.
3-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo
22,
comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attivita',
ovvero in totale o parziale difformita' dalla stessa.

1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso
di costruire, o in difformita' da esso, ovvero in assenza di
denuncia di inizio attivita' nelle ipotesi di cui all'articolo
22, comma 3, o in difformita' da essa, fino alla scadenza
dei termini di cui agli articoli
31, comma 3,
33, comma 1,
34, comma 1, e comunque fino
all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono
ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda.
2. Il rilascio del
permesso in sanatoria e' subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia,
ovvero, in caso di gratuita' a norma di legge, in misura pari a
quella prevista dall'articolo
16. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale
difformita', l'oblazione e' calcolata con riferimento alla parte
di opera difforme dal permesso.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con
adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la
richiesta si intende rifiutata.

1.
La realizzazione di interventi edilizi di cui
all'articolo
22, commi 1 e 2, in assenza della
o in difformita' dalla denuncia di inizio attivita' comporta la
sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli
interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro.
2.
Quando le opere realizzate in assenza di
denuncia di inizio attivita' consistono in interventi di
restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c)
dell'articolo
3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi
statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche
vigenti, l'autorita' competente a vigilare sull'osservanza del
vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti, puo' ordinare la restituzione in
pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione
pecuniaria da 516 a 10329 euro.
3. Qualora gli
interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche
non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A
dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al Ministero
per i beni e le attivita' culturali apposito parere vincolante
circa la restituzione in pristino o la irrogazione della
sanzione pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene
reso entro sessanta giorni dalla richiesta, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio provvede autonomamente. In tali casi
non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329
euro di cui al comma 2.
4. Ove l'intervento realizzato risulti
conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al
momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento
della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o
il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria
dell'intervento versando la somma, non superiore a 5164 euro e
non inferiore a 516 euro stabilita dal responsabile del
procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile
valutato dall'agenzia del territorio.
5. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo
23, comma 6, la denuncia di inizio
di attivita' spontaneamente effettuata quando l'intervento e' in
corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di
sanzione, della somma di 516 euro.
6. La mancata
denuncia di inizio dell'attivita' non comporta l'applicazione
delle sanzioni previste dall'articolo
44.
Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in
relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli
31,
33,
34,
35 e
44
e dell'accertamento di conformita' di cui all'articolo
36.

1. In caso di annullamento del permesso di costruire,
qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la
rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la
restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari
al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite,
valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di
accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale.
La valutazione dell'agenzia e' notificata all'interessato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva
decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale
corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i
medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui
all'articolo
36.
2-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo
22,
comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei
presupposti per la formazione del titolo.

1. Entro
dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i
provvedimenti comunali che autorizzano interventi non conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti
edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione,
possono essere annullati dalla regione.
2. Il
provvedimento di annullamento e' emesso entro diciotto mesi
dall'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, ed e'
preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al
titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al
progettista, e al comune, con l'invito a presentare
controdeduzioni entro un termine all'uopo prefissato.
3.
In pendenza delle procedure di annullamento la regione puo'
ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da
notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con
le modalita' previste dal codice di procedura civile, ai
soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine
di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla
sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di
annullamento di cui al comma 1.
4. Entro sei mesi
dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve
essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al
titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei
lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante
l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi
agli immobili e alle opere realizzate.
5-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo
22, comma 3, non conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti
edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del
termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di
inizio attivita'.

1. In caso di interventi eseguiti in assenza di
permesso di costruire o in contrasto con questo o con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto
entro i termini stabiliti, la regione puo' disporre la
sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il
provvedimento di demolizione e' adottato entro cinque anni dalla
dichiarazione di agibilita' dell'intervento.
2. Il
provvedimento di sospensione o di demolizione e' notificato al
titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente,
al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso
provvedimento e' comunicato inoltre al comune.
3.
La sospensione non puo' avere una durata
superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali
sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni
della difformita', ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa
in pristino.
4. Con il provvedimento che dispone la
modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la
demolizione delle opere e' assegnato un termine entro il quale
il responsabile dell'abuso e' tenuto a procedere, a proprie
spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione
del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la
regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.
4-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all'articolo
22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio
attivita' o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli
strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia
vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla
presentazione della denuncia di inizio attivita'.

Art. 41 (L)
Demolizione di opere abusive
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5;
legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a
cura del comune, essa e' disposta dal dirigente o dal
responsabile del competente ufficio comunale su valutazione
tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.
2.
I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove
ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e
finanziariamente idonee.
3. Nel caso di
impossibilita' di affidamento dei lavori, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale ne da' notizia
all'ufficio territoriale del Governo, il quale provvede alla
demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica
amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e
tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione
diretta.
4. Qualora sia necessario procedere alla
demolizione di opere abusive e' possibile avvalersi, per il
tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di
apposita convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
5.
e' in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per
l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da
eseguirsi all'occorrenza.

Art. 42 (L)
Ritardato od omesso
versamento del contributo di
costruzione
(legge 28
febbraio 1985, n. 47, art.
3)
1.
Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato
versamento del contributo di costruzione in misura non inferiore
a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al
doppio.
2. Il mancato versamento, nei termini
stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo
16
comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari
al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia
effettuato nei successivi centoventi giorni;
b)
l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c)
l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
3. Le
misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4.
Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo
comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del
comma 2, il comune provvede alla riscossione coattiva del
complessivo credito nei modi previsti dall'articolo
43.
6. In mancanza di leggi regionali che determinino la misura
delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno
applicate nelle misure indicate nel comma 2.

1.
I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV
della parte I del presente testo unico sono riscossi secondo le
norme vigenti in materia di riscossione coattiva delle entrate
dell'ente procedente.

1.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le
sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda
fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalita' esecutive previste dal presente titolo, in quanto
applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti
urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto
fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di
esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza del
permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di
sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda
da 15493 a 51645 euro nel caso di lottizzazione abusiva di
terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma
dell'articolo
30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi
edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale,
in totale difformita' o in assenza del permesso.
2.
La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi e'
stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni,
abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio e'
avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva e' titolo per
la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante
denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo
22, comma 3, eseguiti in
assenza o in totale difformita' dalla stessa.

1.
L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa
finché non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di
sanatoria di cui all'articolo
36.
2. Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del
permesso in sanatoria di cui all'articolo
36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del
tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro
il terzo mese dalla presentazione del ricorso.
3. Il
rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.

1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma
privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o
scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad
edifici, o loro parti, la cui costruzione e' iniziata dopo il 17
marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da
essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli
estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria.
Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi,
modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di
servitu'.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi
dell'articolo
38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma
non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al
comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento
della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta
la nullita' degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i
diritti di garanzia o di servitu' acquisiti in base ad un atto
iscritto o trascritto anteriormente alla trascrizione della
domanda diretta a far accertare la nullita' degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia
dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in
cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere
confermati anche da una sola delle parti mediante atto
successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che
contenga la menzione omessa.
5. Le nullita' di cui al
presente articolo non si applicano agli atti derivanti da
procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali.
L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni
previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria,
dovra' presentare domanda di permesso in sanatoria entro
centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla
autorita' giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del
presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
realizzati mediante denuncia di inizio attivita' ai sensi
dell'articolo
22, comma 3, qualora nell'atto non
siano indicati gli estremi della stessa.

1. Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di
atti nulli previsti dagli articoli
46 e
30
e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni,
e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge
medesima.
2.
Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto
dall'articolo
30, sono esonerati da
responsabilita' inerente al trasferimento o alla divisione dei
terreni; l'osservanza della formalita' prevista dal comma 6
dello stesso articolo
30
tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del
codice di procedura penale.

1. e' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi
pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di
opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza
di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non
siano stati stipulati contratti di somministrazione
anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il
servizio e' tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire,
o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria,
ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata
della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di
oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e
limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in
difetto di tali dichiarazioni e' nullo e il funzionario della
azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del
contratto stesso, e' soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2582
a 7746 euro. Per le opere che gia' usufruiscono di un servizio
pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente
comma, puo' essere prodotta copia di una fattura, emessa
dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che
l'opera gia' usufruisce di un pubblico servizio.
3.
Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli
estremi della licenza edilizia puo' essere prodotta una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal
proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, attestante che l'opera e' stata iniziata in data
anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione puo' essere
ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento
separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante
denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.

1.
Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi
abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo
stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente
annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste
dalle norme vigenti, ne' di contributi o altre provvidenze dello
Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare
violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta
che eccedano per singola unita' immobiliare il due per cento
delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle
destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di
fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani
particolareggiati di esecuzione.
2. e' fatto obbligo
al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro
tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta del
certificato di agibilita', ovvero dall'annullamento del titolo
edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al
comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le
imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza
stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre
anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il
committente e' responsabile dei danni nei confronti degli aventi
causa.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo
49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed
imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati
dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione
che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga
presentata, contestualmente all'atto da registrare,
all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza
del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via
provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento
della registrazione dell'atto, copia della domanda di permesso
in sanatoria presentata al comune, con la relativa ricevuta
rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di decadenza
dai benefici, deve presentare al competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria copia del provvedimento
definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel
caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio,
dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha
ancora ottenuto definizione.
2. In deroga alle
disposizioni di cui all'articolo
49, per i fabbricati costruiti
senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base
di permesso successivamente annullato, si applica la esenzione
dall'imposta comunale sugli immobili, qualora ricorrano i
requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in
virtu' dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni
a decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a
condizione che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio
competente del suo domicilio fiscale, allegando copia della
domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta
rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno
della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a
pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta
giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del
provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo,
una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha
ancora ottenuto definizione.
3. La omessa o tardiva
presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il
pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre
imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di
mora stabiliti per i singoli tributi.
4. Il rilascio
del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere
abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora
ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di
revoca o di decadenza previsti dall'articolo
49.
5. In attesa del provvedimento definitivo di
sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti
previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte
dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti
copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria,
corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al
momento della presentazione della istanza di cui al presente
comma.
6.
Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli
immobili e delle altre imposte eventualmente gia' pagate.

1. La concessione di indennizzi, ai sensi della
legislazione sulle calamita' naturali, e' esclusa nei casi in
cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente
in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi e'
altresi' esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche
senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia
intervenuta sanatoria.

1. In tutti i
comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private
debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche
riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti del
Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche
della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche.
Qualora le norme tecniche riguardino costruzioni in zone
sismiche esse sono adottate di concerto con il Ministro per
l'interno. Dette norme definiscono:
a) i criteri
generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in
funzione del tipo e delle modalita' costruttive e della
destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la
verifica di sicurezza delle costruzioni;
c) le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere
di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i criteri
generali e le precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe,
serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere,
acquedotti, fognature;
d) la protezione delle
costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi
costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura
portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o
sistemi combinati dei predetti materiali, per edifici con
quattro o piu' piani entro e fuori terra, l'idoneita' di tali
sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su
conforme parere dello stesso Consiglio.
2. Le norme
tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti
entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei
rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

1.
Ai fini del presente testo unico si considerano:
a) opere in conglomerato cementizio
armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in
conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una
funzione statica;
b) opere in conglomerato cementizio
armato precompresso, quelle composte di strutture in
conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime
artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di
natura ed entita' tali da assicurare permanentemente l'effetto
statico voluto;
c) opere a struttura metallica quelle
nelle quali la statica e' assicurata in tutto o in parte da
elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.

1. Gli edifici possono essere costruiti con:
a)
struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso,
acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
b)
struttura a pannelli portanti;
c)
struttura in muratura;
d) struttura in legname.
2.
Ai fini di questo testo unico si considerano:
a)
costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione
portante;
b) strutture a pannelli portanti, quelle
formate con l'associazione di pannelli verticali prefabbricati
(muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad
un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai)
prefabbricate o costruite in opera;
c) strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o
curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.

1. Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate
caratteristiche di solidarieta' fra gli elementi strutturali che
le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le indicazioni
delle norme tecniche di cui all'articolo 83.

1.
Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in
calcestruzzo pieno od alleggerito, semplice, armato normale o
precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con
calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da
controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli
verticali sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in
opera; i controventamenti devono essere orientati almeno secondo
due direzioni distinte.
2. Il complesso scatolare
costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico
capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo
85.
3. La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi
deve essere assicurata da armature metalliche.
4.
L'idoneita' di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del
grado di sismicita', deve essere comprovata da una dichiarazione
rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.

1. Nelle strutture intelaiate possono essere compresi
elementi irrigidenti costituiti da:
a) strutture
reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o
precompresso;
b) elementi-parete in acciaio,
calcestruzzo armato normale o precompresso.
2. Gli
elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle
intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la
trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
3. Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo
da assorbire le azioni sismiche definite dalle norme tecniche di
cui all'articolo
83.
4. Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate
devono essere efficacemente collegate alle aste della struttura
stessa secondo le modalita' specificate dalle norme tecniche di
cui all'articolo
83.

1. Le ditte che procedono alla costruzione di
manufatti in conglomerato armato normale o precompresso ed in
metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni
indicate negli articoli
53, comma 1 e 64, comma 1, hanno
l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Servizio tecnico
centrale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
apposita relazione nella quale debbono:
a)
descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili
applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare
riguardo a quelli riferentisi a tutto il comportamento sotto
carico fino a fessurazione e rottura;
b) precisare le
caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove
eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
c) indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi
e i procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
d) indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei
laboratori di cui all'articolo
59.
2. Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e
durevolmente contrassegnati onde si possa individuare la serie
di origine.
3. Per le ditte che costruiscono
manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali
assolvono alle funzioni indicate negli articoli
53,
comma 1 e
64, comma 1, la relazione di cui al
comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun tipo di
struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i
calcoli relativi.
4. Le ditte produttrici di tutti i
manufatti di cui ai commi precedenti sono tenute a fornire tutte
le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di
montaggio dei loro manufatti.
5. La responsabilita'
della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta
produttrice, che e' obbligata a corredare la fornitura con i
disegni del manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche
di impiego.
6. Il progettista delle strutture e'
responsabile dell'organico inserimento e della previsione di
utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle
strutture dell'opera.

1.
Agli effetti del presente testo unico sono considerati
laboratori ufficiali:
a) i laboratori degli istituti
universitari dei politecnici e delle facolta' di ingegneria e
delle facolta' o istituti universitari di architettura;
b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi
ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile
(Roma).
2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con
proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad
effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle
geotecniche su terreni e rocce.
3. L'attivita' dei
laboratori, ai fini del presente capo, e' servizio di pubblica
utilita'.

1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche
della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche,
predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si
uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.

1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali
siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per
opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio
1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna
opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o
di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva
autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
2.
Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con
ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale,
possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della
predetta autorizzazione, la quale comunque dovra' essere
richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.

1. Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti
in cemento armato e dei certificati di agibilita' da parte dei
comuni e' condizionato all'esibizione di un certificato da
rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la
perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo
quarto.

1.
Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'articolo 2
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente
parte si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente
disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e
dal d.m. 19 aprile 2000 n. 145.

1. La realizzazione delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la
perfetta stabilita' e sicurezza delle strutture e da evitare
qualsiasi pericolo per la pubblica incolumita'.
2. La
costruzione delle opere di cui all'articolo
53,
comma 1, deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto
da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti
delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e
collegi professionali.
3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione
di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti
delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e
collegi professionali.
4. Il progettista ha la
responsabilita' diretta della progettazione di tutte le
strutture dell'opera comunque realizzate.
5. Il direttore dei lavori e il
costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la
responsabilita' della rispondenza dell'opera al progetto,
dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto,
della qualita' dei materiali impiegati, nonché, per quanto
riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio,
devono essere denunciate dal direttore dei lavori allo sportello
unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente
ufficio tecnico regionale.
2. Nella denuncia devono
essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del
progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del
costruttore.
3. Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in triplice
copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo
chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il
tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per
definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei
riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b)
una relazione illustrativa in triplice copia
firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale
risultino le caratteristiche, le qualita' e le dosature dei
materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4.
Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto
stesso della presentazione, una copia del progetto e della
relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
5.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre
alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario,
devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro
esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati
previsti nel presente articolo.
6. A strutture
ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei
lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta
in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai
commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle
prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui
all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni
indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di
messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove
di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per
copia conforme.
7. Lo sportello unico restituisce al
direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una
copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di
tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.
8.
Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione,
unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6.

1.
Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui
all'articolo
53, comma 1, a quello di ultimazione dei lavori, devono
essere conservati gli atti indicati all'articolo 65, commi 3 e
4, datati e firmati anche dal costruttore e dal direttore dei
lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.
2.
Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti e'
responsabile il direttore dei lavori. Il direttore dei lavori e'
anche tenuto a vistare periodicamente, ed in particolare nelle
fasi piu' importanti dell'esecuzione, il giornale dei lavori.

1. Tutte le costruzioni di cui
all'articolo
53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumita' devono essere sottoposte a collaudo
statico.
2. Il collaudo deve essere eseguito da un
ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci
anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione,
direzione, esecuzione dell'opera.
3.
Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore
dei lavori e' tenuto a presentare presso lo sportello unico
l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la
contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico,
corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al
comma 2.
4. Quando non esiste il committente ed il
costruttore esegue in proprio, e' fatto obbligo al costruttore
di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di
inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a
quello degli architetti, la designazione di una terna di
nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.
5.
Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il
direttore dei lavori ne da' comunicazione allo sportello unico e
al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il
collaudo.
6. In corso d'opera possono essere eseguiti
collaudi parziali motivati da difficolta' tecniche e da
complessita' esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto
da specifiche disposizioni.
7. Il collaudatore
redige, sotto la propria responsabilita', il certificato di
collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico
regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione
allo sportello unico.
8. Per il rilascio di licenza
d'uso o di agibilita', se prescritte, occorre presentare
all'amministrazione comunale una copia del certificato di
collaudo.

1.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
nel cui territorio vengono realizzate le opere indicate
nell'articolo
53, comma 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza
degli adempimenti preposti dal presente testo unico a tal fine
si avvale dei funzionari ed agenti comunali.
2. Le
disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere
costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle
province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un
ingegnere.

1. I funzionari e agenti comunali che accertino
l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti
articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale, verra' inoltrato
all'Autorita' giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico
della regione per i provvedimenti di cui all'articolo
70.

1. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il
processo verbale redatto a norma dell'articolo
69
ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto
notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al
direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
2. I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente
dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato
provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
3. Della disposta sospensione e' data comunicazione al
dirigente del competente ufficio comunale perché ne curi
l'osservanza.

1.
Chiunque commette, dirige e, in qualita' di costruttore, esegue
le opere previste dal presente capo, o parti di esse, in
violazione dell'articolo
64, commi 2, 3 e 4, e' punito con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.
2. e' soggetto
alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 a
10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato
armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli
senza osservare le disposizioni dell'articolo
58.

1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista
dall'articolo
65
e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a
1032 euro.

1.
Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate
nell'articolo
66
e' punito con l'ammenda da 41 a 206 euro.
2. Alla
stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o
ritarda la presentazione al competente ufficio tecnico regionale
della relazione indicata nell'articolo
65,
comma 6.

1.
Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo
67, comma 5, e' punito con
l'ammenda da 51 a 516 euro.

1.
Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio
del certificato di collaudo e' punito con l'arresto fino ad un
mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro.

1. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti
disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere,
entro quindici giorni da quello in cui e' divenuta irrevocabile,
al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale
dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto
l'imputato.

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici
privati, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi
compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata
ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni
tecniche previste dal comma 2.
2. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai
sensi dell'articolo
52, le prescrizioni
tecniche necessarie a garantire l'accessibilita',
l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3. La progettazione deve comunque prevedere:
a)
accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per
l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle
singole unita' immobiliari;
c) almeno un accesso in
piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel caso di immobili
con piu' di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni
scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
4. e' fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione
del professionista abilitato di conformita' degli elaborati alle
disposizioni adottate ai sensi del presente capo.
5. I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili
vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, devono essere approvati dalla competente autorita' di
tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto
legislativo.

1. Le deliberazioni che hanno per
oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette
ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27,
primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
503, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la
installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la
mobilita' dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono
approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda
convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136,
secondo e terzo comma, del codice civile.
2. Nel caso
in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre
mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui
al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la
tutela o la potesta' di cui al titolo IX del libro primo del
codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala
nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche
modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere
piu' agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe
delle autorimesse.
3. Resta fermo quanto disposto
dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del
codice civile.

1. Le opere di cui all'articolo
78
possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze
previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le
chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a piu'
fabbricati.
2. e' fatto salvo l'obbligo di rispetto
delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile
nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati
alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di
proprieta' o di uso comune.

1. Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del
progetto alle competenti autorita' a norma dell'articolo
94, l'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo
78, da realizzare in ogni caso
nel rispetto delle norme antisismiche, di prevenzione degli
incendi e degli infortuni, non e' soggetta alla autorizzazione
di cui all'articolo
94. L'esecuzione non conforme alla normativa richiamata al
comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.

1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale relative alla
realizzazione di interventi di cui al presente capo e' allegato
certificato medico in carta libera attestante l'handicap e
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della propria
abitazione, nonché le difficolta' di accesso.

1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici
pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di
limitare l'accessibilita' e la visitabilita' di cui alla sezione
prima del presente capo, sono eseguite in conformita' alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e
successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo,
al regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2.
Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti
ai vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le
medesime finalita', qualora le autorizzazioni previste
dall'articolo
20, commi 6 e 7, non possano
venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte
delle autorita' competenti alla tutela del vincolo, la
conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di
superamento delle barriere architettoniche puo' essere
realizzata con opere provvisionali, come definite dall'articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, sulle quali sia stata acquisita l'approvazione delle
predette autorita'.
3. Alle comunicazioni allo
sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al
comma 1, rese ai sensi dell'articolo
22,
sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di
conformita' alla normativa vigente in materia di accessibilita'
e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi
del comma 2 del presente articolo.
4. Il rilascio del
permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 e'
subordinato alla verifica della conformita' del progetto
compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal
comune. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, nel rilasciare il certificato di agibilita' per le
opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state
realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine puo'
richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario del
permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma di
perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5.
La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in
luoghi pubblici o aperti al pubblico e' accompagnata dalla
dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del certificato di
agibilita' e' condizionato alla verifica tecnica della
conformita' della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6. Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico in difformita' dalle disposizioni vigenti in
materia di accessibilita' e di eliminazione delle barriere
architettoniche, nelle quali le difformita' siano tali da
rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle
persone handicappate, sono dichiarate inagibili.
7. Il progettista, il direttore dei
lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per
l'agibilita' ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad
opere eseguite dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio
1992, n. 104, delle difformita' che siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822
euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per
un periodo compreso da uno a sei mesi.
8. I piani di cui all'articolo 32, comma
21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con integrazioni
relative all'accessibilita' degli spazi urbani, con particolare
riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non
vedenti, alla rimozione della segnaletica installata in modo da
ostacolare la circolazione delle persone handicappate.
9.
I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi
alle disposizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n.
118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978,
alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e
al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno
1989, n. 236. Le norme dei regolamenti edilizi comunali
contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono
efficacia.

Capo IV
Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche
Sezione I
Norme per le costruzioni in zone sismiche
Art. 83 (L)
Opere disciplinate e gradi
di sismicita'
(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 3;
articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1, lettera g), e
comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)
1.
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumita', da realizzarsi in zone dichiarate sismiche
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, sono
disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo
52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro
aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed
i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti
il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio
nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata.
2. Con decreto del Ministro per le
infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per
l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata,
sono definiti i criteri generali per l'individuazione delle zone
sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di
sismicita' da prendere a base per la determinazione delle azioni
sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.
3. Le regioni, sentite le province e i comuni interessati,
provvedono alla individuazione delle zone dichiarate sismiche
agli effetti del presente capo, alla formazione e
all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori
attribuiti ai gradi di sismicita', nel rispetto dei criteri
generali di cui al comma 2.

1. Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di
cui all'articolo
83, da adottare sulla base dei
criteri generali indicati dagli articoli successivi e in
funzione dei diversi gradi di sismicita', definiscono:
a) l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema
costruttivo, al grado di sismicita' della zona ed alle larghezze
stradali;
b) le distanze minime consentite tra gli
edifici e giunzioni tra edifici contigui;
c) le
azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del
dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro
giunzioni;
d) il dimensionamento e la verifica delle
diverse parti delle costruzioni;
e) le tipologie
costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
2. Le caratteristiche generali e le proprieta'
fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioe' dei terreni
costituenti il sottosuolo fino alla profondita' alla quale le
tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai
fini delle deformazioni e della stabilita' dei terreni medesimi,
devono essere esaurientemente accertate.
3. Per le
costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere
convenientemente estesi al di fuori dell'area edificatoria per
rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni
di stabilita' dei pendii medesimi.
4. Le norme tecniche di cui al comma 1
potranno stabilire l'entita' degli accertamenti in funzione
della morfologia e della natura dei terreni e del grado di
sismicita'.

1.
L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in
grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai
momenti torcenti e ribaltanti indicati rispettivamente alle
successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle norme
tecniche di cui all'articolo
83.
a) azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni
sismiche verticali; per le strutture di grande luce o di
particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve
svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
b) azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si
schematizzano attraverso l'introduzione di due sistemi di forze
orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due direzioni
ortogonali;
c) momenti torcenti: ad ogni piano deve
essere considerato il momento torcente dovuto alle forze
orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non
minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni
riportate dalle norme tecniche di cui all'articolo
83;
d) momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle
fondazioni gli sforzi normali provocati dall'effetto ribaltante
delle azioni sismiche orizzontali devono essere valutati secondo
le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo
83.

1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni
sismiche di cui all'articolo
85
e' effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli
elementi resistenti dell'intera struttura.
2. Si
devono verificare detti elementi resistenti per le possibili
combinazioni degli effetti sismici con tutte le altre azioni
esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi, ma con
l'esclusione dell'azione del vento.

1. I calcoli di stabilita' del complesso terreno-opera di
fondazione si eseguono con i metodi ed i procedimenti della
geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle azioni
sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come
specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo
83.

1.
Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme
tecniche, di cui al precedente articolo
83, dal Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, previa apposita istruttoria da
parte dell'Ufficio periferico competente e parere favorevole del
Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano
ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte
l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le
caratteristiche ambientali dei centri storici.
2. La
possibilita' di deroga deve essere prevista nello strumento
urbanistico generale e le singole deroghe devono essere
confermate nei piani particolareggiati.

1.
Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla
presente sezione e quelli di cui all'articolo
61, devono richiedere il parere del competente ufficio
tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e
particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle
lottizzazioni convenzionate prima della delibera di
approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della
compatibilita' delle rispettive previsioni con le condizioni
geomorfologiche del territorio.
2. Il competente
ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione
comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il
termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in
senso negativo.

1.
e' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura,
purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni
di cui al presente capo;
b) la sopraelevazione di
edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a
pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia
conforme alle norme del presente testo unico.
2.
L'autorizzazione e' consentita previa certificazione del
competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero
massimo di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione
e l'idoneita' della struttura esistente a sopportare il nuovo
carico.

1.
Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un
maggiore grado di sicurezza alle azioni sismiche di cui ai
precedenti articoli.
2. I criteri sono fissati nelle
norme tecniche di cui all'articolo
83.

1.
Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici
o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque,
interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici
o di privata proprieta', restano ferme le disposizioni di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo
83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni, e' tenuto a darne preavviso scritto allo
sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente
ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio,
il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori
e dell'appaltatore.
2. Alla domanda deve essere
allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato
da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto
nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal
direttore dei lavori.
3. Il contenuto minimo del progetto e' determinato dal
competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il
progetto deve essere esauriente per planimetria, piante,
prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica,
dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in
fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari
esecutivi delle strutture.
4. Al progetto deve
inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella
quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta
del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei
riguardi del complesso terreno-opera di fondazione.
5.
La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o
da documentazioni, in quanto necessari.
6. In ogni comune deve essere tenuto un
registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.
7. Il registro deve essere esibito, costantemente
aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed
agenti indicati nell'articolo
103.

1.
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento
edilizio, nelle localita' sismiche, ad eccezione di quelle a
bassa sismicita' all'uopo indicate nei decreti di cui
all'articolo
83, non si possono iniziare
lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente
ufficio tecnico della regione.
2. L'autorizzazione e'
rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene
comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i
provvedimenti di sua competenza.
3. Avverso il provvedimento relativo alla
domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio
entro il termine di cui al comma 2, e' ammesso ricorso al
presidente della giunta regionale che decide con provvedimento
definitivo.
4. I lavori devono essere diretti da un
ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto
nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.

1.
Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei
decreti interministeriali di cui agli articoli
52
e
83
e' punito con l'ammenda da L. 400.000 a L. 20.000.000.

1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati
all'articolo
103,
appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti
norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente
al competente ufficio tecnico della regione.
2. Il
dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo,
ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il
processo verbale all'autorita' giudiziaria competente con le sue
deduzioni.

1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della
regione, contemporaneamente agli adempimenti di cui all'articolo
96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di
messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o
appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto e' comunicata al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale ai fini
dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3.
L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente
dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della
forza pubblica, ove cio' sia necessario per l'esecuzione
dell'ordine di sospensione.
4.
L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui
la pronuncia dell'autorita' giudiziaria diviene irrevocabile.

1. Se nel corso del procedimento penale il pubblico
ministero ravvisa la necessita' di ulteriori accertamenti
tecnici, nomina uno o piu' consulenti, scegliendoli fra i
componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra
tecnici laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti o di altre amministrazioni
statali.
2. Deve essere in ogni caso citato per il
dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della
regione, il quale puo' delegare un funzionario dipendente che
sia al corrente dei fatti.
3. Con il decreto o con la
sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle
opere o delle parti di esse costruite in difformita' alle norme
del presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli
articoli
52
e
83, ovvero impartisce le prescrizioni
necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse,
fissando il relativo termine.

1. Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle
prescrizioni di cui all'articolo
98,
dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il
competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso
con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.

1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la
Regione ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo
tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o
delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del
presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli
52 e
83, ovvero l'esecuzione di modifiche
idonee a renderle conformi alle norme stesse.
2. In
caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo
99.

1. Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo
emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere
comunicata, a cura del cancelliere, al competente ufficio
tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la
sentenza e' divenuta irrevocabile o il decreto e' diventato
esecutivo.

1.
Per gli adempimenti di cui all'articolo
99
le regioni iscrivono annualmente in bilancio una somma non
inferiore a 25822 euro.
2. Al recupero delle somme
erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione
di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al
presente capo, si provvede a mezzo del competente ufficio
comunale in base alla liquidazione dei lavori stessi fatta dal
competente ufficio tecnico della regione.
3. La
riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo
suindicato e con l'aumento dell'aggio spettante al
concessionario, e' fatta mediante ruoli esecutivi.
4. Il versamento delle somme stesse e'
fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio
dell'entrata.

1. Nelle localita' di cui
all'articolo
61
e in quelle sismiche di cui all'articolo
83
gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri
degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli
uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie
doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti
giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono
tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni
e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata
dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli
articoli
61
e
94.
2. I funzionari di detto ufficio debbono altresi' accertare se
le costruzioni, le riparazioni e ricostruzioni procedano in
conformita' delle presenti norme.
3. Eguale obbligo
spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati
quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni
danneggiati, compatibilmente coi detti incarichi.

1. Tutti coloro che in una
zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una
costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di
classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici
giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di
classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.
2.
L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni
dalla ricezione della denunzia, accerta la conformita' del
progetto alle norme tecniche di cui all'articolo
83
e l'idoneita' della parte gia' legittimamente realizzata a
resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.
3.
Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito
positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della
costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due
anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso
in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa
tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto,
l'autorizzazione puo' anche essere rilasciata condizionatamente
all'impegno del costruttore di apportare le modifiche
necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia
apposito certificato al denunciante, inviandone copia al
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i
necessari provvedimenti.
4. La Regione puo', per
edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra,
termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3.
5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito
negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a
rendere conforme il progetto o la parte gia' realizzata alla
normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico
annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto gia'
costruito.
6. In caso di violazione degli obblighi
stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni
della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.

1. L'inosservanza delle norme del presente
capo, nel caso di edifici per i quali sia stato gia' concesso il
sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche
la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si
sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.

1. Per le opere che si eseguono a
cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui
alle sezioni II e III del presente capo e' assicurata
dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.

1. Sono soggetti all'applicazione del presente capo i
seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne sia la
destinazione d'uso:
a) gli impianti di produzione, di
trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia
elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b)
gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi
natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonché
quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di
consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto
di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e)
gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente
distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo
di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui
all'articolo
107
tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel
registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443.
2.
L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al
possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui
all'articolo
109, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso,
prepone all'esercizio delle attivita' di cui al medesimo comma 1
un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
3.
Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attivita' di
cui al comma 1, le imprese in possesso di attestazione per le
relative categorie rilasciata da una Societa' organismo di
attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4.
Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformita' alla
normativa vigente degli impianti di cui all'articolo
107, comma 1, lettera f), i
professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli
appositi elenchi della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo quanto
previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo
108, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in
materia tecnica specifica conseguita presso una universita'
statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma
di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione
relativa al settore delle attivita' di cui all'articolo
110,
comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto,
previo un periodo di inserimento, di almeno un anno
continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai
sensi della legislazione vigente in materia di formazione
professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due
anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di
attivita' dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a
tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato,
in qualita' di operaio installatore con qualifica di
specializzato nelle attivita' di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti
di cui all'articolo
107.
2. e' istituito presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei
requisiti professionali di cui al comma 1. Le modalita' per
l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono
stabiliti con decreto del Ministero delle attivita' produttive.

1. Per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b),
c), e) e g), e 2 dell'articolo
107
e' obbligatoria la redazione del progetto da parte di
professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito
delle rispettive competenze.
2. La redazione del
progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti di cui al comma 1 e' obbligatoria al di sopra dei
limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di
cui all'articolo
119.
3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato
presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.

1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il
certificato di collaudo degli impianti installati il committente
e' esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli
impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2
dell'articolo
107
se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare
il collaudo degli impianti con le modalita' previste dal comma
2.
2.
Il collaudo degli impianti puo' essere
effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti
in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione
dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono
conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in
materia. In questo caso la certificazione redatta viene
trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori.
3.
Resta salvo il potere dell'amministrazione di
procedere all'effettuazione dei controlli successivi e di
applicare, in caso di falsita' delle attestazioni, le sanzioni
previste dalla normativa vigente.

1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli
impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali
parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti
realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente
italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico
italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla
legislazione tecnica vigente in materia, si considerano
costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli
impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a
terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilita' o di
altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990
devono essere adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
4.
Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, saranno fissati i termini e le modalita' per
l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3.

1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice e' tenuta a
rilasciare al committente la dichiarazione di conformita' degli
impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo
112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare
dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e
di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la
tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il
progetto di cui all'articolo
110.

1. Il committente o il
proprietario e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti
di cui all'articolo
107 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo
108.

1. Il dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale rilascia il certificato di agibilita', dopo aver
acquisito anche la dichiarazione di conformita' o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo
quanto disposto dalle leggi vigenti.

1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione
del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché
dall'obbligo di cui all'articolo
114, i
lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di
cui all'articolo
107.
2. Sono altresi' esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo le
installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e
similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della
dichiarazione di conformita' di cui all'articolo
113.

1.
Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b),
c), e), e g), e 2 dell'articolo
107
vengano installati in edifici per i quali e' gia' stato
rilasciato il certificato di agibilita', l'impresa installatrice
deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla
conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto
e la dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo
119.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e
la dichiarazione di conformita' o il certificato di collaudo,
ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti
oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui
all'articolo
113
deve essere espressamente indicata la compatibilita' con gli
impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito
del progetto, di cui al comma 1, e' possibile ricorrere alla
certificazione di conformita' dei lavori ai progetti approvati
di cui all'articolo
111.

1. Per
eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la
conformita' degli impianti alle disposizioni del presente capo e
della normativa vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i
comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui
all'articolo
110, comma 1, secondo le modalita' stabilite dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo
119.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre
mesi dalla presentazione della relativa richiesta.

1. Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione
del progetto di cui all'articolo
110
e sono definiti i criteri e le modalita' di redazione del
progetto stesso in relazione al grado di complessita' tecnica
dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione
tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

1.
Alla violazione di quanto previsto dall'articolo
113
consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo
le modalita' previste dal regolamento di attuazione di cui
all'articolo
119, una sanzione
amministrativa da 51 a 258 euro. Alla violazione delle altre
norme del presente capo consegue, secondo le modalita' previste
dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione
amministrativa da 516 a 5164 euro.
2. Il regolamento
di attuazione di cui all'articolo
119
determina le modalita' della sospensione delle imprese dal
registro o dall'albo di cui all'articolo
108,
comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei
professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza
violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti,
nonché gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.

Art. 121 (L)
Abrogazione e adeguamento
dei regolamenti comunali e regionali
(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 17)
1. I comuni e le
regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora
siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.

1.
Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli
edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione
d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo
129, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del
patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo
e' graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la
tipologia individuata dall'articolo
3, comma 1,
del presente testo unico.

1. Ai nuovi impianti, lavori,
opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili
di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di
tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di
utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali
non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati
a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui
all'articolo
3, comma 1, lettera a).
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte
di installatori qualificati, destinati unicamente alla
produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e
negli spazi liberi privati annessi, e' considerata estensione
dell'impianto idrico-sanitario gia' in opera.
2. Per
gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento
del consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione
delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui all'articolo 8
della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese a
maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici
pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e
gli impianti non di processo ad essi associati devono essere
progettati e messi in opera in modo tale da contenere al
massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di
energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al
comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo
ai momenti della progettazione, della messa in opera e
dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e
degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei
componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative
all'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli
oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente
registrato, l'assemblea di condominio decide a maggioranza, in
deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6.
Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova
costruzione, il cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo
il 25 luglio 1991, devono essere progettati e realizzati in modo
tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e
di contabilizzazione del calore per ogni singola unita'
immobiliare.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica
o adibiti ad uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il
fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura
tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la
realizzazione di ogni impianto, opera ed installazione utili
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia.

1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli
edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui
all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in particolare
in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli
impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di
appartenenza.

1. Il proprietario dell'edificio,
o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico,
in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi
alle opere di cui agli articoli
122 e 123,
il progetto delle opere stesse corredato da una relazione
tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne
attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al
comma 1 non siano state presentate prima dell'inizio dei lavori,
il Comune, fatta salva la sanzione amministrativa di cui
all'articolo
133, ordina la sospensione dei
lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
3.
La documentazione deve essere compilata secondo le modalita'
stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attivita'
produttive. Una copia della documentazione e' conservata dallo
sportello unico ai fini dei controlli e delle verifiche di cui
all'articolo
132. Altra copia della
documentazione, restituita dallo sportello unico con
l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a
cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al
direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non
sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei
lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono
responsabili della conservazione di tale documentazione in
cantiere.

1. Il committente e' esonerato
dall'obbligo di presentazione del progetto di cui all'articolo
125
se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere
della facolta' di cui all'articolo 111,
comma 2.

1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste
dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di
cui al capo quinto della parte seconda.

1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, sentito il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio superiore dei
lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la
certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua
tra l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2.
Nei casi di compravendita o di locazione il
certificato di collaudo e la certificazione energetica devono
essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario
dell'intero immobile o della singola unita' immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al
comune ove e' ubicato l'edificio la certificazione energetica
dell'intero immobile o della singola unita' immobiliare. Le
spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che
ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una
validita' temporale di cinque anni a partire dal momento del suo
rilascio.

1.
Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un
terzo, che se ne assume la responsabilita', deve adottare misure
necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di
rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilita', e' tenuto a condurre gli impianti e a disporre
tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con piu' di quarantamila
abitanti e le province per la restante parte del territorio
effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno
biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di
combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi
specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla
conduzione degli impianti di cui al presente capo, contenenti
clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che
contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del
codice civile.

1. Ai fini della
commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni
energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono
essere certificate secondo le modalita' stabilite con proprio
decreto dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2.
Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui
al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi
dell'avvenuta certificazione.

1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle
norme del presente capo in relazione al progetto delle opere in
corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori
dichiarata dal committente.
2. La verifica puo'
essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a
spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del
conduttore, ovvero dell'esercente gli impianti.
3. In
caso di accertamento di difformita' in corso d'opera, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
ordina la sospensione dei lavori.
4. In caso di
accertamento di difformita' su opere terminate il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico
del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare
l'edificio alle caratteristiche previste dal presente capo.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale irroga le sanzioni
di cui all'articolo
132.

1.
L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo
125
e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 516
euro e non superiore a 2582 euro.
2. Il proprietario
dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla
documentazione depositata ai sensi dell'articolo
125
e che non osserva le disposizioni degli articoli
123
e 124
e' punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore
al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle
opere.
3.
Il costruttore e il direttore dei lavori che
omettono la certificazione di cui all'articolo
127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera
nonché il progettista che rilascia la relazione di cui al comma
1 dell'articolo
126
non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione
amministrativa non inferiore all'1 per cento e non superiore al
5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di
responsabilita' penale.
4. Il collaudatore che non
ottempera a quanto stabilito dall'articolo
127
e' punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento
della parcella calcolata secondo la vigente tariffa
professionale.
5.
Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo
che se ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a
quanto stabilito dall'articolo
129, commi 1 e 2, e' punito con la
sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore
a 2582 euro. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto
nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo
129, le parti sono punite ognuna con
la sanzione amministrativa pari a un terzo dell'importo del
contratto sottoscritto, fatta salva la nullita' dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo
130
e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582
euro e non superiore a 25822 euro, fatti salvi i casi di
responsabilita' penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un
professionista, l'autorita' che applica la sanzione deve darne
comunicazione all'ordine professionale di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
8.
L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai
sensi dell'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del
tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia, e' punita con la sanzione amministrativa non
inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro.

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, con il provvedimento mediante il quale ordina la
sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per
l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la
regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta
l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e
l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del
proprietario.

1. Qualora l'acquirente o il
conduttore dell'immobile riscontra difformita' dalle norme del
presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti
verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla
constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento
del danno da parte del committente o del proprietario.

1.
I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore
centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle
denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine
di entrata in vigore.
2. Il decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto
compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128
e 130, nonché con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4
dell'articolo 4 della legge medesima.

Parte III
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Disposizioni finali
Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e),
f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m)
Abrogazioni
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150,
limitatamente all'articolo 31;
b) legge 21 dicembre
1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;
c)
legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi
3, 4 e 5; 9, lettera c);
d) legge 5 agosto 1978, n.
457, limitatamente all'articolo 48;
e) decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8,
convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94;
f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come
modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma
60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
g)
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto legge 25
marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Ai sensi
dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di
entrata in vigore del presente testo unico sono altresi'
abrogate le seguenti disposizioni:
a) regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221,
comma 2;
b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli
26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei
commi 6, 8 e 9;
c) legge 28 gennaio 1977, n. 10,
limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
16;
d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente
all'articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall'articolo 4,
legge 18 novembre 1998, n. 415;
e)
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7;
f)
legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente
agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52,
comma 1;
g) legge 17 febbraio 1992, n. 179,
limitatamente all'articolo 23, comma 6;
h)
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come
modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte
dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con
modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
i)
legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente
all'articolo 2, commi 50 e 56;
l) legge 23 dicembre
1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo 61;
m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994,
n. 425.

1. Restano in vigore le seguenti
disposizioni:
a) legge 17 agosto 1942, n. 1150 e
successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui
all'articolo 136, comma 2, lettera b);
b) legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
c) legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di
cui all'articolo 136, comma 2, lettera f);
d) legge
24 marzo 1989, n. 122;
e) articolo 17-bis del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12
luglio 1991, n. 203;
f)
articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2.
Restano in vigore, per tutti i campi di
applicazione originariamente previsti dai relativi testi
normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico,
le seguenti leggi:
a) legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b) legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c)
legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d) legge 5 marzo 1990, n. 46;
e) legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f)
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3.
All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: "2. L'esecuzione delle opere e degli
interventi previsti dal comma 1 e' soggetta a denuncia di inizio
attivita'.".

1. Le disposizioni del presente
testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2002.
(L'entrata in vigore del testo unico e' stata prorogata al 30
giugno 2003 dalla Legge 1 agosto 2002 n. 185)

Circolare - Testo Unico dell'Edilizia
Chiarimenti e
disposizioni sui procedimenti relativi al “Testo Unico
dell’Edilizia“
Questa prima Circolare ha lo scopo di
fornire alcune indicazioni per l’applicazione delle
nuove norme. In attesa dell’intervento della Regione
Puglia, cui spettera' il compito di disciplinare in
maniera specifica la materia, si ritiene necessario come
gia' accaduto in precedenza, rendere operativa la nuova
disciplina con alcuni semplici commenti di chiarimento.
Alla luce pertanto della prevista evoluzione del quadro
normativo, quanto di seguito indicato potra' subire, nel
corso dei prossimi mesi,alcuni “aggiustamenti” che
verranno prontamente comunicati.
DEFINIZIONI TIPI
D’INTERVENTO ( Art.3 )
Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi
edilizi
(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
1. Ai fini del presente testo unico si
intendono per:
a) "interventi di manutenzione
ordinaria", gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione
straordinaria", le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unita' immobiliari e non comportino modifiche
delle destinazioni di uso;
c) "interventi di restauro e di
risanamento conservativo", gli interventi
edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalita' mediante un insieme
sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso,
ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione
edilizia", gli interventi rivolti a trasformare
gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e
sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica;
(lettera cosi' modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)
e) "interventi di nuova costruzione",
quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non rientranti nelle categorie definite alle
lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi
fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo
restando, per gli interventi pertinenziali, quanto
previsto alla lettera e.6);
( tutto soggetto a permesso di costruire, cioe' nuovi
edifici, ampliamenti, sopraelevazioni, ristrutturazioni
con modifica di sagoma ecc. )
e.2) gli interventi di urbanizzazione
primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal
Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e
di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l’installazione di torri e tralicci
per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per
i servizi di telecomunicazione;
(superato dalla normativa
specifica di riferimento)
e.5) l’installazione di manufatti leggeri,
anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e simili, e che non
siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
(si provvedera' in seguito a disciplinare la materia con
apposita definizione delle tipologie nel Regolamento
Edilizio)
e.6) gli interventi pertinenziali che le
norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione
alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico
delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di
un volume superiore al 20% del volume dell’edificio
principale;
(si provvedera' in seguito a disciplinare la materia con
apposita definizione delle tipologie nel Regolamento
Edilizio)
e.7) la realizzazione di depositi di merci
o di materiali, la realizzazione di impianti per
attivita' produttive all'aperto ove comportino
l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione urbanistica",
quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro diverso,
mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi, anche con la modificazione del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di
restauro prevista dall’articolo 34 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora
articolo 29, comma 3, decreto legislativo n. 42 del 2004
- n.d.r.).
Nota :
Interventi di ristrutturazione edilizia
- In tale contesto
ricordiamo quanto indicato nella Circolare sulla Super DIA del
28/03/03 ,
e cioe' :
-
La volumetria dovra' essere
la stessa
-
Saranno ammessi aumenti solo ai fini
dell’adeguamento igienico sanitario alle altezze
minime previste dal Regolamento Edilizio;
-
Per sagoma orizzontale e' inteso il
sedime del fabbricato che dovra' restare lo stesso.
L’eventuale ricostruzione dovra' avvenire sullo
stesso sedime senza arretramenti o avanzamenti. Non
verranno considerati i poggioli. Per la sagoma
verticale dovra' restare uguale l’altezza di gronda
e l’intradosso dell’ultimo solaio utile. I volumi
chiusi (sottotetti ) della copertura potranno essere
modificati;
-
Sono consentite modifiche prospettiche di
vario tipo;
-
Sono consentiti aumento o diminuzioni del
numero delle unita' immobiliari;
-
Nell’ambito del concetto di
ristrutturazione e' consentito il mutamento di
destinazione d’uso; resta inteso che in tal caso
dovra' essere versato il relativo contributo,
se dovuto;
ATTIVITA’
EDILIZIA LIBERA ( Art.6 )
Art. 6 (L) - Attivita' edilizia libera
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c); legge 9
gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto legge
23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in
legge 25 marzo 1982, n. 94)
1. Salvo piu' restrittive disposizioni
previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti
urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono
essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di
barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attivita' di
ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico
o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
ATTIVITA’ SOGGETTA A
PERMESSO DI COSTRUIRE ( Art. 10 )
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso
di costruire :
Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di
costruire
(Legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 25, comma 4)
1. Costituiscono interventi di
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e
sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
(vedi art.3 c.1 lett. e) in alternativa si possono fare
delle nuove costruzioni con DIA con le caratteristiche
di cui all’art.22 c.3 lett.c));
b) gli interventi di ristrutturazione
urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione
edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente e che comportino aumento
di unita' immobiliari, modifiche del volume, della
sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che,
limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee
A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
(lettera cosi' modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)-
(Questo tipo di ristrutturazione si puo' fare anche con
D.I.A. con le modalita' di cui all’Art. 22 c.3 lett.a),
ma senza demolizione
e ricostruzione, che si puo' fare con D.I.A. solo
come previsto dall’’Art.3 lettera d) e cioe' con la stessa
volumetria e sagoma. Altrimenti ci vuole il P.C. )
2. Le regioni stabiliscono con legge quali
mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni
fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono
subordinate a permesso di costruire o a denuncia di
inizio attivita'.
3. Le regioni possono altresi' individuare
con legge ulteriori interventi che, in relazione
all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico,
sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di
costruire. La violazione delle disposizioni regionali
emanate ai sensi del presente comma non comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo
44.
INTERVENTI SUBORDINATI A DENUNCIA INIZIO ATTIVITA’ (
Art.22 )
Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di
inizio attivita'
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8,
convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; d.l. 25
marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito dalla legge 23
maggio 1997, n. 135; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, I
parte artt. 34 ss, e 149)
(articolo cosi' sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di
inizio attivita' gli interventi non riconducibili
all'elenco di cui all'articolo 10
e all'articolo 6,
che siano conformi alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita' le varianti a permessi di
costruire che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non modificano la destinazione
d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire. Ai fini
dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia,
nonché ai fini del rilascio del certificato di
agibilita', tali denunce di inizio attivita'
costituiscono parte integrante del procedimento relativo
al permesso di costruzione dell'intervento principale e
possono essere presentate prima della dichiarazione di
ultimazione dei lavori.
Nota : Interventi soggetti a
Denuncia Inizio Attivita'
( non onerosa ed eventualmente soggetta alle sanzioni
minime dell’Art.37 ):
-
Interventi non riconducibili all’elenco di cui
all’Art.10 ( Permesso di Costruire ) e all’Art.6
(Attivita' edilizia libera ) del D.P.R. 380/01, che
siano conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici , dei regolamenti edilizi e della
disciplina urbanistico - edilizia vigente
(cioe' quasi tutto, comprese le opere interne e gli
accorpamenti di unita' immobiliari );
-
Varianti a permessi di costruire che non incidono
sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che
non modificano la destinazione d’uso e la categoria
edilizia , non alterano la sagoma dell’edificio e
non violano eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire
(possono essere presentate prima della dichiarazione
di ultimazione lavori per l’agibilita' pertanto non
devono piu' aspettare i 30 giorni)
3. In alternativa al permesso di
costruire, possono essere realizzati mediante denuncia
di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di
cui all'articolo 10, comma 1,
lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o
di ristrutturazione urbanistica qualora siano
disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi
compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo, che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive,
la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata
dal competente organo comunale in sede di approvazione
degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
qualora i piani attuativi risultino approvati
anteriormente all'entrata in vigore della
legge 21 dicembre 2001, n. 443,
il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro
trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in
mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché
il progetto di costruzione venga accompagnato da
apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata
l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche
sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione
qualora siano in diretta esecuzione di strumenti
urbanistici generali recanti precise disposizioni
plano-volumetriche.
Nota : Interventi che
in alternativa al Permesso di Costruire si possono fare
con D.I.A.
( onerosa ed eventualmente soggetta alle sanzioni
dell’Art.31 ed
alle sanzioni penali dell’Art.44 ):
·
Gli
interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad
un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente
e che comportino aumento di unita' immobiliari,
modifiche del volume , della sagoma dei prospetti o
delle superfici , ovvero , che limitatamente agli
immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino
mutamenti della destinazione d’uso.
( esclusa la demolizione e
ricostruzione che puo' essere attuata come
ristrutturazione con D.I.A. solo con le modalita' di cui
alla lett.d) c.1 Art.3 D.P.R. 380/01 e cioe'
mantenimento di volumetria e sagoma. Percio' con questa
tipologia di pratica si puo'
ristrutturare ma non demolire e ricostruire completamente
l’edificio con le modifiche sopra indicate )
4. Le regioni a statuto ordinario con
legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo
delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano,
comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo
44.
5. Gli interventi di cui al comma 3 sono
soggetti al contributo di costruzione ai sensi
dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con
legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio
attivita', diversi da quelli di cui al comma 3,
assoggettati al contributo di costruzione definendo
criteri e parametri per la relativa determinazione.
6. La realizzazione degli interventi di
cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti
a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale,
e' subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni
normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano,
in particolare, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
(ora
decreto legislativo n. 42 del 2004
- n.d.r.)..
7. e' comunque salva la facolta'
dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di
costruire per la realizzazione degli interventi di cui
ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del
contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo
quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In
questo caso la violazione della disciplina
urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44
ed e' soggetta all'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 37.
PROCEDURE D.I.A. ( Art.23 )
-
La D.I.A. viene presentata con le stesse
modalita' di prima allo Sportello per l’Edilizia 30
giorni prima dell’inizio delle opere;
-
Al protocollo dovra' essere consegnata,
oltre alla normale documentazione su apposita
cartellina una copia in piu' degli elaborati grafici e
dello stampato DIA per apporre un timbro di arrivo,
unitamente ad una autocertificazione del tecnico
relativamente alla documentazione consegnata. Tale
documentazione verra' restituita per essere tenuta
in cantiere.
-
Se uno dei pareri non di competenza del
Comune, non e' gia' allegato alla D.I.A., si
convochera'
una Conferenza di Servizi ai sensi della
L.241/90;
PROCEDURE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE ( Art. 20 )
1.
La domanda di P.C.
( su appositi stampati )
viene presentata da uno dei soggetti
legittimati
( Proprietario o chi abbia titolo per richiederlo vedi
Art.11 )
allo Sportello per l’Edilizia corredata:
-
Da un’attestazione concernente il titolo
di legittimazione
(Atto di proprieta', Successione, Autocertificazione
ecc. );
-
Dagli elaborati progettuali previsti dal
Regolamento Edilizio
( Artt. 10 – 11)
-
Dai documenti previsti dalla parte II
del D.P.R. 380/01
( L.46/90, L.13/89 , relazione geologica ecc.)
-
Da un’autocertificazione circa la
conformita' del progetto alle norme igienico
sanitarie nel caso in cui il progetto nel caso in
cui il progetto riguardi interventi di edilizia
residenziale ovvero la verifica in ordine a tale
conformita' non comporti valutazioni tecnico
discrezionali
(Es. Attivita' produttive)
2. Lo sportello comunica
entro dieci giorni il nominativo del responsabile del
procedimento
3. Entro 60 giorni il
responsabile del procedimento, formula la motivata
proposta di provvedimento.
Durante questo periodo il Responsabile del
Procedimento puo' proporre delle modifiche al progetto
( Ad esempio su richiesta della Commissione Edilizia ),
spiegando le ragioni assegnando al
richiedente un termine per rispondere.
Se il richiedente accetta le modifiche entro il termine
deve inviare la documentazione entro 15 giorni.
Entro 15 giorni dalla presentazione della
richiesta il Responsabile del Procedimento puo'
sospendere una sola volta l’iter, richiedendo
documentazione che non sia gia' in atti degli uffici
( in tal caso il richiedente deve indicare gli estremi
di riferimento e autocertificarne la validita' ).
Il termine dei 60 giorni riparte interamente dalla data
di acquisizione della documentazione richiesta
( completa ).
Sempre entro i 60 giorni il Responsabile del
Procedimento deve acquisire tutti i pareri che non
siano gia' stati allegati, convocando al limite una
Conferenza di Servizi. Il termine dei 60 giorni
puo' essere raddoppiato per i progetti particolarmente
complessi seconda motivata proposta del responsabile del
procedimento .
Il provvedimento finale che lo sportello unico provvede a
rilasciare all’interessato e' adottato dal Dirigente
entro 15 giorni dalla proposta del Responsabile del
procedimento, ovvero dall’esito della conferenza di
servizi
4.
Decorso il termine per l’adozione del
provvedimento conclusivo , sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il SILENZIO – RIFIUTO.
( Ovviamente solo se tutta la documentazione richiesta
ed inviata e' completa e conforme )
Visto
quanto
sopra invitiamo i sigg. tecnici, e gli utenti in
generale, a prendere attentamente visione della nuova
normativa ed ad utilizzare l’apposita modulistica
predisposta dallo Sportello Unico per l’Edilizia.
08/04/2007
ARGOMENTI CORRELATI
 |
Testo Unico per l’Edilizia”
D.P.R. 6 giugno 2001 n.380, come
modificato dal D.L.VO 27 dicembre 2002
n.301
|