NORMATIVA

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  PRG - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE


INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 - PARTE GENERALE

Art. 01 - Elaborati costituenti il Piano Regolatore Generale

Art. 02 - Finalita' del P.R.G.

Art. 03 - Applicazione del P.R.G.

Art. 04 - Attuazione del P.R.G.

 CAPO 2 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI

Art. 05 - Indici edilizi

Art. 06 - Indici medi per abitante

Art. 07 - Superficie territoriale (St)

Art. 08 - Indice di fabbricabilita' territoriale (Ift)

Art. 09 - Densita' territoriale (Dt)

Art. 10 - Unita' operativa minima

Art. 11 - Superficie fondiaria (Sf)

Art. 12 - Indice di fabbricabilita' fondiaria (Iff)

Art. 13 -  Superficie coperta (Sc)

Art. 14 - Superficie di piano (Sp)

Art. 15 - Altezza massima (Hm)

Art. 16 - Altezza lorda dei piani (Hp)

Art. 17 - Volume degli edifici (V)

Art. 18 - Distanza da: dalla strada (Ds): tra fabbric.(Df): dai confini (Dc)

Art. 19 - Rapporto di copertura (Rc)

Art. 20 - Parcheggi (P)

Art. 21 - Autorimesse (A)

Art. 22 - Parcheggi pubblici (Pp)

Art. 23 - Verde condominiale (Vc)

Art. 24 - Area di rispetto (ar)

Art. 25 - Verde privato vincolato (Vv)

Art. 26 - Verde di decoro (Vd)

Art. 27 - Maglia di minimo intervento (Mmi)

Art. 28 - Comparto (Co)

TITOLO 2 - ZONIZZAZIONE

 CAPO 1 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 29 - Considerazioni Generali

Art. 30 - Zone Omogenee

Art. 31 - Zone A.2.: Ambiti di Tutele Specifica

 CAPO 2 - ZONE RESIDENZIALI: CARATTERI GENERALI

Art. 32 - Destinazioni

Art. 33 - Aree Residenziali (A - B - C)

Art. 34 - Aree per i Servizi della Residenza (ASR)

 CAPO 3 - ZONE RESIDENZIALI: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 35 - Zona Omogenea A: Centro Storico - Norme Generali

Art. 36 - Centro Storico A1: Area con P.d.R. Vigente (A.1.1.)

Art. 37 - Centro Storico A2: Area senza Strumento Esecutivo Vigente

Art. 38 - Zona Omogenea di completamento B1

Art. 39 - Zona omogenea B2

Art. 40 - Zona omogenea B2: sottozona B2a , sottozona B2b

Art. 41 - Zona omogenea B2: sottozona B2c, sottozona B2d

Art. 42 - Zona omogenea B2: sottozona B2e; sottozona B2f

Art. 43 - Zona omogenea B2: sottozona B2g

Art. 44 - Zona di completamento (B1) e (B2): edifici monumentali

Art. 45 - Zona omogenea B3: di completamento terziario-direzionale

Art. 46 - Zona omogenea B4 estensiva a ville

Art. 47 - Zona omogenea B5 di recupero urbanistico

Art. 48 - Zona di espansione ( C ): norme generali

Art. 49 - Aree a verde privato vincolato (Vv)

 CAPO 4 - ZONE RESIDENZIALI: SERVIZI PER LA RESIDENZA

Art. 50 - Aree per i servizi delle zone residenziali esistenti

Art. 51 - Aree per l’istruzione: asili nido - Per scuole materne e dell’obbligo

Art. 52 - Aree per attrezzature di interesse comune:religiose socio culturali, civiche

Art. 53 - Aree per parchi e giochi

Art. 54 - Aree per attrezzature sportive

Art. 55 - Aree per parcheggi pubblici

Art. 56 - Aree per i servizi della residenza - Entro i limiti delle zone omogenee di completamento

CAPO 5 - ZONE DESTINATE AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Art. 57 - Zone Produttive: Suddivisione e Norme Generali

Art. 58 - Zona Omogenea D1 e D2: Zona per Insediamenti Produttivi

Art. 59 - Zona Omogenea D3: Produttiva - Agricola

Art. 60 - Zona Omogenea D3a:Zona Produttiva - Agricola

Art. 61 - Zona Omogenea D3b:Attrezzature di sostegno allo Sviluppo Agricolo

Art. 62 - Zona Omogenea E1: Zona Agricola

Art. 63 - Norma transitoria per la zona Agricola E integrata Con la modifica proposta dal C.C.

CAPO 6 - ZONE DI USO PUBBLICO

Art. 64 - Aree di uso pubblico

Art. 65 - Aree per le Urbanizzazioni Primarie

Art. 66 - Aree per le Urbanizzazioni Secondarie

Art. 67 - Aree per Attrezzature di Pubblico  -  Interesse Generale (Zone F)

Art. 68 - Infrastrutture Stradali e Ferroviarie - Verde di Decoro

TITOLO 3 - AMBITI DI TUTELA SPECIFICA

Art. 69 - Ambiti di tutela specifica: norme generali

CAPO 1 - ASSETTO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO

Art. 70 - Corsi d’Acqua

CAPO 2 - ASSETTO BOTANICO-VEGETAZIONALE

Art. 71 - Gli uliveti

CAPO 3 - STRATIFICAZIONE STORICA DELL’ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA

Art. 72 - Complessi Archeologici

Art. 73 - Complessi di Valore Storico Testimoniale: Masserie e Ville

Art. 74 - Complessi di Valore Storico Testimoniale: Chiese rurali

TITOLO 4 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 75 - Disposizioni relative agli strumenti Urbanistici esecutivi vigenti

Art. 76 - Varianti agli Strumenti Urbanistici

Art. 77  - Demolizione e ricostruzione di edifici

Art. 78 - Rispetto delle alberature di alto fusto

Art. 79 - Utilizzazione degli indici di fabbricabilita'

Art. 80 - Cambiamenti di destinazione

Art. 81 - Edifici abusivi

Art. 82 - Adeguamento della disciplina vigente

Art. 83 - Concessione in deroga

Art. 84 - Distributori di Carburanti

Art. 85 - Differenze tra elaborati

Art. 86 - Concessioni in contrasto con il P.R.G.

 

 

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1 - PARTE GENERALE

Art. 1 - ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO REGOLATORE GENERALE

Gli elaborati costituenti il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.) di Mesagne sono:

1)  RELAZIONE GENERALE

2)  INQUADRAMENTO TERRITORIALE  : 1/50.000

3)  TERRITORIO COMUNALE - CONFINI E QUADRO

 DI UNIONE DEI FOGLI CATASTALI: 1/25.000

4) STATO DI FATTO GIURIDICO DELTERRITORIO COMUNALE: 1/10.000

5) STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE DEL CENTRO ABITATO: 1/5.000

6)    A - P.R.G. - ZONIZZAZIONE - Mass.Torretta: 1/5.000

6)    B - P.R.G. - ZONIZZAZIONE - Centro Urbano: 1/5.000

6)   C - P.R.G. - ZONIZZAZIONE - Mass.Annunziata: 1/5.000

6)   D - P.R.G. - ZONIZZAZIONE - Limitone dei Greci: 1/5.000

6)   E - P.R.G. - ZONIZZAZIONE - Mass.Santoria: 1/5.000

7)   A - P.R.G. - CENTRO URBANO - Nord: 1/2.000

7)   B - P.R.G. - CENTRO URBANO - Centro: 1/2.000

7) C - P.R.G. - CENTRO URBANO - Sud: 1/2.000

8)   TAVOLA DI DETTAGLIO - SOTTOZONA B2a: 1/1.000

9)   TAVOLA DI DETTAGLIO - SOTTOZONA B2c: 1/1.000

10) TAVOLA DI DETTAGLIO - SOTTOZONA B2e: 1/1.000

12) NORME DI ATTUAZIONE

13) REGOLAMENTO EDILIZIO

14) RELAZIONE FINANZIARIA DELLE TAVOLE DI DETTAGLIO

15) PARTICELLARE DI ESPROPRIO DELLE TAVOLE DI DETTAGLIOInizio Pagina

Art. 2 - Finalita' del P.R.G.

Le norme tecniche di esecuzione e gli elaborati grafici di P.R.G. costituiscono gli strumenti per la strutturazione del territorio comunale, secondo i Programmi Pluriennali di Attuazione e per la disciplina dell’attivita' edilizia sia pubblica che privata.
Le tavole n° 8, n° 9, n° 10  sono da considerarsi, ai sensi dell’art. 15, lettera e, della Legge Regionale n. 56/80, sostitutive della strumentazione esecutiva per le Zone Omogenee B2a, B2c, B2e., B2f, B2g, B2h, B2i.Inizio Pagina

Art. 3 -Applicazione del P.R.G.

Il P.R.G. a norma della Legge Regione Puglia 31.05.1980 n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, e della Legge Regione Puglia 12.02.1979, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a tutto il territorio comunale secondo le disposizioni di seguito riportate e le prescrizioni  degli elaborati grafici.

L’attivita' edificatrice nelle varie zone in cui e' suddiviso il territorio comunale, pertanto e' regolata dal P.R.G. e' soggetta alle disposizioni di legge e, per quanto non in contrasto con il P.R.G. degli altri regolamenti comunaliInizio Pagina

Art. 4 - Attuazione del P.R.G.

L’Amministratore Comunale procede alla attuazione del P.R.G. attraverso i “Programmi Pluriennali di Attuazione” cosi'  come disciplinati dal vigente ordinamento.Inizio Pagina

CAPO 2 - DEFINIZIONE DEGLI INDICI

Art. 5 - Indici edilizi

Gli indici edilizi completano le norme sui minimi “standards” residenziali previsti dal Decreto Ministeriale 02.04.1968 e si applicano in ciascuna zona, qualunque sia il modo di attuazione del P.R.G.Inizio Pagina

Art. 6 - Indici medi per abitante

Ai fini della determinazione dei rapporti di densita' di fabbricazione si stabilisce che ogni abitante insediato o da insediare corrispondono:

a) superficie lorda abitabile: mq. 30/ab. di cui mq. 25 per destinazioni specificamente residenziali e mq. 5 per destinazioni non specificamente residenziali, ma strettamente connesse con le residenze, quali negozi di prima necessita', servizi collettivi per le abitazioni e simili;
b) volume lordo abitabile: mq. 100/ab. di cui mc. 80 per destinazioni residenziali e mc. 20 per destinazioni non specificatamente residenziali.Inizio Pagina

Art. 7 - Superficie territoriale (St)

La superficie territoriale e' costituita da un’area di piano, omogenea per tipo di zona, misurata per intero al lordo di qualsiasi detrazione.

Le misure minime fissate nelle norme che seguono possono essere derogate solo nel caso di lotti costituenti relitti aventi superficie inferiore a quella prescritta o di lotti risultanti di misura inferiore nello stesso disegno del piano.Inizio Pagina

Art. 8 - Indice di fabbricabilita' territoriale (Ift)

L’indice di fabbricabilita' territoriale e' dato dal rapporto tra il volume fabbricabile, espresso in metri cubi, e le superficie territoriale, espressa in metri quadratiInizio Pagina

Art. 9 - Densita' territoriale (Dt)

La densita' territoriale e' data dal rapporto tra numero di abitanti e superficie territoriale.Inizio Pagina

Art. 10 - Unita' operativa minima

L’unita' operativa minima e' rappresentata dalla minima unita' di superficie territoriale sulla quale e' possibile una operazione edilizia: essa puo' essere composta anche da piu' proprieta' confinanti e deve avere un’unica destinazione di zona .Inizio Pagina

Art. 11 - Superficie fondiaria (Sf)

La superficie Fondiaria di un lotto e' quella calcolata al netto delle aree adibite o da adibire a strade pubbliche o di uso pubblico, degli spazi di verde pubblico attrezzato, nonché delle altre opere di urbanizzazione primaria e secondaria.Inizio Pagina

Art. 12 - Indice di fabbricabilita' fondiaria (iff)

L’indice di fabbricabilita' fondiaria e' dato dal rapporto tra il volume edificabile, espresso in metri cubi, e la superficie fondiaria, espressa in metri quadrati. Inizio Pagina

Art. 13 -Superficie coperta (Sc)

Misura l’area risultante dalla proiezione - su un piano orizzontale - delle parti fuori terra di tutti i fabbricati principali ed accessori delimitate dal profilo esterno delle murature perimetrali compresi i corpi e gli elementi in aggetto (balconi chiusi su tre lati) i porticati.

Non si computano: balconi aperti su almeno due lati, cornicioni, gronde, pensiline, tettoie; parti di edificio completamente sotterraneo; autorimesse interrate purche' interamente coperte da marciapiede e da uno strato di almeno 40 cm. di terra vegetale coltivabile a prato; piscine e vasche all’aperto; aie e concimaie; serre di coltura entro i limiti fissati dalle presenti norme; piani caricatori in zona produttiva. Inizio Pagina

Art. 14 - Superfici di piano (Sp)

La superficie di piano e' rappresentata dalla somma di tutte le superficie edificate e chiuse perimetralmente su due o piu' lati.Inizio Pagina

Art. 15 - Altezza massima (Hm)

Per altezza massima Hm di ogni fronte o porzione di fronte degli edifici si intende la distanza verticale corrente fra il riferimento in sommita' e quello alla base dell'edificio, esclusi i volumi tecnici.

Si assume come riferimento alla sommita' l’incontro dell’estradosso della copertura piana con il piano di facciata oppure l’incontro dell’intradosso della copertura inclinata con il piano di facciata.

Si assume come riferimento alla base l’incontro della costruzione con il piano del terreno a sistemazione esterna avvenuta.

L’edificio non potra' superare l’altezza massima (Hmx) ammessa per la zona nella quale insiste, dalle prescrizioni dello strumento urbanistico.

Nel caso di terreni comunque inclinati, il riferimento in sommita' dovra' essere contenuto entro la superficie parallela al piano di base determinato come precedentemente indicato: tale criterio si adotta anche se l’edificio viene eseguito a gradoni o sezioni di diversa altezza.

Per la determinazione dell’altezza valgono altresi' le seguenti norme:

a) salvo che per i parapetti a confine, nella valutazione dell’altezza massima del fabbricato si comprendera' il parapetto pieno della copertura quando esso eccede l’altezza di 1,2 metri dall’estradosso dell’ultimo solaio, mentre non verranno compresi gli elementi posti sopra la copertura e destinati a volumi tecnici e a canne fumarie;

b) nella misura dell’altezza del fabbricato non si comprendera' la parte di fronte al di sotto del piano della sistemazione esterna resa visibile per la realizzazione di rampe o scale di accesso all’interrato stesso;

c) nel caso di tetti con pendenza superiore allo 0,30 (trenta per cento) si assumera' come riferimento in sommita' la media fra la quota minima e massima.

d) in tutto il Territorio Comunale, con esclusione delle Zone “A”, deve essere garantito il rapporto H/L = 1.Inizio Pagina

Art. 16 -Altezza lorda dei piani (Hp)

L’altezza lorda dei piani di un edificio e' rappresentata dalla differenza tra le quote dei rispettivi pavimenti o in caso di copertura con inclinazione superiore al 30% dall’altezza media corrente tra il pavimento e l’estradosso della copertura stessa.Inizio Pagina

Art. 17 -Volume degli edifici (V)

Per volume ai fini urbanistici (V) di un fabbricato esistente o di progetto si intende il volume di esso, misurato vuoto per pieno, risultante dal prodotto della superficie coperta per l’altezza del fabbricato come piu'  oltre definita, salvo le indicazioni seguenti:

a) qualora il fabbricato abbia superficie diversa ai vari livelli e sia composto di corpo di fabbrica aventi altezze diverse, verra' diviso in parti omogenee ed il volume totale sara' computato come sommatoria del prodotto delle singole superfici per le rispettive altezze lorde, adottando di norma il metodo dell’altezza ponderale, ossia l’altezza derivante dal rapporto fra le superficie di ogni prospetto o porzione di prospetto, e il perimetro totale della porzione omogenea di fabbricati, nel caso di prospetti inclinati o comunque diversamente conformati, si adotteranno idonei metodi di calcolo del volume reale;

b) nel computo del volume non vengono compresi i volumi  tecnici,  porticati, tettoie,  gallerie e “pilotis”. I volumi che interrompono la continuita' di queste zone sono computati integralmente nel calcolo del volume e l’altezza del portico del piano di calpestio all’intradosso delle travature non potra' essere inferiore a mt. 2,40;

c) nel computo del volume non vengono compresi  logge e balconi.Inizio Pagina

Art. 18 -Distanza dalla strada (Ds) - Distanza tra fabbricati (Df) -  Distanza dai confini (Dc)


DISTANZA DALLE STRADE

Per distanza dalla strada si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo piu' avanzato del fabbricato o di parti di esso (inclusi gli aggetti di copertura e gli elementi decorativi) ed il ciglio della strada, come definito dall’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968,  n. 1444.

La sede stradale va considerata non nella sua attuale consistenza, ma in quella prevista nelle tavole dei vigenti strumenti urbanistici.

DISTANZA TRA I FABBRICATI

Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza  del segmento minimo congiungente il corpo piu' sporgente del fabbricato (esclusi  gli aggetti della copertura e degli elementi decorativi) e l’edificio prospiciente.

Le distanze tra i fabbricati sono stabilite secondo quanto prescritto dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, in particolare si precisa che:

a) per nuovi edifici e' prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10 tra pareti finestrate e pareti antistanti anche non finestrate.

L’obbligo del rispetto della distanza opera tra costruzioni che si fronteggiano anche solo in parte;  non opera invece quando le costruzioni pur trovandosi da bande opposte alla fine di confine non abbiano alcun tratto reciprocamente antistante: non sono da considerare, al fine delle anzidette distanze, le modeste costruzioni esistenti destinate ad usi accessori, purche' di altezza massima non superiore a mt. 2,40 e sprovviste di finestre sul fronte interessato;

b) sono fatte salve le disposizioni piu' restrittive se esplicitamente richiamate nelle norme degli strumenti  urbanistici in vigore o da norme e regolamenti specifici e relativi alle opere da realizzare;

c) e' ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti;

d) per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate al punto a) del presente articolo o alle disposizioni del D.M. 1444 quando ricadono all’interno di strumenti urbanistici particolareggiati previsti dalla legislazione nazionale o regionale in materia;

e) sono assimilati ai fabbricati non finestrati i muri di altezza superiore a mt. 3,00 dal piano di campagna, a sistemazione avvenuta.

DISTANZA MINIMA DAI CONFINI

Per distanza minima si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo piu' sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi) ed il confine prospiciente.Inizio Pagina

Art. 19 -Rapporto di copertura (Rc)

Il rapporto di copertura e' dato dalla percentuale di superficie coperta rispetto alla superficie fondiaria.Inizio Pagina

Art. 20 -Parcheggi (P)

I parcheggi sono costituiti dagli spazi prescritti a tale fine dall’art. 18 della Legge 06.08.1967 n°  765 e dell’art. 2 della Legge 24.03.1989 n° 122.Inizio Pagina

Art. 21 -Autorimesse (A)

Sono denominate autorimesse gli spazi di parcheggio pubblico o privato con copertura permanente; la superficie minima in esse destinata ad un posto macchina e' stabilita in 25,00 mq. comprensivi degli spazi di sosta e manovra.Inizio Pagina

Art. 22 -Parcheggi pubblici (Pp)

I parcheggi pubblici sono costituiti dalle aree di uso pubblico destinate a sosta temporanea o prolungata di veicoli in aree pubbliche, ai sensi dell’articolo  3,  secondo comma, lettera d) del D.M. 02.04.1968.Inizio Pagina

Art. 23 -Verde condominiale (Vc)

Il verde condominiale e' rappresentato dalla percentuale di area del lotto edificabile destinata a verde privato.Inizio Pagina

Art. 24 -Area di rispetto (Ar)

Le aree di rispetto sono quelle poste a protezione delle principali vie di comunicazione, delle attrezzature, dei servizi, delle zone a destinazione speciale, per le quali siano previste delle distanze minime, stabilite dagli elaborati  di piano, da osservarsi nell’edificazione. Tali aree possono essere comprese nella zona omogenea confinante. La distanza minima va osservata anche nel sottosuolo.Inizio Pagina

Art. 25 -Verde privato vincolato (Vv)

Area a verde, lasciata allo stato naturale oppure coltivata in senso agricolo oppure arborata in senso ornamentale ed attrezzata per il tempo libero.Inizio Pagina

Art. 26 -Verde di decoro (Vd)

Verde pubblico, a sviluppo lineare lungo le strade (scarpate, spartitraffico, relitti, ecc.)  e puntuale (aiuole, spartitraffico, ecc.) necessario per motivi tecnici e per motivi di qualificazione ambientale.Inizio Pagina

Art. 27 -Maglia di minimo intervento (Mmi)

La maglia di minimo intervento definisce la perimetrazione di aree (anche con diversa destinazione di zona) al di cui interno ogni attivita' edilizia e' subordinata alla redazione e approvazione di un unico strumento urbanistico esecutivo (piano particolareggiato, se di iniziativa pubblica, oppure piano di lottizzazione, se di iniziativa privata).Inizio Pagina

Art. 28 - Comparto (Co)

Il comparto, definito dall’art. 15 della Legge Regionale n° 6/79 e successive  modificazioni costituisce una unita' di intervento e/o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia. Puo' comprendere immobili da trasformare e/o aree libere da utilizzare secondo le previsioni e prescrizioni degli strumenti generali ed attuativi.

Esso ha come finalita' precipua quella di conseguire, tra i proprietari  e/o  gli aventi titolo interessati, la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri connessi all’attuazione degli strumenti urbanistici.Inizio Pagina

TITOLO 2 - ZONIZZAZIONE


CAPO 1 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Art. 29 - Condizioni Generali

Il P.R.G. ripartisce l’intero territorio comunale in “ambiti omogenei” ed in “ambiti di tutela specifica”.

Per taluni ambiti (zone omogenee A ai sensi del D.L. 02.04.1968) le modificazioni da addurre riguardano essenzialmente l’uso e le attivita' compatibili e non le strutture edilizie; poiché ad essi e' attribuito un valore complessivo che prospetta come necessaria la conservazione e valorizzazione delle strutture  edilizie preesistenti.

Per altri ambiti (zone omogenee B) le modificazioni da addurre si presentano per lo piu' di tipo edilizio per poter adeguare ai nuovi bisogni ed al nuovo ruolo interi pezzi di citta' mediante una serie sistematica di interventi diretti.

Per gli altri ambiti (zone omogenee C.D.E.F) l’urbanizzazione si rende necessaria per soddisfare il bisogno di nuovo spazio fisico per determinare attivita' che si devono configurare in maniera organica e coordinata fin dall’inizio.Inizio Pagina

Art. 30 -Zone Omogenee

Le “Zone Omogenee” definite dal P.R.G. sono:

Ø Zona Omogenea A1: Centro Storico
Ø Zona Omogenea B1: Completamente Edificata
Ø Zona Omogenea B2: di  Completamento
Ø Zona Omogenea B3: di Completamento terziario-direzionale
Ø Zona Omogenea B4: di Completamento estensivo a ville
Ø Zona Omogenea B5: Aree di Recupero Urbanistico
Ø Zona Omogenea C:  di Espansione
Ø Zona Omogenea D1: Industriale, Artigianale, Commerciale, Turistica-Ricettiva
Ø Zona Omogenea D2: Industriale, Artigianale, Commerciale, Turistica-Ricettiva
Ø Zona Omogenea D3: Attivita' produttive-agricole
Ø Zona Omogenea E1: Agricola
Ø Zona F: Attrezzature di interesse generale.Inizio Pagina

Art. 31 -Zone A.2.: Ambiti di Tutela Specifica

Il P.R.G. , in coerenza con il P.U.T.T. della Regione Puglia, individua i seguenti ambiti sottoposti a “tutela specifica” denominati Zone A2, cosi' come riportati negli elaborati grafici:

ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO

Corsi d’acqua:

Ø Canale Reale
Ø Canale Galina
Ø Canale Capece
Ø Affluente Capece
Ø Affluente Cillarese localita' Lo Mucchio
Ø Affluente Cillarese Localita' Quarnaro
Ø Canale Contrada Rinella
Ø Canale Masseria Ospedale
Ø Canale Masseria Le Macchie
Ø Canale Masseria Malvindi
Ø Canale San Miserino

STRATIFICAZIONE STORICA DELL’ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA

Complessi Archeologici:
Ø Muro Tenente
Ø Muro Malvindi
Ø Muro Maurizio

Complessi di valore storico-testimoniale - masserie e ville:
Ø Masseria Argiano
Ø Masseria Rocconuzzo
Ø Masseria San Nicola
Ø Masseria Canali
Ø Masseria Simoni
Ø Masseria Tagliata
Ø Masseria Epifani
Ø Masseria Moreno
Ø Masseria Corciolo
Ø Masseria Martuccio
Ø Masseria Torretta
Ø Masseria Muntani
Ø Masseria Lo Mucchio
Ø Masseria Don Domenico
Ø Masseria Vergine
Ø Masserie Le Macchie
Ø Masseria Ospedale
Ø Masseria Verardi
Ø Masseria Baccone
Ø Masseria Viscigli
Ø Masseria Quercia
Ø Masseria san Gervaso
Ø Masseria Vasapulli
Ø Masseria Tenente
Ø Masseria Pacchiano
Ø Masseria Muro
Ø Masseria Nunziata
Ø Masseria Quercio
Ø Masseria Murri
Ø Masseria I Preti
Ø Masseria Aquila
Ø Masseria Torre Mozza
Ø Masseria La Cattiva
Ø Masseria Malvindi
Ø Masseria Calce
Ø Masseria Grande
Ø Masseria Muro
Ø Masseria Notar Panaro
Ø Masseria Sartoria Nuova
Ø Masseria Campo Freddo
Ø Masseria Santoria
Ø Villa Ponte De Nitto
Ø Villa Pizzorusso

Complessi di valore storico-testimoniale - Chiese Rurali:

Ø Chiesa Rurale Misericordia
Ø Chiesa Rurale Madonna della GraziaInizio Pagina

CAPO 2 - ZONE RESIDENZIALI: CARATTERI GENERALI

Art. 32 - Destinazioni

Le zone residenziali sono destinate alle abitazioni ed ai servizi connessi specificati.

Negli edifici destinati alle abitazioni sono consentite le seguenti attivita': negozi, esercizi pubblici, studi professionali, artigianato di servizio, istituti di istruzione, cliniche, alberghi, ambienti per la cultura, lo svago e simili.

Fanno anche parte della zona residenziale seguenti servizi le cui aree sono localizzate nelle tavole di Piano con esclusione di massima delle aree in cui gli interventi edilizi sono subordinati alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi: asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo, attrezzature di interesse comune, religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi quali uffici  di poste e telegrafi, della protezione civile e simili, aree per spazi pubblici attrezzati a parchi, giochi, sport e parcheggi.Inizio Pagina

Art. 33 -Aree Residenziali  (A. B. C)

Le zone omogenee A, B e C costituiscono le aree residenziali.Inizio Pagina

Art. 34 - Aree per i Servizi della Residenza (ASR)

Le aree per i servizi della residenza sono le seguenti:
Ø Aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo        mq/ab 4,50
Ø Aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali
     Assistenziali, amministrative, per pubblici servizi e simili                        mq/ab 2,00
Ø Aree per parchi, giochi e sport                                                         mq/ab 9,00
Ø Aree per parcheggi pubblici                                                             mq/ab 2,50
Ø Per un totale di                                                                            mq/ab 18,00

Per le zone di espansione gli elaborati del Piano non individuano attraverso localizzazioni esplicite le aree dei servizi; queste tuttavia da ricavarsi e da individuarsi, entro la maglia omogenea definita, in sede di strumento urbanistico esecutivo, nel rispetto delle tipologie di servizio e delle superfici individuate nella tavola di Piano.Inizio Pagina

CAPO 3 - ZONE RESIDENZIALI: DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 35 - Zona Omogenea A: Centro Storico - Norme Generali

La Zona omogenea A e' transitoriamente costituita da due aree, rispettivamente dotata e non di Strumento Urbanistico esecutivo alla  di adozione delle presenti Norme.

L’attuazione di questa zona omogenea e' demandata all’adeguamento e all’estensione dello strumento urbanistico attuativo vigente, che dovra' essere sostituito da un Piano di Recupero per l’intero perimetro del Centro Storico individuato dal P.R.G.Inizio Pagina

Art. 36 - Centro Storico A1: Area con P.d.R. Vigente

Nelle more dell’approvazione del Piano di Recupero di cui all’art. 35, il P.R.G. recepisce il Piano di Recupero approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Mesagne  n. 19 del 28 febbraio 1994.Inizio Pagina

Art. 37 - Centro Storico A2: Area senza Strumento Esecutivo Vigente

Fino alla data di approvazione del Piano di Recupero dell'intera zona Centro Storico sono consentiti interventi di ristrutturazione (con esclusione di demolizione e ricostruzione) e sopraelevazione ad un solo piano dei fabbricati al piano terra esistenti subordinatamente all'adozione di uno studio plani-volumetrico esteso ad un intorno urbano significativo della zona da sopraelevare e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 15, 19, 43 e 44 del R.E. e rilascio del preventivo parere a cura della competente Soprintendenza B.A.P.    

La superficie totale delle nuove costruzioni non deve superare il 60% della superficie del lotto. Sono ammessi altresi' interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria tendenti a garantire migliori condizioni statiche, igieniche e funzionali.

E’ fatto divieto di ricostruire su suolo occupato da vecchie costruzioni, sia se deliberatamente demolite, sia se crollati per obsolescenza delle strutture.Inizio Pagina

Art. 38 - Zona omogenea di completamento B1

Vengono definite come “zona di completamento” quelle  parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate ove una accettabile struttura urbana consente interventi di completamento e/o miglioramento a fini prevalentemente di insediamento residenziale.

Da tale zona sono escluse le attrezzature per il commercio all’ingrosso, per il trasporto merci e quelle industrie  e attivita' artigianali che risultino incompatibili con la residenza in quanto generatori di traffico o sorgenti di inconvenienti igienico sanitari.

Il P.R.G. prevede la conferma delle strutture urbane esistenti nei casi in cui queste presentino accettabili caratteristiche funzionali e formali e, conseguentemente, consente interventi di completamento e/o rinnovamento edilizio.

Nella zona residenziale di completamento il P.R.G. si esegue mediante “intervento edilizio diretto”

L’intervento edilizio diretto e' subordinato al rilascio della Concessione o della Autorizzazione Edilizia. L’intervento edilizio diretto si concretizza con la edificazione su singoli lotti liberi o con la esecuzione di interventi edilizi su edifici esistenti nel rispetto delle specifiche degli articoli seguenti.

Nella zona residenziale di completamento l’intervento edilizio diretto puo' assumere le seguenti tipologie:

1) interventi di manutenzione ordinaria;

2) interventi di manutenzione straordinaria;

3) interventi di restauro edilizio;

4) interventi di ristrutturazione edilizia anche con demolizione totale e successiva ricostruzione;

5) interventi di sopraelevazione edilizia ;

6) interventi di completamento edilizio;

7) edificazione delle aree libere residue.

Il tutto in conformita' delle prescrizioni del Regolamento Edilizio del P.R.G.

Nel caso di ”intervento edilizio diretto” per le costruzioni  gia' realizzate all’atto di adozione delle presenti norme che si sviluppano per un solo piano, quello terreno o quello rialzato, con superficie coperta superiore al 60% del lotto,  e' prevista la sopraelevazione edilizia “una tantum” dell’intero piano terra o rialzato . Per i distacchi tra i corpi di fabbrica, se la sopraelevazione non avviene in aderenza, l’edificazione deve comunque distanziarsi di 3,00 mt. dai fabbricati confinanti indipendentemente che una o entrambi le pareti prospicienti siano finestrate o meno. Per gli interventi di completamento e di costruzione delle aree non edificate o rinvenienti da demolizioni, va rispettato l’indice di fabbricabilita' fondiario massimo di 5 mc/mq con un rapporto di copertura pari al 60% e una altezza massima di 12,00 mt.Inizio Pagina

Art. 39 - Zona omogenea B2

Nelle zone B2 il rilascio delle Concessioni Edilizie, e' subordinato alla esistenza o alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie.

Il concessionario o i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione mancanti e strettamente necessarie alla completa urbanizzazione dell’area con le modalita' e le garanzie stabilite dal Comune a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione primaria.

Per quanto attiene alle aree e servizi ex D.M. 1444/68 il rilascio delle concessioni edilizie e' subordinato alla cessione delle stesse nei limiti dei 18 mq/ab nella zona all’uopo tipizzata dal P.R.G. salvo la monetizzazione qualora la predetta cessione non sia possibile per il privato.

Nelle zone B2 di nuova edificazione, la approvazione dei frazionamenti catastali da parte del Comune e' subordinata alla esistenza delle urbanizzazioni primarie oppure alla cessione delle aree e alla realizzazione delle urbanizzazioni primarie, previa apposita Convenzione con l’Amministrazione Comunale..

In generale nelle zone B ogni intervento sia di nuova edificazione sia di completamento e/o miglioramento dell’esistente, deve essere conforme alla vigente legislazione.

In particolare negli interventi di recupero e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di ristrutturazione e di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti computate senza tener conto di costruzioni  aggiuntive di epoca recente non conformi alla normativa vigente all’epoca della loro costruzione.

Negli interventi di ristrutturazione e di completamento, ogni nuova finestra di vano abitabile (escluse quelle che si aprono su strade o spazi pubblici) deve avere, per tutta la sua dimensione planimetrica ed altimetrica, uno spazio prospiciente libero  e scoperto della misura non inferiore a 10 metri.

Ove non diversamente specificato e nei casi degli interventi di  ristrutturazione edilizia con demolizione e successiva ricostruzione, di completamento edilizio, nonché di edificazione delle aree libere residue vanno rispettate le seguenti  prescrizioni:

Dc -  distanza dai confini: H x 0,5 con un minimo di ml 5.00, oppure nulla in caso di costruzione in aderenza;

Df -  distanza dai fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti x 0,5, con un minimo di ml 10,00; oppure nulla in caso di costruzione in aderenza;

P -  parcheggi privati: 1 mq. ogni 10 mc.Inizio Pagina

Art. 40 - Zona omogenea B2: sottozona B2a;  sottozona B2b

Per gli interventi di completamento e di costruzione delle aree non edificate o rinvenienti da demolizioni, va rispettato l’indice di fabbricabilita' fondiario massimo di 4 mc/mq con un rapporto di copertura  pari al 60% e altezza massima di 12,00 mt.Inizio Pagina

Art. 41 - Zona omogenea B2: sottozona B2c; sottozona B2d

Per gli interventi di completamento e di costruzione delle aree non edificate o rinvenienti da demolizioni, va rispettato l’indice di fabbricabilita' fondiario massimo di 5 mc/mq con un rapporto di copertura pari al 60% e una altezza massima di 12,00 mt.

Art. 42 - Zona omogenea B2: sottozona B2e; sottozona B2f;

Per gli interventi di completamento e di costruzione delle aree non edificate o rinvenienti da demolizioni, va rispettato l’indice di fabbricabilita' fondiario massimo di 5 mc/mq con un rapporto di copertura pari al 60% e una altezza massima di 12,00 mt.

Art. 43 - Zona omogenea B2: sottozona B2g

Area interessata da Piano di Lottizzazione Convenzionata in fase di attuazione.  Il P.R.G. recepisce il Piano esecutivo e le relative N.T.A. nonché la convenzione per l’attuazione degli interventi.

Art. 44 -  Zona di completamento (B1) e (B2): edifici monumentali

Per gli edifici di importanza storica ed architettonica presenti nella zona di completamento sono consentiti interventi edilizi diretti di: manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro.

I progetti di modifica di prospetto ed ampliamento, relativi ad edifici prospicienti immobili vincolati ex legge 1089/39, sono soggetti al parere della Soprintendenza ai Monumenti.Inizio Pagina

Art. 45 -  Zona omogenea B3: di completamento terziario-direzionale

Nelle zone di completamento a carattere terziario-direzionale sono consentiti insediamenti destinati: agli alberghi, agli ambienti di rappresentanza, studi professionali ed uffici (anche pubblici), alle attivita' ausiliarie del commercio ed al commercio, alle attivita' di comunicazioni, credito, assicurazioni, gestioni finanziarie, allo spettacolo e relativi servizi, attivita' di servizio per le attivita' produttive.

Per tali zone i progetti devono essere estesi all’intera maglia  definita dal P.R.G. e rispettare le seguenti prescrizioni:

Iff - indice di fabbricabilita' fondiaria: mc/mq 3,00;

Rc -  rapporto di copertura: massimo 50% dell’area;

H -  altezza massima: ml. 10,00;

Dc - distanza dai confini: H x 0,5 con un minimo di ml. 5,00;

Df - distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti per 0,5 = (H1  : h4) 0,5 con un minimo di ml. 10,00;

Ove tali interventi siano compresi nelle tavole di dettaglio la loro attuazione deve essere conforme agli stessi indici, parametri e tipologie previsti nelle stesse tavole.Inizio Pagina

Art. 46 - Zona omogenea B4 estensiva a ville

Questa zona, gia' prevista nel precedente strumento urbanistico, e' destinata alla edificazione di residenze a ville per un lotto minimo pari a mq 3.000. La stessa e' stata attuata con Piano di Lottizzazione Convenzionata .

Gli interventi di ampliamento e completamento delle costruzioni devono rispettare i seguenti indici:

I.f.f. - indice di fabbricabilita' fondiaria: 0,35 mc/mq;

R.c. -  rapporto di copertura: massimo 20% del lotto;

H    -  altezza massima: ml 7,50;

Dc  -  distanza dai confini: H x 0,5 con un minimo di ml. 5,00;

Df  -  distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti per 0,5 = (H1 : h4) 0,5 con un minimo di ml 10,00;

Ds  -  distanza dal ciglio strade perimetrali alla maglia = minimo ml 5,00;

P   -   parcheggi: 1 mq ogni 10 mc ex legge n. 122/89.

Sono consentite costruzioni accessorie a condizione che il volume di queste non sia superiore a 1/10 del volume della costruzione principale: Dette costruzioni non possono avere altezza utile netta maggiore di 2,30 dal piano di campagna e non possono essere utilizzate per abitazioni.Inizio Pagina

Art. 47 - Zona omogenea B5 di recupero urbanistico

Questa zona, gia' prevista nel precedente strumento urbanistico, e'  stata ampliata fino a comprendere tutta l’area interessata da residenze unifamiliari a ville ed e' attuata mediante intervento edilizio diretto.

Per quanto attiene alle aree e servizi ex D.M. 1444/68 il rilascio delle concessioni edilizie e' subordinato alla cessione delle stesse nei limiti dei 18 mq/ab salvo la monetizzazione qualora la predetta cessione non sia possibile per il privato.

Le costruzioni  dovranno attenersi ai seguenti indici:

Zona B5 a

Lotto minimo pari a mq. 3.000

I.f.f. - indice di fabbricabilita' fondiaria: 0,25mc/mq;

R.c. -  rapporto di copertura: massimo 20% del lotto;

H    -  altezza massima: ml 7,50;

Dc. - distanza dai confini: H x 0,5 con un minimo di ml. 5,00;

Df  -  distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti per 0,5 = (H1 : h4) 0,5 con un minimo di ml 10,00;

Ds  -  distanza dal ciglio strade perimetrali alla maglia = minimo ml 5,00;

P   -   parcheggi: 1 mq ogni 10 mc ex legge n. 122/89.

Sono consentite costruzioni accessorie a condizione che il volume di queste non sia superiore a 1/10 del volume della costruzione principale: Dette costruzioni non possono avere altezza utile netta maggiore di 2,30 dal piano di campagna e non possono essere utilizzate per abitazioni.Inizio Pagina

Art. 48 - Zona di espansione ( C ) : norme generali

Ogni intervento edilizio o urbanizzativo e' subordinato alla approvazione di strumenti urbanistici esecutivi: Piano Particolareggiato o Piano di Lottizzazione ed alla loro totale o parziale inclusione  nel Programma Pluriennale di Attuazione.Detti strumenti devono impegnare tutta la maglia e/o comparto come perimetrati nella tav. 6, costituenti comparti di minimo intervento ex art.  51 - punto m - L.R. 56/80, e devono prevedere una coerente localizzazione delle aree destinate ai servizi per la residenza, di cui al D.M. 2.4.1968.

Nel calcolo del volume delle costruzioni non sono computabili quelli destinati a porticato o a spazi liberi a piano terra.

Per le singole zone vanno rispettati i seguenti indici:

I.f.t. - indice di fabbricabilita' territoriale: 1.32 mc/mq salvo che per la zona C8 per la quale e' pari a 1.34 mc/mq e per le zone C e C/1 che e' 1.00 mc/mq;

I.f.f. - indice di fabbricabilita' fondiaria: 3,0 mc/mq salvo che per le zone  C1  per la quale e' pari a 3.27 mc/mq  e  C8 per la quale e' pari a 2,0 mc/mq;

Resta inteso che sono confermati gli indici contenuti nei piani attuativi adottati ancorche'

approvati alla data di adozione delle presenti norme.

Rc  - rapporto di copertura: massimo 50% della superficie fondiaria;

H  -  altezza massima: ml 7,50;

Dc - distanza dai confini: H x 0,5 con un minimo di ml. 5,00;

Df - distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti per 0,5 = (H1 : h4)  0,5 con un minimo di ml. 10,00;

Ds - distanza dal ciglio strade perimetrali alla maglia = minimo ml. 5,00;

Vc - verde condominiale: minimo 25% della superficie fondiaria;

P  -  parcheggi: 1 mq. Ogni 10 mc ex legge n. 122/89.Inizio Pagina

Art. 49 - Aree a verde privato vincolato (Vv)

Nelle aree a verde privato sono consentite le attivita' agricole oppure, in alternativa, sono consentite sistemazioni a verde attrezzato di tipo “verde di quartiere” (vedasi art. 54).In  quest’ultimo caso ogni intervento e' subordinato alla approvazione di un progetto unitario per l’intera maglia.

Sono altresi' consentiti interventi edilizi con indice  fondiario delle zone E, oppure manutentivi e di ristrutturazione sull’edificato esistente alla data di adozione del P.R.G. con destinazioni d’uso compatibili, sempre che non modifichino il verde esistenteInizio Pagina


  CAPO 4 - ZONE RESIDENZIALI: SERVIZI PER LA RESIDENZA

Art. 50 - Aree per i servizi delle zone residenziali esistenti

Le aree per i servizi della residenza identificate nelle tavole di Piano con apposita simbologia sono destinate esclusivamente alle attivita' elencate nell’articolo 34.Inizio Pagina

Art. 51 - Aree per l’istruzione: asili nido, per scuole materne e dell’obbligo

Gli interventi nelle aree destinate ad asili nido e a scuole materne e dell’obbligo sono regolati dalle disposizioni legislative in materia scolastica.Inizio Pagina

Art. 52 - Aree per attrezzature di interesse comune: religiose, socio culturali, civiche

Gli interventi nelle aree destinate a chiese, opere parrocchiali e centri civici e sociali sono regolati dalle seguenti prescrizioni:

I.f.f   - indice di fabbricabilita' fondiaria massima: mc/mq 3,00;

Rc    - rapporto di copertura: per le chiese ed opere parrocchiali: 40% dell’area, per i centri civici e sociali: 60% dell’area;

Hm  - altezza massima per le chiese, senza limitazione; per le opere parrocchiali e i centri civici e sociali: 12,00 ml;

Dc  -  distanza dai confini: H x 0,5 con un minimo di ml. 6,00;

Df   -  distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di ml. 10,00;

Ds   -  distanza dal ciglio stradale: minimo ml. 8,00;

Vc   -  verde attrezzato:

 per le chiese ed opere parrocchiali: minimo 30% dell’area;

 per i centri civici e sociali: minimo  20% dell’area;

P    -  parcheggi:

per le chiese ed opere parrocchiali: minimo 20% dell’area;

per i centri civici e sociali: minimo 15% dell’area, in ogni caso in misura non inferiore ad 1 mq per ogni 10 mc di costruzione.

In particolare casi sono ammesse modificazioni agli indici precedenti, ferme restando le destinazioni consentite. Tali modificazioni vanno approvate dal Consiglio Comunale.

Nelle aree per chiese ed opere parrocchiali non e' ammessa la costruzione di collegi, convitti e monasteri.Inizio Pagina

Art. 53 - Aree per parchi e giochi

Le aree destinate a verde pubblico attrezzato, parchi e giochi sono destinate al tempo libero, in esse sono curate le alberature esistenti e sono poste a dimora nuove alberature.

Nelle aree a verde di quartiere e' ammessa la installazione di chioschi, bar, biblioteche, giochi per bambini, impianti sportivi per allenamento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Ift     -  indice di fabbricabilita' territoriale: max 0,05 mc/mq;

Rc    - rapporto di copertura: max 2% dell’area;

P      - parcheggi: minimo 10% dell’area;

Vp   - verde pubblico, strade di servizio ed aree scoperte per impianti: minimo 88% dell’area;

Dc   - distanza dai  fabbricati dai confini: minimo 10 ml;

Ds   - distanza dalle strade: minimo 10 .

In particolare casi sono ammesse modificazioni agli indici precedenti, ferme restando le destinazioni consentite.

Le opere su tali aree possono essere realizzate e gestite da soggetti privati mediante apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale.Inizio Pagina

Art. 54 - Aree per attrezzature sportive

Queste aree sono destinate alla realizzazione di attrezzature sportive, sia al chiuso che all’aperto e sono regolate dalle seguenti prescrizioni:

Rc  - rapporto di copertura: 60% dell’area (sono conteggiate anche le attrezzature sportive all’aperto;

Hm   - altezza massima: 9,50 ml;

Dc   -  distanza dai confini: H x 0,5 con un minimo di ml 6,00;

Df   -  distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di ml 10,00;

Ds  -  distanza dal ciglio stradale: minimo ml 8,00;

Vc  -  verde attrezzato: minimo 20% dell’area;

P    -  parcheggi: minimo 20% dell’area.

In particolare casi sono ammesse modificazioni agli indici precedenti, ferme restando le destinazioni consentite. Le eventuali modificazioni vanno approvate dal Consiglio Comunale.

Le attrezzature sportive possono essere realizzate e gestite da soggetti privati mediante apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale.Inizio Pagina

Art. 55 - Aree per parcheggi pubblici

Le aree destinate a parcheggi pubblici sono esclusivamente destinate a questo scopo. In esse e' consentita la piantumazione limitatamente ai marciapiedi sparti-traffico.

In caso di realizzazione di autorimesse interrate e' consentita la realizzazione di rampe di accesso e di superfici di aerazione.

Tali aree possono essere realizzate e gestite da soggetti privati mediante apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale.Inizio Pagina

Art. 56 - Aree per i servizi della residenza entro i limiti delle zone omogenee di completamento

Le costruzioni destinate ai servizi della residenza su aree individuate entro i limiti delle zone omogenee di completamento e le eventuali ricostruzioni di esse possono eseguirsi anche senza il rispetto di uno o piu' indici tra quelli previsti negli articoli precedenti, compreso l’indice di fabbricabilita', con approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale.

I servizi della residenza (urbanizzazioni secondarie) da individuare nelle zone omogenee di espansione verranno indicati in sede di formazione dello strumento urbanistico esecutivo.

La esatta definizione della dimensione delle aree per i servizi della residenza, si concretizza in sede di strumento urbanistico esecutivo, poiché il dimensionamento di P.R.G. risente della approssimazione propria della scala delle cartografie.Inizio Pagina

CAPO 5 - ZONE DESTINATE AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Art. 57 - Zone produttive: Suddivisione e Norme Generali

Le Zone produttive si suddividono in:

- zone per attivita' secondarie e terziarie di tipo D1 - D2. - D3

- Nelle zone D la costruzione dei volumi residenziali e' consentita soltanto se contemporanea o successiva alla costruzione dei volumi per le attivita' produttive.

- Nelle zone D1 la edificazione e' subordinata al rilascio di concessione edilizia; nelle Zone D2 e D3 la edificazione e' subordinata all’approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo.

Nelle zone interessate da insediamenti produttivi esistenti, le trasformazioni urbanistico edilizie di completamento e di ampliamento sono consentite secondo quanto stabilito per le zone D1 e D2.

Art. 58 - Zona omogenea D1 e D2: Zona per Insediamenti Produttivi


Nelle aree gia' impegnate dal Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP), approvato con delibera di C.C. n. 55 del 7 agosto 1985, gli interventi edilizi diretti rimangono disciplinati dalle relative prescrizioni.

Il P.I.P. dovra' essere integrato dalle aree di zona D rimaste escluse.

Tale strumento deve prevedere che non meno del 10% della superficie della maglia abbia la destinazione di cui all’art. 5 del D.M. n. 1444 del 2.4.1968 e deve prescrivere:

Sf   - superficie fondiaria minima (del lotto): mq. 1.000;

Rc  - rapporto di copertura massimo: 40% del lotto;

P    - parcheggi: minimo 10% del lotto;

Hm- altezza massima: ml 12,00 (tranne volumi e attrezzature speciali);

Df  - distanza tra i fabbricati non in aderenza: mt. 5,00;

Ds - distanza dalle strade e dai confini: minimo ml. 5,00.

Per ogni  lotto, nell’ambito della volumetria prescritta e' consentito l’insediamento di residenze nella misura massima di un alloggio, aventi le caratteristiche di legge dell’edilizia residenziale pubblica.Inizio Pagina

Art. 59 - Zona omogenea D3: Produttiva - Agricola

La Zona D3 produttiva a carattere  agricolo si divide in due sottozone D3a destinata alle strutture per la trasformazione dei prodotti agricoli e D3b destinata a strutture per  lo sviluppo, la promozione e la commercializzazione dei prodotti.Inizio Pagina

Art. 60 - Zona omogenea D3a: Zona Produttiva - Agricola

Tale zona e' destinata alle attivita' industriali di trasformazione dei prodotti agricoli.

Gli interventi edilizi in tali zone sono subordinati alla approvazione di uno strumento  esecutivo esteso all’intera maglia di P.R.G. Tale strumento deve prevedere che non meno del 10% della superficie della maglia  abbia la destinazione di cui all’art. 5 del D.M. n. 1444 del 2.4.1968 e deve prescrivere:

Sf  - superficie fondiaria minima (del lotto): mq. 2.500;

Rc  - rapporto di copertura massimo: 40% del lotto;

P   -  parcheggi: minimo 15% del lotto;

Hm - altezza massima: ml 12,00 salvo volumi speciali;

Df  - distanza tra i fabbricati non in aderenza: mt. 5,00;

Ds  - distanza dalle strade e dai confini: minimo ml 5,00;

ARS - area per i servizi della residenza nella misura indicata nelle tavole di Piano.

Nell’ambito della volumetria prescritta sono consentiti alloggi di servizio per il personale per un volume max pari al 15% di quello complessivo, aventi -se di tipo familiare - le caratteristiche di legge per l’edilizia residenziale pubblica.Inizio Pagina

Art. 61 - Zona omogenea D3b: Attrezzature di sostegno allo Sviluppo Agricolo

Tale zona e' destinata alle attivita' terziarie e direzionali per la promozione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.

Gli interventi edilizi in tali zone sono subordinati alla approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso all’intera maglia di P.R.G. Tale strumento deve prevedere che non meno del 10% della superficie della maglia abbia la destinazione di cui all’art. 5 del D.M. n. 1444 del 2.4.1968 e deve prescrivere:

Iff - indice di fabbricabilita' fondiaria: 2 mc/mq;

Rc - rapporto di copertura: 40% del lotto;

P  - parcheggi: minimo 15% del lotto;

Hm - altezza massima: ml 8 salvo volumi specifici;

Df - distanza tra i fabbricati non in aderenza: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti per 0,5 con minimo ml 10,00;

Ds  - distanza dalle strade e dai confini: minimo ml 5,00;

Nell’ambito della volumetria prescritta sono consentiti alloggi di servizio per il personale per un volume max pari al 15% di quello complessivo, aventi - se di tipo familiare - le caratteristiche di legge per l’edilizia residenziale pubblica.Inizio Pagina

Art. 62 - Zona omogenea E1: Zona Agricola

Le zone per attivita' primarie di tipo E1 sono destinate :

A)    All’agricoltura ed alla forestazione: in esse sono ammesse attivita' di agriturismo, attivita' industriali connesse con l’agricoltura, con l’allevamento non intensivo del bestiame, con indice fondiario di 1mc/mq.

B)    Alle industrie estrattive, depositi di carburanti, le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, discariche di rifiuti solidi e simili.

C)     Al turismo rurale  con attivita' ricettive, sportive di ristorazione, e del tempo libero.

Nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

- per le attivita' di cui al capo A e B:

Sf  - superficie fondiaria minima: mq 5.000;

Iff - indice di fabbricabilita' fondiaria:

- residenze: 0,03 mc/mq;

-  attivita' produttive al servizio del fondo: 0,10 mc/mq;

Rc - rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 2% della S.f.;

Hm - altezza massima: ml 8,00 salvo costruzioni speciali;

Dc - distanza dai confini: minimo ml 10,00;

Df - distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;

Ds - distanza dal ciglio delle strade di uso pubblico: minimo ml 20,00;

- per le attivita' di cui al capo C:

Sf  - superficie fondiaria minima: mq 50.000;

Iff - indice di fabbricabilita' fondiaria:- 2,00 mc/mq;

Rc - rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 30% della S.f.;

Hm -altezza massima: ml 8,00 salvo costruzioni speciali;

Dc - distanza dai confini: minimo ml 10,00;

Df - distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;

Ds - distanza dal ciglio delle strade di uso pubblico: minimo ml 20,00;

P      parcheggi 20% della S.f.;

Va   verde attrezzato e strade di servizio  50% della S.f.

Nella localizzazione e nella disciplina delle attivita' estrattive va fatto esplicito riferimento anche ai contenuti della L.R. n. 37 del 22.05.1985, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il P.R.G. individua.

Nel caso di interventi ad iniziativa di imprenditori singoli od associati, per attivita' di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ivi compresi caseifici, cantine e frantoi, e' ammesso l’accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purche' ricadenti nel territorio comunale.

In questa zona E e' consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo A), e serre  con copertura permanente (tipo B). Ambedue i tipi, per essere considerati tali e quindi non costruzioni, devono avere le superfici di inviluppo realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a mt. 3,00 in gronda ed a mt 6,00 al culmine se a falda, ed a mt 4,00 se a copertura piana . la loro costruzione e' sottoposta al rilascio di autorizzazione edilizia previo parere Ispettorato Agrario. Per le costruzioni preesistenti alla data di adozione delle presenti norme se sprovviste dei servizi (wc, cucine, ecc.) e' consentita la realizzazione di un ampliamento nei limiti massimi di 20,00 mq.Inizio Pagina

Art. 63 - Norma Transitoria per la zona Agricola E - integrata con la modifica proposta dal Consiglio Comunale

“Fino alla data di approvazione di uno Studio Tematico della Zona Agricola che individui ed interpreti le diverse valenze specifiche dell’intero territorio agricolo, nella Zona E, con esclusione degli ambiti di tutela specifica gia' individuati dal P.R.G., e' consentita:

a) la costruzione di edifici da destinare a residenza stagionale nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi riportati nel precedente art.62.

Le nuove costruzioni dovranno essere compatibili per tipologia edilizia e materiali con l’edilizia rurale tradizionale e con la testimonianza ambientali-architettoniche e paesaggistiche del sito oggetto di intervento.

L’area scoperta dovra' essere piantumata con idonea alberatura tipica della zona ed in particolare essenze arboree mediterranee con rapporto di forestazione minimo pari al 70% per i lotti di 5.000 mq e del 50% per i lotti di superficie compresa tra 5.000 e 10.000 mq. per il recupero a fini agri-turistici, socio-culturali e ricreativo delle Masserie e degli altri fabbricati rurali esistenti e' consentito un ampliamento nella misura del 20% del volume esistente per l’adeguamento funzionale e tecnologico dell’edificio (locali di servizio e pertinenze, cucine, servizi igienici, lavanderie, centrali tecnologiche, ecc).

La lettera a) del presente articolo non sara' attuata nella parte di territorio comunale riportata nei seguenti fogli del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Mesagne:

1-2-9-10-20-21-22-24-60-70-71-84-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-133-134.

Dato che tale parte di territorio non e' stata interessata da insediamenti di residenza stagionale e presenta una spiccata vocazione produttiva oltre a specifiche valenze di carattere ambientale. La norma transitoria di cui al presente articolo ha validita' di un anno a partire dalla approvazione del P.R.G., entro tale termine in assenza della suddetta “Carta Tematica” si fara' riferimento esclusivamente a quanto prescritto nell’art. 62 delle presenti norme tecniche di attuazione.Inizio Pagina

CAPO 6 - ZONE DI USO PUBBLICO

Art. 64 - Aree di uso pubblico

Il P.R.G. individua le aree di uso pubblico (Urbanizzazioni primarie, secondarie, zone F) in relazione al complesso delle zone omogenee, cosi' come indicato dal D.M. 18 aprile 1968 n. 1444, sia in relazione alla domanda pregressa sia per la nuova domanda con un limite con 18 mq/ab di standard urbanistico, cui andra' commisurato l’onere di cui all’art. 5 della legge n° 10 del 28 gennaio 1977.

Le aree di uso pubblico possono essere di proprieta' sia pubblica che privata.

Nelle zone di espansione (sia residenziali, sia produttive) le aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie devono essere cedute dai lottizzanti al Comune (lottizzazione) oppure  acquisite dal Comune (Piano Particolareggiato).

Nelle altre zone omogenee le opere di urbanizzazione secondaria possono essere di proprieta' privata; in tal caso la costruzione dell’opera ed il suo uso pubblico vanno garantiti e regolamentati con apposita convenzione e con idonee garanzie. La convenzione deve, tra l’altro, prevedere il diritto di prelazione, nel caso di vendite tra privati,  da parte del Comune cui va data comunicazione della vendita nei modi utili all’esercizio della prelazione che deve concretarsi entro 60 gg dalla comunicazione.

Nel caso di istanza di iniziativa privata per la costruzione di una urbanizzazione di uso pubblico, il Comune ha la possibilita', entro dodici mesi dalla presentazione della istanza, di realizzare direttamente l’opera acquisendone l’area. Inizio Pagina

Art. 65 - Aree per le Urbanizzazioni Primarie

Le urbanizzazioni primarie sono quelle definite nella tabella C della L.R. n° 6 del 12.02.1979 e s.m.

Esse si realizzano su aree di proprieta' pubblica attraverso interventi  diretti con progetti approvati dalla Giunta Comunale oppure, per le zone di espansione (sia residenziale, sia produttiva), in esecuzione di specifiche convenzioni, su aree che devono essere cedute al Comune.Inizio Pagina

Art. 66 - Aree per le Urbanizzazioni Secondarie

Le urbanizzazioni secondarie sono quelle definite nell’art. 3 del D.M n° 1444 del 02.04.1968.

Vengono classificate in:

- scolastiche (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie);

- attrezzature di interesse comune (edificio per il culto, attrezzature socio-culturali, attrezzature commerciali, mercati, attrezzature civiche;

- spazi pubblici a verde e per lo sport di quartiere;

- parcheggi.

- Essi vanno realizzate secondo le indicazioni del P.R.G. in esecuzione di progetti conformi alle specifiche normative.Inizio Pagina

Art. 67 - Aree per Attrezzature di Pubblico Interesse Generale (Zone F)

1) Le attrezzature di pubblico interesse sono destinate, nel loro complesso, alle attivita' rivolte ad assicurare alla comunita' i servizi relativi alla vita sociale e culturale; i servizi di tipo tecnico o quelli diretti ad assicurare il controllo dell’ambiente.

In tali aree si insediano:

a) attrezzature scolastiche di grado superiore (medio superiore, universitario, post-universitario, di ricerca) nonché dei relativi alloggi per la custodia ed il servizio, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Iff   - indice di fabbricabilita' fondiario max: 2 mc/mq;

Rc  - rapporto di copertura: max 30% dell’area;

P    - parcheggi: minimo 20% dell’area;

Va  - verde e strade di servizio: minimo 50% dell’area;

b)  attrezzature sanitarie ed ospedaliere, nonché di alloggi e organizzazioni residenziali destinati sia alle esigenze di servizio e custodia, sia alle esigenze di servizio e custodia, sia alle esigenze connesse alla formazione professionale sanitaria, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Iff  - indice di fabbricabilita' fondiario max: 2,00 mc/mq;

Rc - rapporto di copertura: max 30% dell’area;

P  - parcheggi: minimo 20% dell’area;

Va  - verde e strade di servizio: minimo 50% dell’area. Per il 50% delle aree sistemate a verde dovra' essere garantita la Pubblica Fruizione mediante apposita convenzione.

b) attrezzature destinate alla espansione e allo sviluppo dei servizi a carattere urbano e delle attivita' rivolte ad assicurare alla comunita' sia  servizi relativi alla sua vita sociale e culturale; sia servizi di tipo tecnico.

Le prescrizioni  per tali insediamenti sono le seguenti:

Iff - indice di fabbricabilita' fondiario max:  2,00  mc/mq;

Rc - rapporto di copertura: max 30% dell’area;

P  - parcheggi: minimo 20% dell’area;

Va - verde e strade di servizio: max 50% dell’area;

Dc - distanza dei fabbricati dal confine: minimo ml 10,00;

Df - distanza tra i fabbricati: minimo semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti.

Per i  recapiti terminali dei rifiuti solidi e liquidi vanno rispettati le specifiche normative statali e regionali.

Per l’impianto terminale esistente della rete fognaria, in particolare, per l’edificazione viene stabilita una fascia di rispetto di ml 100 (Disposizione Ministero LL.PP. 04.02.1977) dal perimetro dell’area interessata.

c) attrezzature destinate al tempo libero ed alla qualificazione ambientale da insediare in aree destinate a verde pubblico (parchi territoriali).

In esse sono curate le alberature e realizzati nuovi impianti arborei per la creazione di parchi e giardini e possono essere ubicate, secondo le disposizioni che seguono, attrezzature per lo svago, come chioschi, bar, ristoranti, teatri all’aperto, impianti sportivi per allenamento e spettacolo e simili.

d) attrezzature cimiteriali. Nelle aree cimiteriali e' ammessa la installazione di: edifici a carattere cimiteriale, con gli eventuali alloggi per la custodia; gli edifici per il culto; i  piccoli edifici destinati alla vendita di fiori e di oggetti d’uso; i parcheggi; in esecuzione di progetti comunali.

Nelle aree di rispetto cimiteriale sono allocabili parcheggi pubblici e privati e sono  consentite le attivita' produttive della zona agricola.

2) nelle aree per le attrezzature  di cui alle lettere a), b), c) e d) la costruzione di edifici ed impianti e' subordinata all’approvazione di un progetto unitario da parte del Consiglio Comunale.

Nel computo del volume sara' convenzionalmente assegnata una altezza di ml 8,00 alle aule per assemblee ed eventuali torri, qualora le altezze effettive siano superiori.

3) Le attrezzature di pubblico interesse di cui alle lettere a), b), c) e d) possono essere di iniziativa privata; in tal caso la loro realizzazione e' preceduta da specifica convenzione al fine di garantire e regolamentare la costruzione e l’uso pubblico e di stabilire idonee garanzie.

Per le stesse attrezzature, nel caso di istanza di iniziativa privata per la loro realizzazione, entro dodici mesi dalla presentazione della istanza, il Comune ha la possibilita' di realizzare direttamente l’opera acquisendone l’area. Il Comune, inoltre, ha diritto di prelazione nel caso di vendita tra privati; al Comune, pertanto, va data comunicazione della vendita nei modi utili all’esercizio della prelazione che deve concretarsi entro 60 giorni dalla comunicazione.Inizio Pagina

Art. 68 - Infrastrutture Stradali e Ferroviarie. Verde di Decoro

A) Viabilita'

Le aree destinate alla viabilita' si distinguono in:

a) strade, nodi stradali e piazze;

b) parcheggi;

c) rispetti stradali.

Nelle aree sub a) e' imposto il divieto assoluto di edificabilita'; nelle aree sub b), da individuare, nelle zone di completamento, tra quelle destinate ai servizi per la residenza e, negli altri casi, attraverso i Piani Particolareggiati o le Lottizzazioni, e' consentita la realizzazione di parcheggi, anche a piu' livelli, ai sensi dell’art. 3, comma 2° lett. D del D.M. 02.04.1968; nelle aree sub c), definite dall’art. 25 delle presenti norme ed individuate nelle tavole di piano; sono in ogni caso ammissibili le opere di cui alla Circolare Ministero dei LL.PP. 30.12.1970 n. 5980, punto 7.

A tale scopo l’Amministrazione Comunale emanera' apposita regolamentazione.

Il sistema stradale, gli incroci, gli svincoli e gli altri strumenti della viabilita' risultano dalle  Tavole di  Piano.

Le strade si classificano in:

a) strade primarie con funzioni di entrata e di uscita  dal centro abitato;

b) strade di scorrimento con funzioni di garantire la fluidita';

c) strade  di quartiere con funzioni di collegamento tra i quartieri limitrofi;

d) strade locali, a servizio diretto degli insediamenti.

Circa la loro sezione, le strade di nuova costruzione, a senso unico o doppio di circolazione, avranno una sezione media complessiva di ml 10,50; le strade esistenti che, ove sia possibile ed utile per il miglioramento della viabilita' considerata nel suo complesso, dovranno raggiungere la sezione minima di ml. 10,50 con facolta' del Comune di richiedere , necessario, una maggiore sezione.

Per le strade di P.R.G. e per la progettazione di strade della rete secondaria e relativa a qualunque tipo di intervento nel territorio comunale, dovranno essere rispettate le disposizioni della circolare n. 2575 dell’8.8.1986 del Ministero dei LL.PP.

Le aree destinate a parcheggi pubblici sono determinate in base alla legge ed alle presenti disposizioni.

Le misure dei rispetti stradali sono indicate nelle Tavole di Piano e nella presente normativa.

B) Ferrovia

Le aree ferroviarie sono destinate al mantenimento  o all’ampliamento degli impianti e servizi, secondo progetti che le autorita' interessate redigono d’intesa col Comune. Le misure del rispetto ferroviario sono quelle del D.M. 753/80.

C) Verde di decoro

Nelle aree a verde di decoro sono poste a dimora piantumazioni in modo adeguato al sito. E’ possibile localizzarvi stazioni di servizio per la circolazione su progetto approvato dal Consiglio Comunale.Inizio Pagina

TITOLO 3 - AMBITI DI TUTELA SPECIFICA

Art. 69 - Ambiti di tutela specifica: norme generale

Le norme che seguono sono riferite alla tutela dei Beni Ambientali e sono state ottenute in comparazione con il P.U.T.T. - P.B.A

Tutti i progetti riguardanti il restauro di Masserie, Ville storiche, Chiese rurali, devono essere sottoposti al parere della Soprintendenza al Beni A.A.A.

Di qualunque intervento edilizio o di movimento di terra sia pubblico o privato, va data tempestiva comunicazione dell’inizio lavori, alla Soprintendenza Archeologica della Puglia.Inizio Pagina

CAPO 1 -  ASSETTO GEOLOGICO, GEORMOFOLOGICO, IDROGEOLOGICO

Art. 70 - I Corsi d’Acqua

Tutti i canali presenti nel territorio sono soggetti alle seguenti norme:

A - nell’area di pertinenza costituita dall’alveo piu' le sponde per una larghezza costante di mt. 10,00 non sono autorizzabili piani e/o progetti nonché interventi comportanti:

1) ogni trasformazione dell’alveo, fatta eccezione degli interventi finalizzati alla sistemazione della vegetazione  riparia al miglioramento del regime idrico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), al disinquinamento ed alla disinfezione;

2) escavazione ed estrazione di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena ordinaria (le eventuali rimozioni di inerti possono essere operate esclusivamente in stato di calamita' ed urgenza);

3) discarica di rifiuti di ogni tipo, compresi i materiali derivanti da demolizioni e riporti e di acque reflue non regolamentari;

4) sistemazione idrauliche e relative opere di difesa, ad eccezione delle manutenzioni e di quelle indeferibili ed urgenti di consolidamento, non inserite in un organico progetto di sistemazione ambientale;

5) realizzazione di nuove infrastrutture viarie o a rete, di attraversamento o aderenti alle sponde-argini-versanti, con la sola esclusione delle manutenzioni delle opere esistenti;

B - sono autorizzabili Piani e/o progetti e interventi che sulla base  di specificazioni di  dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesaggistico ambientale dei luoghi e comportino le sole seguenti trasformazioni:

1)      sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se inquadrate in piani organici di assetto idrogeologico estesi all’area di bacino a monte dell’intervento, che utilizzino materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;

2)      infrastrutture a rete non completamente interrate e quelle di attraversamento aereo in trasversale, se le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo e purche' la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l’andamento del profilo trasversale;

C - Nell’area annessa costituita da una fascia continua con larghezza costante di mt. 150,00 dai limiti dell’area di pertinenza non sono autorizzati piani e/o progetti comportanti:

1)      nuovi insediamenti residenziali;

2)      trasformazioni che compromettano la morfologia e i caratteri culturali e d’uso del suolo con riferimento al rapporto paesaggistico ambientale esistente tra il corso d’acqua ed il suo intorno diretto; piu' in particolare non sono autorizzabili::

·       2.1 - l’eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive con esclusione degli interventi culturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti. Per i complessi vegetazionali artificiali e di sistemazione  possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;

·       2.2 - le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in  modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte;

·       2.3 - la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui cio' sia finalizzato (sulla base  di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata  sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;

·       2.4 - la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed emissione dei reflui e di captazione o di accumolo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;

·       2.5 - la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con l’esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilita' locale esistente.

D - sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolari considerazioni dell’assetto paesaggistico ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche;

1) manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro esterno) di manufatti edilizi legittimamente costruiti anche con cambio di destinazione d’uso;

2) integrazione dei manufatti esistenti legittimamente costruiti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% purche' finalizzata all’adeguamento di standards funzionali, abitativi e di servizio alle attivita' produttive o connessa con il  tempo libero e del turismo non alteri significativamente lo stato dei  luoghi;

3) la superficie ricadente nell’area annessa puo' comunque essere utilizzata ed accorpata ai fini del computo della cubatura edificabile e dell’area di pertinenza in aree contigue;

4) modificazione del sito al fine di ripristino di situazione preesistenti connessa a fini produttivi compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela.

E - Nelle zone denominate in cartografia di P.R.G. “Tagliata” e “Madonna delle Grazie” sono autorizzati piani e/o progetti ed interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesaggistico ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

1) aree a verde pubblico attrezzato con:

- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con esclusione di  ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli;

- zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate  destinabili ad attivita'  per il tempo libero e lo sport;

- chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonché depositi di materiali ed attrezzi per le manutenzioni;

- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se conseguente con i caratteri morfologici originari del contesto.Inizio Pagina

CAPO 2 - ASSETTO BOTANICO-VEGETAZIONALE

Art. 71 - Gli uliveti

A - Gli uliveti sono spesso definiti da muri di pietre a secco che delimitano le proprieta' al fine della tutela del paesaggio non sono autorizzabili Piani e/o Progetti ed interventi che comportino:

1) l’eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto con caratteristiche paesaggistico ambientali di rilevante valore da perimetrare in sede di formazione di sottopiani;

2) l’eliminazione dei muri a secco esistenti anche se in pessimo  stato di conservazione;

3) la costruzione di nuove recinzioni in muratura per la delimitazione interna delle proprieta'.

B - sono autorizzate recinzioni in muratura  su fronte strada con altezza massima di mt. 1,5 che evidenzino particolare considerazione all’assetto paesaggistico ambientale dei luoghiInizio Pagina

CAPO 3 - STRATIFICAZIONE STORICA DELL’ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA


Art. 72 - Complessi Archeologici

Per queste aree il P.R.G. prevede la redazione di progetti di Parco Archeologico, gia' elaborati dal Comune.

Per le  “ aree di pertinenza “ (vincolo ex legge 1089/39):

A - Non sono autorizzabili piani e/o progetti ed interventi comportanti:

1) ogni trasformazione del sito eccettuate le attivita' inerenti  lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici e la normale utilizzazione agricola dei terreni;

2) escavazione ed estrazione di materiali e l’aratura profonda (maggiore di 50 cm);

3) discarica di rifiuti e di ogni tipo.

B - sono autorizzabili piani e/o progetti ed interventi che sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione per la tutela dei reperti archeologici e per l’assetto ambientale dei luoghi comportino  le sole seguenti trasformazioni:

1) mantenimento e strutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attivita' connesse con i reperti archeologici (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attivita' culturali e del tempo libero) costruzioni di nuovi manufatti conformi a tale destinazione, ammesse solo se localizzate in modo da evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione dei reperti e comunque conformi alle prescrizioni urbanistiche generali;

2) infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se posizione e disposizione planimetrica non compromettano la tutela e valorizzazione dei reperti.

Per l’area annessa (delimitata con vincolo indiretto ex legge 1089/39) o comunque non inferiore a 100 mt. dal perimetro del vincolo diretto.

A - Non sono autorizzabili  piani e/o progetti comportanti:

1) nuovi insediamenti residenziali o produttivi;

2) trasformazioni che compromettano la morfologia e i caratteri d’uso del suolo (salvo quelli di recupero e ripristino ambientale) con riferimento al rapporto paesaggistico ambientale esistente tra le presenze archeologiche e il loro intorno diretto: piu' in particolare non sono autorizzabili:

- le arature profonde e i movimenti  di terra che alterino in modo  sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la  difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli  impatti  ambientale da questi indotti;

- la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed  inerti ad eccezione dei casi in cui sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) a risanamento e/o adeguata  sistemazione ambientale congruente con la morfologia dei luoghi.

- La costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed  immissione dei reflui e di captazione o di accumolo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale tecnologico di quelle esistenti.

B - sono autorizzabili piani e/o progetti ed interventi che sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell’assetto paesaggistico ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche:

1) recupero, compresa  la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell’involucro esterno) di manufatti edilizi legittimamente costruiti anche con cambio di destinazione d’uso;

2) integrazione di manufatti esistenti legittimamente costruiti per una volumetria aggiuntiva non superiore al  20% se destinata al miglioramento della dotazione di servizi.

C - Ogni intervento, ogni opera nelle aree sottoposte a vincolo archeologico, deve essere comunque sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Soprintendenza Archeologica della Puglia ai sensi dell'art. 18 della legge 1089/1939.

D - In caso di rinvenimento fortuito di resti archeologici in aree gia' note per interesse archeologico (vincolate e non) o attualmente non segnalate come tali, i proprietari, gli enti o gli assuntori di opere devono darne immediata comunicazione alla Soprintendenza Archeologica della Puglia ed al Sindaco per i provvedimenti di rispettiva competenza. La mancata segnalazione di ritrovamenti archeologici comporta l'immediata ed automatica decadenza dei titoli abilitativi.

Art. 73 - Complessi di Valore Storico Testimoniale: Masserie e Ville


Si e' previsto di tutelare le Masserie esistenti considerando “area di pertinenza” del bene quella costituita ed impegnata dai fabbricati con le relative recinzioni ed “area annessa” una fascia perimetrale all’area di pertinenza della larghezza costante di mt. 100.

Si potranno attuare interventi destinati: alla residenza, alla agricoltura, alla creazione di strutture per il tempo libero, l’agriturismo, lo sport e la ricreazione, anziani, sanitarie e culturali.

Sono pertanto autorizzabili piani e/o progetti ed interventi, che sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dall’assetto storico paesaggistico ambientale dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche:

1) restauro dei manufatti edilizi esistenti, anche con cambio di destinazione d’uso;

2) integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 10%;

3) la superficie ricadente nell’area  annessa puo' comunque essere utilizzata ed accorpata ai fini del computo della cubatura edificabile e dell’area minima di pertinenza, in aree contigue;

4) sono altresi' autorizzabili piani e/o progetti  ed interventi che sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino  particolare considerazione dell’assetto storico paesaggistico  ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

4.1    - Area a verde attrezzato anche con:

- percorsi e spazi di sosta con esclusione di opere comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli;

- chioschi e costruzioni, movibili e/o precario, nonché deposito di materiali ed attrezzi per le manutenzioni;

- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle  aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

4.2    - infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell’assetto orografico del sito anche con:

- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d’acqua per spegnimento incendi e simili;

- la costruzione di impianti di depurazione di immissione di reflui e di captazione e di accumolo di acque purche' completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi.

5)  sono inoltre autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con attivita' produttive primarie per:

- l’originaria utilizzazione agricola del suolo e l’attivita' di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;

- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalita' rispondenti ai caratteri paesaggistici dei luoghi.

Per tali immobili individuati ai sensi del precedente art. 31, valgono le disposizioni di tutela e salvaguardia fissati dalla legge 1497 del 29.6.1939, n. 431 dell'8.8.1985, delle leggi regionali n. 30 dell'11.5.90 e n. 9 del 15.4.92.

Art. 74 - Complessi di Valore Storico Testimoniale

A)   Chiese rurali. Per questi beni extraurbani denominati nella cartografia del P.R.G. chiese rurali della Misericordia e della Madonna delle Grazie si applicano le prescrizioni  indicate per le Masserie sia come area di pertinenza, sia come area annessa.

B)    Edicole, Cappelle Votive, Muri a Secco: per questi beni e per quanto applicabili valgono le norme dei complessi archeologici.  Inizio Pagina

TITOLO 4 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 75 - Disposizioni relative agli  strumenti urbanistici esecutivi vigenti

Gli strumenti urbanistici esecutivi in vigore alla data  di adozione del presente P.R.G. conservano la loro validita' per quanto non modificato dal presente P.R.G. stesso.Inizio Pagina

Art. 76 - Varianti agli Strumenti Urbanistici

Gli strumenti urbanistici esecutivi  vigenti  alla data di approvazione del presente P.R.G. possono essere variati, per quanto non in contrasto con il P.R.G. stesso, senza modificare in aumento il carico insediativo.Inizio Pagina

Art. 77 - Demolizione e ricostruzione di edifici

Nel caso di demolizione di edifici o gruppi di edifici, anche se aventi destinazione diversa da quella prescritta dal Piano, le ricostruzioni dovranno realizzarsi nel rispetto delle nuove  destinazioni nonché delle prescrizioni delle presenti norme, salva l’osservazione di disposizioni concernenti aree sottoposte a vincoli speciali.Inizio Pagina

Art. 78 - Rispetto delle alberature di alto fusto

In sede di esecuzione degli interventi edilizi di qualsiasi natura e studio dei Piani Particolareggiati o delle Lottizzazioni deve essere eseguito un rilievo delle alberature di alto fusto esistenti e in conseguenza tali alberature devono essere di massima conservate.Inizio Pagina

Art. 79 - Utilizzazione degli indici di fabbricabilita'

L’utilizzazione totale degli indici di fabbricabilita' fondiaria (Iff) e territoriale (Ift) in una determinata superficie (Sf e Um)  impedisce ogni richiesta successiva di licenze di altre costruzioni sulla stessa superficie, anche se frazionata e, comunque trasferita.Inizio Pagina

Art. 80 - Cambiamenti di destinazione

Per gli edifici e/o le attivita' esistenti in contrasto con le destinazioni di Zona del P.R.G., sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria. Per gli  edifici relativi ad attivita' produttive localizzati nella dismessa zona sulla via, sono altresi' consentiti interventi di manutenzione straordinaria derivanti da adeguamenti ai cicli lavorativi.Inizio Pagina

Art. 81 - Edifici Abusivi

Gli edifici abusivi, o comunque irregolari la cui esistenza risulti o meno dalla cartografia del P.R.G., non possono essere oggetto di alcun intervento, salvo l’ordinaria manutenzione, sino alla loro demolizione o alla loro eventuale regolarizzazione in sanatoria ai sensi della legge statale n. 47/1985 e della legge regionale n. 26/85 e successive modifiche ed integrazioni.Inizio Pagina

Art. 82 - Adeguamento della disciplina vigente

Ogni disposizione e/o norma della disciplina urbanistica edilizia, vigente all’adozione del P.R.G., in contrasto con il P.R.G. approvato (grafici, norme tecniche di esecuzione, regolamento edilizio) e' sostituita con quanto previsto dallo stesso P.R.G. approvato.Inizio Pagina

Art. 83 - Concessione in deroga

Nei limiti e con le procedure dell’articolo 30 della L.R. n. 56/80, il Sindaco  ha facolta'   di rilasciare concessioni in deroga alle presenti norme tecniche di esecuzione.Inizio Pagina

Art. 84 - Distributori di Carburanti

Nelle tavole di Piano sono  individuate le sedi dei distributori  dei carburanti, in esecuzione e ai sensi della L.R. n. 13 del 20 aprile  1990.Inizio Pagina

Art. 85 - Differenze tra elaborati

Nel caso di differenze tra elaborati grafici a diversa scala, prevale quanto rappresentato nell’elaborato in scala  con denominatore  inferiore.

Nel caso di differenze tra elaborati scritti, prevalgono le Norme Tecniche di Esecuzione.

Nel caso di differenze tra elaborati scritti ed elaborati grafici, prevalgono gli elaborati grafici.Inizio Pagina

Art. 86 - Concessioni in contrasto con il P.R.G.

Le Concessioni Edilizie rilasciate anteriormente alla data di approvazione del P.R.G. mantengono la loro validita' anche se in contrasto con le prescrizioni del Piano stesso a condizione che i relativi lavori vengono iniziati entro un anno dalla data del rilascio della concessione.

Varianti essenziali a tali concessioni dovranno conformarsi alle prescrizioni del presente P.R.G.