Autorita' di
Bacino
della Puglia - Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico
PIANO DI BACINO
STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE
TITOLO I – PIANO DI BACINO
DELLA REGIONE PUGLIA STRALCIO “ASSETTO IDROGEOLOGICO”
ARTICOLO 1 Finalita', contenuti ed effetti del Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (PAI)
ARTICOLO 2 Ambito di
applicazione
ARTICOLO 3 Elaborati del PAI
TITOLO II -
ASSETTO IDRAULICO
ARTICOLO 4 Disposizioni generali
ARTICOLO 5 Interventi per la mitigazione della pericolosita'
idraulica
ARTICOLO 6 Alveo fluviale in modellamento attivo
ed aree golenali
ARTICOLO 7 Interventi consentiti nelle aree
ad alta pericolosita' idraulica (A.P.)
ARTICOLO 8 Interventi
consentiti nelle aree a media pericolosita' idraulica (M.P.)
ARTICOLO 9 Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosita'
idraulica (B.P.)
ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di
pertinenza fluviale
TITOLO III – ASSETTO GEOMORFOLOGICO
ARTICOLO 11 Disposizioni generali
ARTICOLO 12 Interventi per
la mitigazione della pericolosita' geomorfologia
ARTICOLO 13
Interventi consentiti nelle aree a pericolosita' geomorfologica
molto elevata (P.G.3)
ARTICOLO 14 Interventi consentiti
nelle aree a pericolosita' geomorfologica elevata (P.G.2)
ARTICOLO 15 Aree a pericolosita' geomorfologica media e moderata
(P.G.1)
TITOLO IV – PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE
AZIONI DEL PAI
ARTICOLO 16 Finalita' delle azioni
ARTICOLO 17 Obiettivi di sicurezza idraulica
ARTICOLO 18
Obiettivi di sicurezza geomorfologia
ARTICOLO 19 Programma
degli interventi di messa in sicurezza
ARTICOLO 20
Adeguamento degli strumenti di governo del territorio
ARTICOLO 21 Disciplina delle attivita' di polizia idraulica e
servizio di piena
ARTICOLO 22 Protezione Civile
TITOLO V
– PROCEDURE DI FORMAZIONE, REVISIONE, VERIFICA E AGGIORNAMENTO
DEL PAI
ARTICOLO 25 Istruttoria e valutazione delle istanze
di modifica della perimetrazione di aree a pericolosita'
idraulica e geomorfologica
ARTICOLO 26 Modalita' di rilascio
dei pareri di conformita' dei nuovi interventi e delle nuove
opere ai contenuti e alle prescrizioni del PAI
ARTICOLO 23
Approvazione e consultazione degli elaborati di Piano
ARTICOLO 24 Procedure di integrazione e modifica del PAI
ARTICOLO 27 Attivita' di supporto tecnico ad enti pubblici e a
privati
ARTICOLO 28 Sistema informativo territoriale
TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO 29
Ricognizione dello stato di manutenzione dei corsi d’acqua e
delle opere idrauliche
ARTICOLO 30 Disciplina delle attivita'
estrattive e compatibilita' delle stesse nelle aree a
pericolosita' idraulica e geomorfologia
ARTICOLO 31 Riordino
e gestione del vincolo idrogeologico
ARTICOLO 32 Misure di
tutela per le aree vulnerabili alla desertificazione
ARTICOLO 33 Aree di interesse archeologico, storico-artistico e
paesaggistico
ARTICOLO 34 Aree naturali protette
ARTICOLO 35 Direttive per l’assetto idrogeologico e per la
redazione degli studi di compatibilita'
TITOLO VII –
GLOSSARIO
ARTICOLO 36 Definizioni
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Autorita' di
Bacino della Puglia - Piano di Bacino Stralcio Assetto
Idrogeologico
TITOLO I –
PIANO DI BACINO DELLA REGIONE PUGLIA STRALCIO ASSETTO
IDROGEOLOGICO
ARTICOLO 1
Finalita', contenuti ed effetti del Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico (PAI)
1. Il Piano di Bacino
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorita' di Bacino
della Puglia (PAI) e' finalizzato al miglioramento delle
condizioni di regime idraulico e della stabilita' geomorfologica
necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosita' e a
consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto
degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle
potenzialita' d'uso.
2. Il PAI costituisce Piano Stralcio del
Piano di Bacino, ai sensi dall’articolo 17 comma 6 ter della
Legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di
settore ed e' lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e
programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo
ricadente nel territorio di competenza dell’Autorita' di Bacino
della Puglia.
3. Le finalita' di cui ai precedenti commi sono
realizzate, dall'Autorita' di Bacino della Puglia e dalle altre
Amministrazioni competenti, mediante:
a) la definizione del
quadro della pericolosita' idrogeologica in relazione ai fenomeni
di esondazione e di dissesto dei versanti;
b) la definizione
degli interventi per la disciplina, il controllo, la
salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi d'acqua e la
sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione
degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di
modalita' di intervento che privilegino la valorizzazione ed il
recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
c)
l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree
di pertinenza fluviale;
d) la manutenzione, il completamento
e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;
e) la
definizione degli interventi per la protezione e la regolazione
dei corsi d'acqua;
f) la definizione di nuovi sistemi di
protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli
esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei
fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello
di riduzione del rischio da conseguire.
4. Il PAI e'
coordinato con i programmi nazionali, regionali e locali di
sviluppo economico e di uso del suolo;
ai suoi indirizzi ed
obiettivi, entro 12 mesi dall’approvazione del PAI ad opera dei
Consigli Regionali della Puglia, della Basilicata e della
Campania, vanno adeguati gli strumenti di pianificazione
settoriale ai sensi della normativa vigente.
5. Gli
strumenti di pianificazione settoriale, in particolare quelli di
governo del territorio, sono coordinati con il PAI anche
attraverso specifiche Conferenze di Servizi;
6. Nei
programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza
per la difesa delle popolazioni e del loro territorio ai sensi
della legge 24 febbraio 1992 n. 225 si dovra' tener conto delle
aree a pericolosita' idraulica e a pericolosita' geomorfologica
considerate rispettivamente ai titoli II e III del presente
Piano.
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
Il PAI trova applicazione
nei territori su cui ha competenza l’Autorita' di Bacino della
Puglia, definiti secondo le indicazioni contenute nella Legge
183/89 e nelle delibere del Consiglio regionale n. 109 del 18
dicembre 1991 e n. 110 del 18 dicembre 1991 in cui si stabilisce
apposita intesa con le Regioni Basilicata e Campania per il
governo sul bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto e
dalla Legge Regionale n. 12 del 20/04/2001 riguardante l’intesa
raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per
l’istituzione dell’Autorita' di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno
e minori, Saccione e Fortore.
ARTICOLO 3
Elaborati del PAI
Il PAI e' costituito dai
seguenti elaborati:
1. Relazione generale;
2. Norme
Tecniche di Attuazione;
3. Allegati ed elaborati
cartografici.
TITOLO II
-ASSETTO IDRAULICO
ARTICOLO 4
Disposizioni generali
1. In relazione alle
condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla
prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da
interventi antropici, cosi' come risultanti dallo stato delle
conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree
di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10
2. In tutte le
aree a pericolosita' idraulica si applicano, oltre a quelle del
presente Titolo II, le disposizioni dei Titoli IV, V e VI.
3. Nelle aree a pericolosita' idraulica, tutte le nuove attivita'
e i nuovi interventi devono essere tali da:
a) migliorare o
comunque non peggiorare le condizioni di funzionalita' idraulica;
b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della
pericolosita' idraulica né localmente, né nei territori a valle o
a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero
deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa
della capacita' di invaso delle aree interessate;
c) non
costituire un elemento pregiudizievole all’attenuazione o
all’eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né
la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione
di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e
urgente;
e) garantire condizioni adeguate di sicurezza
durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori
si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo
significativo al regolare deflusso delle acque;
f) limitare
l’impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando
tipologie costruttive e materiali tali da controllare la
ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti
di regimazione e di drenaggio;
g) rispondere a criteri di
basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile,
all’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
4. La
realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui
al comma 1, salvo gli interventi di somma urgenza di cui
all’art. 5 punto c), e' sottoposta al parere vincolante
dell’Autorita' di Bacino.
5. Nessun intervento previsto nelle
aree di cui al comma 1, puo' essere approvato da parte della
competente autorita' di livello regionale, provinciale o comunale
senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte
dell’Autorita' di Bacino.
6. Nelle aree di cui al comma 1
interessate anche da pericolosita' geomorfologica, le
prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si
sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalita'.
7. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a
differente livello di pericolosita' sono ricompresi nell’area
interessata dalle prescrizioni piu' restrittive.
8. I Comuni
ricadenti nel territorio di applicazione del PAI introducono nei
certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla
perimetrazione delle aree a pericolosita' idraulica.
9. Tutti
gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla
protezione del territorio dal rischio idraulico devono essere
sottoposti, dall’amministrazione territorialmente competente, ad
un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a
garantirne nel tempo la necessaria funzionalita'.
10. I
vincoli e le prescrizioni di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9
e 10 non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla
data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L’uso e la
fruizione delle predette opere e' comunque subordinato
all’adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge
225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.
ARTICOLO 5
Interventi per la mitigazione della pericolosita' idraulica
Nelle aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 sono
consentiti:
a) gli interventi idraulici e le opere
idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la
riduzione o l’eliminazione della pericolosita';
b) gli
interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che
favoriscano tra l’altro la ricostruzione dei processi e degli
equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione
riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea
autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante
stabiliti dall’autorita' forestale o idraulica competente per
territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque,
tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 14 aprile 1993;
c) gli interventi di somma
urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi
pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.
In
particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono
essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell’intero
corso d’acqua oggetto d’intervento preventivamente approvato
dall’Autorita' di Bacino e dall’Autorita' idraulica competente, ai
sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.
Gli interventi di cui al
punto c) devono essere comunicati all’Autorita' di Bacino e
potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa
Autorita'.
ARTICOLO 6
Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali
1. Al fine della salvaguardia dei corsi d’acqua, della
limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero
deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico
in tutto il territorio di competenza dell’Autorita' di Bacino
della Puglia, nonché l’insieme degli alvei fluviali in
modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto
assoluto di edificabilita'.
2. Nelle aree di cui al comma 1
e'
consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica;
3. In tali aree puo' essere consentito lo svolgimento di
attivita' che non comportino alterazioni morfologiche o
funzionali ed un apprezzabile pericolo per l’ambiente e le
persone. All’interno delle aree in oggetto non puo' comunque
essere consentito:
a) l’impianto di colture agricole, ad
esclusione del prato permanente;
b) il taglio o la
piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati
dall’autorita' idraulica competente, ai sensi della Legge
112/1998 e s.m.i.;
c) lo svolgimento delle attivita' di
campeggio;
d) il transito e la sosta di veicoli se non per
lo svolgimento delle attivita' di controllo e di manutenzione del
reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate
dall’autorita' idraulica competente;
e) lo svolgimento di
operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e
c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di
cui all’art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.
4.
All’interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al
precedente comma 1, possono essere consentiti l’ampliamento e la
ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di
servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili,
nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di
interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di
servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili,
purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e
con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il
progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che
deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso
delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse
soluzioni presentate, e' sottoposto al parere vincolante
dell’Autorita' di Bacino.
5. I manufatti e i fabbricati
esistenti all’interno delle aree e nelle porzioni di terreno di
cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla
gestione idraulica del corso d’acqua, sono da considerare in
condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le
Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o adottano
provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro
rilocalizzazione.
6. Sui manufatti e fabbricati posti
all’interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti
soltanto:
a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di
restauro e di risanamento conservativo, cosi' come definiti alle
lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a
condizione che non concorrano ad incrementare il carico
urbanistico;
c) interventi volti a mitigare la vulnerabilita'
dell’edificio senza che essi diano origine ad aumento di
superficie o volume.
7. Per tutti gli interventi consentiti
nelle aree di cui al comma 1 l’AdB richiede, in funzione della
valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno
studio di compatibilita' idrologica ed idraulica che ne analizzi
compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle
dell'area interessata. Detto studio e' sempre richiesto per gli
interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.
8. Quando il reticolo
idrografico e l’alveo in modellamento attivo e le aree golenali
non sono arealmente individuate nella cartografia in allegato e
le condizioni morfologiche non ne consentano la loro
individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a
distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall’asse
del corso d’acqua, non inferiore a 75 m.
ARTICOLO 7
Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosita' idraulica
(A.P.)
1. Nelle aree ad alta probabilita' di
inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5
e 6 e con le modalita' ivi previste, sono esclusivamente
consentiti:
a) interventi di sistemazione idraulica
approvati dall’autorita' idraulica competente, previo parere
favorevole dell’Autorita' di Bacino sulla compatibilita' degli
interventi stessi con il PAI;
b) interventi di adeguamento e
ristrutturazione della viabilita' e della rete dei servizi
pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in
condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura
dell’intervento e al contesto territoriale;
c) interventi
necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse
pubblico;
d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione
delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico
esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio,
riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la
realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di
interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di
servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili,
purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e
con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il
progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che
deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso
delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse
soluzioni presentate, e' sottoposto al parere vincolante
dell’Autorita' di Bacino;
e) interventi sugli edifici
esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilita' e a migliorare
la tutela della pubblica incolumita';
f) interventi di
demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo, cosi' come definiti alle lettere a), b) e c)
dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non
concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
g)
adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli
edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in
materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene
sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché
gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi
bellici e sismici;
h) ampliamenti volumetrici degli edifici
esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di
servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi
tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto
al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici
produttivi senza che si costituiscano nuove unita' immobiliari,
nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi
edilizi, a condizione che non aumentino il livello di
pericolosita' nelle aree adiacenti;
i) realizzazione, a
condizione che non aumentino il livello di pericolosita', di
recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di
sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o
superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili
alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l’AdB
richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi
associato, la redazione di uno studio di compatibilita'
idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli
effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area
interessata. Detto studio e' sempre richiesto per gli interventi
di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).
ARTICOLO 8 Interventi consentiti nelle aree a media
pericolosita' idraulica (M.P.)
1. Nelle aree a media
probabilita' di inondazione oltre agli interventi di cui ai
precedenti artt. 5 e 6 e con le modalita' ivi previste, sono
esclusivamente consentiti:
a) interventi di sistemazione
idraulica approvati dall’autorita' idraulica competente, previo
parere favorevole dell’Autorita' di Bacino sulla compatibilita'
degli interventi stessi con il PAI;
b) interventi di
adeguamento e ristrutturazione della viabilita' e della rete dei
servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in
condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura
dell’intervento e al contesto territoriale;
c) interventi
necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse
pubblico;
d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione
delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico
esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio,
riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la
realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di
interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di
servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili,
purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e
con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il
progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che
deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso
delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse
soluzioni presentate, e' sottoposto al parere vincolante
dell’Autorita' di Bacino;
e) interventi sugli edifici
esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilita' e a migliorare
la tutela della pubblica incolumita';
f) interventi di
demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento
conservativo, cosi' come definiti alle lettere a), b) e c)
dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;
g) adeguamenti
necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e
degli impianti relativamente a quanto previsto in materia
igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul
lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli
interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi
bellici e sismici;
h) ampliamenti volumetrici degli edifici
esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di
servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi
tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto
al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici
produttivi senza che si costituiscano nuove unita' immobiliari,
nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi
edilizi, a condizione che non aumentino il livello di
pericolosita' nelle aree adiacenti;
i) realizzazione, a
condizione che non aumentino il livello di pericolosita', di
recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di
sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o
superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili
alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
j) interventi di ristrutturazione edilizia, cosi' come
definiti alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e
s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di
pericolosita' nelle aree adiacenti;
k) ulteriori tipologie di
intervento a condizione che venga garantita la preventiva o
contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza
idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo
parere favorevole dell’autorita' idraulica competente e
dell’Autorita' di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa
in sicurezza anche per cio' che concerne le aree adiacenti e
comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in
materia di aggiornamento dal PAI. In caso di contestualita', nei
provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali
d’obbligo, ovvero in appositi
accordi laddove le
Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno
essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di
adempimento, tempi, modalita', ecc.) nonché le condizioni che
possano pregiudicare l’abitabilita' o l’agibilita'. Nelle more del
completamento delle opere di mitigazione, dovra' essere comunque
garantito il non aggravio della pericolosita' in altre aree.
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l’AdB richiede, in
funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la
redazione di uno studio di compatibilita' idrologica ed idraulica
che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a
monte e a valle dell'area interessata. Detto studio e' sempre
richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h),
i), j) e k).
ARTICOLO 9 Interventi consentiti nelle aree a bassa
pericolosita' idraulica (B.P.)
1. Nelle aree a bassa
probabilita' di inondazione sono consentiti tutti gli interventi
previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano
realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione
alla natura dell’intervento e al contesto territoriale.
2.
Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l’AdB
richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi
associato, la redazione di uno studio di compatibilita'
idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli
effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area
interessata.
3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni
fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI
persegue l’obbiettivo di integrare il livello di sicurezza alle
popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte
degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi
di previsione e prevenzione.
ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale
1. Ai fini della tutela e dell’adeguamento dell’assetto
complessivo della rete idrografica, il PAI individua le fasce di
pertinenza fluviale.
2. All’interno delle fasce di
pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi
previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione
che venga preventivamente verificata la sussistenza delle
condizioni di sicurezza idraulica, come definita all’art. 36,
sulla base di uno studio di compatibilita' idrologica ed
idraulica subordinato al parere favorevole dell’Autorita' di
Bacino.
3. Quando la fascia di pertinenza fluviale non e'
arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme
si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in
sinistra, contermine all’area golenale, come individuata
all’art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.
TITOLO III - ASSETTO GEOMORFOLOGICO
ARTICOLO 11
Disposizioni generali
1. In relazione alle specifiche
condizioni geomorfologiche ed idrogeologiche, alla tutela
dell'ambiente ed alla prevenzione contro presumibili effetti
dannosi di interventi antropici, cosi' come risultanti dallo
stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente
capo le aree di cui agli artt. 13, 14 e 15.
2. In tutte le
aree a pericolosita' geomorfologica si applicano, oltre a quelle
del presente Titolo III, le disposizioni dei Titoli IV, V e VI.
3. Nelle aree a pericolosita' geomorfologica, tutte le nuove
attivita' e i nuovi interventi devono essere tali da:
a)
migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di sicurezza
del territorio e di difesa del suolo;
b) non costituire in
nessun caso un fattore di aumento della pericolosita'
geomorfologica;
c) non compromettere la stabilita' del
territorio;
d) non costituire elemento pregiudizievole
all’attenuazione o all’eliminazione definitiva della
pericolosita' geomorfologica esistente;
e) non pregiudicare
la sistemazione geomorfologica definitiva né la realizzazione
degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli
strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
f)
garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza
di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza
creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del
livello di pericolosita';
g) limitare l’impermeabilizzazione
superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e
materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle
acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di
drenaggio;
h) rispondere a criteri di basso impatto
ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all’utilizzo di
tecniche di ingegneria naturalistica.
4. La realizzazione di
tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1,
salvo gli interventi di cui all’art. 12 punto c), sono
sottoposti al parere vincolante dell’Autorita' di Bacino.
5.
Nessun intervento puo' essere approvato da parte della competente
autorita' di livello regionale, provinciale o comunale senza il
preventivo o contestuale parere vincolante da parte
dell’Autorita' di Bacino.
6. Nelle aree di cui all’art. 4
comma 1 interessate anche da pericolosita' geomorfologica, le
prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si
sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalita'.
7. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a
differente livello di pericolosita' sono ricompresi nell’area
interessata dalle prescrizioni piu' restrittive.
8. I Comuni
ricadenti nel territorio di applicazione del PAI introducono nei
certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla
perimetrazione delle aree a pericolosita' geomorfologica.
9.
Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed
alla protezione del territorio dal rischio geomorfologico devono
essere sottoposti, dall’amministrazione territorialmente
competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di
manutenzione tese a garantirne nel tempo la necessaria
funzionalita'.
10. Il monitoraggio della stabilita' del
territorio, degli spostamenti superficiali e profondi nonché la
caratterizzazione dei fenomeni di instabilita' vanno perseguiti
da tutte le amministrazioni territorialmente competenti quali
strumenti di prevenzione del rischio idrogeologico e di
ottimizzazione degli interventi di mitigazione.
11. I
vincoli e le prescrizioni di cui ai successivi artt. 13, 14 e 15
non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data
di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L’uso e la
fruizione delle predette opere e' comunque subordinata
all’adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge
225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.
ARTICOLO 12 Interventi per la mitigazione della pericolosita'
geomorfologica
Nelle aree di cui agli art. 13, 14 e 15
sono consentiti:
a) gli interventi e le opere di difesa
attiva e passiva per la messa in sicurezza delle aree e per la
riduzione o l’eliminazione della pericolosita', ivi compresa la
realizzazione di sistemi di monitoraggio e controllo della
stabilita' del territorio e degli spostamenti superficiali e
profondi;
b) gli interventi di sistemazione e miglioramento
ambientale, di miglioramento del patrimonio forestale, di
rinaturalizzazione delle aree abbandonate dall’agricoltura,
finalizzati a ridurre la pericolosita' geomorfologica, ad
incrementare la stabilita' dei terreni e a ricostituire gli
equilibri naturali, a condizione che non interferiscano
negativamente con l’evoluzione dei processi di instabilita' e
favoriscano la ricostituzione della vegetazione spontanea
autoctona;
c) gli interventi di somma urgenza per la
salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o
situazioni di rischio eccezionali.
In particolare, gli
interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un
piano organico di sistemazione dell’area interessata ed oggetto
d’intervento preventivamente approvato dall’Autorita' di Bacino.
Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati
all’Autorita' di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da
parte della stessa Autorita'.
ARTICOLO 13 Interventi consentiti nelle aree a pericolosita'
geomorfologica molto elevata (P.G.3)
1. Nelle aree a
pericolosita' geomorfologica molto elevata (P.G.3), per le
finalita' di cui al presente PAI, oltre agli interventi di cui
all’articolo precedente e con le modalita' ivi previste, sono
esclusivamente consentiti:
a) interventi di consolidamento,
sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi, nonché quelli
atti a indagare e monitorare i processi geomorfologici che
determinano le condizioni di pericolosita' molto elevata, previo
parere favorevole dell’Autorita' di Bacino sulla conformita' degli
interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati;
b)
interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di
interesse pubblico;
c) interventi di ristrutturazione delle
opere e infrastrutture pubbliche nonché della viabilita' e della
rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché
siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilita' e
non compromettano la possibilita' di realizzare il consolidamento
dell’area e la manutenzione delle opere di consolidamento;
d) interventi di demolizione senza ricostruzione, di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di
risanamento conservativo, cosi' come definiti alle lettere a), b)
e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che
non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
e)
adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli
edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle
norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed
igiene sul lavoro, di superamento delle barriere
architettoniche;
f) interventi sugli edifici esistenti,
finalizzati a ridurre la vulnerabilita', a migliorare la tutela
della pubblica incolumita', che non comportino aumenti di
superficie, di volume e di carico urbanistico.
2. Per tutti
gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l’AdB richiede, in
funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la
redazione di uno studio di compatibilita' geologica e geotecnica
che ne analizzi compiutamente gli effetti sulla stabilita'
dell'area interessata. Detto studio e' sempre richiesto per gli
interventi di cui ai punti a), c) e f).
ARTICOLO 14
Interventi consentiti nelle aree a pericolosita' geomorfologica
elevata (P.G.2)
Nelle aree a pericolosita'
geomorfologica elevata (P.G.2), oltre agli interventi di cui
all’articolo precedente e con le modalita' ivi previste, sono
esclusivamente consentiti:
a) gli ampliamenti volumetrici
degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla
realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse
pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo
abitabile senza che si costituiscano nuove unita' immobiliari
nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi
edilizi, purché corredati da un adeguato studio geologico e
geotecnico da cui risulti la compatibilita' con le condizioni di
pericolosita' che gravano sull’area.
b) Ulteriori tipologie
di intervento sono consentite a condizione che venga dimostrata
da uno studio geologico e geotecnico la compatibilita'
dell’intervento con le condizioni di pericolosita' dell’area
ovvero che siano preventivamente realizzate le opere di
consolidamento e di messa in sicurezza, con superamento delle
condizioni di instabilita', relative al sito interessato. Detto
studio e i progetti preliminari delle opere di consolidamento e
di messa in sicurezza dell’area sono soggetti a parere
vincolante da parte dell’Autorita' di Bacino secondo quanto
previsto agli artt. 12, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento
dal PAI. Qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza
siano elemento strutturale sostanziale della nuova edificazione,
e' ammessa la contestualita'. In tal caso, nei provvedimenti
autorizzativi ovvero in atti unilaterali d’obbligo, ovvero in
appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo
ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni
necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalita', ecc.)
nonché le condizioni che possano pregiudicare l’abitabilita' o
l’agibilita'.
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1
l’AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad
essi associato, la redazione di uno studio di compatibilita'
geologica e geotecnica che ne analizzi compiutamente gli effetti
sulla stabilita' dell'area interessata. Detto studio e' sempre
richiesto per gli interventi di cui ai punti a) e b) del
presente articolo.
ARTICOLO 15 Aree a pericolosita' geomorfologica media e
moderata (P.G.1)
1. Nelle aree a pericolosita'
geomorfologica media e moderata (P.G.1) sono consentiti tutti
gli interventi previsti dagli strumenti di governo del
territorio purché l’intervento garantisca la sicurezza, non
determini condizioni di instabilita' e non modifichi
negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici
nell’area e nella zona potenzialmente interessata dall’opera e
dalle sue pertinenze.
2. Per tutti gli interventi di cui al
comma 1 l’AdB richiede, in funzione della valutazione del
rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di
compatibilita' geologica e geotecnica che ne analizzi
compiutamente gli effetti sulla stabilita' dell'area interessata.
3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli
strumenti di governo del territorio, il PAI persegue
l’obbiettivo di integrare il livello di sicurezza alle
popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte
degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi
di previsione e prevenzione.
TITOLO IV –
PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PAI
ARTICOLO 16
Finalita' delle azioni
1. Le azioni del PAI hanno
l’obiettivo di promuovere la manutenzione del territorio e le
opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il
progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della
qualita' ambientale. Tale obbiettivo e' perseguito mediante:
a) interventi strutturali volti a garantire la riduzione di
pericolosita' del territorio;
b) interventi non strutturali,
volti a garantire adeguati sistemi di gestione degli eventi
anche nelle more della realizzazione delle opere strutturali;
c) interventi di manutenzione, vigilanza e controllo, al
fine di garantire l’efficienza e l’efficacia del sistema fisico
esistente;
d) gli strumenti di governo del territorio, al
fine di garantire l’attuazione delle strategie di risanamento e
prevenzione.
2. Le finalita' primarie da considerare sono
quelle inerenti a:
a) mantenere il reticolo idrografico in
buono stato idraulico ed ambientale, ivi compreso il
trattenimento idrico ai fini della ottimizzazione del deflusso
superficiale e dell’andamento dei tempi di corrivazione;
b)
garantire buone condizioni di assetto idrogeologico del
territorio, ivi compresa la protezione del suolo da fenomeni di
erosione accelerata e instabilita';
c) garantire la piena
funzionalita' delle opere di difesa finalizzate alla sicurezza
idraulica e geomorfologica;
d) privilegiare condizioni di
uso del suolo, che favoriscano il miglioramento della stabilita'
dei versanti e delle condizioni di assetto idrogeologico;
e)
favorire il perseguimento della sicurezza idrogeologica anche
attraverso l’incentivazione delle rilocalizzazioni ai sensi
dell’art. 1, comma 5, del D.L. 180/1998;
f) favorire
l’informazione e la comunicazione alla popolazione in modo da
renderla consapevole sui contenuti del PAI con particolare
riguardo alle condizioni d’uso delle aree a pericolosita' molto
elevata e alla gestione del rischio residuo.
3. Le azioni di
cui al presente articolo, oltre a perseguire la mitigazione
della pericolosita' idrogeologica del territorio, devono essere
informate ai seguenti criteri generali:
a) protezione e
recupero dei biotopi locali e delle specie rare ed endemiche,
attraverso le opportune valutazioni in sede progettuale e
ponendo in opera adeguate precauzioni durante la fase di
cantiere;
b) diversita' morfologica atta a preservare una
biocenosi il piu' possibile ricca e diversificata, nella
valutazione complessiva che l’eterogeneita' morfologica
dell’habitat costituisce il valore essenziale ai fini della
biodiversita';
c) conservazione e, ovunque possibile,
miglioramento delle condizioni di naturalita' dei corsi d’acqua,
previa analisi dei rapporti funzionali tra l’ecosistema ripario
e quello terrestre, interventi di riqualificazione ambientale e
di conservazione e messa a dimora di specie compatibili con la
buona officiosita', la sicurezza e la manutenzione dell’alveo;
d) conservazione e, ovunque possibile, miglioramento delle
condizioni di naturalita' dei versanti;
e) protezione e
conservazione del suolo mediante l’uso della buona pratica
agricola e la limitazione dell’azione di spietramento inteso
quale scarnificazione e macinazione del substrato calcareo;
f) conservazione e creazione di corridoi biologici atti a
garantire il libero movimento degli organismi ed evitare
l’isolamento e la conseguente estinzione di popolazioni animali;
g) naturalita' e compatibilita' ambientale delle strutture e
delle opere, atta a mitigare l’impiego di elementi strutturali,
anche non visibili, che perturbino sensibilmente la naturalita' e
il valore storicoarchitettonico dei siti;
h) conservazione e
sviluppo dei processi autodepurativi, attraverso la
realizzazione di interventi di differenziazione degli alvei tali
da incrementare la diversita' idrobiologica, di “ecosistemi
filtro” e sistemi di fitodepurazione nelle aree di golena e di
fondovalle, conservazione e messa a dimora, ove opportuno e
possibile, di adeguate piante con capacita' fitodepurativa,
specie lungo le fasce riparie.
ARTICOLO 17 Obiettivi di sicurezza idraulica
Gli
obiettivi di sicurezza idraulica delle azioni del PAI sono
definiti in termini di tempi di ritorno, cosi' come definiti
all’art. 36.
Costituisce obiettivo primario la riduzione
della pericolosita' nelle aree ad alta pericolosita' idraulica
(AP), cosi' come individuate nella cartografia in allegato e
definite all’art. 36, con particolare riferimento al tessuto
insediativo esistente.
Le azioni del PAI perseguono altresi'
l’obiettivo della riduzione della pericolosita' nelle aree a
media pericolosita' idraulica (MP), cosi' come individuate nella
cartografia in allegato e definite all’art. 36, qualora cio'
concorra al raggiungimento dell’obiettivo primario.
Nelle
aree a bassa pericolosita' idraulica (BP), cosi' come individuate
nella cartografia in allegato e definite all’art. 36, le azioni
del PAI concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
sicurezza contenuti negli strumenti di governo del territorio
definiti a livello regionale, provinciale e comunale, qualora
cio' concorra al raggiungimento dell’obiettivo primario.
ARTICOLO 18
Obiettivi di sicurezza geomorfologica
Gli
obiettivi di sicurezza geomorfologica delle azioni del PAI sono
definiti in termini di pericolosita' dei fenomeni franosi con
riferimento alle condizioni geomorfologiche del territorio e nel
rispetto del tessuto insediativo esistente.
Costituisce
obiettivo primario il raggiungimento, nelle aree ad pericolosita'
da frana molto elevata ed elevata (P.G.3 e P.G.2), cosi' come
individuate nella cartografia in allegato e definite all’art.
36, di condizioni di stabilita' tese a preservare le porzioni
dell’area interessate dal tessuto insediativo esistente, a
condizione che non vengano aggravate le condizioni di stabilita'
delle aree contermini e non venga compromessa la possibilita' di
realizzare il consolidamento dell’intera porzione in frana.
Le azioni del PAI perseguono altresi' l’obiettivo del
raggiungimento delle condizioni di stabilita' delle aree P.G.3 e
P.G.2, qualora cio' concorra al raggiungimento di maggiori
condizioni di sicurezza idrogeologica del territorio contermine
interessato da tessuto insediativo.
Nelle aree a
pericolosita' da frana media e moderata (P.G.1), cosi' come
individuate nella cartografia in allegato e definite all’art.
36, le azioni del PAI sono dirette a non aggravare le condizioni
esistenti.
ARTICOLO 19 Programma degli interventi
di messa in sicurezza
1. Il PAI si attua attraverso
programmi triennali di intervento predisposti dall’Autorita' di
Bacino ai sensi dell’articolo 21 e seguenti della Legge 183/89 e
s.m.i., redatti tenendo conto delle finalita' di cui ai
precedenti artt. 17 e 18.
2. Il programma triennale degli
interventi e' adottato, ai sensi dell’art. 21 della Legge
183/1989, dal Comitato Istituzionale su proposta del Segretario
Generale sentito il Comitato Tecnico.
3. La programmazione
triennale degli interventi di cui all’art. 21 della Legge
183/1989 e' predisposta sulla base della riduzione della
pericolosita' idraulica e geomorfologica del tessuto insediativo
ricompreso nel territorio di applicazione del PAI. La
definizione delle priorita' ai fini della predisposizione dei
programmi di intervento puo' prescindere, a seguito di adeguata
valutazione di efficacia degli interventi, dalla scala di
pericolosita' delle aree interessate dalle azioni.
4.
Nell’ambito di eventuali procedure, che implichino decisioni
istituzionali e risorse finanziarie, l’Autorita' di Bacino puo'
assumere il compito di promuovere accordi di programma e altre
forme di programmazione negoziata, che prevedano il
coinvolgimento di piu' soggetti pubblici e privati, per
l’attuazione degli interventi negli ambiti territoriali sopra
individuati.
ARTICOLO 20
Adeguamento degli strumenti di governo del territorio
1. Le amministrazioni e gli enti pubblici
territorialmente interessati sono tenuti, ai sensi della
normativa vigente, ad adeguare i propri strumenti di governo del
territorio alle disposizioni contenute nel PAI.
2. A seguito
dell’approvazione del PAI, le amministrazioni competenti
procedono ad una verifica di coerenza tra il PAI e i propri
strumenti di pianificazione urbanistica generali ed esecutivi.
Le risultanze di tale verifica sono comunicate all’Autorita' di
Bacino entro 90 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del
PAI.
3. Nei casi in cui, a seguito della verifica di cui al
comma 2, le amministrazioni competenti procedano
all’adeguamento, questo consiste nell’introdurre nei propri
strumenti di governo del territorio le condizioni d’uso
contenute nel PAI.
4. Nei casi in cui le amministrazioni
competenti procedano, ai fini dell’adeguamento, ad approfondire
il quadro conoscitivo del PAI trova applicazione l’art. 24.
ARTICOLO 21 Disciplina delle attivita' di polizia idraulica e
servizio di piena
L’Autorita' di Bacino promuove il
coordinamento tra gli enti preposti ai servizi di polizia
idraulica e di piena ai sensi della Legge 11 dicembre 2000, n.
365, al fine di garantire un indirizzo uniforme a scala di
bacino e di migliorare l’efficacia e l’efficienza del servizio
stesso.
ARTICOLO 22
Protezione Civile
1. Oltre a quanto gia
stabilito negli articoli 1, 4, 9, 11, e 15 del presente Piano,
in relazione all’art. 13 della legge 24 febbraio 1992, n.225, le
Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli
artt. 19 e 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
assicurano lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione,
alla raccolta e all’elaborazione dei dati interessanti la
Protezione Civile nonché alla realizzazione dei programmi di
previsione e prevenzione sopra menzionati.
2. L’Autorita' di
Bacino e le Regioni si pongono come struttura di servizio,
nell’ambito delle proprie competenze, a favore delle province
interessate per le finalita' summenzionate.
TITOLO V – PROCEDURE DI FORMAZIONE, REVISIONE, VERIFICA E
AGGIORNAMENTO DEL PAI
ARTICOLO 23 Approvazione e
consultazione degli elaborati di Piano
1. Il Piano di
Bacino Stralcio di Assetto Idrogeologico e' approvato secondo le
procedure contenute nell’art. 9 della Legge Regionale della
Puglia n. 19 del 9/12/2002.
2. Il Piano di Bacino Stralcio
di Assetto Idrogeologico e' reso pubblico e consultabile sul sito
web dell’Autorita' di Bacino della Puglia (www.adb.puglia.it).
ARTICOLO 24 Procedure di integrazione e modifica del PAI
1. Il PAI ha valore a tempo indeterminato.
2.
L’Autorita' di Bacino provvede alla revisione periodica del PAI
ogni 3 anni, e comunque qualora si verifichino:
a) modifiche
significative del quadro conoscitivo;
b) ulteriori studi
conoscitivi ed approfondimenti ovvero acquisizione di nuove
conoscenze in campo scientifico e tecnologico;
c)
l’occorrenza di eventi idrogeologici per effetto dei quali sia
modificato il quadro della pericolosita' idrogeologica;
d) la
realizzazione delle opere previste dal PAI.
3. Costituiscono
variante al PAI anche le modifiche e integrazioni della
perimetrazione delle aree pericolose indicate nelle cartografia
in allegato e la modifica del livello di pericolosita'
conseguenti:
a) alle ridefinizioni cartografiche, anche su
proposta delle amministrazioni locali interessate, rese
possibili grazie alla disponibilita' di cartografia in scala di
maggior dettaglio;
b) alla realizzazione delle opere di
messa in sicurezza;
c) agli approfondimenti del quadro
conoscitivo di cui al successivo comma 7.
4. Le modifiche di
cui ai commi 2 e 3 sono approvate dal Comitato Istituzionale, su
proposta del Segretario Generale, sentito il Comitato Tecnico.
5. Le modifiche conseguenti alla realizzazione delle opere
sono promosse dal soggetto attuatore delle opere stesse
immediatamente dopo l’emissione del certificato di collaudo o
del certificato di regolare esecuzione.
6. Gli
approfondimenti del quadro conoscitivo compiuti dalle
amministrazioni competenti ai fini dell’adeguamento di cui
all’art. 20 devono essere trasmessi all’Autorita' di Bacino che
si esprime con parere vincolante.
7. Il parere favorevole
dell’Autorita' di Bacino costituisce presupposto necessario per
l’adozione dell’atto di adeguamento dello strumento di governo
del territorio. Nelle more dell’approvazione di tale strumento,
l’Autorita' di Bacino provvedera', ai sensi del precedente comma
4, alle modifiche cartografiche che si rendessero eventualmente
necessarie.
8. Le modifiche degli allegati tecnici del PAI
hanno carattere di riferimento conoscitivo o di metodologia
scientifico-tecnica, non hanno natura normativa e sono approvate
dal Comitato Istituzionale, su proposta del Segretario Generale,
sentito il Comitato Tecnico.
ARTICOLO 25
Istruttoria e valutazione delle istanze di modifica della
perimetrazione di aree a pericolosita' idraulica e geomorfologica
1. Le amministrazioni e gli enti pubblici,
nonché i soggetti privati interessati, possono presentare
istanza di modifica alla perimetrazione delle aree a
pericolosita' idraulica e geomorfologica sulla scorta di
conoscenze e/o di studi di dettaglio sulle condizioni effettive
di pericolo delle aree di interesse.
2. L’istanza di
modifica di perimetrazione deve essere inoltrata all’Autorita' di
Bacino. Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza
anche alle amministrazioni provinciale e comunale competenti
che, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza,
possono inoltrare osservazioni all’Autorita' di Bacino.
3.
All’istanza deve essere allegata la documentazione tecnica
essenziale, di seguito elencata, necessaria ad illustrare le
motivazioni della richiesta di modifica e a fornire gli elementi
utili per la valutazione preliminare sullo stato dell’area:
a) per le aree soggette a pericolosita' idraulica, studio di
compatibilita' idrologica ed idraulica;
b) per le aree
soggette a pericolosita' da frana, studio di compatibilita'
geologica e geotecnica;
c) planimetrie dello stato dei
luoghi in scala 1:10.000, stralcio del PAI in scala 1:10.000,
particolare dell’area in scala 1:2.000 e per alvei incassati in
scale di maggior dettaglio;
d) relazione
tecnico-illustrativa della trasformazione che si intende
realizzare sull’area, contenente informazioni circa le
volumetrie, le superfici e le destinazioni d’uso.
4. Entro
60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, l’Autorita'
di Bacino esprime una valutazione preliminare sulla possibilita'
di modifica del vincolo apposto. La valutazione preliminare
contiene, inoltre, indicazioni sulla documentazione tecnica da
produrre al fine dell’ottenimento del parere definitivo.
5.
Entro 90 giorni dalla data di presentazione da parte del
richiedente della documentazione di cui al precedente comma 4,
l’Autorita' di Bacino esprime parere definitivo. Durante tale
periodo l’Autorita' di Bacino potra' richiedere eventuali
integrazioni. In tal caso il parere sara' dato entro 90 giorni
dalla data di presentazione delle integrazioni.
6. Ai fini
dell’istruttoria delle richieste di modifica di perimetrazione
sono istituite presso l’Autorita' di Bacino apposite commissioni
composte da propri tecnici e da un tecnico designato dalla
amministrazione provinciale. Le commissioni sono costituite con
provvedimento del Segretario Generale dell’Autorita' di Bacino e
possono essere integrate da uno o piu' componenti del Comitato
Tecnico e/o da consulenti esterni e/o da un tecnico designato
dall’amministrazione comunale interessata con funzioni
consultive e senza diritto di voto.
7. Le istanze che si
concludono con parere definitivo positivo vengono recepite con
le procedure di cui all’art. 24 comma 4 e notificate agli
interessati.
ARTICOLO 26 Modalita' di rilascio dei pareri di conformita'
dei nuovi interventi e delle nuove opere ai contenuti e alle
prescrizioni del PAI
1. I pareri dell’Autorita' di
Bacino in merito alla conformita' dei nuovi interventi e delle
nuove opere ai contenuti e alle prescrizioni del PAI sono
espressi dal Segretario Generale in un termine di 90 giorni.
L’Autorita' di Bacino puo' richiedere integrazioni alla
documentazione trasmessa entro 30 giorni dal suo ricevimento. In
questo caso i termini restano sospesi fino al ricevimento della
stessa.
2. Ai fini dell’espressione dei pareri di cui al
presente articolo, con provvedimento del Segretario Generale,
possono essere costituite le commissioni tecniche per
l’istruttoria.
ARTICOLO 27 Attivita' di supporto tecnico ad enti pubblici e
a privati
Compatibilmente con le risorse disponibili,
l’Autorita' di Bacino fornisce ai comuni e agli altri enti
interessati il necessario supporto tecnico per la
predisposizione di:
a) atti di pianificazione territoriale
per le parti attinenti il dissesto idrogeologico;
b)
individuazione di tipologie di intervento di prevenzione e
ripristino;
c) interventi sulle attivita' produttive ad
elevato contenuto di attenuazione del dissesto.
Ai privati
che intraprendano iniziative che abbiano, in modo diretto o
indiretto, effetto di contenimento e prevenzione dei fenomeni di
dissesto, sono forniti supporto tecnico e indicazioni operative
per la progettazione e realizzazione degli interventi.
ARTICOLO 28 Sistema informativo territoriale
1.
L’Autorita' di Bacino si avvale del Sistema Informativo
Territoriale della Autorita' di Bacino della Puglia, integrato al
corrispondente sistema eventualmente operante in campo
nazionale, regionale e provinciale.
2. Il Sistema
Informativo Territoriale e' destinato all’acquisizione delle
informazioni necessarie all’aggiornamento integrale della banca
dati realizzata dalla stessa Autorita' e garantire in tal modo:
a) il continuo adeguamento del Piano Stralcio per l’Assetto
Idrogeologico;
b) la sua fruizione mediante lo scambio
automatico di dati ed informazioni anche con i soggetti
istituzionalmente deputati alla gestione operativa delle
situazioni d’emergenza;
3. Per l’aggiornamento costante
della cartografia e della banca dati e per favorire il flusso
delle informazioni, l’Autorita' di Bacino:
a) predispone nel
proprio sito web uno “sportello” dedicato all’acquisizione delle
segnalazioni delle situazioni di pericolo da parte delle
amministrazioni, enti e soggetti pubblici e privati interessati
a fornire dati e documentazioni ritenuti utili ai fini
dell’aggiornamento del PAI;
b) pianifica ed effettua
programmi di studi, indagini, misurazioni e rilievi per
caratterizzare i regimi delle portate dei corsi d’acqua, lo
stato degli alvei, le condizioni di stabilita' dei versanti e
seguirne nel tempo l’evoluzione;
c) pianifica e programma
studi finalizzati alla razionalizzazione dei sistemi strumentali
di monitoraggio esistenti sul proprio territorio;
d)
acquisisce informazioni da altri sistemi di rilevamento per
aggiornare costantemente lo stato reale dell’uso del suolo e
rapportarlo a quelle che sono le previsioni urbanistiche
vigenti.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ARTICOLO
29 Ricognizione dello stato di manutenzione dei corsi d’acqua e
delle opere idrauliche
1. Entro dodici mesi
dall’approvazione del PAI, le autorita' idrauliche competenti, ai
sensi della Legge 112/98 e s.m.i., sottopongono all’Autorita' di
Bacino una relazione dettagliata sullo stato delle opere
idrauliche, nonché una relazione sullo stato di manutenzione dei
corsi d’acqua e le relative necessita' in termini di manutenzione
ordinaria, straordinaria e di nuovi interventi strutturali.
2. Entro diciotto mesi dall’approvazione del PAI, le autorita'
idrauliche competenti procedono ad una riclassificazione delle
opere idrauliche di loro competenza in relazione agli obiettivi
da perseguire, previo parere dell’Autorita' di Bacino.
ARTICOLO 30 Disciplina delle attivita' estrattive e
compatibilita' delle stesse nelle aree a pericolosita' idraulica e
geomorfologica
1. Nelle aree a pericolosita' idraulica e
geomorfologica, l’attivita' estrattiva e' consentita, nel rispetto
di quanto previsto dai piani provinciali e regionali delle
attivita' estrattive a condizione che non aumenti la pericolosita'
delle aree interessate. In tal caso, l’Autorita' di Bacino
esprime parere vincolante sulla compatibilita' di tale attivita'
con gli interventi di messa in sicurezza previsti dal PAI.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a)
alle asportazioni, quando non possibile la sola movimentazione,
di materiali litoidi per volume inferiore ai 5.000 m3,
costituenti attivita' di manutenzione finalizzata alla
conservazione della sezione utile di deflusso ed al mantenimento
dell’officiosita' delle opere e delle infrastrutture, da inserire
nei programmi di intervento ai sensi dell'art. 21 della L.
183/89;
b) alle asportazioni di materiali litoidi dai bacini
lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico per il
mantenimento dell'officiosita' delle opere di presa e dei canali
di scarico per volume inferiore ai 5.000 m3, Tali interventi
devono essere autorizzati dall’Autorita' Idraulica competente che
si impegna a fornirne comunicazione all’Autorita' di Bacino.
3. Dalla data di entrata in vigore del PAI, i piani provinciali
e regionali delle attivita' estrattive, prima della approvazione,
devono essere trasmessi alla Autorita' di Bacino per un parere di
conformita' con gli obiettivi del PAI.
ARTICOLO 31 Riordino e gestione del vincolo idrogeologico
1. Le Regioni e le Province, ai sensi della lettera p)
dell’art. 3 della Legge 183/1989, in sede di riordino del
vincolo idrogeologico, recepiscono, anche attraverso gli
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, per le
finalita' di assetto geomorfologico e di assetto idraulico del
presente piano, la perimetrazione delle aree con pericolosita'
geomorfologica allegata al PAI.
2. L’autorita' competente
sottopone a particolari limiti di utilizzazione, individuati ai
sensi degli articoli 17 e seguenti del R.D.L. n. 3267/1923, i
boschi che, per la particolare ubicazione, svolgono evidenti
funzioni di salvaguardia idrogeologica.
ARTICOLO 32 Misure di tutela per le aree vulnerabili alla
desertificazione
Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 20
del DLgs n. 152/1999, l’Autorita' di Bacino, entro 36 mesi
dall’approvazione del PAI, definisce le aree vulnerabili alla
desertificazione del proprio territorio e il loro livello di
vulnerabilita', proponendo specifiche misure di tutela da
approvare in sede di prima verifica ed aggiornamento di cui
all’art. 24.
ARTICOLO 33 Aree di interesse archeologico,
storico-artistico e paesaggistico
1. Per le aree di
interesse archeologico, storico-artistico e paesaggistico
ricadenti nel territorio dell’Autorita' di Bacino, le norme
dettate dal PAI devono essere coordinate con la disciplina del
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6
luglio 2002, n. 137”.
2. Le autorita' competenti provvedono a
censire i beni culturali ed ambientali presenti nelle aree a
pericolosita' idraulica e geomorfologica, individuandone l’esatta
localizzazione spaziale ed evidenziando i sistemi di relazione
dei singoli beni culturali con il contesto territoriale.
Provvedono, altresi', a promuovere un’efficace azione di
salvaguardia, potendo prevedere l’espropriazione di aree e/o
immobili contermini al bene necessari alla sua messa in
sicurezza.
ARTICOLO 34 Aree naturali protette
Per le aree
naturali protette e per i siti della Rete Natura 2000 – siti di
Importanza Comunitaria e Zone di protezione Speciale – le norme
dettate dal PAI sono coordinate con la disciplina della legge n.
394/1991 e del D.P.R. n. 357/1997 e del D.P.R. n. 120/2003.
ARTICOLO 35 Direttive per l’assetto idrogeologico e per la
redazione degli studi di compatibilita'
L’Autorita' di
Bacino della Puglia redige specifiche Direttive entro 6 mesi
dalla approvazione del PAI.
TITOLO VII – GLOSSARIO
ARTICOLO 36 Definizioni
Ai fini del PAI si intende per:
Alveo: porzioni di
territorio direttamente interessate dal deflusso concentrato,
ancorché non continuativo, delle acque e delle sue divagazioni;
Alveo in modellamento attivo: porzioni dell’alveo
interessato dal deflusso concentrato delle acque, ancorché non
continuativo, legato a fenomeni di piena con frequenza
stagionale;
Area a pericolosita' geomorfologica molto elevata
(P.G.3): porzione di territorio interessata da fenomeni franosi
attivi o quiescienti;
Area a pericolosita' geomorfologica
elevata (P.G.2): porzione di territorio caratterizzata dalla
presenza di due o piu' fattori geomorfologici predisponenti
l’occorrenza di instabilita' di versante e/o sede di frana
stabilizzata;
Area a pericolosita' geomorfologica media e
moderata (P.G.1): porzione di territorio caratterizzata da bassa
suscettivita' geomorfologica all’instabilita';
Area ad alta
pericolosita' idraulica (A.P.): porzione di territorio soggette
ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno
inferiore o pari a 30 anni;
Area a media pericolosita'
idraulica (M.P.): porzione di territorio soggette ad essere
allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra
30 e 200 anni;
Area a bassa pericolosita' idraulica (B.P.):
porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di
piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni;
Area
golenale: porzione di territorio contermine all’alveo in
modellamento attivo, interessata dal deflusso concentrato delle
acque, ancorché non continuativo, per fenomeni di piena di
frequenza pluriennale. Il limite e' di norma determinabile in
quanto coincidente con il piede esterno dell’argine maestro o
con il ciglio del versante;
Area inondabile: porzione di
territorio soggetta ad essere allagata in seguito ad un evento
di piena. Puo' essere caratterizzate da una probabilita' di
inondazione in funzione del tempo di ritorno considerato;
Elementi a rischio: sono rappresentati dai beni quali la vita
umana, il patrimonio immobiliare, culturale e ambientale, le
attivita' economiche e le infrastrutture, presenti in un’area
vulnerabile;
Entita' E: indica il valore economico del bene;
Fascia di pertinenza fluviale: porzione di territorio
contermine all’area golenale;
Frana: movimento di una massa
di roccia, terra o detrito;
Frana attiva: frana con evidenze
morfologiche di movimento o instabilita' in atto;
Frana
quiescente: frana inattiva priva di evidenze morfologiche di
movimento o instabilita' in atto, per la quale esistono indizi
morfologici di potenziale instabilita' e conseguente
riattivazione;
Frana stabilizzata: frana ancora
riconoscibile morfologicamente le cui cause pero' sono state
naturalmente o artificialmente rimosse;
Interventi di messa
in sicurezza: azioni strutturali e non strutturali tese alla
diminuzione del rischio a livelli socialmente accettabili,
attraverso interventi sulla pericolosita' o sulla vulnerabilita'
del bene esposto;
Pericolosita' P : e' la probabilita' di
accadimento di un predefinito evento nell’intervallo temporale
t;
Reticolo idrografico: insieme delle linee di impluvio e
dei corsi d’acqua presenti all’interno di un bacino idrografico;
Rischio R: e' il valore atteso delle perdite umane, dei
feriti, dei danni alla proprieta' e delle perturbazioni alle
attivita' economiche dovuti ad un particolare fenomeno naturale.
Ai fini applicativi e' possibile approssimare il valore di R
attraverso la formula, nota come equazione del rischio:
R=E
x V x Pt;
Sicurezza idraulica: condizione associata alla
pericolosita' idraulica per fenomeni di insufficienza del
reticolo di drenaggio e generalmente legata alla non
inondabilita' per eventi di assegnata frequenza. Agli effetti del
PAI si intendono in sicurezza idraulica le aree non inondate per
eventi con tempo di ritorno fino a 200 anni;
Suscettibilita' geomorfologica: propensione al dissesto franoso di un’area,
risultante dalla presenza di fattori predisponenti legati
essenzialmente alle condizioni geologiche, geotecniche e di
copertura del suolo;
Tempo di ritorno TR: una volta
assegnato un valore ad una variabile aleatoria, ad esempio la
portata di piena in una sezione, viene ad essa associata la
probabilita' p con cui tale valore puo' essere superato. Il tempo
di ritorno TR é il valore atteso del periodo di tempo che
intercorre fra due superamenti successivi del valore della
variabile aleatoria;
Vulnerabilita' V: denota l'attitudine di
un elemento a rischio a subire danni per effetto di un evento
calamitoso. La vulnerabilita' si esprime mediante un coefficiente
compreso tra 0 (assenza di danno) e 1 (perdita totale). e'
funzione dell’intensita' del fenomeno e della tipologia di
elemento a rischio.