INDICE
TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 1 - PARTE GENERALE
Art. 01 - Elaborati costituenti il Piano Regolatore Generale
Art. 02 - Finalita' del P.R.G.
Art. 03 - Applicazione del P.R.G.
Art. 04 - Attuazione del P.R.G.
CAPO 2 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI
Art. 05 - Indici
edilizi
Art. 06 - Indici medi per abitante
Art. 07 - Superficie territoriale (St)
Art. 08 - Indice di fabbricabilita' territoriale (Ift)
Art. 09 - Densita' territoriale (Dt)
Art. 10 - Unita' operativa minima
Art. 11 - Superficie fondiaria (Sf)
Art. 12 - Indice di fabbricabilita' fondiaria (Iff)
Art. 13 - Superficie coperta (Sc)
Art. 14 - Superficie di piano (Sp)
Art. 15 - Altezza massima (Hm)
Art. 16 - Altezza lorda dei piani (Hp)
Art. 17 - Volume degli edifici (V)
Art. 18 - Distanza da: dalla strada (Ds): tra fabbric.(Df):
dai confini (Dc)
Art. 19 - Rapporto di copertura (Rc)
Art. 20 - Parcheggi (P)
Art. 21 - Autorimesse (A)
Art. 22 - Parcheggi pubblici (Pp)
Art. 23 - Verde condominiale (Vc)
Art. 24 - Area di rispetto (ar)
Art. 25 - Verde privato vincolato (Vv)
Art. 26 - Verde di decoro (Vd)
Art. 27 - Maglia di minimo intervento (Mmi)
Art. 28 - Comparto (Co)
TITOLO 2 - ZONIZZAZIONE
CAPO 1 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
Art. 29 - Considerazioni Generali
Art. 30 - Zone Omogenee
Art. 31 - Zone A.2.: Ambiti di Tutele Specifica
CAPO 2 - ZONE RESIDENZIALI: CARATTERI GENERALI
Art. 32 - Destinazioni
Art. 33 - Aree Residenziali (A - B - C)
Art. 34 - Aree per i Servizi della Residenza (ASR)
CAPO 3 - ZONE RESIDENZIALI: DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Art. 35 - Zona Omogenea A: Centro Storico - Norme Generali
Art. 36 - Centro Storico A1: Area con P.d.R. Vigente (A.1.1.)
Art. 37 - Centro Storico A2: Area senza Strumento Esecutivo
Vigente
Art. 38 - Zona Omogenea di completamento B1
Art. 39 - Zona omogenea B2
Art. 40 - Zona omogenea B2: sottozona B2a , sottozona B2b
Art. 41 - Zona omogenea B2: sottozona B2c, sottozona B2d
Art. 42 - Zona omogenea B2: sottozona B2e; sottozona B2f
Art. 43 - Zona omogenea B2: sottozona B2g
Art. 44 - Zona di completamento (B1) e (B2): edifici
monumentali
Art. 45 - Zona omogenea B3: di completamento
terziario-direzionale
Art. 46 - Zona omogenea B4 estensiva a ville
Art. 47 - Zona omogenea B5 di recupero urbanistico
Art. 48 - Zona di espansione ( C ): norme generali
Art. 49 - Aree a verde privato vincolato (Vv)
CAPO 4 - ZONE RESIDENZIALI: SERVIZI PER LA RESIDENZA
Art. 50 - Aree per i servizi delle zone residenziali
esistenti
Art. 51 - Aree per l’istruzione: asili nido -
Per scuole materne e dell’obbligo
Art. 52 - Aree per attrezzature di interesse comune:religiose
socio culturali, civiche
Art. 53 - Aree per parchi e giochi
Art. 54 - Aree per attrezzature sportive
Art. 55 - Aree per parcheggi pubblici
Art. 56 - Aree per i servizi della residenza -
Entro i limiti delle zone omogenee di completamento
CAPO 5 - ZONE DESTINATE AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Art. 57 - Zone Produttive: Suddivisione e Norme Generali
Art. 58 - Zona Omogenea D1 e D2: Zona per Insediamenti
Produttivi
Art. 59 - Zona Omogenea D3: Produttiva - Agricola
Art. 60 - Zona Omogenea D3a:Zona Produttiva - Agricola
Art. 61 - Zona Omogenea D3b:Attrezzature di sostegno allo
Sviluppo Agricolo
Art. 62 - Zona Omogenea E1: Zona Agricola
Art. 63 - Norma transitoria per la zona Agricola E integrata
Con la modifica proposta dal C.C.
CAPO 6 - ZONE DI USO PUBBLICO
Art. 64 - Aree di uso pubblico
Art. 65 - Aree per le Urbanizzazioni Primarie
Art. 66 - Aree per le Urbanizzazioni Secondarie
Art. 67 - Aree per Attrezzature di Pubblico - Interesse
Generale (Zone F)
Art. 68 - Infrastrutture Stradali e Ferroviarie - Verde di Decoro
TITOLO 3 - AMBITI DI TUTELA SPECIFICA
Art. 69 - Ambiti di tutela specifica: norme generali
CAPO 1 - ASSETTO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO
Art. 70 - Corsi d’Acqua
CAPO 2 - ASSETTO BOTANICO-VEGETAZIONALE
Art. 71 - Gli uliveti
CAPO 3 - STRATIFICAZIONE STORICA DELL’ORGANIZZAZIONE
INSEDIATIVA
Art. 72 - Complessi Archeologici
Art. 73 - Complessi di Valore Storico Testimoniale: Masserie
e Ville
Art. 74 - Complessi di Valore Storico Testimoniale: Chiese
rurali
TITOLO 4 - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 75 - Disposizioni relative agli strumenti Urbanistici
esecutivi vigenti
Art. 76 - Varianti agli Strumenti Urbanistici
Art. 77 - Demolizione e ricostruzione di edifici
Art. 78 - Rispetto delle alberature di alto fusto
Art. 79 - Utilizzazione degli indici di fabbricabilita'
Art. 80 - Cambiamenti di destinazione
Art. 81 - Edifici abusivi
Art. 82 - Adeguamento della disciplina vigente
Art. 83 - Concessione in deroga
Art. 84 - Distributori di Carburanti
Art. 85 - Differenze tra elaborati
Art. 86 - Concessioni in contrasto con il P.R.G.
TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 1 - PARTE GENERALE
Art. 1 - ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO REGOLATORE
GENERALE
Gli elaborati costituenti il Piano Regolatore Generale
Comunale (P.R.G.) di Mesagne sono:
1) RELAZIONE GENERALE
2) INQUADRAMENTO TERRITORIALE : 1/50.000
3) TERRITORIO COMUNALE - CONFINI E QUADRO
DI UNIONE DEI FOGLI CATASTALI: 1/25.000
4) STATO DI FATTO GIURIDICO DELTERRITORIO COMUNALE: 1/10.000
5) STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE DEL
CENTRO ABITATO: 1/5.000
6) A - P.R.G. - ZONIZZAZIONE - Mass.Torretta:
1/5.000
6) B - P.R.G. - ZONIZZAZIONE - Centro
Urbano: 1/5.000
6) C - P.R.G. - ZONIZZAZIONE - Mass.Annunziata:
1/5.000
6) D - P.R.G. - ZONIZZAZIONE - Limitone dei
Greci: 1/5.000
6) E - P.R.G. - ZONIZZAZIONE - Mass.Santoria:
1/5.000
7) A - P.R.G. - CENTRO URBANO - Nord: 1/2.000
7) B - P.R.G. - CENTRO URBANO - Centro: 1/2.000
7) C - P.R.G. - CENTRO URBANO - Sud: 1/2.000
8) TAVOLA DI DETTAGLIO - SOTTOZONA B2a: 1/1.000
9) TAVOLA DI DETTAGLIO - SOTTOZONA B2c: 1/1.000
10) TAVOLA DI DETTAGLIO - SOTTOZONA B2e: 1/1.000
12) NORME DI ATTUAZIONE
13) REGOLAMENTO EDILIZIO
14) RELAZIONE FINANZIARIA DELLE TAVOLE DI DETTAGLIO
15) PARTICELLARE DI ESPROPRIO DELLE TAVOLE DI DETTAGLIO
Art. 2 - Finalita' del P.R.G.
Le norme tecniche di esecuzione e gli elaborati grafici di
P.R.G. costituiscono gli strumenti per la strutturazione del
territorio comunale, secondo i Programmi Pluriennali di
Attuazione e per la disciplina dell’attivita' edilizia sia
pubblica che privata.
Le tavole n° 8, n° 9, n° 10 sono
da considerarsi, ai sensi dell’art. 15, lettera e, della Legge
Regionale n. 56/80, sostitutive della strumentazione esecutiva
per le Zone Omogenee B2a, B2c, B2e., B2f, B2g, B2h, B2i.
Art. 3 -Applicazione del P.R.G.
Il P.R.G. a norma della Legge Regione Puglia 31.05.1980 n. 56
e successive modifiche ed integrazioni, e della Legge Regione
Puglia 12.02.1979, n. 6 e successive modificazioni ed
integrazioni, si applica a tutto il territorio comunale secondo
le disposizioni di seguito riportate e le prescrizioni
degli elaborati grafici.
L’attivita' edificatrice nelle varie zone in cui e' suddiviso
il territorio comunale, pertanto e' regolata dal P.R.G. e'
soggetta alle disposizioni di legge e, per quanto non in
contrasto con il P.R.G. degli altri regolamenti comunali
Art. 4 - Attuazione del P.R.G.
L’Amministratore Comunale procede alla attuazione del P.R.G.
attraverso i “Programmi Pluriennali di Attuazione” cosi'
come disciplinati dal vigente ordinamento.
CAPO 2 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI
Art. 5 - Indici edilizi
Gli indici edilizi completano le norme sui minimi “standards”
residenziali previsti dal Decreto Ministeriale 02.04.1968 e si
applicano in ciascuna zona, qualunque sia il modo di attuazione
del P.R.G.
Art. 6 - Indici medi per abitante
Ai fini della determinazione dei rapporti di densita' di
fabbricazione si stabilisce che ogni abitante insediato o da
insediare corrispondono:
a) superficie lorda abitabile: mq.
30/ab. di cui mq. 25 per destinazioni specificamente
residenziali e mq. 5 per destinazioni non specificamente
residenziali, ma strettamente connesse con le residenze, quali
negozi di prima necessita', servizi collettivi per le abitazioni
e simili;
b) volume lordo abitabile: mq. 100/ab. di cui mc.
80 per destinazioni residenziali e mc. 20 per destinazioni non
specificatamente residenziali.
Art. 7 - Superficie territoriale (St)
La superficie territoriale e' costituita da un’area di piano,
omogenea per tipo di zona, misurata per intero al lordo di
qualsiasi detrazione.
Le misure minime fissate nelle norme che
seguono possono essere derogate solo nel caso di lotti
costituenti relitti aventi superficie inferiore a quella
prescritta o di lotti risultanti di misura inferiore nello
stesso disegno del piano.
Art. 8 - Indice di fabbricabilita' territoriale (Ift)
L’indice di fabbricabilita' territoriale e' dato dal rapporto
tra il volume fabbricabile, espresso in metri cubi, e le
superficie territoriale, espressa in metri quadrati
Art. 9 - Densita' territoriale (Dt)
La densita' territoriale e' data dal rapporto tra numero di
abitanti e superficie territoriale.
Art. 10 - Unita' operativa minima
L’unita' operativa minima e' rappresentata dalla minima unita'
di superficie territoriale sulla quale e' possibile una
operazione edilizia: essa puo' essere composta anche da piu'
proprieta' confinanti e deve avere un’unica destinazione di zona
.
Art. 11 - Superficie fondiaria (Sf)
La superficie Fondiaria di un lotto e' quella calcolata al
netto delle aree adibite o da adibire a strade pubbliche o di
uso pubblico, degli spazi di verde pubblico attrezzato, nonché
delle altre opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Art. 12 - Indice di fabbricabilita' fondiaria (iff)
L’indice di fabbricabilita' fondiaria e' dato dal rapporto tra
il volume edificabile, espresso in metri cubi, e la superficie
fondiaria, espressa in metri quadrati.

Art. 13 -Superficie coperta (Sc)
Misura l’area risultante dalla proiezione - su un piano
orizzontale - delle parti fuori terra di tutti i fabbricati
principali ed accessori delimitate dal profilo esterno delle
murature perimetrali compresi i corpi e gli elementi in aggetto
(balconi chiusi su tre lati) i porticati.
Non si computano: balconi aperti su almeno due lati,
cornicioni, gronde, pensiline, tettoie; parti di edificio
completamente sotterraneo; autorimesse interrate purche'
interamente coperte da marciapiede e da uno strato di almeno 40
cm. di terra vegetale coltivabile a prato; piscine e vasche
all’aperto; aie e concimaie; serre di coltura entro i limiti
fissati dalle presenti norme; piani caricatori in zona
produttiva. 
Art. 14 - Superfici di piano (Sp)
La superficie di piano e' rappresentata dalla somma di tutte
le superficie edificate e chiuse perimetralmente su due o piu'
lati.
Art. 15 - Altezza massima (Hm)
Per altezza massima Hm di ogni fronte o porzione di fronte
degli edifici si intende la distanza verticale corrente fra il
riferimento in sommita' e quello alla base dell'edificio, esclusi
i volumi tecnici.
Si assume come riferimento alla sommita' l’incontro
dell’estradosso della copertura piana con il piano di facciata
oppure l’incontro dell’intradosso della copertura inclinata con
il piano di facciata.
Si assume come riferimento alla base l’incontro della
costruzione con il piano del terreno a sistemazione esterna
avvenuta.
L’edificio non potra' superare l’altezza massima (Hmx) ammessa
per la zona nella quale insiste, dalle prescrizioni dello
strumento urbanistico.
Nel caso di terreni comunque inclinati, il riferimento in
sommita' dovra' essere contenuto entro la superficie parallela al
piano di base determinato come precedentemente indicato: tale
criterio si adotta anche se l’edificio viene eseguito a gradoni
o sezioni di diversa altezza.
Per la determinazione dell’altezza valgono altresi' le
seguenti norme:
a) salvo che per i parapetti a confine, nella valutazione
dell’altezza massima del fabbricato si comprendera' il parapetto
pieno della copertura quando esso eccede l’altezza di 1,2 metri
dall’estradosso dell’ultimo solaio, mentre non verranno compresi
gli elementi posti sopra la copertura e destinati a volumi
tecnici e a canne fumarie;
b) nella misura dell’altezza del fabbricato non si
comprendera' la parte di fronte al di sotto del piano della
sistemazione esterna resa visibile per la realizzazione di rampe
o scale di accesso all’interrato stesso;
c) nel caso di tetti con pendenza superiore allo 0,30 (trenta
per cento) si assumera' come riferimento in sommita' la media fra
la quota minima e massima.
d) in tutto il Territorio Comunale, con esclusione delle Zone
“A”, deve essere garantito il rapporto H/L = 1.
Art. 16 -Altezza lorda dei piani (Hp)
L’altezza lorda dei piani di un edificio e' rappresentata
dalla differenza tra le quote dei rispettivi pavimenti o in caso
di copertura con inclinazione superiore al 30% dall’altezza
media corrente tra il pavimento e l’estradosso della copertura
stessa.
Art. 17 -Volume degli edifici (V)
Per volume ai fini urbanistici (V) di un fabbricato esistente
o di progetto si intende il volume di esso, misurato vuoto per
pieno, risultante dal prodotto della superficie coperta per
l’altezza del fabbricato come piu' oltre definita, salvo le
indicazioni seguenti:
a) qualora il fabbricato abbia superficie diversa ai vari
livelli e sia composto di corpo di fabbrica aventi altezze
diverse, verra' diviso in parti omogenee ed il volume totale sara'
computato come sommatoria del prodotto delle singole superfici
per le rispettive altezze lorde, adottando di norma il metodo
dell’altezza ponderale, ossia l’altezza derivante dal rapporto
fra le superficie di ogni prospetto o porzione di prospetto, e
il perimetro totale della porzione omogenea di fabbricati, nel
caso di prospetti inclinati o comunque diversamente conformati,
si adotteranno idonei metodi di calcolo del volume reale;
b) nel computo del volume non vengono compresi i volumi
tecnici, porticati, tettoie, gallerie e “pilotis”. I
volumi che interrompono la continuita' di queste zone sono
computati integralmente nel calcolo del volume e l’altezza del
portico del piano di calpestio all’intradosso delle travature
non potra' essere inferiore a mt. 2,40;
c) nel computo del volume non vengono compresi logge e
balconi.
Art. 18 -Distanza dalla strada (Ds) - Distanza tra
fabbricati (Df) - Distanza dai confini (Dc)
DISTANZA DALLE STRADE
Per distanza dalla strada si intende la lunghezza del
segmento minimo congiungente il corpo piu' avanzato del
fabbricato o di parti di esso (inclusi gli aggetti di copertura
e gli elementi decorativi) ed il ciglio della strada, come
definito dall’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
La sede stradale va considerata non nella sua attuale
consistenza, ma in quella prevista nelle tavole dei vigenti
strumenti urbanistici.
DISTANZA TRA I FABBRICATI
Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del
segmento minimo congiungente il corpo piu' sporgente del
fabbricato (esclusi gli aggetti della copertura e degli
elementi decorativi) e l’edificio prospiciente.
Le distanze tra i fabbricati sono stabilite secondo quanto
prescritto dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, in particolare si
precisa che:
a) per nuovi edifici e' prescritta in tutti i casi la distanza
minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti
antistanti anche non finestrate.
L’obbligo del rispetto della distanza opera tra costruzioni
che si fronteggiano anche solo in parte; non opera invece
quando le costruzioni pur trovandosi da bande opposte alla fine
di confine non abbiano alcun tratto reciprocamente antistante:
non sono da considerare, al fine delle anzidette distanze, le
modeste costruzioni esistenti destinate ad usi accessori,
purche'
di altezza massima non superiore a mt. 2,40 e sprovviste di
finestre sul fronte interessato;
b) sono fatte salve le disposizioni piu' restrittive se
esplicitamente richiamate nelle norme degli strumenti
urbanistici in vigore o da norme e regolamenti specifici e
relativi alle opere da realizzare;
c) e' ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti;
d) per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono
ammesse distanze inferiori a quelle indicate al punto a) del
presente articolo o alle disposizioni del D.M. 1444 quando
ricadono all’interno di strumenti urbanistici particolareggiati
previsti dalla legislazione nazionale o regionale in materia;
e) sono assimilati ai fabbricati non finestrati i muri di
altezza superiore a mt. 3,00 dal piano di campagna, a
sistemazione avvenuta.
DISTANZA MINIMA DAI CONFINI
Per distanza minima si intende la lunghezza del segmento
minimo congiungente il corpo piu' sporgente del fabbricato
(esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi
decorativi) ed il confine prospiciente.
Art. 19 -Rapporto di copertura (Rc)
Il rapporto di copertura e' dato dalla percentuale di
superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria.
Art. 20 -Parcheggi (P)
I parcheggi sono costituiti dagli spazi prescritti a tale
fine dall’art. 18 della Legge 06.08.1967 n° 765 e
dell’art. 2 della Legge 24.03.1989 n° 122.
Art. 21 -Autorimesse (A)
Sono denominate autorimesse gli spazi di parcheggio pubblico
o privato con copertura permanente; la superficie minima in esse
destinata ad un posto macchina e' stabilita in 25,00 mq.
comprensivi degli spazi di sosta e manovra.
Art. 22 -Parcheggi pubblici (Pp)
I parcheggi pubblici sono costituiti dalle aree di uso
pubblico destinate a sosta temporanea o prolungata di veicoli in
aree pubbliche, ai sensi dell’articolo 3, secondo
comma, lettera d) del D.M. 02.04.1968.
Art. 23 -Verde condominiale (Vc)
Il verde condominiale e' rappresentato dalla percentuale di
area del lotto edificabile destinata a verde privato.
Art. 24 -Area di rispetto (Ar)
Le aree di rispetto sono quelle poste a protezione delle
principali vie di comunicazione, delle attrezzature, dei
servizi, delle zone a destinazione speciale, per le quali siano
previste delle distanze minime, stabilite dagli elaborati
di piano, da osservarsi nell’edificazione. Tali aree possono
essere comprese nella zona omogenea confinante. La distanza
minima va osservata anche nel sottosuolo.
Art. 25 -Verde privato vincolato (Vv)
Area a verde, lasciata allo stato naturale oppure coltivata
in senso agricolo oppure arborata in senso ornamentale ed
attrezzata per il tempo libero.
Art. 26 -Verde di decoro (Vd)
Verde pubblico, a sviluppo lineare lungo le strade (scarpate,
spartitraffico, relitti, ecc.) e puntuale (aiuole,
spartitraffico, ecc.) necessario per motivi tecnici e per motivi
di qualificazione ambientale.
Art. 27 -Maglia di minimo intervento (Mmi)
La maglia di minimo intervento definisce la perimetrazione di
aree (anche con diversa destinazione di zona) al di cui interno
ogni attivita' edilizia e' subordinata alla redazione e
approvazione di un unico strumento urbanistico esecutivo (piano
particolareggiato, se di iniziativa pubblica, oppure piano di
lottizzazione, se di iniziativa privata).
Art. 28 - Comparto (Co)
Il comparto, definito dall’art. 15 della Legge Regionale n°
6/79 e successive modificazioni costituisce una unita' di
intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Puo'
comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da
utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti
generali ed attuativi.
Esso ha come finalita' precipua quella di conseguire, tra i
proprietari e/o gli aventi titolo interessati, la
ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi
all’attuazione degli strumenti urbanistici.
TITOLO
2 - ZONIZZAZIONE
CAPO 1 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
Art. 29 - Condizioni Generali
Il P.R.G. ripartisce l’intero territorio comunale in “ambiti
omogenei” ed in “ambiti di tutela specifica”.
Per taluni ambiti (zone omogenee A ai sensi del D.L.
02.04.1968) le modificazioni da addurre riguardano
essenzialmente l’uso e le attivita' compatibili e non le
strutture edilizie; poiché ad essi e' attribuito un valore
complessivo che prospetta come necessaria la conservazione e
valorizzazione delle strutture edilizie preesistenti.
Per altri ambiti (zone omogenee B) le modificazioni da
addurre si presentano per lo piu' di tipo edilizio per poter
adeguare ai nuovi bisogni ed al nuovo ruolo interi pezzi di
citta' mediante una serie sistematica di interventi diretti.
Per gli altri ambiti (zone omogenee C.D.E.F) l’urbanizzazione
si rende necessaria per soddisfare il bisogno di nuovo spazio
fisico per determinare attivita' che si devono configurare in
maniera organica e coordinata fin dall’inizio.
Art. 30 -Zone Omogenee
Le “Zone Omogenee” definite dal P.R.G. sono:
Ø Zona Omogenea A1:
Centro Storico
Ø Zona Omogenea B1:
Completamente Edificata
Ø
Zona Omogenea B2:
di Completamento
Ø
Zona Omogenea B3:
di Completamento terziario-direzionale
Ø Zona Omogenea
B4: di Completamento estensivo a ville
Ø Zona Omogenea B5: Aree di Recupero Urbanistico
Ø
Zona Omogenea C: di Espansione
Ø Zona Omogenea D1:
Industriale, Artigianale, Commerciale, Turistica-Ricettiva
Ø Zona Omogenea D2: Industriale, Artigianale,
Commerciale, Turistica-Ricettiva
Ø Zona Omogenea D3: Attivita' produttive-agricole
Ø
Zona Omogenea E1: Agricola
Ø
Zona F: Attrezzature di interesse generale.
Art. 31 -Zone A.2.: Ambiti di Tutela Specifica
Il P.R.G. , in coerenza con il P.U.T.T. della Regione Puglia,
individua i seguenti ambiti sottoposti a “tutela specifica”
denominati Zone A2, cosi' come riportati negli elaborati grafici:
ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO
Corsi d’acqua:
Ø Canale Reale
Ø Canale Galina
Ø Canale Capece
Ø Affluente Capece
Ø Affluente Cillarese
localita' Lo Mucchio
Ø Affluente
Cillarese Localita' Quarnaro
Ø Canale Contrada
Rinella
Ø Canale Masseria
Ospedale
Ø Canale Masseria Le
Macchie
Ø Canale
Masseria Malvindi
Ø
Canale San Miserino
STRATIFICAZIONE STORICA DELL’ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA
Complessi Archeologici:
Ø Muro Tenente
Ø Muro Malvindi
Ø Muro Maurizio
Complessi di valore storico-testimoniale - masserie e ville:
Ø Masseria Argiano
Ø Masseria Rocconuzzo
Ø Masseria San Nicola
Ø Masseria Canali
Ø Masseria Simoni
Ø Masseria Tagliata
Ø Masseria Epifani
Ø Masseria Moreno
Ø Masseria Corciolo
Ø Masseria Martuccio
Ø Masseria Torretta
Ø Masseria Muntani
Ø Masseria Lo Mucchio
Ø Masseria Don
Domenico
Ø Masseria Vergine
Ø Masserie Le Macchie
Ø Masseria Ospedale
Ø Masseria Verardi
Ø Masseria Baccone
Ø Masseria Viscigli
Ø Masseria Quercia
Ø Masseria san
Gervaso
Ø Masseria
Vasapulli
Ø Masseria Tenente
Ø Masseria Pacchiano
Ø Masseria Muro
Ø Masseria Nunziata
Ø Masseria Quercio
Ø Masseria Murri
Ø Masseria I Preti
Ø Masseria Aquila
Ø Masseria Torre
Mozza
Ø Masseria La Cattiva
Ø Masseria Malvindi
Ø Masseria Calce
Ø Masseria Grande
Ø Masseria Muro
Ø Masseria Notar
Panaro
Ø Masseria Sartoria
Nuova
Ø Masseria Campo
Freddo
Ø Masseria Santoria
Ø Villa Ponte De
Nitto
Ø Villa Pizzorusso
Complessi di valore storico-testimoniale - Chiese Rurali:
Ø Chiesa Rurale
Misericordia
Ø Chiesa Rurale
Madonna della Grazia
CAPO 2 - ZONE RESIDENZIALI: CARATTERI GENERALI
Art. 32 - Destinazioni
Le zone residenziali sono destinate alle abitazioni ed ai
servizi connessi specificati.
Negli edifici destinati alle abitazioni sono consentite le
seguenti attivita': negozi, esercizi pubblici, studi
professionali, artigianato di servizio, istituti di istruzione,
cliniche, alberghi, ambienti per la cultura, lo svago e simili.
Fanno anche parte della zona residenziale seguenti servizi le
cui aree sono localizzate nelle tavole di Piano con esclusione
di massima delle aree in cui gli interventi edilizi sono
subordinati alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi:
asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo, attrezzature di
interesse comune, religiose, culturali, sociali, assistenziali,
sanitarie, amministrative, per pubblici servizi quali uffici
di poste e telegrafi, della protezione civile e simili, aree per
spazi pubblici attrezzati a parchi, giochi, sport e parcheggi.
Art. 33 -Aree Residenziali (A. B. C)
Le zone omogenee A, B e C costituiscono le aree residenziali.
Art. 34 - Aree per i Servizi della Residenza (ASR)
Le aree per i servizi della residenza sono le seguenti:
Ø Aree per
l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo
mq/ab 4,50
Ø Aree
per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali,
sociali
Assistenziali,
amministrative, per pubblici servizi e simili
mq/ab 2,00
Ø Aree
per parchi, giochi e sport
mq/ab 9,00
Ø
Aree per parcheggi pubblici
mq/ab 2,50
Ø Per
un totale di
mq/ab 18,00
Per le zone di espansione gli elaborati del Piano non
individuano attraverso localizzazioni esplicite le aree dei
servizi; queste tuttavia da ricavarsi e da individuarsi, entro
la maglia omogenea definita, in sede di strumento urbanistico
esecutivo, nel rispetto delle tipologie di servizio e delle
superfici individuate nella tavola di Piano.
CAPO 3 - ZONE RESIDENZIALI: DISPOSIZIONI SPECIFICHE
Art. 35 - Zona Omogenea A: Centro Storico - Norme Generali
La Zona omogenea A e' transitoriamente costituita da due aree,
rispettivamente dotata e non di Strumento Urbanistico esecutivo
alla di adozione delle presenti Norme.
L’attuazione di
questa zona omogenea e' demandata all’adeguamento e
all’estensione dello strumento urbanistico attuativo vigente,
che dovra' essere sostituito da un Piano di Recupero per l’intero
perimetro del Centro Storico individuato dal P.R.G.
Art. 36 - Centro Storico A1: Area con P.d.R. Vigente
Nelle more dell’approvazione del Piano di Recupero di cui
all’art. 35, il P.R.G. recepisce il Piano di Recupero approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale di Mesagne n. 19
del 28 febbraio 1994.
Art. 37 - Centro Storico A2: Area senza Strumento Esecutivo
Vigente
Fino alla data di approvazione del Piano di Recupero
dell'intera zona Centro Storico sono consentiti interventi di
ristrutturazione (con esclusione di demolizione e ricostruzione)
e sopraelevazione ad un solo piano dei fabbricati al piano terra
esistenti subordinatamente all'adozione di uno studio
plani-volumetrico esteso ad un intorno urbano significativo
della zona da sopraelevare e nel rispetto delle
disposizioni di cui agli artt. 15, 19, 43 e 44 del R.E. e
rilascio del preventivo parere a cura della competente
Soprintendenza B.A.P.
La superficie
totale delle nuove costruzioni non deve superare il 60% della
superficie del lotto. Sono ammessi altresi' interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria tendenti a garantire
migliori condizioni statiche, igieniche e funzionali. E’
fatto divieto di ricostruire su suolo occupato da vecchie
costruzioni, sia se deliberatamente demolite, sia se crollati
per obsolescenza delle strutture.
Art. 38 - Zona omogenea di completamento B1
Vengono definite come “zona di completamento” quelle
parti del territorio comunale totalmente o parzialmente
edificate ove una accettabile struttura urbana consente
interventi di completamento e/o miglioramento a fini
prevalentemente di insediamento residenziale.
Da tale zona
sono escluse le attrezzature per il commercio all’ingrosso, per
il trasporto merci e quelle industrie e attivita'
artigianali che risultino incompatibili con la residenza in
quanto generatori di traffico o sorgenti di inconvenienti
igienico sanitari.Il P.R.G. prevede la conferma delle
strutture urbane esistenti nei casi in cui queste presentino
accettabili caratteristiche funzionali e formali e,
conseguentemente, consente interventi di completamento e/o
rinnovamento edilizio.Nella zona residenziale di
completamento il P.R.G. si esegue mediante “intervento edilizio
diretto”L’intervento edilizio diretto e' subordinato al
rilascio della Concessione o della Autorizzazione Edilizia.
L’intervento edilizio diretto si concretizza con la edificazione
su singoli lotti liberi o con la esecuzione di interventi
edilizi su edifici esistenti nel rispetto delle specifiche degli
articoli seguenti.Nella zona residenziale di completamento
l’intervento edilizio diretto puo' assumere le seguenti
tipologie:
1) interventi di manutenzione ordinaria;
2) interventi di manutenzione straordinaria;
3) interventi di restauro edilizio;
4) interventi di ristrutturazione edilizia anche con
demolizione totale e successiva ricostruzione;
5) interventi di sopraelevazione edilizia ;
6) interventi di completamento edilizio;
7) edificazione delle aree libere residue.
Il tutto in
conformita' delle prescrizioni del Regolamento Edilizio del
P.R.G.Nel caso di ”intervento edilizio diretto” per le
costruzioni gia' realizzate all’atto di adozione delle
presenti norme che si sviluppano per un solo piano, quello
terreno o quello rialzato, con superficie coperta superiore al
60% del lotto, e' prevista la sopraelevazione edilizia “una
tantum” dell’intero piano terra o rialzato . Per i distacchi tra
i corpi di fabbrica, se la sopraelevazione non avviene in
aderenza, l’edificazione deve comunque distanziarsi di 3,00 mt.
dai fabbricati confinanti indipendentemente che una o entrambi
le pareti prospicienti siano finestrate o meno. Per gli
interventi di completamento e di costruzione delle aree non
edificate o rinvenienti da demolizioni, va rispettato l’indice
di fabbricabilita' fondiario massimo di 5 mc/mq con un rapporto
di copertura pari al 60% e una altezza massima di 12,00 mt.
Art. 39 - Zona omogenea B2
Nelle zone B2 il
rilascio delle Concessioni Edilizie, e' subordinato alla
esistenza o alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie.Il concessionario o i concessionari eventualmente riuniti in
consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente le opere
di urbanizzazione mancanti e strettamente necessarie alla
completa urbanizzazione dell’area con le modalita' e le garanzie
stabilite dal Comune a scomputo totale o parziale degli oneri di
urbanizzazione primaria.Per quanto attiene alle aree e
servizi ex D.M. 1444/68 il rilascio delle concessioni edilizie
e'
subordinato alla cessione delle stesse nei limiti dei 18 mq/ab
nella zona all’uopo tipizzata dal P.R.G. salvo la monetizzazione
qualora la predetta cessione non sia possibile per il privato.Nelle zone B2 di nuova edificazione, la approvazione dei
frazionamenti catastali da parte del Comune e' subordinata alla
esistenza delle urbanizzazioni primarie oppure alla cessione
delle aree e alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie,
previa apposita Convenzione con l’Amministrazione Comunale..In generale nelle zone B ogni intervento sia di nuova
edificazione sia di completamento e/o miglioramento
dell’esistente, deve essere conforme alla vigente legislazione.In particolare negli interventi di recupero e opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di
ristrutturazione e di completamento, le distanze tra gli edifici
non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi
edificati preesistenti computate senza tener conto di
costruzioni aggiuntive di epoca recente non conformi alla
normativa vigente all’epoca della loro costruzione.Negli
interventi di ristrutturazione e di completamento, ogni nuova
finestra di vano abitabile (escluse quelle che si aprono su
strade o spazi pubblici) deve avere, per tutta la sua dimensione
planimetrica ed altimetrica, uno spazio prospiciente libero
e scoperto della misura non inferiore a 10 metri.Ove non
diversamente specificato e nei casi degli interventi di
ristrutturazione edilizia con demolizione e successiva
ricostruzione, di completamento edilizio, nonché di edificazione
delle aree libere residue vanno rispettate le seguenti
prescrizioni:Dc - distanza dai confini: H x 0,5 con un
minimo di ml 5.00, oppure nulla in caso di costruzione in
aderenza;Df - distanza dai fabbricati: somma delle
altezze dei fabbricati prospicienti x 0,5, con un minimo di ml
10,00; oppure nulla in caso di costruzione in aderenza;P -
parcheggi privati: 1 mq. ogni 10 mc.
Art. 40 - Zona omogenea B2: sottozona B2a; sottozona
B2b
Per gli interventi di completamento e di costruzione
delle aree non edificate o rinvenienti da demolizioni, va
rispettato l’indice di fabbricabilita' fondiario massimo di 4 mc/mq
con un rapporto di copertura pari al 60% e altezza massima
di 12,00 mt.
Art. 41 - Zona omogenea B2: sottozona B2c; sottozona B2d
Per gli interventi di completamento e di costruzione delle
aree non edificate o rinvenienti da demolizioni, va rispettato
l’indice di fabbricabilita' fondiario massimo di 5 mc/mq con un
rapporto di copertura pari al 60% e una altezza massima di 12,00
mt.
Art. 42 - Zona omogenea B2: sottozona B2e; sottozona B2f;
Per gli interventi di completamento e di costruzione
delle aree non edificate o rinvenienti da demolizioni, va
rispettato l’indice di fabbricabilita' fondiario massimo di 5 mc/mq
con un rapporto di copertura pari al 60% e una altezza massima
di 12,00 mt.
Art. 43 - Zona omogenea B2: sottozona B2g
Area
interessata da Piano di Lottizzazione Convenzionata in fase di
attuazione. Il P.R.G. recepisce il Piano esecutivo e le
relative N.T.A. nonché la convenzione per l’attuazione degli
interventi.
Art. 44 - Zona di completamento (B1) e (B2): edifici
monumentali
Per gli edifici di importanza storica ed architettonica
presenti nella zona di completamento sono consentiti interventi
edilizi diretti di: manutenzione ordinaria, straordinaria e di
restauro.
I progetti di modifica di prospetto ed ampliamento,
relativi ad edifici prospicienti immobili vincolati ex legge
1089/39, sono soggetti al parere della Soprintendenza ai
Monumenti.
Art. 45 - Zona omogenea B3: di completamento
terziario-direzionale
Nelle zone di completamento a carattere terziario-direzionale
sono consentiti insediamenti destinati: agli alberghi, agli
ambienti di rappresentanza, studi professionali ed uffici (anche
pubblici), alle attivita' ausiliarie del commercio ed al
commercio, alle attivita' di comunicazioni, credito,
assicurazioni, gestioni finanziarie, allo spettacolo e relativi
servizi, attivita' di servizio per le attivita' produttive.
Per
tali zone i progetti devono essere estesi all’intera maglia
definita dal P.R.G. e rispettare le seguenti prescrizioni:Iff - indice di fabbricabilita' fondiaria: mc/mq 3,00;Rc -
rapporto di copertura: massimo 50% dell’area;H -
altezza massima: ml. 10,00;Dc - distanza dai confini: H x
0,5 con un minimo di ml. 5,00;Df - distanza tra i
fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti per
0,5 = (H1 : h4) 0,5 con un minimo di ml. 10,00;Ove
tali interventi siano compresi nelle tavole di dettaglio la loro
attuazione deve essere conforme agli stessi indici, parametri e
tipologie previsti nelle stesse tavole.
Art. 46 - Zona omogenea B4 estensiva a ville
Questa zona, gia' prevista nel precedente strumento
urbanistico, e' destinata alla edificazione di residenze a ville
per un lotto minimo pari a mq 3.000. La stessa e' stata
attuata con Piano di Lottizzazione Convenzionata .
Gli
interventi di ampliamento e completamento delle costruzioni
devono rispettare i seguenti indici:I.f.f. - indice di
fabbricabilita' fondiaria: 0,35 mc/mq;R.c. - rapporto
di copertura: massimo 20% del lotto;H -
altezza massima: ml 7,50;Dc - distanza dai
confini: H x 0,5 con un minimo di ml. 5,00;Df -
distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati
prospicienti per 0,5 = (H1 : h4) 0,5 con un minimo di ml 10,00;Ds - distanza dal ciglio strade perimetrali alla
maglia = minimo ml 5,00;P -
parcheggi: 1 mq ogni 10 mc ex legge n. 122/89.Sono
consentite costruzioni accessorie a condizione che il volume di
queste non sia superiore a 1/10 del volume della costruzione
principale: Dette costruzioni non possono avere altezza utile
netta maggiore di 2,30 dal piano di campagna e non possono
essere utilizzate per abitazioni.
Art. 47 - Zona omogenea B5 di recupero urbanistico
Questa zona, gia' prevista nel precedente strumento urbanistico, e'
stata ampliata fino a comprendere tutta l’area interessata da residenze
unifamiliari a ville ed e' attuata mediante intervento edilizio diretto.
Per quanto attiene alle aree e servizi ex D.M. 1444/68 il
rilascio delle concessioni edilizie e' subordinato alla cessione
delle stesse nei limiti dei 18 mq/ab salvo la monetizzazione
qualora la predetta cessione non sia possibile per il privato.
Le costruzioni dovranno attenersi ai seguenti indici:
Zona B5 aLotto minimo pari a mq. 3.000I.f.f.
- indice di fabbricabilita' fondiaria: 0,25mc/mq;R.c. -
rapporto di copertura: massimo 20% del lotto;H
- altezza massima: ml 7,50;Dc. - distanza dai confini:
H x 0,5 con un minimo di ml. 5,00;Df - distanza
tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati
prospicienti per 0,5 = (H1 : h4) 0,5 con un minimo di ml 10,00;Ds - distanza dal ciglio strade perimetrali alla
maglia = minimo ml 5,00;P -
parcheggi: 1 mq ogni 10 mc ex legge n. 122/89.Sono
consentite costruzioni accessorie a condizione che il volume di
queste non sia superiore a 1/10 del volume della costruzione
principale: Dette costruzioni non possono avere altezza utile
netta maggiore di 2,30 dal piano di campagna e non possono
essere utilizzate per abitazioni.
Art. 48 - Zona di espansione ( C ) : norme generali
Ogni intervento edilizio o urbanizzativo
e' subordinato alla
approvazione di strumenti urbanistici esecutivi: Piano
Particolareggiato o Piano di Lottizzazione ed alla loro totale o
parziale inclusione nel Programma Pluriennale di
Attuazione.Detti strumenti devono impegnare tutta la maglia e/o
comparto come perimetrati nella tav. 6, costituenti comparti di
minimo intervento ex art. 51 - punto m - L.R. 56/80, e
devono prevedere una coerente localizzazione delle aree
destinate ai servizi per la residenza, di cui al D.M. 2.4.1968.Nel calcolo del volume delle costruzioni non sono computabili
quelli destinati a porticato o a spazi liberi a piano terra.Per le singole zone vanno rispettati i seguenti indici:
I.f.t. - indice di fabbricabilita' territoriale: 1.32 mc/mq salvo
che per la zona C8 per la quale e' pari a 1.34 mc/mq e per le
zone C e C/1 che e' 1.00 mc/mq;I.f.f. - indice di
fabbricabilita' fondiaria: 3,0 mc/mq salvo che per le zone
C1 per la quale e' pari a 3.27 mc/mq e C8 per
la quale e' pari a 2,0 mc/mq;Resta inteso che sono
confermati gli indici contenuti nei piani attuativi adottati ancorche'approvati alla data di adozione delle presenti norme.Rc
- rapporto di copertura: massimo 50% della superficie fondiaria;H - altezza massima: ml 7,50;Dc - distanza dai
confini: H x 0,5 con un minimo di ml. 5,00;Df - distanza tra
i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti
per 0,5 = (H1 : h4) 0,5 con un minimo di ml. 10,00;Ds
- distanza dal ciglio strade perimetrali alla maglia = minimo
ml. 5,00;Vc - verde condominiale: minimo 25% della
superficie fondiaria;P - parcheggi: 1 mq. Ogni
10 mc ex legge n. 122/89.
Art. 49 - Aree a verde privato vincolato (Vv)
Nelle aree a verde privato sono consentite le attivita' agricole
oppure, in alternativa, sono consentite sistemazioni a verde
attrezzato di tipo “verde di quartiere” (vedasi art. 54).In
quest’ultimo caso ogni intervento e' subordinato alla
approvazione di un progetto unitario per l’intera maglia.
Sono altresi' consentiti interventi edilizi con indice
fondiario delle zone E, oppure manutentivi e di ristrutturazione
sull’edificato esistente alla data di adozione del P.R.G. con
destinazioni d’uso compatibili, sempre che non modifichino il
verde esistente
CAPO 4 - ZONE RESIDENZIALI: SERVIZI PER LA
RESIDENZA
Art. 50 - Aree per i servizi delle zone residenziali
esistenti
Le aree per i servizi della residenza identificate nelle
tavole di Piano con apposita simbologia sono destinate
esclusivamente alle attivita' elencate nell’articolo 34.
Art. 51 - Aree per l’istruzione: asili nido, per scuole
materne e dell’obbligo
Gli interventi nelle aree
destinate ad asili nido e a scuole materne e dell’obbligo sono
regolati dalle disposizioni legislative in materia scolastica.
Art. 52 - Aree per attrezzature di interesse comune:
religiose, socio culturali, civiche
Gli interventi nelle aree destinate a chiese, opere
parrocchiali e centri civici e sociali sono regolati dalle
seguenti prescrizioni:
I.f.f - indice di
fabbricabilita' fondiaria massima: mc/mq 3,00;Rc
- rapporto di copertura: per le chiese ed opere parrocchiali:
40% dell’area, per i centri civici e sociali: 60% dell’area;Hm - altezza massima per le chiese, senza limitazione; per
le opere parrocchiali e i centri civici e sociali: 12,00 ml;Dc - distanza dai confini: H x 0,5 con un minimo di
ml. 6,00;Df - distanza tra i fabbricati:
semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un
minimo di ml. 10,00;Ds - distanza dal
ciglio stradale: minimo ml. 8,00;Vc -
verde attrezzato: per le chiese ed opere parrocchiali:
minimo 30% dell’area; per i centri civici e sociali: minimo
20% dell’area;P - parcheggi:per
le chiese ed opere parrocchiali: minimo 20% dell’area;per i
centri civici e sociali: minimo 15% dell’area, in ogni caso in
misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione.In particolare casi sono ammesse modificazioni agli indici
precedenti, ferme restando le destinazioni consentite. Tali
modificazioni vanno approvate dal Consiglio Comunale.Nelle
aree per chiese ed opere parrocchiali non e' ammessa la
costruzione di collegi, convitti e monasteri.
Art. 53 - Aree per parchi e giochi
Le aree destinate a verde pubblico attrezzato, parchi e
giochi sono destinate al tempo libero, in esse sono curate le
alberature esistenti e sono poste a dimora nuove alberature.
Nelle aree a verde di quartiere
e' ammessa la installazione di
chioschi, bar, biblioteche, giochi per bambini, impianti
sportivi per allenamento, nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:Ift - indice di
fabbricabilita' territoriale: max 0,05 mc/mq;Rc
- rapporto di copertura: max 2% dell’area;P
- parcheggi: minimo 10% dell’area;Vp - verde
pubblico, strade di servizio ed aree scoperte per impianti:
minimo 88% dell’area;Dc - distanza dai
fabbricati dai confini: minimo 10 ml;Ds -
distanza dalle strade: minimo 10 .In particolare casi sono
ammesse modificazioni agli indici precedenti, ferme restando le
destinazioni consentite.
Le opere su tali aree possono essere realizzate e gestite da
soggetti privati mediante apposita convenzione con
l’Amministrazione Comunale.
Art. 54 - Aree per attrezzature sportive
Queste aree sono destinate alla realizzazione di attrezzature
sportive, sia al chiuso che all’aperto e sono regolate dalle
seguenti prescrizioni:
Rc - rapporto di copertura: 60%
dell’area (sono conteggiate anche le attrezzature sportive
all’aperto;Hm - altezza massima: 9,50 ml;Dc
- distanza dai confini: H x 0,5 con un minimo di ml 6,00;Df - distanza tra i fabbricati: semisomma
delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di ml
10,00;Ds - distanza dal ciglio stradale: minimo
ml 8,00;Vc - verde attrezzato: minimo 20%
dell’area;P - parcheggi: minimo 20%
dell’area.In particolare casi sono ammesse modificazioni
agli indici precedenti, ferme restando le destinazioni
consentite. Le eventuali modificazioni vanno approvate dal
Consiglio Comunale.Le attrezzature sportive possono essere
realizzate e gestite da soggetti privati mediante apposita
convenzione con l’Amministrazione Comunale.
Art. 55 - Aree per parcheggi pubblici
Le aree destinate a parcheggi pubblici sono esclusivamente
destinate a questo scopo. In esse e' consentita la piantumazione
limitatamente ai marciapiedi sparti-traffico.
In caso di
realizzazione di autorimesse interrate e' consentita la
realizzazione di rampe di accesso e di superfici di aerazione.Tali aree possono essere realizzate e gestite da soggetti
privati mediante apposita convenzione con l’Amministrazione
Comunale.
Art. 56 - Aree per i servizi della residenza entro i limiti
delle zone omogenee di completamento
Le costruzioni destinate ai servizi della residenza su aree
individuate entro i limiti delle zone omogenee di completamento
e le eventuali ricostruzioni di esse possono eseguirsi anche
senza il rispetto di uno o piu' indici tra quelli previsti negli
articoli precedenti, compreso l’indice di fabbricabilita', con
approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale.
I
servizi della residenza (urbanizzazioni secondarie) da
individuare nelle zone omogenee di espansione verranno indicati
in sede di formazione dello strumento urbanistico esecutivo.La esatta definizione della dimensione delle aree per i servizi
della residenza, si concretizza in sede di strumento urbanistico
esecutivo, poiché il dimensionamento di P.R.G. risente della
approssimazione propria della scala delle cartografie.
CAPO 5 - ZONE DESTINATE AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Art. 57 - Zone produttive: Suddivisione e Norme Generali
Le Zone produttive si suddividono in:
- zone per attivita' secondarie e terziarie di tipo D1 - D2. -
D3
- Nelle zone D la costruzione dei volumi residenziali e'
consentita soltanto se contemporanea o successiva alla
costruzione dei volumi per le attivita' produttive.
- Nelle zone D1 la edificazione e' subordinata al rilascio di
concessione edilizia; nelle Zone D2 e D3 la edificazione e'
subordinata all’approvazione di uno strumento urbanistico
esecutivo.
Nelle zone interessate da insediamenti produttivi
esistenti, le trasformazioni urbanistico edilizie di completamento e di
ampliamento sono consentite secondo quanto stabilito per le zone D1 e D2.
Art. 58 - Zona omogenea D1 e D2: Zona per Insediamenti
Produttivi
Nelle aree gia' impegnate dal Piano per gli Insediamenti
Produttivi (PIP), approvato con delibera di C.C. n. 55 del 7
agosto 1985, gli interventi edilizi diretti rimangono
disciplinati dalle relative prescrizioni.Il P.I.P. dovra'
essere integrato dalle aree di zona D rimaste escluse.Tale
strumento deve prevedere che non meno del 10% della superficie
della maglia abbia la destinazione di cui all’art. 5 del D.M. n.
1444 del 2.4.1968 e deve prescrivere:Sf -
superficie fondiaria minima (del lotto): mq. 1.000;Rc
- rapporto di copertura massimo: 40% del lotto;P
- parcheggi: minimo 10% del lotto;Hm- altezza massima: ml
12,00 (tranne volumi e attrezzature speciali);Df -
distanza tra i fabbricati non in aderenza: mt. 5,00;Ds -
distanza dalle strade e dai confini: minimo ml. 5,00.Per
ogni lotto, nell’ambito della volumetria prescritta
e'
consentito l’insediamento di residenze nella misura massima di
un alloggio, aventi le caratteristiche di legge dell’edilizia
residenziale pubblica.
Art. 59 - Zona omogenea D3: Produttiva - Agricola
La Zona D3 produttiva a carattere agricolo si divide in
due sottozone D3a destinata alle strutture per la trasformazione
dei prodotti agricoli e D3b destinata a strutture per lo
sviluppo, la promozione e la commercializzazione dei prodotti.
Art. 60 - Zona omogenea D3a: Zona Produttiva - Agricola
Tale zona e' destinata alle attivita' industriali di
trasformazione dei prodotti agricoli.
Gli interventi edilizi
in tali zone sono subordinati alla approvazione di uno strumento
esecutivo esteso all’intera maglia di P.R.G. Tale strumento deve
prevedere che non meno del 10% della superficie della maglia
abbia la destinazione di cui all’art. 5 del D.M. n. 1444 del
2.4.1968 e deve prescrivere:Sf - superficie fondiaria
minima (del lotto): mq. 2.500;Rc - rapporto di
copertura massimo: 40% del lotto;P -
parcheggi: minimo 15% del lotto;Hm - altezza massima: ml
12,00 salvo volumi speciali;Df - distanza tra i
fabbricati non in aderenza: mt. 5,00;Ds - distanza
dalle strade e dai confini: minimo ml 5,00;ARS - area per i
servizi della residenza nella misura indicata nelle tavole di
Piano.Nell’ambito della volumetria prescritta sono
consentiti alloggi di servizio per il personale per un volume
max pari al 15% di quello complessivo, aventi -se di tipo
familiare - le caratteristiche di legge per l’edilizia
residenziale pubblica.
Art. 61 - Zona omogenea D3b: Attrezzature di sostegno allo
Sviluppo Agricolo
Tale zona e' destinata alle attivita' terziarie e direzionali
per la promozione e la commercializzazione dei prodotti
agricoli.
Gli interventi edilizi in tali zone sono
subordinati alla approvazione di uno strumento urbanistico
esecutivo esteso all’intera maglia di P.R.G. Tale strumento deve
prevedere che non meno del 10% della superficie della maglia
abbia la destinazione di cui all’art. 5 del D.M. n. 1444 del
2.4.1968 e deve prescrivere:Iff - indice di fabbricabilita'
fondiaria: 2 mc/mq;Rc - rapporto di copertura: 40% del
lotto;P - parcheggi: minimo 15% del lotto;Hm -
altezza massima: ml 8 salvo volumi specifici;Df - distanza
tra i fabbricati non in aderenza: somma delle altezze dei
fabbricati prospicienti per 0,5 con minimo ml 10,00;Ds
- distanza dalle strade e dai confini: minimo ml 5,00;Nell’ambito della volumetria prescritta sono consentiti alloggi
di servizio per il personale per un volume max pari al 15% di
quello complessivo, aventi - se di tipo familiare - le
caratteristiche di legge per l’edilizia residenziale pubblica.
Art. 62 - Zona omogenea E1: Zona Agricola
Le zone per attivita' primarie di tipo E1 sono destinate :
A)
All’agricoltura ed alla forestazione: in esse sono
ammesse attivita' di agriturismo, attivita' industriali connesse
con l’agricoltura, con l’allevamento non intensivo del bestiame,
con indice fondiario di 1mc/mq.
B)
Alle industrie estrattive, depositi di carburanti, le
reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di
acquedotti e fognature, discariche di rifiuti solidi e simili.
C)
Al turismo rurale con attivita' ricettive, sportive
di ristorazione, e del tempo libero.
Nel rispetto delle
prescrizioni seguenti:- per le attivita' di cui al capo A e
B:Sf - superficie fondiaria minima: mq 5.000;Iff -
indice di fabbricabilita' fondiaria:
- residenze: 0,03 mc/mq;
- attivita' produttive al servizio del fondo: 0,10 mc/mq;
Rc - rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano
di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 2% della S.f.;Hm - altezza massima: ml 8,00 salvo costruzioni speciali;Dc
- distanza dai confini: minimo ml 10,00;Df - distanza tra i
fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;Ds - distanza dal ciglio delle strade di uso pubblico: minimo ml
20,00;- per le attivita' di cui al capo C:Sf -
superficie fondiaria minima: mq 50.000;Iff - indice di
fabbricabilita' fondiaria:- 2,00 mc/mq;
Rc - rapporto di
copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo
aziendale e comunque non superiore al 30% della S.f.;
Hm
-altezza massima: ml 8,00 salvo costruzioni speciali;Dc -
distanza dai confini: minimo ml 10,00;Df - distanza tra i
fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;Ds - distanza dal ciglio delle strade di uso pubblico: minimo ml
20,00;P parcheggi 20% della
S.f.;Va verde attrezzato e strade di servizio
50% della S.f.Nella localizzazione e nella disciplina delle
attivita' estrattive va fatto esplicito riferimento anche ai
contenuti della L.R. n. 37 del 22.05.1985, correlando gli stessi
con le prescrizioni di tutela che il P.R.G. individua.Nel
caso di interventi ad iniziativa di imprenditori singoli od
associati, per attivita' di trasformazione e conservazione dei
prodotti agricoli, ivi compresi caseifici, cantine e frantoi, e'
ammesso l’accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con
asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a
cura e spese del richiedente, purche' ricadenti nel territorio
comunale.In questa zona E e' consentita la installazione di
serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente
infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati
esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni
microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture;
possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale
(tipo A), e serre con copertura permanente (tipo B).
Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non
costruzioni, devono avere le superfici di inviluppo realizzate
con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere
altezze massime a mt. 3,00 in gronda ed a mt 6,00 al culmine se
a falda, ed a mt 4,00 se a copertura piana . la loro costruzione
e' sottoposta al rilascio di autorizzazione edilizia previo
parere Ispettorato Agrario. Per le costruzioni preesistenti alla
data di adozione delle presenti norme se sprovviste dei servizi
(wc, cucine, ecc.) e' consentita la realizzazione di un
ampliamento nei limiti massimi di 20,00 mq.
Art. 63 - Norma Transitoria per la zona Agricola E -
integrata con la modifica proposta dal Consiglio Comunale
“Fino alla data di approvazione di uno Studio Tematico della
Zona Agricola che individui ed interpreti le diverse valenze
specifiche dell’intero territorio agricolo, nella Zona E, con
esclusione degli ambiti di tutela specifica gia' individuati dal
P.R.G., e' consentita:
a) la costruzione di edifici da destinare a residenza
stagionale nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi
riportati nel precedente art.62.
Le nuove costruzioni
dovranno essere compatibili per tipologia edilizia e materiali
con l’edilizia rurale tradizionale e con la testimonianza
ambientali-architettoniche e paesaggistiche del sito oggetto di
intervento.L’area scoperta dovra' essere piantumata con
idonea alberatura tipica della zona ed in particolare essenze
arboree mediterranee con rapporto di forestazione minimo pari al
70% per i lotti di 5.000 mq e del 50% per i lotti di superficie
compresa tra 5.000 e 10.000 mq. per il recupero a fini
agri-turistici, socio-culturali e ricreativo delle Masserie e
degli altri fabbricati rurali esistenti e' consentito un
ampliamento nella misura del 20% del volume esistente per
l’adeguamento funzionale e tecnologico dell’edificio (locali di
servizio e pertinenze, cucine, servizi igienici, lavanderie,
centrali tecnologiche, ecc).La lettera a) del presente
articolo non sara' attuata nella parte di territorio comunale
riportata nei seguenti fogli del Nuovo Catasto Terreni del
Comune di Mesagne:1-2-9-10-20-21-22-24-60-70-71-84-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-133-134.Dato che tale parte di territorio non
e' stata interessata da
insediamenti di residenza stagionale e presenta una spiccata
vocazione produttiva oltre a specifiche valenze di carattere
ambientale. La norma transitoria di cui al presente articolo ha
validita' di un anno a partire dalla approvazione del P.R.G.,
entro tale termine in assenza della suddetta “Carta Tematica” si
fara' riferimento esclusivamente a quanto prescritto nell’art. 62
delle presenti norme tecniche di attuazione.
CAPO 6 - ZONE DI USO PUBBLICO
Art. 64 - Aree di uso
pubblico
Il P.R.G. individua le aree di uso pubblico (Urbanizzazioni
primarie, secondarie, zone F) in relazione al complesso delle
zone omogenee, cosi' come indicato dal D.M. 18 aprile 1968 n.
1444, sia in relazione alla domanda pregressa sia per la nuova
domanda con un limite con 18 mq/ab di standard urbanistico, cui
andra' commisurato l’onere di cui all’art. 5 della legge n° 10
del 28 gennaio 1977.
Le aree di uso pubblico possono essere
di proprieta' sia pubblica che privata.Nelle zone di
espansione (sia residenziali, sia produttive) le aree per le
urbanizzazioni primarie e secondarie devono essere cedute dai
lottizzanti al Comune (lottizzazione) oppure acquisite dal
Comune (Piano Particolareggiato).Nelle altre zone omogenee
le opere di urbanizzazione secondaria possono essere di
proprieta' privata; in tal caso la costruzione dell’opera ed il
suo uso pubblico vanno garantiti e regolamentati con apposita
convenzione e con idonee garanzie. La convenzione deve, tra
l’altro, prevedere il diritto di prelazione, nel caso di vendite
tra privati, da parte del Comune cui va data comunicazione
della vendita nei modi utili all’esercizio della prelazione che
deve concretarsi entro 60 gg dalla comunicazione.Nel caso di
istanza di iniziativa privata per la costruzione di una
urbanizzazione di uso pubblico, il Comune ha la possibilita',
entro dodici mesi dalla presentazione della istanza, di
realizzare direttamente l’opera acquisendone l’area.
Art. 65 - Aree per le Urbanizzazioni Primarie
Le urbanizzazioni primarie sono quelle definite nella tabella
C della L.R. n° 6 del 12.02.1979 e s.m.
Esse si realizzano su
aree di proprieta' pubblica attraverso interventi diretti
con progetti approvati dalla Giunta Comunale oppure, per le zone
di espansione (sia residenziale, sia produttiva), in esecuzione
di specifiche convenzioni, su aree che devono essere cedute al
Comune.
Art. 66 - Aree per le Urbanizzazioni Secondarie
Le urbanizzazioni secondarie sono quelle definite nell’art. 3
del D.M n° 1444 del 02.04.1968.
Vengono classificate in:
- scolastiche (asili nido, scuole materne, scuole elementari,
scuole medie);
- attrezzature di interesse comune (edificio per il culto,
attrezzature socio-culturali, attrezzature commerciali, mercati,
attrezzature civiche;
- spazi pubblici a verde e per lo sport di quartiere;
- parcheggi.
- Essi vanno realizzate secondo le indicazioni del P.R.G. in
esecuzione di progetti conformi alle specifiche normative.
Art. 67 - Aree per Attrezzature di Pubblico Interesse
Generale (Zone F)
1) Le attrezzature di pubblico interesse sono destinate, nel
loro complesso, alle attivita' rivolte ad assicurare alla
comunita' i servizi relativi alla vita sociale e culturale; i
servizi di tipo tecnico o quelli diretti ad assicurare il
controllo dell’ambiente.
In tali aree si insediano:a)
attrezzature scolastiche di grado superiore (medio superiore,
universitario, post-universitario, di ricerca) nonché dei
relativi alloggi per la custodia ed il servizio, nel rispetto
delle seguenti prescrizioni:
Iff - indice di fabbricabilita' fondiario max: 2
mc/mq;
Rc - rapporto di copertura: max 30% dell’area;
P - parcheggi: minimo 20% dell’area;
Va - verde e strade di servizio: minimo 50% dell’area;
b) attrezzature sanitarie ed ospedaliere, nonché di
alloggi e organizzazioni residenziali destinati sia alle
esigenze di servizio e custodia, sia alle esigenze di servizio e
custodia, sia alle esigenze connesse alla formazione
professionale sanitaria, nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
Iff - indice di fabbricabilita' fondiario max: 2,00
mc/mq;
Rc - rapporto di copertura: max 30% dell’area;
P - parcheggi: minimo 20% dell’area;
Va - verde e strade di servizio: minimo 50% dell’area.
Per il 50% delle aree sistemate a verde dovra' essere garantita
la Pubblica Fruizione mediante apposita convenzione.
b) attrezzature destinate alla espansione e allo sviluppo dei
servizi a carattere urbano e delle attivita' rivolte ad
assicurare alla comunita' sia servizi relativi alla sua
vita sociale e culturale; sia servizi di tipo tecnico.
Le
prescrizioni per tali insediamenti sono le seguenti:Iff - indice di fabbricabilita' fondiario max: 2,00
mc/mq;Rc - rapporto di copertura: max 30% dell’area;P
- parcheggi: minimo 20% dell’area;Va - verde e strade di
servizio: max 50% dell’area;Dc - distanza dei fabbricati dal
confine: minimo ml 10,00;Df - distanza tra i fabbricati:
minimo semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti.Per i recapiti terminali dei rifiuti solidi e liquidi
vanno rispettati le specifiche normative statali e regionali.Per l’impianto terminale esistente della rete fognaria, in
particolare, per l’edificazione viene stabilita una fascia di
rispetto di ml 100 (Disposizione Ministero LL.PP. 04.02.1977)
dal perimetro dell’area interessata.
c) attrezzature destinate al tempo libero ed alla
qualificazione ambientale da insediare in aree destinate a verde
pubblico (parchi territoriali).
In esse sono curate le alberature e realizzati nuovi impianti
arborei per la creazione di parchi e giardini e possono essere
ubicate, secondo le disposizioni che seguono, attrezzature per
lo svago, come chioschi, bar, ristoranti, teatri all’aperto,
impianti sportivi per allenamento e spettacolo e simili.
d) attrezzature cimiteriali. Nelle aree cimiteriali e' ammessa
la installazione di: edifici a carattere cimiteriale, con gli
eventuali alloggi per la custodia; gli edifici per il culto; i
piccoli edifici destinati alla vendita di fiori e di oggetti
d’uso; i parcheggi; in esecuzione di progetti comunali.
Nelle aree di rispetto cimiteriale sono allocabili parcheggi
pubblici e privati e sono consentite le attivita'
produttive della zona agricola.
2) nelle aree per le attrezzature di cui alle lettere
a), b), c) e d) la costruzione di edifici ed impianti e'
subordinata all’approvazione di un progetto unitario da parte
del Consiglio Comunale.
Nel computo del volume sara' convenzionalmente assegnata una
altezza di ml 8,00 alle aule per assemblee ed eventuali torri,
qualora le altezze effettive siano superiori.
3) Le attrezzature di pubblico interesse di cui alle lettere
a), b), c) e d) possono essere di iniziativa privata; in tal
caso la loro realizzazione e' preceduta da specifica convenzione
al fine di garantire e regolamentare la costruzione e l’uso
pubblico e di stabilire idonee garanzie.
Per le stesse attrezzature, nel caso di istanza di iniziativa
privata per la loro realizzazione, entro dodici mesi dalla
presentazione della istanza, il Comune ha la possibilita' di
realizzare direttamente l’opera acquisendone l’area. Il Comune,
inoltre, ha diritto di prelazione nel caso di vendita tra
privati; al Comune, pertanto, va data comunicazione della
vendita nei modi utili all’esercizio della prelazione che deve
concretarsi entro 60 giorni dalla comunicazione.
Art. 68 - Infrastrutture Stradali e Ferroviarie. Verde di
Decoro
A) Viabilita'
Le aree destinate alla viabilita' si
distinguono in:a) strade, nodi stradali e piazze;b) parcheggi;c)
rispetti stradali.Nelle aree sub a) e' imposto il divieto
assoluto di edificabilita'; nelle aree sub b), da individuare,
nelle zone di completamento, tra quelle destinate ai servizi per
la residenza e, negli altri casi, attraverso i Piani
Particolareggiati o le Lottizzazioni, e' consentita la
realizzazione di parcheggi, anche a piu' livelli, ai sensi
dell’art. 3, comma 2° lett. D del D.M. 02.04.1968; nelle aree
sub c), definite dall’art. 25 delle presenti norme ed
individuate nelle tavole di piano; sono in ogni caso ammissibili
le opere di cui alla Circolare Ministero dei LL.PP. 30.12.1970
n. 5980, punto 7.A tale scopo l’Amministrazione Comunale
emanera' apposita regolamentazione.Il sistema stradale, gli
incroci, gli svincoli e gli altri strumenti della viabilita'
risultano dalle Tavole di Piano.Le strade si
classificano in:
a) strade primarie con funzioni di entrata e di uscita
dal centro abitato;
b) strade di scorrimento con funzioni di garantire la
fluidita';
c) strade di quartiere con funzioni di collegamento tra
i quartieri limitrofi;
d) strade locali, a servizio diretto degli insediamenti.
Circa la loro sezione, le strade di nuova costruzione, a senso
unico o doppio di circolazione, avranno una sezione media
complessiva di ml 10,50; le strade esistenti che, ove sia
possibile ed utile per il miglioramento della viabilita'
considerata nel suo complesso, dovranno raggiungere la sezione
minima di ml. 10,50 con facolta' del Comune di richiedere ,
necessario, una maggiore sezione.Per le strade di P.R.G. e
per la progettazione di strade della rete secondaria e relativa
a qualunque tipo di intervento nel territorio comunale, dovranno
essere rispettate le disposizioni della circolare n. 2575
dell’8.8.1986 del Ministero dei LL.PP.Le aree destinate a
parcheggi pubblici sono determinate in base alla legge ed alle
presenti disposizioni.Le misure dei rispetti stradali sono
indicate nelle Tavole di Piano e nella presente normativa.
B) FerroviaLe aree ferroviarie sono destinate al
mantenimento o all’ampliamento degli impianti e servizi,
secondo progetti che le autorita' interessate redigono d’intesa
col Comune. Le misure del rispetto ferroviario sono quelle del
D.M. 753/80.C) Verde di decoroNelle aree a verde di
decoro sono poste a dimora piantumazioni in modo adeguato al
sito. E’ possibile localizzarvi stazioni di servizio per la
circolazione su progetto approvato dal Consiglio Comunale.
TITOLO 3 - AMBITI DI TUTELA SPECIFICA
Art. 69 - Ambiti di tutela specifica: norme generale
Le norme che seguono sono riferite alla tutela dei Beni
Ambientali e sono state ottenute in comparazione con il P.U.T.T.
- P.B.A
Tutti i progetti riguardanti il restauro di Masserie, Ville
storiche, Chiese rurali, devono essere sottoposti al parere
della Soprintendenza al Beni A.A.A.
Di qualunque intervento edilizio o di movimento di terra sia
pubblico o privato, va data tempestiva comunicazione dell’inizio
lavori, alla Soprintendenza Archeologica della Puglia.
CAPO 1 - ASSETTO GEOLOGICO, GEORMOFOLOGICO,
IDROGEOLOGICO
Art. 70 - I Corsi d’Acqua
Tutti i canali presenti nel territorio sono soggetti alle
seguenti norme:
A - nell’area di pertinenza costituita dall’alveo piu' le
sponde per una larghezza costante di mt. 10,00 non sono
autorizzabili piani e/o progetti nonché interventi comportanti:
1) ogni trasformazione dell’alveo, fatta eccezione degli
interventi finalizzati alla sistemazione della vegetazione
riparia al miglioramento del regime idrico (limitatamente alla
pulizia del letto fluviale), al disinquinamento ed alla
disinfezione;
2) escavazione ed estrazione di materiali litoidi negli invasi e
negli alvei di piena ordinaria (le eventuali rimozioni di inerti
possono essere operate esclusivamente in stato di calamita' ed
urgenza);
3) discarica di rifiuti di ogni tipo, compresi i materiali
derivanti da demolizioni e riporti e di acque reflue non
regolamentari;
4) sistemazione idrauliche e relative opere di difesa, ad
eccezione delle manutenzioni e di quelle indeferibili ed urgenti
di consolidamento, non inserite in un organico progetto di
sistemazione ambientale;
5) realizzazione di nuove infrastrutture viarie o a rete, di
attraversamento o aderenti alle sponde-argini-versanti, con la
sola esclusione delle manutenzioni delle opere esistenti;
B -
sono autorizzabili Piani e/o progetti e interventi che sulla
base di specificazioni di dettaglio che evidenzino
particolare considerazione dell’assetto paesaggistico ambientale
dei luoghi e comportino le sole seguenti trasformazioni:
1)
sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se
inquadrate in piani organici di assetto idrogeologico estesi
all’area di bacino a monte dell’intervento, che utilizzino
materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e
prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;
2)
infrastrutture a rete non completamente interrate e
quelle di attraversamento aereo in trasversale, se le
caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo
e purche' la posizione, nonché la disposizione planimetrica del
tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con
l’andamento del profilo trasversale;
C - Nell’area annessa
costituita da una fascia continua con larghezza costante di mt.
150,00 dai limiti dell’area di pertinenza non sono
autorizzati piani e/o progetti comportanti:
1)
nuovi insediamenti residenziali;
2)
trasformazioni che compromettano la morfologia e i
caratteri culturali e d’uso del suolo con riferimento al
rapporto paesaggistico ambientale esistente tra il corso d’acqua
ed il suo intorno diretto; piu' in particolare non sono
autorizzabili::
·
2.1 - l’eliminazione delle essenze a medio ed alto
fusto e di quelle arbustive con esclusione degli interventi
culturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei
complessi vegetazionali naturali esistenti. Per i complessi
vegetazionali artificiali e di sistemazione possono essere
attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia
forestale;
·
2.2 - le arature profonde ed i movimenti di terra
che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il
profilo del terreno, fatta eccezione di quelli strettamente
connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o
funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali
da queste indotte;
·
2.3 - la discarica di rifiuti solidi, compresi i
materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali
ed inerti, ad eccezione dei casi in cui cio' sia finalizzato
(sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o
adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la
morfologia dei luoghi;
·
2.4 - la costruzione di impianti e infrastrutture
di depurazione ed emissione dei reflui e di captazione o di
accumolo delle acque ad eccezione degli interventi di
manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale
e tecnologico di quelle esistenti;
·
2.5 - la formazione di nuovi tracciati viari o di
adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di
asfaltatura, con l’esclusione dei soli interventi di
manutenzione della viabilita' locale esistente.
D - sono
autorizzabili piani e/o progetti e interventi che sulla base di
specificazioni di dettaglio che evidenzino particolari
considerazioni dell’assetto paesaggistico ambientale dei luoghi,
comportino le sole seguenti trasformazioni, nel rispetto delle
prescrizioni urbanistiche;
1) manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento
statico e restauro conservativo, ristrutturazione (con
esclusione della demolizione totale dell’involucro esterno) di
manufatti edilizi legittimamente costruiti anche con cambio di
destinazione d’uso;
2) integrazione dei manufatti esistenti legittimamente costruiti
per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% purche'
finalizzata all’adeguamento di standards funzionali, abitativi e
di servizio alle attivita' produttive o connessa con il
tempo libero e del turismo non alteri significativamente lo
stato dei luoghi;
3) la superficie ricadente nell’area annessa puo' comunque essere
utilizzata ed accorpata ai fini del computo della cubatura
edificabile e dell’area di pertinenza in aree contigue;
4) modificazione del sito al fine di ripristino di situazione
preesistenti connessa a fini produttivi compatibilmente con gli
indirizzi e le direttive di tutela.
E - Nelle zone denominate
in cartografia di P.R.G. “Tagliata” e “Madonna delle Grazie”
sono autorizzati piani e/o progetti ed interventi che, sulla
base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare
considerazione dell’assetto paesaggistico ambientale dei luoghi,
prevedano la formazione di:
1) aree a verde pubblico attrezzato con:
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto
non motorizzati con esclusione di ogni opera comportante
la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate
destinabili ad attivita' per il tempo libero e lo sport;
- chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonché
depositi di materiali ed attrezzi per le manutenzioni;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree
se conseguente con i caratteri morfologici originari del
contesto.
CAPO 2 - ASSETTO BOTANICO-VEGETAZIONALE
Art. 71 - Gli uliveti
A - Gli uliveti sono spesso definiti da muri di pietre a
secco che delimitano le proprieta' al fine della tutela del
paesaggio non sono autorizzabili Piani e/o Progetti ed
interventi che comportino:
1) l’eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto con
caratteristiche paesaggistico ambientali di rilevante valore da
perimetrare in sede di formazione di sottopiani;
2) l’eliminazione dei muri a secco esistenti anche se in
pessimo stato di conservazione;
3) la costruzione di nuove recinzioni in muratura per la
delimitazione interna delle proprieta'.
B - sono autorizzate
recinzioni in muratura su fronte strada con altezza
massima di mt. 1,5 che evidenzino particolare considerazione
all’assetto paesaggistico ambientale dei luoghi
CAPO 3 - STRATIFICAZIONE STORICA DELL’ORGANIZZAZIONE
INSEDIATIVA
Art. 72 - Complessi Archeologici
Per queste aree il P.R.G. prevede la redazione di progetti di
Parco Archeologico, gia' elaborati dal Comune.
Per le “
aree di pertinenza “ (vincolo ex legge 1089/39):A - Non sono
autorizzabili piani e/o progetti ed interventi comportanti:
1) ogni trasformazione del sito eccettuate le attivita'
inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei
reperti archeologici e la normale utilizzazione agricola dei
terreni;
2) escavazione ed estrazione di materiali e l’aratura
profonda (maggiore di 50 cm);
3) discarica di rifiuti e di ogni tipo.
B - sono
autorizzabili piani e/o progetti ed interventi che sulla base di
specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare
considerazione per la tutela dei reperti archeologici e per
l’assetto ambientale dei luoghi comportino le sole
seguenti trasformazioni:
1) mantenimento e strutturazione di manufatti edilizi ed
attrezzature per attivita' connesse con i reperti archeologici
(sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attivita'
culturali e del tempo libero) costruzioni di nuovi manufatti
conformi a tale destinazione, ammesse solo se localizzate in
modo da evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione dei
reperti e comunque conformi alle prescrizioni urbanistiche
generali;
2) infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate,
se posizione e disposizione planimetrica non compromettano la
tutela e valorizzazione dei reperti.
Per l’area annessa (delimitata con vincolo indiretto ex legge
1089/39) o comunque non inferiore a 100 mt. dal perimetro del
vincolo diretto.
A - Non sono autorizzabili piani e/o
progetti comportanti:
1) nuovi insediamenti residenziali o produttivi;
2) trasformazioni che compromettano la morfologia e i
caratteri d’uso del suolo (salvo quelli di recupero e ripristino
ambientale) con riferimento al rapporto paesaggistico ambientale
esistente tra le presenze archeologiche e il loro intorno
diretto: piu' in particolare non sono autorizzabili:
- le arature profonde e i movimenti di terra che
alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia
del sito fatta eccezione per le opere strettamente connesse con
la difesa idrogeologica e relativi interventi di
mitigazione degli impatti ambientale da questi
indotti;
- la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali
derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed
inerti ad eccezione dei casi in cui sia finalizzato (sulla base
di specifico progetto) a risanamento e/o adeguata
sistemazione ambientale congruente con la morfologia dei luoghi.
- La costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione
ed immissione dei reflui e di captazione o di accumolo
delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e
delle opere integrative di adeguamento funzionale tecnologico di
quelle esistenti.
B - sono autorizzabili piani e/o progetti
ed interventi che sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesaggistico
ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti
trasformazioni, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche:
1) recupero, compresa la ristrutturazione (con
esclusione della demolizione totale dell’involucro esterno) di
manufatti edilizi legittimamente costruiti anche con cambio di
destinazione d’uso;
2) integrazione di manufatti esistenti legittimamente
costruiti per una volumetria aggiuntiva non superiore al
20% se destinata al miglioramento della dotazione di servizi.
C - Ogni intervento, ogni opera nelle aree sottoposte a vincolo
archeologico, deve essere comunque sottoposto alla preventiva
approvazione da parte della Soprintendenza Archeologica della
Puglia ai sensi dell'art. 18 della legge 1089/1939.D - In
caso di rinvenimento fortuito di resti archeologici in aree gia'
note per interesse archeologico (vincolate e non) o attualmente non
segnalate come tali, i proprietari, gli enti o gli assuntori di opere devono
darne immediata comunicazione alla Soprintendenza Archeologica della Puglia
ed al Sindaco per i provvedimenti di rispettiva competenza. La mancata
segnalazione di ritrovamenti archeologici comporta l'immediata ed automatica
decadenza dei titoli abilitativi.
Art. 73 - Complessi di Valore Storico Testimoniale: Masserie
e Ville
Si e' previsto di tutelare le Masserie esistenti
considerando “area di pertinenza” del bene quella costituita ed
impegnata dai fabbricati con le relative recinzioni ed “area
annessa” una fascia perimetrale all’area di pertinenza della
larghezza costante di mt. 100.Si potranno attuare interventi
destinati: alla residenza, alla agricoltura, alla creazione di
strutture per il tempo libero, l’agriturismo, lo sport e la
ricreazione, anziani, sanitarie e culturali.Sono pertanto
autorizzabili piani e/o progetti ed interventi, che sulla base
di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare
considerazione dall’assetto storico paesaggistico ambientale dei
luoghi, comportino le seguenti trasformazioni nel rispetto delle
prescrizioni urbanistiche:
1) restauro dei manufatti edilizi esistenti, anche con cambio
di destinazione d’uso;
2) integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una
volumetria aggiuntiva non superiore al 10%;
3) la superficie ricadente nell’area annessa puo'
comunque essere utilizzata ed accorpata ai fini del computo
della cubatura edificabile e dell’area minima di pertinenza, in
aree contigue;
4) sono altresi' autorizzabili piani e/o progetti ed
interventi che sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione dell’assetto storico
paesaggistico ambientale dei luoghi, prevedano la
formazione di:
4.1
- Area a verde attrezzato anche con:
- percorsi e spazi di sosta con esclusione di opere
comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- chioschi e costruzioni, movibili e/o precario, nonché
deposito di materiali ed attrezzi per le manutenzioni;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle
aree se congruente con i caratteri morfologici originari del
contesto;
4.2
- infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica
senza significative modificazioni dell’assetto orografico del
sito anche con:
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita',
quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e
impianti di sollevamento, punti di riserva d’acqua per
spegnimento incendi e simili;
- la costruzione di impianti di depurazione di immissione di
reflui e di captazione e di accumolo di acque purche'
completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che
non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi.
5)
sono inoltre autorizzabili piani e/o progetti e interventi
connessi con attivita' produttive primarie per:
- l’originaria utilizzazione agricola del suolo e l’attivita'
di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade
poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente
funzionali alla conduzione del fondo;
- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con
modalita' rispondenti ai caratteri paesaggistici dei luoghi.
Per tali immobili individuati ai sensi del precedente art. 31, valgono le
disposizioni di tutela e salvaguardia fissati dalla legge 1497 del
29.6.1939, n. 431 dell'8.8.1985, delle leggi regionali n. 30 dell'11.5.90 e
n. 9 del 15.4.92.
Art. 74 - Complessi di Valore Storico Testimoniale
A)
Chiese rurali. Per questi beni extraurbani denominati
nella cartografia del P.R.G. chiese rurali della Misericordia e
della Madonna delle Grazie si applicano le prescrizioni
indicate per le Masserie sia come area di pertinenza, sia come
area annessa.
B)
Edicole, Cappelle Votive, Muri a Secco: per questi beni e
per quanto applicabili valgono le norme dei complessi
archeologici. 
TITOLO 4 - NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 75 - Disposizioni relative agli strumenti
urbanistici esecutivi vigenti
Gli strumenti urbanistici esecutivi in vigore alla data
di adozione del presente P.R.G. conservano la loro validita' per
quanto non modificato dal presente P.R.G. stesso.
Art. 76 - Varianti agli Strumenti Urbanistici
Gli strumenti urbanistici esecutivi vigenti alla
data di approvazione del presente P.R.G. possono essere variati,
per quanto non in contrasto con il P.R.G. stesso, senza
modificare in aumento il carico insediativo.
Art. 77 - Demolizione e ricostruzione di edifici
Nel caso di demolizione di edifici o gruppi di edifici,
anche se aventi destinazione diversa da quella prescritta dal
Piano, le ricostruzioni dovranno realizzarsi nel rispetto delle
nuove destinazioni nonché delle prescrizioni delle
presenti norme, salva l’osservazione di disposizioni concernenti
aree sottoposte a vincoli speciali.
Art. 78 - Rispetto delle alberature di alto fusto
In sede di esecuzione degli interventi edilizi di qualsiasi
natura e studio dei Piani Particolareggiati o delle
Lottizzazioni deve essere eseguito un rilievo delle alberature
di alto fusto esistenti e in conseguenza tali alberature devono
essere di massima conservate.
Art. 79 - Utilizzazione degli indici di fabbricabilita'
L’utilizzazione totale degli indici di fabbricabilita'
fondiaria (Iff) e territoriale (Ift) in una determinata
superficie (Sf e Um) impedisce ogni richiesta successiva
di licenze di altre costruzioni sulla stessa superficie, anche
se frazionata e, comunque trasferita.
Art. 80 - Cambiamenti di destinazione
Per gli edifici e/o le attivita' esistenti in contrasto con le
destinazioni di Zona del P.R.G., sono consentiti i soli
interventi di manutenzione ordinaria. Per gli edifici
relativi ad attivita' produttive localizzati nella dismessa zona
sulla via, sono altresi' consentiti interventi di manutenzione
straordinaria derivanti da adeguamenti ai cicli lavorativi.
Art. 81 - Edifici Abusivi
Gli edifici abusivi, o comunque irregolari la cui esistenza
risulti o meno dalla cartografia del P.R.G., non possono essere
oggetto di alcun intervento, salvo l’ordinaria manutenzione,
sino alla loro demolizione o alla loro eventuale
regolarizzazione in sanatoria ai sensi della legge statale n.
47/1985 e della legge regionale n. 26/85 e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 82 - Adeguamento della disciplina vigente
Ogni disposizione e/o norma della disciplina urbanistica
edilizia, vigente all’adozione del P.R.G., in contrasto con il
P.R.G. approvato (grafici, norme tecniche di esecuzione,
regolamento edilizio) e' sostituita con quanto previsto dallo
stesso P.R.G. approvato.
Art. 83 - Concessione in deroga
Nei limiti e con le procedure dell’articolo 30 della L.R. n.
56/80, il Sindaco ha facolta' di rilasciare
concessioni in deroga alle presenti norme tecniche di
esecuzione.
Art. 84 - Distributori di Carburanti
Nelle tavole di Piano sono individuate le sedi dei
distributori dei carburanti, in esecuzione e ai sensi
della L.R. n. 13 del 20 aprile 1990.
Art. 85 - Differenze tra elaborati
Nel caso di differenze tra elaborati grafici a diversa scala,
prevale quanto rappresentato nell’elaborato in scala con
denominatore inferiore.
Nel caso di differenze tra
elaborati scritti, prevalgono le Norme Tecniche di Esecuzione.Nel caso di differenze tra elaborati scritti ed elaborati
grafici, prevalgono gli elaborati grafici.
Art. 86 - Concessioni in contrasto con il P.R.G.
Le Concessioni Edilizie rilasciate anteriormente alla data di
approvazione del P.R.G. mantengono la loro validita' anche se in
contrasto con le prescrizioni del Piano stesso a condizione che
i relativi lavori vengono iniziati entro un anno dalla data del
rilascio della concessione.
Varianti essenziali a tali
concessioni dovranno conformarsi alle prescrizioni del presente P.R.G.