TITOLO
I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Art.
1Il presente regolamento disciplina l'attività edilizia nell'ambito del Piano
Insediamenti Produttivi del Comune di Mesagne.
Esso coordina gli interventi per le collocazioni industriali ed artigianali. e
per i servizi collettivi, allo scopo di assicurarne la funzionalità sotto il
profilo tecnico, igienico - sanitario, urbanistico e della sicurezza pubblica,
nel rispetto delle norme generali e speciali vigenti in materia.
Le prescrizioni in esso contenute sono riportate sotto i seguenti
titoli:
- Norme Urbanistiche ed Edilizie;
- Norme Tecniche, igieniche e di sicurezza;
- Norme per la utilizzazione e gestione della rete fognante e dell'impianto di
depurazione.
Art. 2Il presente regolamento integra il Regolamento Edilizio del Comune di Mesagne
e fa riferimento alle seguenti Leggi:
- Codice Civile
- Legge n. 10 del 28.01.1977
- Legge Regionale n. 36 del 31.10.1979
- Legge Regionale n. 56 del 31.05.1980
- T.U. delle Leggi sanitarie
- R.D. 27.07.1934 n.1265
- Legge n. 615 del 13.07.1973
- Circolare del Ministero della Sanità n. 605 del 02.07.1973
- Legge n. 319 del 10.05.1976
- Legge n. 690 del 8.10.1976
- Legge n. 650 del 24. 12.1979
- Legge Regionale del 04.03.1980 n. 15
- D.M. 0l .02.1982
- R.D. 09.01.1927 n. 147
- D.M. 09.05.1927
- R.D.L. 02.11.1933 n. 1741
- R.D. 20.07.1934 n. 1303
- D.M. 31.07.1955 n. 547
- D.P.R. 19.03.1956 n. 302.
- D.P.R. 203/1988.
Per quanto in esso non espressamente contenuto, si fa riferimento a tutte le
norme specifiche confacenti, ed in particolare alle norme relative alla tutela ambientale.
TITOLO II
NORME URBANISTICHE ED EDILIZIEArt. 3 - DESTINAZIONE DI USO DELLE AREELe aree sono classificate. secondo la loro destinazione d'uso, in :
A) Aree per sedi viarie principali, secondarie e parcheggi;
B) Aree a verde di rispetto;C) Aree per attrezzature generali collettive;D) Aree per servizi tecnici ed impianto di depurazione;
F) Aree per l'edificazione: industriale, artigianale, commerciale, turistica.
Art. 4 - AREE PER SEDI VIARIE PRINCIPALI, SECONDARIE E PARCHEGGI
Le aree per le sedi viarie principali, secondarie e parcheggi si identificano,
per ubicazione e dimensioni, con quelle riportate nelle tavole 7 e 10 del piano.
Art. 5 - AREE A VERDE DI RISPETTOSono costituite da quelle previste a protezione dei nastri stradali.
Tali aree
saranno pubbliche, soggette al vincolo della non edificazione ed al
divieto assoluto di aprire accessi privati, sia carrabili che pedonali, fatta
eccezione per stazioni di servizio carburanti e relativi passaggi di pertinenze.
E' consentito, previa autorizzazione dell'autorità Comunale, installare
tabelle pubblicitarie, delle sole ditte insediate nel piano, purché ne sia
garantita la manutenzione.E' consentita altresì la realizzazione delle opere elencate all'Art. 7 della
Circolare del Ministero LL.PP. n. 5980 del 30.12.1970.
Art. 6 - AREE PER ATTREZZATURE GENERALI COLLETTIVE
In tali aree dovranno trovare collocazione i servizi appresso elencati:
- Centro Tecnologico gestionale dei servizi;
- Mensa;
- Centro sociale;
- Asilo Nido:
- Uffici Consorziali:
- Sportello bancario e negozi;
- Agenzia trasporto merci;
- Verde attrezzato e impianti sportivi.
Art. 7 - AREE PER SERVIZI TECNICI ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Dette aree sono riservate alle società erogatori di pubblici servizi (EAAP, ENEL, TELECOM-ITALIA, ECC,)
per l'eventuale localizzazione di impianti ed attrezzature di centralizzazione
di opere di urbanizzazione.In particolare è prevista la costruzione di opere ed impianti necessari alla
depurazione delle acque nere e tecnologiche, ed il relativo recapito finale.
L'edificazione non è condizionata da alcun indice.
Art. 8 - AREE DI VERDE PUBBLICO
Le aree aventi tale destinazione dovranno essere pubbliche, situate e mantenute a
verde con il divieto assoluto di aprire varchi di qualsiasi natura. anche
pedonale che siano a servizio dei lotti che le affiancano.
Art. 9 - AREE EDIFICABILISono le aree di cui alle lettere F del precedente art. 3, sono destinate per la
realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale (parchi commerciali e o ipermercati,
impianti commerciali al dettaglio) e turistico (alberghi, attrezzature
ricreative: balere, drive in, ecc.).Le dimensioni e i confini dei lotti sono indicate nella tavola n. 9 del piano e
nella variante planimetrica predisposta dall'Ufficio Tecnico
Comunale.E' peraltro possibile procedere in sede di assegnazione delle
aree:
- all'accorpamento di due o più lotti contigui per la realizzazione di un unico
impianto produttivo; in tal caso i lotti accorpati saranno considerati come unico lotto e la volumetria
edificabile sarà quella risultante dalla somma delle volumetrie dei singoli lotti, con esclusione
della maggiore superficie riveniente dall'eventuale inglobamento delle sedi viarie;
- al frazionamento del singolo lotto individuato nella tavola n. 9 del Piano,
purché tale frazionamento sia rispondente ad una soluzione organica, non alteri
l'assetto viario e ogni lotto ricavato dal frazionamento non risulti di
superficie inferiore a mq 1.000.
Le edificazioni in tali aree è regolata dai seguenti indici e parametri:
- RAPPORTO DI COPERTURA = 40% della superficie totale del lotto;
- sono consentiti sporti, pensiline e porticati con
superficie non superiore al 30% della superficie coperta consentita sul lotto, a condizione che la proiezione
orizzontale della massima sporgenza dello sporto rispetti le distanze ai
confini così come prescritto al comma successivo, e questi ultimi manufatti non saranno computati ai fini della
superficie coperta;
- almeno il 20% della superficie scoperta deve essere sistemata a verde con alberatura ad alto fusto; le strade e i piazzali interni debbono essere
asfaltati, cordonati e sistemati per lo scolo delle acque piovane.- ALTEZZA: l'altezza massima dei fabbricati non può superare i metri 12 a livello
di gronda o estradosso dei solai, salvi casi eccezionali in cui altezze maggiori siano
richieste da particolari tipi di impianto; le specifiche esigenze tecnologiche
giustificative delle maggiore altezza dovranno essere documentate all'atto della richiesta della Concessione
Edilizia.- DISTANZE:ogni fabbricato dovrà avere una distanza minima dal ciglio stradale pari a ml 12,00;
è ammessa la costruzione sul confine mentre per le costruzioni isolate è prevista una distanza
minima dal confine di ml. 5,00.E' consentita la costruzione sul fronte strada di piccoli edifici da adibire a
portineria, spogliatoio, locali per esposizione, a condizione che
l'altezza non superi i ml. 3,00 fuori terra e la lunghezza non risulti
superiore ad un terzo del fronte. Và rispettato in ogni caso il distacco
dai confini laterali. Non sono ammesse viceversa, costruzioni accessorie
addossate ai confini di proprietà, eccezione fatta per le tettoie da adibire a
parcheggio. In detto caso deve essere fatto salvo un distacco tra tali tettoie e
l'edificio principale non inferiore a metri 5, 00.- PARCHEGGI: per le superfici interne ai lotti da destinare a parcheggi privati vanno rispettate le norme e
prescrizioni dell'art. 18 della legge 06.08.1967 n. 765 e successive
modificazioni.
Art. 10 - PERTINENZE RESIDENZIALI ED UFFICI In ciascun impianto produttivo è consentita la destinazione ad uffici per
superficie coperta che non superi il 10% di quella dell'intero impianto.
In ciascun lotto quale pertinenza dell'impianto produttivo sarà possibile nel
rispetto della volumetria globale la costruzione di un alloggio per il personale
direttivo, di sorveglianza e manutenzione degli impianti, purché sia disposto in
modo da garantire le migliori condizioni di abitabilità rispetto a scarichi,
fumi, rumori ed altri fattori nocivi alla salute e purché non superi il volume
di mc 300.
TITOLO
III - NORME TECNICHE - IGIENICHE - FUNZIONALIArt. 11 - RECINZIONI
Le recinzioni, nei lati verso strada, dovranno essere a giorno e cioè composte da
muretto non più alto di cm. 80 dal piano del marciapiede e sovrastante ringhiera
in ferro rete metallica.
Art. 12 - INDAGINE SUI TERRENIL'edificazione
deve essere preceduta da apposite indagini geotecniche sul terreno, ai sensi del D.M. 21.01.1981.Inoltre, l'eventuale emungimento dovrà avvenire nella osservanza della legge
05 Gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e delle norme
tecniche generali emanate dal Ministero dei LL.PP, in applicazione dell'art. 2 lettera b-d-c della Legge 10.05.1976 n. 319.
Art. 13Le industrie che sviluppano fumo, fuliggine, polveri, pulviscoli, vapori o gas
sgradevoli o comunque molesti, devono essere fornite di camino di conveniente altezza, munito di depuratore di fumo
e comunque adeguarsi alle prescrizioni di cui al
D.P.R. 203/1988 "Norme in materia di inquinamento
atmosferico".
Art. 14 - LAVORAZIONI PERICOLOSELe industrie e le fabbriche che comportano lavorazioni moleste o pericolose,
elencate nel Decreto del Ministero della Sanità 19.11.1981, sono soggette alla disciplina
prevista dall'art. 216 del T.U. delle Leggi Sanitarie.Gli opifici e gli impianti in genere, dovranno essere assoggettati, nella fase
istruttoria dei progetti, nonché al termine delle installazioni, alle verifiche
ed ai collaudi previsti in materia di: prevenzione incendi, sicurezza pubblica e
prevenzione infortuni. Per le fornaci, le fucine e le fonderie, inoltre va
osservata la prescrizione dell'art. 54 del D.P.R. 11.07.1980, n. 7-53 in materia
di pulizia. sicurezza e regolarità dell'esercizio delle
ferrovie.
Art. 15 - LOCALI DI LAVOROTutti i locali di lavoro devono essere provvisti di pavimenti impermeabili e di pareti
a superficie liscia.Gli ambienti adibiti alla preparazione o manipolazione di sostanze maleodoranti o
tossiche devono avere le pareti rivestite di materiale impermeabile e lavabile
fino all'altezza minima di metri 2.00 dal pavimento.Gli ambienti di lavoro devono essere convenientemente illuminati ed aerati; la loro
altezza utile non dovrà essere inferiore a metri 4,50.
Art. 16 -LOCALI INTERRATI E SEMINTERRATIE' vietato adibire ad ambienti di lavoro, locali interrati o seminterrati; essi
potranno essere esclusivamente destinati ad uso deposito, autorimessa o
servizi.
Art. 17 - PARCHEGGIOgni edificio deve essere provvisto di una zona di parcheggio tale da garantire la
sosta dei mezzi di tutto il personale addetto. Vanno soddisfatte in ogni caso le
condizioni prescritte dall'art. 18 della Legge 06.08.1967 n. 765 e successive
modificazioni.
TITOLO IVNORME PER L'UTILIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE PER LE ACQUE INDUSTRIALI
Art. 18L'allacciamento alla pubblica fognatura da parte dei titolari di scarico sarà regolamentato
dalle norme adottate dalla L.S. n. 3191976 modificata ed integrata con
L.S. n. 650/1979.
Art. 19Non è consentita, in assenza di apposita rete di raccolta delle acque bianche,
l'immissione delle acque reflue delle lavorazioni e di acque bianche di qualsiasi provenienza
nella rete e nel collettore delle acque nere.