NORMATIVA

[5]

  PAI - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE


Autorita' di Bacino della Puglia - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico

 PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE


TITOLO I – PIANO DI BACINO DELLA REGIONE PUGLIA STRALCIO “ASSETTO IDROGEOLOGICO”
ARTICOLO 1 Finalita', contenuti ed effetti del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
ARTICOLO 2 Ambito di applicazione
ARTICOLO 3 Elaborati del PAI
TITOLO II - ASSETTO IDRAULICO
ARTICOLO 4 Disposizioni generali
ARTICOLO 5 Interventi per la mitigazione della pericolosita' idraulica
ARTICOLO 6 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali
ARTICOLO 7 Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosita' idraulica (A.P.)
ARTICOLO 8 Interventi consentiti nelle aree a media pericolosita' idraulica (M.P.)
ARTICOLO 9 Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosita' idraulica (B.P.)
ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale
TITOLO III – ASSETTO GEOMORFOLOGICO
ARTICOLO 11 Disposizioni generali
ARTICOLO 12 Interventi per la mitigazione della pericolosita' geomorfologia
ARTICOLO 13 Interventi consentiti nelle aree a pericolosita' geomorfologica molto elevata (P.G.3)
ARTICOLO 14 Interventi consentiti nelle aree a pericolosita' geomorfologica elevata (P.G.2)
ARTICOLO 15 Aree a pericolosita' geomorfologica media e moderata (P.G.1)
TITOLO IV – PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PAI
ARTICOLO 16 Finalita' delle azioni
ARTICOLO 17 Obiettivi di sicurezza idraulica
ARTICOLO 18 Obiettivi di sicurezza geomorfologia
ARTICOLO 19 Programma degli interventi di messa in sicurezza
ARTICOLO 20 Adeguamento degli strumenti di governo del territorio
ARTICOLO 21 Disciplina delle attivita' di polizia idraulica e servizio di piena
ARTICOLO 22 Protezione Civile
TITOLO V – PROCEDURE DI FORMAZIONE, REVISIONE, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PAI
ARTICOLO 25 Istruttoria e valutazione delle istanze di modifica della perimetrazione di aree a pericolosita' idraulica e geomorfologica
ARTICOLO 26 Modalita' di rilascio dei pareri di conformita' dei nuovi interventi e delle nuove opere ai contenuti e alle prescrizioni del PAI
ARTICOLO 23 Approvazione e consultazione degli elaborati di Piano
ARTICOLO 24 Procedure di integrazione e modifica del PAI
ARTICOLO 27 Attivita' di supporto tecnico ad enti pubblici e a privati
ARTICOLO 28 Sistema informativo territoriale
TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO 29 Ricognizione dello stato di manutenzione dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche
ARTICOLO 30 Disciplina delle attivita' estrattive e compatibilita' delle stesse nelle aree a pericolosita' idraulica e geomorfologia
ARTICOLO 31 Riordino e gestione del vincolo idrogeologico
ARTICOLO 32 Misure di tutela per le aree vulnerabili alla desertificazione
ARTICOLO 33 Aree di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico
ARTICOLO 34 Aree naturali protette
ARTICOLO 35 Direttive per l’assetto idrogeologico e per la redazione degli studi di compatibilita'
TITOLO VII – GLOSSARIO
ARTICOLO 36 Definizioni

 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

 

Autorita' di Bacino della Puglia - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico

TITOLO I – PIANO DI BACINO DELLA REGIONE PUGLIA STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO

ARTICOLO 1 Finalita', contenuti ed effetti del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)


1. Il Piano di Bacino Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorita' di Bacino della Puglia (PAI) e' finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilita' geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosita' e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialita' d'uso.
2. Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall’articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore ed e' lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell’Autorita' di Bacino della Puglia.
3. Le finalita' di cui ai precedenti commi sono realizzate, dall'Autorita' di Bacino della Puglia e dalle altre Amministrazioni competenti, mediante:
a) la definizione del quadro della pericolosita' idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;
b) la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalita' di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
c) l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;
d) la manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;
e) la definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;
f) la definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.
4. Il PAI e' coordinato con i programmi nazionali, regionali e locali di sviluppo economico e di uso del suolo;
ai suoi indirizzi ed obiettivi, entro 12 mesi dall’approvazione del PAI ad opera dei Consigli Regionali della Puglia, della Basilicata e della Campania, vanno adeguati gli strumenti di pianificazione settoriale ai sensi della normativa vigente.
5. Gli strumenti di pianificazione settoriale, in particolare quelli di governo del territorio, sono coordinati con il PAI anche attraverso specifiche Conferenze di Servizi;
6. Nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 si dovra' tener conto delle aree a pericolosita' idraulica e a pericolosita' geomorfologica considerate rispettivamente ai titoli II e III del presente Piano.
 

ARTICOLO 2 Ambito di applicazione


Il PAI trova applicazione nei territori su cui ha competenza l’Autorita' di Bacino della Puglia, definiti secondo le indicazioni contenute nella Legge 183/89 e nelle delibere del Consiglio regionale n. 109 del 18 dicembre 1991 e n. 110 del 18 dicembre 1991 in cui si stabilisce apposita intesa con le Regioni Basilicata e Campania per il governo sul bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto e dalla Legge Regionale n. 12 del 20/04/2001 riguardante l’intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per l’istituzione dell’Autorita' di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.
 

ARTICOLO 3 Elaborati del PAI


Il PAI e' costituito dai seguenti elaborati:
1. Relazione generale;
2. Norme Tecniche di Attuazione;
3. Allegati ed elaborati cartografici.
 

TITOLO II -ASSETTO IDRAULICO

ARTICOLO 4 Disposizioni generali


1. In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, cosi' come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10
2. In tutte le aree a pericolosita' idraulica si applicano, oltre a quelle del presente Titolo II, le disposizioni dei Titoli IV, V e VI.
3. Nelle aree a pericolosita' idraulica, tutte le nuove attivita' e i nuovi interventi devono essere tali da:
a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalita' idraulica;
b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosita' idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacita' di invaso delle aree interessate;
c) non costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
f) limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
4. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di somma urgenza di cui all’art. 5 punto c), e' sottoposta al parere vincolante dell’Autorita' di Bacino.
5. Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1, puo' essere approvato da parte della competente autorita' di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell’Autorita' di Bacino.
6. Nelle aree di cui al comma 1 interessate anche da pericolosita' geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalita'.
7. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosita' sono ricompresi nell’area interessata dalle prescrizioni piu' restrittive.
8. I Comuni ricadenti nel territorio di applicazione del PAI introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a pericolosita' idraulica.
9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio idraulico devono essere sottoposti, dall’amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalita'.
10. I vincoli e le prescrizioni di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10 non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L’uso e la fruizione delle predette opere e' comunque subordinato all’adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

ARTICOLO 5 Interventi per la mitigazione della pericolosita' idraulica


Nelle aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 sono consentiti:
a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l’eliminazione della pericolosita';
b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l’altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall’autorita' forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993;
c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.
In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell’intero corso d’acqua oggetto d’intervento preventivamente approvato dall’Autorita' di Bacino e dall’Autorita' idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.
Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all’Autorita' di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorita'.
 

ARTICOLO 6 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali


1. Al fine della salvaguardia dei corsi d’acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell’Autorita' di Bacino della Puglia, nonché l’insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilita'.
2. Nelle aree di cui al comma 1 e' consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica;
3. In tali aree puo' essere consentito lo svolgimento di attivita' che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l’ambiente e le persone. All’interno delle aree in oggetto non puo' comunque essere consentito:
a) l’impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;
b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall’autorita' idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;
c) lo svolgimento delle attivita' di campeggio;
d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attivita' di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall’autorita' idraulica competente;
e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all’art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.
4. All’interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l’ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, e' sottoposto al parere vincolante dell’Autorita' di Bacino.
5. I manufatti e i fabbricati esistenti all’interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d’acqua, sono da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.
6. Sui manufatti e fabbricati posti all’interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:
a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cosi' come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
c) interventi volti a mitigare la vulnerabilita' dell’edificio senza che essi diano origine ad aumento di superficie o volume.
7. Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilita' idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio e' sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Quando il reticolo idrografico e l’alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono arealmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall’asse del corso d’acqua, non inferiore a 75 m.
 

ARTICOLO 7 Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosita' idraulica (A.P.)


1. Nelle aree ad alta probabilita' di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalita' ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorita' idraulica competente, previo parere favorevole dell’Autorita' di Bacino sulla compatibilita' degli interventi stessi con il PAI;
b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilita' e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale;
c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, e' sottoposto al parere vincolante dell’Autorita' di Bacino;
e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilita' e a migliorare la tutela della pubblica incolumita';
f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cosi' come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unita' immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosita' nelle aree adiacenti;
i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosita', di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilita' idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio e' sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).
 

ARTICOLO 8 Interventi consentiti nelle aree a media pericolosita' idraulica (M.P.)


1. Nelle aree a media probabilita' di inondazione oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalita' ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorita' idraulica competente, previo parere favorevole dell’Autorita' di Bacino sulla compatibilita' degli interventi stessi con il PAI;
b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilita' e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale;
c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, e' sottoposto al parere vincolante dell’Autorita' di Bacino;
e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilita' e a migliorare la tutela della pubblica incolumita';
f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, cosi' come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;
g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unita' immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosita' nelle aree adiacenti;
i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosita', di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
j) interventi di ristrutturazione edilizia, cosi' come definiti alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosita' nelle aree adiacenti;
k) ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole dell’autorita' idraulica competente e dell’Autorita' di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per cio' che concerne le aree adiacenti e comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. In caso di contestualita', nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d’obbligo, ovvero in appositi
accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalita', ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l’abitabilita' o l’agibilita'. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovra' essere comunque garantito il non aggravio della pericolosita' in altre aree.
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilita' idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio e' sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h), i), j) e k).
 

ARTICOLO 9 Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosita' idraulica (B.P.)


1. Nelle aree a bassa probabilita' di inondazione sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale.
2. Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilita' idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.
3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l’obbiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.
 

ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale


1. Ai fini della tutela e dell’adeguamento dell’assetto complessivo della rete idrografica, il PAI individua le fasce di pertinenza fluviale.
2. All’interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all’art. 36, sulla base di uno studio di compatibilita' idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell’Autorita' di Bacino.
3. Quando la fascia di pertinenza fluviale non e' arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermine all’area golenale, come individuata all’art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.
 

TITOLO III - ASSETTO GEOMORFOLOGICO

ARTICOLO 11 Disposizioni generali


1. In relazione alle specifiche condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici, cosi' come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui agli artt. 13, 14 e 15.
2. In tutte le aree a pericolosita' geomorfologica si applicano, oltre a quelle del presente Titolo III, le disposizioni dei Titoli IV, V e VI.
3. Nelle aree a pericolosita' geomorfologica, tutte le nuove attivita' e i nuovi interventi devono essere tali da:
a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza del territorio e di difesa del suolo;
b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosita' geomorfologica;
c) non compromettere la stabilita' del territorio;
d) non costituire elemento pregiudizievole all’attenuazione o all’eliminazione definitiva della pericolosita' geomorfologica esistente;
e) non pregiudicare la sistemazione geomorfologica definitiva né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
f) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di pericolosita';
g) limitare l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
h) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
4. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di cui all’art. 12 punto c), sono sottoposti al parere vincolante dell’Autorita' di Bacino.
5. Nessun intervento puo' essere approvato da parte della competente autorita' di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell’Autorita' di Bacino.
6. Nelle aree di cui all’art. 4 comma 1 interessate anche da pericolosita' geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalita'.
7. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosita' sono ricompresi nell’area interessata dalle prescrizioni piu' restrittive.
8. I Comuni ricadenti nel territorio di applicazione del PAI introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a pericolosita' geomorfologica.
9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio geomorfologico devono essere sottoposti, dall’amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalita'.
10. Il monitoraggio della stabilita' del territorio, degli spostamenti superficiali e profondi nonché la caratterizzazione dei fenomeni di instabilita' vanno perseguiti da tutte le amministrazioni territorialmente competenti quali strumenti di prevenzione del rischio idrogeologico e di ottimizzazione degli interventi di mitigazione.
11. I vincoli e le prescrizioni di cui ai successivi artt. 13, 14 e 15 non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L’uso e la fruizione delle predette opere e' comunque subordinata all’adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.
 

ARTICOLO 12 Interventi per la mitigazione della pericolosita' geomorfologica


Nelle aree di cui agli art. 13, 14 e 15 sono consentiti:
a) gli interventi e le opere di difesa attiva e passiva per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l’eliminazione della pericolosita', ivi compresa la realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo della stabilita' del territorio e degli spostamenti superficiali e profondi;
b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, di miglioramento del patrimonio forestale, di rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall’agricoltura, finalizzati a ridurre la pericolosita' geomorfologica, ad incrementare la stabilita' dei terreni e a ricostituire gli equilibri naturali, a condizione che non interferiscano negativamente con l’evoluzione dei processi di instabilita' e favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona;
c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.
In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell’area interessata ed oggetto d’intervento preventivamente approvato dall’Autorita' di Bacino.
Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all’Autorita' di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorita'.
 

ARTICOLO 13 Interventi consentiti nelle aree a pericolosita' geomorfologica molto elevata (P.G.3)


1. Nelle aree a pericolosita' geomorfologica molto elevata (P.G.3), per le finalita' di cui al presente PAI, oltre agli interventi di cui all’articolo precedente e con le modalita' ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
a) interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli atti a indagare e monitorare i processi geomorfologici che determinano le condizioni di pericolosita' molto elevata, previo parere favorevole dell’Autorita' di Bacino sulla conformita' degli interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati;
b) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
c) interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabilita' e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilita' e non compromettano la possibilita' di realizzare il consolidamento dell’area e la manutenzione delle opere di consolidamento;
d) interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, cosi' come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
e) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche;
f) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilita', a migliorare la tutela della pubblica incolumita', che non comportino aumenti di superficie, di volume e di carico urbanistico.
2. Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilita' geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilita' dell'area interessata. Detto studio e' sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), c) e f).

 

ARTICOLO 14 Interventi consentiti nelle aree a pericolosita' geomorfologica elevata (P.G.2)


Nelle aree a pericolosita' geomorfologica elevata (P.G.2), oltre agli interventi di cui all’articolo precedente e con le modalita' ivi previste, sono esclusivamente consentiti:
a) gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano nuove unita' immobiliari nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, purché corredati da un adeguato studio geologico e geotecnico da cui risulti la compatibilita' con le condizioni di pericolosita' che gravano sull’area.
b) Ulteriori tipologie di intervento sono consentite a condizione che venga dimostrata da uno studio geologico e geotecnico la compatibilita' dell’intervento con le condizioni di pericolosita' dell’area ovvero che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilita', relative al sito interessato. Detto studio e i progetti preliminari delle opere di consolidamento e di messa in sicurezza dell’area sono soggetti a parere vincolante da parte dell’Autorita' di Bacino secondo quanto previsto agli artt. 12, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. Qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione, e' ammessa la contestualita'. In tal caso, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d’obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalita', ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l’abitabilita' o l’agibilita'.
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilita' geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilita' dell'area interessata. Detto studio e' sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a) e b) del presente articolo.
 

ARTICOLO 15 Aree a pericolosita' geomorfologica media e moderata (P.G.1)


1. Nelle aree a pericolosita' geomorfologica media e moderata (P.G.1) sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l’intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilita' e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell’area e nella zona potenzialmente interessata dall’opera e dalle sue pertinenze.
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilita' geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilita' dell'area interessata.
3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l’obbiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.
 

TITOLO IV – PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PAI

ARTICOLO 16 Finalita' delle azioni


1. Le azioni del PAI hanno l’obiettivo di promuovere la manutenzione del territorio e le opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualita' ambientale. Tale obbiettivo e' perseguito mediante:
a) interventi strutturali volti a garantire la riduzione di pericolosita' del territorio;
b) interventi non strutturali, volti a garantire adeguati sistemi di gestione degli eventi anche nelle more della realizzazione delle opere strutturali;
c) interventi di manutenzione, vigilanza e controllo, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia del sistema fisico esistente;
d) gli strumenti di governo del territorio, al fine di garantire l’attuazione delle strategie di risanamento e prevenzione.
2. Le finalita' primarie da considerare sono quelle inerenti a:
a) mantenere il reticolo idrografico in buono stato idraulico ed ambientale, ivi compreso il trattenimento idrico ai fini della ottimizzazione del deflusso superficiale e dell’andamento dei tempi di corrivazione;
b) garantire buone condizioni di assetto idrogeologico del territorio, ivi compresa la protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata e instabilita';
c) garantire la piena funzionalita' delle opere di difesa finalizzate alla sicurezza idraulica e geomorfologica;
d) privilegiare condizioni di uso del suolo, che favoriscano il miglioramento della stabilita' dei versanti e delle condizioni di assetto idrogeologico;
e) favorire il perseguimento della sicurezza idrogeologica anche attraverso l’incentivazione delle rilocalizzazioni ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. 180/1998;
f) favorire l’informazione e la comunicazione alla popolazione in modo da renderla consapevole sui contenuti del PAI con particolare riguardo alle condizioni d’uso delle aree a pericolosita' molto elevata e alla gestione del rischio residuo.
3. Le azioni di cui al presente articolo, oltre a perseguire la mitigazione della pericolosita' idrogeologica del territorio, devono essere informate ai seguenti criteri generali:
a) protezione e recupero dei biotopi locali e delle specie rare ed endemiche, attraverso le opportune valutazioni in sede progettuale e ponendo in opera adeguate precauzioni durante la fase di cantiere;
b) diversita' morfologica atta a preservare una biocenosi il piu' possibile ricca e diversificata, nella valutazione complessiva che l’eterogeneita' morfologica dell’habitat costituisce il valore essenziale ai fini della biodiversita';
c) conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalita' dei corsi d’acqua, previa analisi dei rapporti funzionali tra l’ecosistema ripario e quello terrestre, interventi di riqualificazione ambientale e di conservazione e messa a dimora di specie compatibili con la buona officiosita', la sicurezza e la manutenzione dell’alveo;
d) conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle condizioni di naturalita' dei versanti;
e) protezione e conservazione del suolo mediante l’uso della buona pratica agricola e la limitazione dell’azione di spietramento inteso quale scarnificazione e macinazione del substrato calcareo;
f) conservazione e creazione di corridoi biologici atti a garantire il libero movimento degli organismi ed evitare l’isolamento e la conseguente estinzione di popolazioni animali;
g) naturalita' e compatibilita' ambientale delle strutture e delle opere, atta a mitigare l’impiego di elementi strutturali, anche non visibili, che perturbino sensibilmente la naturalita' e il valore storicoarchitettonico dei siti;
h) conservazione e sviluppo dei processi autodepurativi, attraverso la realizzazione di interventi di differenziazione degli alvei tali da incrementare la diversita' idrobiologica, di “ecosistemi filtro” e sistemi di fitodepurazione nelle aree di golena e di fondovalle, conservazione e messa a dimora, ove opportuno e possibile, di adeguate piante con capacita' fitodepurativa, specie lungo le fasce riparie.
 

ARTICOLO 17 Obiettivi di sicurezza idraulica


Gli obiettivi di sicurezza idraulica delle azioni del PAI sono definiti in termini di tempi di ritorno, cosi' come definiti all’art. 36.
Costituisce obiettivo primario la riduzione della pericolosita' nelle aree ad alta pericolosita' idraulica (AP), cosi' come individuate nella cartografia in allegato e definite all’art. 36, con particolare riferimento al tessuto insediativo esistente.
Le azioni del PAI perseguono altresi' l’obiettivo della riduzione della pericolosita' nelle aree a media pericolosita' idraulica (MP), cosi' come individuate nella cartografia in allegato e definite all’art. 36, qualora cio' concorra al raggiungimento dell’obiettivo primario.
Nelle aree a bassa pericolosita' idraulica (BP), cosi' come individuate nella cartografia in allegato e definite all’art. 36, le azioni del PAI concorrono al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza contenuti negli strumenti di governo del territorio definiti a livello regionale, provinciale e comunale, qualora cio' concorra al raggiungimento dell’obiettivo primario.
 

ARTICOLO 18 Obiettivi di sicurezza geomorfologica


Gli obiettivi di sicurezza geomorfologica delle azioni del PAI sono definiti in termini di pericolosita' dei fenomeni franosi con riferimento alle condizioni geomorfologiche del territorio e nel rispetto del tessuto insediativo esistente.
Costituisce obiettivo primario il raggiungimento, nelle aree ad pericolosita' da frana molto elevata ed elevata (P.G.3 e P.G.2), cosi' come individuate nella cartografia in allegato e definite all’art. 36, di condizioni di stabilita' tese a preservare le porzioni dell’area interessate dal tessuto insediativo esistente, a condizione che non vengano aggravate le condizioni di stabilita' delle aree contermini e non venga compromessa la possibilita' di realizzare il consolidamento dell’intera porzione in frana.
Le azioni del PAI perseguono altresi' l’obiettivo del raggiungimento delle condizioni di stabilita' delle aree P.G.3 e P.G.2, qualora cio' concorra al raggiungimento di maggiori condizioni di sicurezza idrogeologica del territorio contermine interessato da tessuto insediativo.
Nelle aree a pericolosita' da frana media e moderata (P.G.1), cosi' come individuate nella cartografia in allegato e definite all’art. 36, le azioni del PAI sono dirette a non aggravare le condizioni esistenti.
 

ARTICOLO 19 Programma degli interventi di messa in sicurezza


1. Il PAI si attua attraverso programmi triennali di intervento predisposti dall’Autorita' di Bacino ai sensi dell’articolo 21 e seguenti della Legge 183/89 e s.m.i., redatti tenendo conto delle finalita' di cui ai precedenti artt. 17 e 18.
2. Il programma triennale degli interventi e' adottato, ai sensi dell’art. 21 della Legge 183/1989, dal Comitato Istituzionale su proposta del Segretario Generale sentito il Comitato Tecnico.
3. La programmazione triennale degli interventi di cui all’art. 21 della Legge 183/1989 e' predisposta sulla base della riduzione della pericolosita' idraulica e geomorfologica del tessuto insediativo ricompreso nel territorio di applicazione del PAI. La definizione delle priorita' ai fini della predisposizione dei programmi di intervento puo' prescindere, a seguito di adeguata valutazione di efficacia degli interventi, dalla scala di pericolosita' delle aree interessate dalle azioni.
4. Nell’ambito di eventuali procedure, che implichino decisioni istituzionali e risorse finanziarie, l’Autorita' di Bacino puo' assumere il compito di promuovere accordi di programma e altre forme di programmazione negoziata, che prevedano il coinvolgimento di piu' soggetti pubblici e privati, per l’attuazione degli interventi negli ambiti territoriali sopra individuati.
 

ARTICOLO 20 Adeguamento degli strumenti di governo del territorio


1. Le amministrazioni e gli enti pubblici territorialmente interessati sono tenuti, ai sensi della normativa vigente, ad adeguare i propri strumenti di governo del territorio alle disposizioni contenute nel PAI.
2. A seguito dell’approvazione del PAI, le amministrazioni competenti procedono ad una verifica di coerenza tra il PAI e i propri strumenti di pianificazione urbanistica generali ed esecutivi. Le risultanze di tale verifica sono comunicate all’Autorita' di Bacino entro 90 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del PAI.
3. Nei casi in cui, a seguito della verifica di cui al comma 2, le amministrazioni competenti procedano all’adeguamento, questo consiste nell’introdurre nei propri strumenti di governo del territorio le condizioni d’uso contenute nel PAI.
4. Nei casi in cui le amministrazioni competenti procedano, ai fini dell’adeguamento, ad approfondire il quadro conoscitivo del PAI trova applicazione l’art. 24.

ARTICOLO 21 Disciplina delle attivita' di polizia idraulica e servizio di piena


L’Autorita' di Bacino promuove il coordinamento tra gli enti preposti ai servizi di polizia idraulica e di piena ai sensi della Legge 11 dicembre 2000, n. 365, al fine di garantire un indirizzo uniforme a scala di bacino e di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio stesso.
 

ARTICOLO 22 Protezione Civile


1. Oltre a quanto gia stabilito negli articoli 1, 4, 9, 11, e 15 del presente Piano, in relazione all’art. 13 della legge 24 febbraio 1992, n.225, le Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assicurano lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e all’elaborazione dei dati interessanti la Protezione Civile nonché alla realizzazione dei programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati.
2. L’Autorita' di Bacino e le Regioni si pongono come struttura di servizio, nell’ambito delle proprie competenze, a favore delle province interessate per le finalita' summenzionate.
 

TITOLO V – PROCEDURE DI FORMAZIONE, REVISIONE, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PAI

ARTICOLO 23 Approvazione e consultazione degli elaborati di Piano


1. Il Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico e' approvato secondo le procedure contenute nell’art. 9 della Legge Regionale della Puglia n. 19 del 9/12/2002.
2. Il Piano di Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico e' reso pubblico e consultabile sul sito web dell’Autorita' di Bacino della Puglia (www.adb.puglia.it).
 

ARTICOLO 24 Procedure di integrazione e modifica del PAI


1. Il PAI ha valore a tempo indeterminato.
2. L’Autorita' di Bacino provvede alla revisione periodica del PAI ogni 3 anni, e comunque qualora si verifichino:
a) modifiche significative del quadro conoscitivo;
b) ulteriori studi conoscitivi ed approfondimenti ovvero acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico e tecnologico;
c) l’occorrenza di eventi idrogeologici per effetto dei quali sia modificato il quadro della pericolosita' idrogeologica;
d) la realizzazione delle opere previste dal PAI.
3. Costituiscono variante al PAI anche le modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree pericolose indicate nelle cartografia in allegato e la modifica del livello di pericolosita' conseguenti:
a) alle ridefinizioni cartografiche, anche su proposta delle amministrazioni locali interessate, rese possibili grazie alla disponibilita' di cartografia in scala di maggior dettaglio;
b) alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza;
c) agli approfondimenti del quadro conoscitivo di cui al successivo comma 7.
4. Le modifiche di cui ai commi 2 e 3 sono approvate dal Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale, sentito il Comitato Tecnico.
5. Le modifiche conseguenti alla realizzazione delle opere sono promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse immediatamente dopo l’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
6. Gli approfondimenti del quadro conoscitivo compiuti dalle amministrazioni competenti ai fini dell’adeguamento di cui all’art. 20 devono essere trasmessi all’Autorita' di Bacino che si esprime con parere vincolante.
7. Il parere favorevole dell’Autorita' di Bacino costituisce presupposto necessario per l’adozione dell’atto di adeguamento dello strumento di governo del territorio. Nelle more dell’approvazione di tale strumento, l’Autorita' di Bacino provvedera', ai sensi del precedente comma 4, alle modifiche cartografiche che si rendessero eventualmente necessarie.
8. Le modifiche degli allegati tecnici del PAI hanno carattere di riferimento conoscitivo o di metodologia scientifico-tecnica, non hanno natura normativa e sono approvate dal Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale, sentito il Comitato Tecnico.
 

ARTICOLO 25 Istruttoria e valutazione delle istanze di modifica della perimetrazione di aree a pericolosita' idraulica e geomorfologica


1. Le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché i soggetti privati interessati, possono presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle aree a pericolosita' idraulica e geomorfologica sulla scorta di conoscenze e/o di studi di dettaglio sulle condizioni effettive di pericolo delle aree di interesse.
2. L’istanza di modifica di perimetrazione deve essere inoltrata all’Autorita' di Bacino. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza anche alle amministrazioni provinciale e comunale competenti che, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, possono inoltrare osservazioni all’Autorita' di Bacino.
3. All’istanza deve essere allegata la documentazione tecnica essenziale, di seguito elencata, necessaria ad illustrare le motivazioni della richiesta di modifica e a fornire gli elementi utili per la valutazione preliminare sullo stato dell’area:
a) per le aree soggette a pericolosita' idraulica, studio di compatibilita' idrologica ed idraulica;
b) per le aree soggette a pericolosita' da frana, studio di compatibilita' geologica e geotecnica;
c) planimetrie dello stato dei luoghi in scala 1:10.000, stralcio del PAI in scala 1:10.000, particolare dell’area in scala 1:2.000 e per alvei incassati in scale di maggior dettaglio;
d) relazione tecnico-illustrativa della trasformazione che si intende realizzare sull’area, contenente informazioni circa le volumetrie, le superfici e le destinazioni d’uso.
4. Entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, l’Autorita' di Bacino esprime una valutazione preliminare sulla possibilita' di modifica del vincolo apposto. La valutazione preliminare contiene, inoltre, indicazioni sulla documentazione tecnica da produrre al fine dell’ottenimento del parere definitivo.
5. Entro 90 giorni dalla data di presentazione da parte del richiedente della documentazione di cui al precedente comma 4, l’Autorita' di Bacino esprime parere definitivo. Durante tale periodo l’Autorita' di Bacino potra' richiedere eventuali integrazioni. In tal caso il parere sara' dato entro 90 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni.
6. Ai fini dell’istruttoria delle richieste di modifica di perimetrazione sono istituite presso l’Autorita' di Bacino apposite commissioni composte da propri tecnici e da un tecnico designato dalla amministrazione provinciale. Le commissioni sono costituite con provvedimento del Segretario Generale dell’Autorita' di Bacino e possono essere integrate da uno o piu' componenti del Comitato Tecnico e/o da consulenti esterni e/o da un tecnico designato dall’amministrazione comunale interessata con funzioni consultive e senza diritto di voto.
7. Le istanze che si concludono con parere definitivo positivo vengono recepite con le procedure di cui all’art. 24 comma 4 e notificate agli interessati.
 

ARTICOLO 26 Modalita' di rilascio dei pareri di conformita' dei nuovi interventi e delle nuove opere ai contenuti e alle prescrizioni del PAI


1. I pareri dell’Autorita' di Bacino in merito alla conformita' dei nuovi interventi e delle nuove opere ai contenuti e alle prescrizioni del PAI sono espressi dal Segretario Generale in un termine di 90 giorni.
L’Autorita' di Bacino puo' richiedere integrazioni alla documentazione trasmessa entro 30 giorni dal suo ricevimento. In questo caso i termini restano sospesi fino al ricevimento della stessa.
2. Ai fini dell’espressione dei pareri di cui al presente articolo, con provvedimento del Segretario Generale, possono essere costituite le commissioni tecniche per l’istruttoria.
 

ARTICOLO 27 Attivita' di supporto tecnico ad enti pubblici e a privati


Compatibilmente con le risorse disponibili, l’Autorita' di Bacino fornisce ai comuni e agli altri enti interessati il necessario supporto tecnico per la predisposizione di:
a) atti di pianificazione territoriale per le parti attinenti il dissesto idrogeologico;
b) individuazione di tipologie di intervento di prevenzione e ripristino;
c) interventi sulle attivita' produttive ad elevato contenuto di attenuazione del dissesto.
Ai privati che intraprendano iniziative che abbiano, in modo diretto o indiretto, effetto di contenimento e prevenzione dei fenomeni di dissesto, sono forniti supporto tecnico e indicazioni operative per la progettazione e realizzazione degli interventi.
 

ARTICOLO 28 Sistema informativo territoriale


1. L’Autorita' di Bacino si avvale del Sistema Informativo Territoriale della Autorita' di Bacino della Puglia, integrato al corrispondente sistema eventualmente operante in campo nazionale, regionale e provinciale.
2. Il Sistema Informativo Territoriale e' destinato all’acquisizione delle informazioni necessarie all’aggiornamento integrale della banca dati realizzata dalla stessa Autorita' e garantire in tal modo:
a) il continuo adeguamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico;
b) la sua fruizione mediante lo scambio automatico di dati ed informazioni anche con i soggetti istituzionalmente deputati alla gestione operativa delle situazioni d’emergenza;
3. Per l’aggiornamento costante della cartografia e della banca dati e per favorire il flusso delle informazioni, l’Autorita' di Bacino:
a) predispone nel proprio sito web uno “sportello” dedicato all’acquisizione delle segnalazioni delle situazioni di pericolo da parte delle amministrazioni, enti e soggetti pubblici e privati interessati a fornire dati e documentazioni ritenuti utili ai fini dell’aggiornamento del PAI;
b) pianifica ed effettua programmi di studi, indagini, misurazioni e rilievi per caratterizzare i regimi delle portate dei corsi d’acqua, lo stato degli alvei, le condizioni di stabilita' dei versanti e seguirne nel tempo l’evoluzione;
c) pianifica e programma studi finalizzati alla razionalizzazione dei sistemi strumentali di monitoraggio esistenti sul proprio territorio;
d) acquisisce informazioni da altri sistemi di rilevamento per aggiornare costantemente lo stato reale dell’uso del suolo e rapportarlo a quelle che sono le previsioni urbanistiche vigenti.
 

TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 29 Ricognizione dello stato di manutenzione dei corsi d’acqua e delle opere idrauliche


1. Entro dodici mesi dall’approvazione del PAI, le autorita' idrauliche competenti, ai sensi della Legge 112/98 e s.m.i., sottopongono all’Autorita' di Bacino una relazione dettagliata sullo stato delle opere idrauliche, nonché una relazione sullo stato di manutenzione dei corsi d’acqua e le relative necessita' in termini di manutenzione ordinaria, straordinaria e di nuovi interventi strutturali.
2. Entro diciotto mesi dall’approvazione del PAI, le autorita' idrauliche competenti procedono ad una riclassificazione delle opere idrauliche di loro competenza in relazione agli obiettivi da perseguire, previo parere dell’Autorita' di Bacino.
 

ARTICOLO 30 Disciplina delle attivita' estrattive e compatibilita' delle stesse nelle aree a pericolosita' idraulica e geomorfologica


1. Nelle aree a pericolosita' idraulica e geomorfologica, l’attivita' estrattiva e' consentita, nel rispetto di quanto previsto dai piani provinciali e regionali delle attivita' estrattive a condizione che non aumenti la pericolosita' delle aree interessate. In tal caso, l’Autorita' di Bacino esprime parere vincolante sulla compatibilita' di tale attivita' con gli interventi di messa in sicurezza previsti dal PAI.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) alle asportazioni, quando non possibile la sola movimentazione, di materiali litoidi per volume inferiore ai 5.000 m3, costituenti attivita' di manutenzione finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso ed al mantenimento dell’officiosita' delle opere e delle infrastrutture, da inserire nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L. 183/89;
b) alle asportazioni di materiali litoidi dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico per il mantenimento dell'officiosita' delle opere di presa e dei canali di scarico per volume inferiore ai 5.000 m3, Tali interventi devono essere autorizzati dall’Autorita' Idraulica competente che si impegna a fornirne comunicazione all’Autorita' di Bacino.
3. Dalla data di entrata in vigore del PAI, i piani provinciali e regionali delle attivita' estrattive, prima della approvazione, devono essere trasmessi alla Autorita' di Bacino per un parere di conformita' con gli obiettivi del PAI.
 

ARTICOLO 31 Riordino e gestione del vincolo idrogeologico


1. Le Regioni e le Province, ai sensi della lettera p) dell’art. 3 della Legge 183/1989, in sede di riordino del vincolo idrogeologico, recepiscono, anche attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, per le finalita' di assetto geomorfologico e di assetto idraulico del presente piano, la perimetrazione delle aree con pericolosita' geomorfologica allegata al PAI.
2. L’autorita' competente sottopone a particolari limiti di utilizzazione, individuati ai sensi degli articoli 17 e seguenti del R.D.L. n. 3267/1923, i boschi che, per la particolare ubicazione, svolgono evidenti funzioni di salvaguardia idrogeologica.
 

ARTICOLO 32 Misure di tutela per le aree vulnerabili alla desertificazione


Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 20 del DLgs n. 152/1999, l’Autorita' di Bacino, entro 36 mesi dall’approvazione del PAI, definisce le aree vulnerabili alla desertificazione del proprio territorio e il loro livello di vulnerabilita', proponendo specifiche misure di tutela da approvare in sede di prima verifica ed aggiornamento di cui all’art. 24.
ARTICOLO 33 Aree di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico
1. Per le aree di interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico ricadenti nel territorio dell’Autorita' di Bacino, le norme dettate dal PAI devono essere coordinate con la disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”.
2. Le autorita' competenti provvedono a censire i beni culturali ed ambientali presenti nelle aree a pericolosita' idraulica e geomorfologica, individuandone l’esatta localizzazione spaziale ed evidenziando i sistemi di relazione dei singoli beni culturali con il contesto territoriale. Provvedono, altresi', a promuovere un’efficace azione di salvaguardia, potendo prevedere l’espropriazione di aree e/o immobili contermini al bene necessari alla sua messa in sicurezza.
 

ARTICOLO 34 Aree naturali protette


Per le aree naturali protette e per i siti della Rete Natura 2000 – siti di Importanza Comunitaria e Zone di protezione Speciale – le norme dettate dal PAI sono coordinate con la disciplina della legge n. 394/1991 e del D.P.R. n. 357/1997 e del D.P.R. n. 120/2003.
 

ARTICOLO 35 Direttive per l’assetto idrogeologico e per la redazione degli studi di compatibilita'


L’Autorita' di Bacino della Puglia redige specifiche Direttive entro 6 mesi dalla approvazione del PAI.
 

TITOLO VII – GLOSSARIO

ARTICOLO 36 Definizioni


Ai fini del PAI si intende per:
Alveo: porzioni di territorio direttamente interessate dal deflusso concentrato, ancorché non continuativo, delle acque e delle sue divagazioni;
Alveo in modellamento attivo: porzioni dell’alveo interessato dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza stagionale;
Area a pericolosita' geomorfologica molto elevata (P.G.3): porzione di territorio interessata da fenomeni franosi attivi o quiescienti;
Area a pericolosita' geomorfologica elevata (P.G.2): porzione di territorio caratterizzata dalla presenza di due o piu' fattori geomorfologici predisponenti l’occorrenza di instabilita' di versante e/o sede di frana stabilizzata;
Area a pericolosita' geomorfologica media e moderata (P.G.1): porzione di territorio caratterizzata da bassa suscettivita' geomorfologica all’instabilita';
Area ad alta pericolosita' idraulica (A.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni;
Area a media pericolosita' idraulica (M.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni;
Area a bassa pericolosita' idraulica (B.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni;
Area golenale: porzione di territorio contermine all’alveo in modellamento attivo, interessata dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non continuativo, per fenomeni di piena di frequenza pluriennale. Il limite e' di norma determinabile in quanto coincidente con il piede esterno dell’argine maestro o con il ciglio del versante;
Area inondabile: porzione di territorio soggetta ad essere allagata in seguito ad un evento di piena. Puo' essere caratterizzate da una probabilita' di inondazione in funzione del tempo di ritorno considerato;
Elementi a rischio: sono rappresentati dai beni quali la vita umana, il patrimonio immobiliare, culturale e ambientale, le attivita' economiche e le infrastrutture, presenti in un’area vulnerabile;
Entita' E: indica il valore economico del bene;
Fascia di pertinenza fluviale: porzione di territorio contermine all’area golenale;
Frana: movimento di una massa di roccia, terra o detrito;
Frana attiva: frana con evidenze morfologiche di movimento o instabilita' in atto;
Frana quiescente: frana inattiva priva di evidenze morfologiche di movimento o instabilita' in atto, per la quale esistono indizi morfologici di potenziale instabilita' e conseguente riattivazione;
Frana stabilizzata: frana ancora riconoscibile morfologicamente le cui cause pero' sono state naturalmente o artificialmente rimosse;
Interventi di messa in sicurezza: azioni strutturali e non strutturali tese alla diminuzione del rischio a livelli socialmente accettabili, attraverso interventi sulla pericolosita' o sulla vulnerabilita' del bene esposto;
Pericolosita' P : e' la probabilita' di accadimento di un predefinito evento nell’intervallo temporale t;
Reticolo idrografico: insieme delle linee di impluvio e dei corsi d’acqua presenti all’interno di un bacino idrografico;
Rischio R: e' il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alla proprieta' e delle perturbazioni alle attivita' economiche dovuti ad un particolare fenomeno naturale. Ai fini applicativi e' possibile approssimare il valore di R attraverso la formula, nota come equazione del rischio:
R=E x V x Pt;
Sicurezza idraulica: condizione associata alla pericolosita' idraulica per fenomeni di insufficienza del reticolo di drenaggio e generalmente legata alla non inondabilita' per eventi di assegnata frequenza. Agli effetti del PAI si intendono in sicurezza idraulica le aree non inondate per eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni;
Suscettibilita' geomorfologica: propensione al dissesto franoso di un’area, risultante dalla presenza di fattori predisponenti legati essenzialmente alle condizioni geologiche, geotecniche e di copertura del suolo;
Tempo di ritorno TR: una volta assegnato un valore ad una variabile aleatoria, ad esempio la portata di piena in una sezione, viene ad essa associata la probabilita' p con cui tale valore puo' essere superato. Il tempo di ritorno TR é il valore atteso del periodo di tempo che intercorre fra due superamenti successivi del valore della variabile aleatoria;
Vulnerabilita' V: denota l'attitudine di un elemento a rischio a subire danni per effetto di un evento calamitoso. La vulnerabilita' si esprime mediante un coefficiente compreso tra 0 (assenza di danno) e 1 (perdita totale). e' funzione dell’intensita' del fenomeno e della tipologia di elemento a rischio.

 

 

INIZIO PAGINA