NORMATIVA

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  PIP - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE


TITOLO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Il presente regolamento disciplina l'attività edilizia nell'ambito del Piano Insediamenti Produttivi del Comune di Mesagne.
Esso coordina gli interventi per le collocazioni industriali ed artigianali. e per i servizi collettivi, allo scopo di assicurarne la funzionalità sotto il profilo tecnico, igienico - sanitario, urbanistico e della sicurezza pubblica, nel rispetto delle norme generali e speciali vigenti in materia.

Le prescrizioni in esso contenute sono riportate sotto i seguenti titoli:
  • Norme Urbanistiche ed Edilizie;
  • Norme Tecniche, igieniche e di sicurezza;
  • Norme per la utilizzazione e gestione della rete fognante e dell'impianto di depurazione.
Art. 2

Il presente regolamento integra il Regolamento Edilizio del Comune di Mesagne e fa riferimento alle seguenti Leggi:
  • Codice Civile
  • Legge n. 10 del 28.01.1977
  • Legge Regionale n. 36 del 31.10.1979
  • Legge Regionale n. 56 del 31.05.1980
  • T.U. delle Leggi sanitarie
  • R.D. 27.07.1934 n.1265
  • Legge n. 615 del 13.07.1973
  • Circolare del Ministero della Sanità n. 605 del 02.07.1973
  • Legge n. 319 del 10.05.1976
  • Legge n. 690 del 8.10.1976
  • Legge n. 650 del 24. 12.1979
  • Legge Regionale del 04.03.1980 n. 15
  • D.M. 0l .02.1982
  • R.D. 09.01.1927 n. 147
  • D.M. 09.05.1927
  • R.D.L. 02.11.1933 n. 1741
  • R.D. 20.07.1934 n. 1303
  • D.M. 31.07.1955 n. 547
  • D.P.R. 19.03.1956 n. 302.
  • D.P.R. 203/1988.
Per quanto in esso non espressamente contenuto, si fa riferimento a tutte le norme specifiche confacenti, ed in particolare alle norme relative alla tutela ambientale.

TITOLO II
NORME URBANISTICHE ED EDILIZIE

Art. 3 - DESTINAZIONE DI USO DELLE AREE

Le aree sono classificate. secondo la loro destinazione d'uso, in :

A) Aree per sedi viarie principali, secondarie e parcheggi;

B) Aree a verde di rispetto;

C) Aree per attrezzature generali collettive;

D) Aree per servizi tecnici ed impianto di depurazione;

F) Aree per l'edificazione: industriale, artigianale, commerciale, turistica.

Art. 4 - AREE PER SEDI VIARIE PRINCIPALI, SECONDARIE E PARCHEGGI

Le aree per le sedi viarie principali, secondarie e parcheggi si identificano, per ubicazione e dimensioni, con quelle riportate nelle tavole 7 e 10 del piano.

Art. 5 - AREE A VERDE DI RISPETTO

Sono costituite da quelle previste a protezione dei nastri stradali.

Tali aree saranno pubbliche, soggette al vincolo della non edificazione ed al divieto assoluto di aprire accessi privati, sia carrabili che pedonali, fatta eccezione per stazioni di servizio carburanti e relativi passaggi di pertinenze.

E' consentito, previa autorizzazione dell'autorità Comunale, installare tabelle pubblicitarie, delle sole ditte insediate nel piano, purché ne sia garantita la manutenzione.

E' consentita altresì la realizzazione delle opere elencate all'Art. 7 della Circolare del Ministero LL.PP. n. 5980 del 30.12.1970.

Art. 6 - AREE PER ATTREZZATURE GENERALI COLLETTIVE

In tali aree dovranno trovare collocazione i servizi appresso elencati:
  • Centro Tecnologico gestionale dei servizi;
  • Mensa;
  • Centro sociale;
  • Asilo Nido:
  • Uffici Consorziali:
  • Sportello bancario e negozi;
  • Agenzia trasporto merci;
  • Verde attrezzato e impianti sportivi.

Art. 7 - AREE PER SERVIZI TECNICI ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE

Dette aree sono riservate alle società erogatori di pubblici servizi (EAAP, ENEL, TELECOM-ITALIA, ECC,) per l'eventuale localizzazione di impianti ed attrezzature di centralizzazione di opere di urbanizzazione.

In particolare è prevista la costruzione di opere ed impianti necessari alla depurazione delle acque nere e tecnologiche, ed il relativo recapito finale. L'edificazione non è condizionata da alcun indice.

Art. 8 - AREE DI VERDE PUBBLICO

Le aree aventi tale destinazione dovranno essere pubbliche, situate e mantenute a verde con il divieto assoluto di aprire varchi di qualsiasi natura. anche pedonale che siano a servizio dei lotti che le affiancano.

Art. 9 - AREE EDIFICABILI

Sono le aree di cui alle lettere F del precedente art. 3, sono destinate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale (parchi commerciali e o ipermercati, impianti commerciali al dettaglio) e turistico (alberghi, attrezzature ricreative: balere, drive in, ecc.).

Le dimensioni e i confini dei lotti sono indicate nella tavola n. 9 del piano e nella variante planimetrica predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

E' peraltro possibile procedere in sede di assegnazione delle aree:
  1. all'accorpamento di due o più lotti contigui per la realizzazione di un unico impianto produttivo; in tal caso i lotti accorpati saranno considerati come unico lotto e la volumetria edificabile sarà quella risultante dalla somma delle volumetrie dei singoli lotti, con esclusione della maggiore superficie riveniente dall'eventuale inglobamento delle sedi viarie;
  2. al frazionamento del singolo lotto individuato nella tavola n. 9 del Piano, purché tale frazionamento sia rispondente ad una soluzione organica, non alteri l'assetto viario e ogni lotto ricavato dal frazionamento non risulti di superficie inferiore a mq 1.000.

Le edificazioni in tali aree è regolata dai seguenti indici e parametri:

- RAPPORTO DI COPERTURA = 40% della superficie totale del lotto;

- sono consentiti sporti, pensiline e porticati con superficie non superiore al 30% della superficie coperta consentita sul lotto, a condizione che la proiezione orizzontale della massima sporgenza dello sporto rispetti le distanze ai confini così come prescritto al comma successivo, e questi ultimi manufatti non saranno computati ai fini della superficie coperta;

- almeno il 20% della superficie scoperta deve essere sistemata a verde con alberatura ad alto fusto; le strade e i piazzali interni debbono essere asfaltati, cordonati e sistemati per lo scolo delle acque piovane.

- ALTEZZA: l'altezza massima dei fabbricati non può superare i metri 12 a livello di gronda o estradosso dei solai, salvi casi eccezionali in cui altezze maggiori siano richieste da particolari tipi di impianto; le specifiche esigenze tecnologiche giustificative delle maggiore altezza dovranno essere documentate all'atto della richiesta della Concessione Edilizia.

- DISTANZE:ogni fabbricato dovrà avere una distanza minima dal ciglio stradale pari a ml 12,00; è ammessa la costruzione sul confine mentre per le costruzioni isolate è prevista una distanza minima dal confine di ml. 5,00.

E' consentita la costruzione sul fronte strada di piccoli edifici da adibire a portineria, spogliatoio, locali per esposizione, a condizione che l'altezza non superi i ml. 3,00 fuori terra e la lunghezza non risulti superiore ad un terzo del fronte. Và rispettato in ogni caso il distacco dai confini laterali. Non sono ammesse viceversa, costruzioni accessorie addossate ai confini di proprietà, eccezione fatta per le tettoie da adibire a parcheggio. In detto caso deve essere fatto salvo un distacco tra tali tettoie e l'edificio principale non inferiore a metri 5, 00.

- PARCHEGGI: per le superfici interne ai lotti da destinare a parcheggi privati vanno rispettate le norme e prescrizioni dell'art. 18 della legge 06.08.1967 n. 765 e successive modificazioni.

Art. 10 - PERTINENZE RESIDENZIALI ED UFFICI

In ciascun impianto produttivo è consentita la destinazione ad uffici per superficie coperta che non superi il 10% di quella dell'intero impianto.

In ciascun lotto quale pertinenza dell'impianto produttivo sarà possibile nel rispetto della volumetria globale la costruzione di un alloggio per il personale direttivo, di sorveglianza e manutenzione degli impianti, purché sia disposto in modo da garantire le migliori condizioni di abitabilità rispetto a scarichi, fumi, rumori ed altri fattori nocivi alla salute e purché non superi il volume di mc 300.

TITOLO III - NORME TECNICHE - IGIENICHE - FUNZIONALI

Art. 11 - RECINZIONI

Le recinzioni, nei lati verso strada, dovranno essere a giorno e cioè composte da muretto non più alto di cm. 80 dal piano del marciapiede e sovrastante ringhiera in ferro rete metallica.

Art. 12 - INDAGINE SUI TERRENI

L'edificazione deve essere preceduta da apposite indagini geotecniche sul terreno, ai sensi del D.M. 21.01.1981.

Inoltre, l'eventuale emungimento dovrà avvenire nella osservanza della legge 05 Gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e delle norme tecniche generali emanate dal Ministero dei LL.PP, in applicazione dell'art. 2 lettera b-d-c della Legge 10.05.1976 n. 319.

Art. 13

Le industrie che sviluppano fumo, fuliggine, polveri, pulviscoli, vapori o gas sgradevoli o comunque molesti, devono essere fornite di camino di conveniente altezza, munito di depuratore di fumo e comunque adeguarsi alle prescrizioni di cui al D.P.R. 203/1988 "Norme in materia di inquinamento atmosferico".

Art. 14 - LAVORAZIONI PERICOLOSE

Le industrie e le fabbriche che comportano lavorazioni moleste o pericolose, elencate nel Decreto del Ministero della Sanità 19.11.1981, sono soggette alla disciplina prevista dall'art. 216 del T.U. delle Leggi Sanitarie.

Gli opifici e gli impianti in genere, dovranno essere assoggettati, nella fase istruttoria dei progetti, nonché al termine delle installazioni, alle verifiche ed ai collaudi previsti in materia di: prevenzione incendi, sicurezza pubblica e prevenzione infortuni. Per le fornaci, le fucine e le fonderie, inoltre va osservata la prescrizione dell'art. 54 del D.P.R. 11.07.1980, n. 7-53 in materia di pulizia. sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie.

Art. 15 - LOCALI DI LAVORO

Tutti i locali di lavoro devono essere provvisti di pavimenti impermeabili e di pareti a superficie liscia.

Gli ambienti adibiti alla preparazione o manipolazione di sostanze maleodoranti o tossiche devono avere le pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile fino all'altezza minima di metri 2.00 dal pavimento.

Gli ambienti di lavoro devono essere convenientemente illuminati ed aerati; la loro altezza utile non dovrà essere inferiore a metri 4,50.

Art. 16 -LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATI

E' vietato adibire ad ambienti di lavoro, locali interrati o seminterrati; essi potranno essere esclusivamente destinati ad uso deposito, autorimessa o servizi.

Art. 17 - PARCHEGGI

Ogni edificio deve essere provvisto di una zona di parcheggio tale da garantire la sosta dei mezzi di tutto il personale addetto. Vanno soddisfatte in ogni caso le condizioni prescritte dall'art. 18 della Legge 06.08.1967 n. 765 e successive modificazioni.

TITOLO IV

NORME PER L'UTILIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE PER LE ACQUE INDUSTRIALI

Art. 18

L'allacciamento alla pubblica fognatura da parte dei titolari di scarico sarà regolamentato dalle norme adottate dalla L.S. n. 3191976 modificata ed integrata con L.S. n. 650/1979.

Art. 19

Non è consentita, in assenza di apposita rete di raccolta delle acque bianche, l'immissione delle acque reflue delle lavorazioni e di acque bianche di qualsiasi provenienza nella rete e nel collettore delle acque nere.