INDICE
TITOLO 1 - NORME GENERALI E PROCEDURALI
CAPO 1 - NORME GENERALI
Art. 01 Contenuto e limiti del
Regolamento Edilizio
CAPO 2 - COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 02 Attribuzioni della
Commissione Edilizia
Art. 03 Composizione della
Commissione Edilizia
Art. 04 Funzionamento della
Commissione Edilizia
CAPO 3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
Art. 05 Definizione degli
interventi Edilizi
Art. 06 Opere soggette a
Concessione Edilizia
Art. 07 Opere soggette ad
Autorizzazione
Art. 08 Lavori eseguibili
d’urgenza
Art. 09 Opere Interne
Art. 10 Normative per opere
esterne e a verde
CAPO 4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA E
AUTORIZZAZIONE
Art. 11 Caratteristiche della Domanda di
Concessione Edilizia
Art. 12 Procedimento per il
rilascio della Concessione Edilizia
Art. 13 Caratteristiche della
domanda di Autorizzazione
Art. 14 Procedimento per il
rilascio della Autorizzazione
CAPO 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ATTI E PROGETTI DA ALLEGARE ALLE
DOMANDE DI CONCESSIONE EDILIZIA O DI AUTORIZZAZIONE
Art. 15 Nuove costruzioni
Art. 16 Interventi di
manutenzione ordinaria
Art. 17 Interventi di manutenzione
straordinaria: adeguamento; distacco; igienico, tecnologico e funzionale;
consolidamento
Art. 18 Interventi di
risanamento igienico; restauro; risanamento conservativo.
Art. 19 Interventi di
ristrutturazione edilizia ed ampliamento
Art. 20 Interventi di
conversione d’uso e trasformazione tipologica
Art. 21 Interventi di
demolizione
Art. 22 Interventi per
formazione e modifica di giardini
Art. 23 Progetti di Variante,
Variante in corso d’opera
Art. 24 Progetti di massima
CAPO 6 - CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA O AUTORIZZAZIONE
Art. 25 Caratteristiche della
Concessione Edilizia o Autorizzazione
Art. 26 Titolarita' della
Concessione Edilizia e/o Autorizzazione
Art. 27 Validita' rinnovo e
decadenza della Concessione Edilizia e/o Autorizzazione
Art. 28 Progettista Direttore
dei Lavori e Costruttore
Art. 29 Deleghe
CAPO 7 - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 30 Apertura del cantiere:
richiesta dei punti fissi di linea di livello
Art. 31 Organizzazione del
cantiere
Art. 32 Occupazione e
manomissione di suolo pubblico
Art. 33 Visite di
controllo
Art. 34 Ultimazione dei
lavori
Art. 35 Collaudi
Art. 36 Opere soggette ad
autorizzazioni di abitabilita' o agibilita'
Art. 37 Autorizzazione di
abitabilita' ed agibilita': procedure
CAPO 8 - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI
Art. 38 Strumenti urbanistici
esecutivi
Art. 39 Caratteristiche degli
atti e progetti
Art. 40 Progetto di massima dei
Piani Esecutivi
TITOLO 2 - DEFINIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE
CAPO UNICO
Art. 41 Indici e parametri
Art. 42 Definizioni
TITOLO 3 - DISCIPLINA URBANISTICA
CAPO 1 - ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO
Art. 43 Campionatura
Art. 44 Aspetto e manutenzione
degli edifici
Art. 45 Aggetti sporgenze e
balconi
Art. 46 Zoccolatura
intercapedini recinzioni
Art. 47
Apposizione di cartelli ed oggetti di pubblicita'
Art. 48 Vetrine insegne
marciapiedi
Art. 49 Tabelle stradali, numeri
civici, indicatori stradali, autorimesse
Art. 50 Soffitti inclinati,
sottotetti
Art. 51 Lavori privati su spazi
o strade pubbliche o vicinali
CAPO 2 - NORME IGIENICHE E TECNOLOGICHE
Art. 52 Salubrita' del terreno
Art. 53 Requisiti relativi
all’impermeabilita' e secchezza
Art. 54 Spazi interni agli
edifici
Art. 55 Uso dei distacchi fra i
fabbricati
Art. 56 Impianti igienici e di
smaltimento delle acque reflue
Art. 57 Scale
Art. 58 Piani interrati
Art. 59 Piani seminterrati
Art. 60 Piani terreni
Art. 61 Norme comuni a tutti i
piani abitabili
Art. 62 Fabbricati in zona
rurale
Art. 63 Migliorie igieniche ai
fabbricati esistenti
Art. 64 Depositi su aree
scoperte
CAPO 3 - NORME TECNOLOGICHE
Art. 65 Requisiti di carattere
termico
Art. 66 Requisiti di carattere
acustico
Art. 67 Requisiti
illuminotecnici
Art. 68 Requisiti di aerazione e
dimensionamento dei locali
Art. 69 Requisiti relativi alla
sicurezza
Art. 70 Requisiti relativi
all’accessibilita' ed uso
Art. 71 Rifornimento idrico
Art. 72 Impianti igienici e di
smaltimento delle acque reflue
Art. 73 Impianto di smaltimento
dei fumi
Art. 74 Impianti di smaltimento
delle acque piovane
Art. 75 Dimensionamento e
caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque
di scarico
Art. 76 Impianti di depurazione
degli scarichi industriali. tutela delle acque dall’inquinamento
Art. 77 Abbattimento
dell’inquinamento atmosferico per impianti industriali
Art. 78 Impianti di aerazione
Art. 79 Caratteristiche dei
fabbricati ai fini della prevenzione incendi
Art. 80 Centrali Termiche
Art. 81 Barriere architettoniche
TITOLO 4 - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPO UNICO
Art. 82 Ritardato od omesso
versamento
Art. 83 Provvedimenti
amministrativi
Art. 84 Sanzioni penali
Art. 85 Adeguamento al
Regolamento delle Costruzioni preesistenti
Art. 86 Disposizioni transitorie
TITOLO 1 - NORME GENERALE E PROCEDURALI
CAPO 1 - - NORME GENERALI
Art. 1 - Contenuto e limiti del Regolamento Edilizio
Il presente
Regolamento disciplina:
- ogni attivita' comportante la trasformazione urbanistica ed Edilizia del
territorio Comunale:
- l’esecuzione di opere che modifichino in qualsiasi modo l’ambiente urbano
e quello naturale (fatta eccezione per la consuetudinarie operazioni agricole);
- la realizzazione di opere di urbanizzazione.
I citati interventi sono disciplinati, oltre dal presente Regolamento
e per quanto in esso non specificato, da:
a) Tutte le Leggi e Regolamenti Statali e Regionali vigenti che siano
applicabili in materia;
b) Piano Generali o Tematici Regionali e Provinciali redatti ai sensi
della L.R. n. 56/80 e della Legge 142/1990;
c) Strumenti Urbanistici generali e particolari vigenti sul territorio
comunale ed altre disposizioni di carattere ed interesse eminentemente locale o
legate alla problematica Urbanistica ed Edilizia Comunale, alla sua
organizzazione ed alla sua gestione;
d) Programmi Pluriennali di Attuazione dei medesimi strumenti urbanistici.
CAPO 2 - COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 2 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
Il Consiglio Comunale
puo' nominare la Commissione Edilizia Comunale, in caso di nomina :
- la Commissione , oltre che nei casi previsti dalla legge, dovra' esprimere
parere:
a) sull’interpretazione del “Regolamento Edilizio”;
b) sulle questioni di carattere edilizio concernenti il territorio comunale;
c) sulle opere di attivita' soggette a Concessione Edilizia;
d) sui piani esecutivi ed attuativi;
e) in via preliminare, su progetti di massima relativi ad opere di
particolare importanza.
f) La Commissione Edilizia, su richiesta del Dirigente, dovra' esprimere
inoltre il parere su qualsiasi altro problema di natura urbanistica o Edilizia
che si ritenga di sottoporre all’esame della Commissione stessa.
Il parere concerne:
- il valore formale, funzionale e tecnico dell’opera
progettata, del suo decoro, in rapporto al rispetto dei valori ambientali.
- La Commissione Edilizia, di propria iniziativa, sottoporra' alla Civica
Amministrazione tutte quelle proposte che credera' convenienti nell’interesse
dell’arte, dell’estetica e del pubblico decoro, sia per togliere brutture,
sconci architettonici esistenti, sia anche per migliorare l’aspetto del contesto
urbano e ambientale.
Art. 3 - Composizione Commissione Edilizia
La Commissione Edilizia
e' composta:
a) dal Sindaco o Assessore delegato che la presiede;
b) da due consiglieri comunali di cui uno della minoranza;
c) dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale o da un suo delegato;
d) dal responsabile di Igiene e Sanita' Pubblica o da un suo delegato;
e) da un agronomo, da un architetto, da un ingegnere, da un geologo e da un
geometra;
f) da un procuratore legale o avvocato con specifica competenza in diritto
amministrativo;
g) da un esperto designato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali,
Architettonici, Artistici e Storici.
I componenti della lettera b) vengono designati dal Consiglio Comunale
e restano in carica per il periodo in cui rivestono la funzione di
Consigliere Comunale , nel caso di dimissioni o di decadenza da Consigliere
Comunale decadono anche dalla carica di componenti della Commissione Edilizia.
I componenti tecnici di cui alle lettere e) e f) vengono scelti dal
Consiglio Comunale tra terne proposte dai competenti Ordini Professionali e
saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni
consecutive senza documentato motivo.
I componenti stessi restano in carica tre anni.
La Commissione deve essere rinnovata ogni tre anni; alla scadenza del
triennio la Commissione stessa decadra' di diritto, sei mesi prima della
scadenza del triennio scaduto il Sindaco dovra' predisporre gli atti per il
rinnovo della Commissione richiedendo le terne ai competenti ordini
professionali.
Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia
La Commissione si
riunisce almeno una volta al mese e in via straordinaria tutte le volte che il
Presidente lo ritenga opportuno o la richieda un terzo dei componenti, le
convocazioni straordinarie devono avvenire in forma e in tempi che garantiscano
ai componenti la conoscenza degli argomenti da trattare.
Per la validita' delle adunanze deve intervenire la maggioranza dei
componenti e tra essi deve obbligatoriamente esservi il Presidente, il
responsabile dell’Ufficio Tecnico (o un suo delegato); le deliberazioni sono
validamente espresse con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
presenti e in caso di parita' prevale il voto del Presidente; sara' facolta' del
Presidente e/o della maggioranza dei presenti di invitare, quando si debbono
trattare argomenti che richiedono una competenza specifica, alle riunioni della
Commissione uno o piu' esperti senza diritto di voto; i pareri da loro espressi
devono essere verbalizzati; la Commissione e' tenuta ad ascoltare il progettista
quando questi lo abbia richiesto al momento della presentazione del progetto, in
tal caso il progettista dovra' essere convocato negli stessi modi e tempi dei
componenti la Commissione; i progetti potranno essere esaminati dalla
Commissione solo dopo che sono stati istruiti dall’Ufficio Tecnico; il
Presidente designa tempestivamente tra i componenti della Commissione i
relatori dei singoli progetti; le funzioni di segretario della Commissione
Edilizia saranno svolte da un impiegato dell’Ufficio Tecnico Comunale all’uopo
designato dal Sindaco.
I commissari che siano direttamente interessati alla realizzazione di
un’opera non possono presenziare all’esame e alla votazione su di essa;
possono, a giudizio della Commissione, essere invece chiamati per chiarimenti,
possono comunque essere sentiti per chiarimenti anche i tecnici che hanno
firmato i progetti esaminati dalla Commissione, previa apposita istanza dei
medesimi o su richiesta della Commissione stessa, di questa procedura deve
essere fatto esplicito riferimento nel verbale.
I processi verbali delle adunanze sono scritti su apposito registro del
segretario della Commissione e devono contenere la motivazione sintetica del
parere espresso ed il nominativo degli esperti eventualmente invitati; in caso
di non unanimita' devono essere riportati i voti ottenuti (favorevoli, contrari e
astenuti) e le eventuali dichiarazioni di voto. In ogni caso devono essere
riportate le motivazioni che suffragano i pareri negativi, i verbali delle
adunanze sono firmati dal Presidente, dal Segretario della Commissione e dai
Commissari presenti alla seduta, il parere espresso dalla Commissione Edilizia
deve essere riportato interamente sulla pratica esaminata e, in forma sintetica,
sui relativi allegati di carattere amministrativo e tecnico con la dicitura
“Esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del_____________ con
parere___________________”
Nell’esame dei progetti, o nella richiesta di pareri concernenti
interventi sul territorio o sul tessuto urbano, sara' tassativamente
seguito l’ordine risultante dalla data di protocollo (appositamente
istituito presso l’Ufficio Tecnico Comunale) della relativa “domanda” presso
l’Ufficio Tecnico Comunale, a tale ordine si dovra' derogare (sulla base di
motivata richiesta del Responsabile del procedimento o dal Dirigente) per i
progetti che siano soggetti a finanziamenti pubblici (POP, Patti
Territoriali, Legge 488, ecc, e/o che vi sia urgenza legata a
particolari condizioni statiche.
Trascorsi due anni senza che l’interessato abbia provveduto a produrre
eventuali integrazioni richieste dalla Commissione Edilizia o dall’Ufficio per
il proseguimento della pratica, oppure al ritiro della Concessione o
all’autorizzazione, lo stesso dovra' presentare domanda di riesame della pratica
mai conclusa.
CAPO 3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
Art. 5 - Definizione degli interventi edilizi
Per quanto attiene la
definizione degli interventi edilizi, l’onerosita' o gratuita' del provvedimento
autorizzato degli stessi, la misura dei contributi da corrispondere e degli
eventuali ulteriori adempimenti da espletare prima del rilascio
dell’autorizzazione o concessione, si fa riferimento alla normativa statale e
regionale vigente in materia ed ad apposita deliberazione del Consiglio
Comunale.
Art. 6 - Opere soggette a Concessione Edilizia
Le opere che comportano
la trasformazione urbanistica ed Edilizia del territorio Comunale sono
subordinate alla Concessione Edilizia da parte del Dirigente L’Ufficio Tecnico.
In particolare sono soggette a Concessione Edilizia (onerosa o
gratuita), secondo quanto disposto dalle vigenti disposizioni nonché dal
successivo capo 4:
1) nuove costruzioni;
2) interventi sul Patrimonio edilizio esistente, di cui alle lettere d ed e
dell’art. 31 della legge 457/1978
3) cappelle, edicole e monumenti funerari in genere;
4) costruzione ed impianti relativi all’esercizio dell’attivita' estrattiva;
5) case e strutture prefabbricati collocate stabilmente al suolo
6) interventi relativi ad aree scoperte che non si configurano come semplici
sistemazioni esterne, oggetto di autorizzazione secondo le distinzioni del
successivo art. 10;
7) cave, torbiere, discariche di rifiuti.
Art. 7 - Opere soggette ad autorizzazione
Sono soggette ad
Autorizzazione del Dirigente L’Ufficio Tecnico, da rilasciarsi nelle forme
e con le procedure di cui al successivo articolo 14 del presente Regolamento
Edilizio, le seguenti opere:
1) interventi di manutenzione straordinaria (art. 31 lettera b legge 457
del 5.8.1978;
2) interventi di installazione o trasformazione di insegne e mostre, qualora
eccedono le dimensioni degli sporti, tende esterne mobili, cartelloni
pubblicitari o di indicazione, impianti di illuminazione esterna di carattere
permanente che siano situati in luoghi pubblici o che siano prospicienti luoghi
pubblici, modifiche di prospetto, manufatti di carattere precario o di durata
limitata nel tempo, perforazioni di pozzi per l’estrazione delle acque, le
tettoie, opere a carattere provvisorio;
3) interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 31 lettera c
legge 457/78);
4) interventi relativi alla rimozione o la modifica di elementi di decoro o
di arredo urbano;
5) interventi per manufatti provvisori. Detta autorizzazione, per la quale
puo' essere richiesto apposito atto unilaterale d’obbligo e/o fidejussione a
garanzia, non sostituisce a nessuno effetto la Concessione per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche e non riguarda impianti destinati al commercio su aree a
tal fine messe a disposizione della competente autorita' comunale;
6) i cambiamenti di destinazione d’uso anche formali, nei limiti consentiti
dal P.R.G. Il cambio di destinazione d’uso relativo ad attivita'
commerciali (supermercati o attivita' similari di media distribuzione, ecc. ),
artigianali (autofficine, gommisti, elettrauti, ecc.) , lavorazione del ferro ed
attivita' similari, ecc. o circoli privati (circoli ricreativi, balere,
discoteche ed attivita' similari, ecc.) che comporta un notevole incremento dei
carichi urbanistici e' subordinato alla esistenza di aree di pertinenza dei
fabbricati (ad esclusivo uso dell’immobile soggetto a nuova destinazione) da
destinare a parcheggio nella misura minima di 80 mq. per ogni 100 mq. di
superficie con destinazione commerciale, artigianale, circolo privato.
Il cambio di destinazione d’uso anche formale e' oneroso qualora lo stesso
venga richiesto nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori. Il
contributo di urbanizzazione e' dovuto nella misura massima corrispondente alla
nuova destinazione determinata con riferimento al momento della intervenuta
variazione.
7) posa in opera di frangivento in alluminio e/o vetro per la
protezione di balconi e verande.
Sono altresi' soggette ad Autorizzazione, a condizione che siano conformi
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e non sottoposti ai
vincoli previsti dalle leggi 01.06.1939, n. 1089, e 29.06.1939 n. 1497 e
08.08.1985 n. 431; le seguenti opere:
- pertinenze o impianti tecnologiche al servizio di edifici esistenti con
esclusioni di volumi, opere murarie e sistemazione esterne di cui al successivo
articolo 10;
- occupazione di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merce
a cielo libero;
- opere di demolizione, i rinterri e gli scavi che non
riguardino la coltivazione di cave o torbiere;
- opere di fognatura e depurazione civile ed industriale di modesta
entita' a servizio di edificio esistente.
Art. 8 - Lavori eseguibili d’urgenza
Oltre alle opere da eseguire su
ordinanza del Sindaco per la tutela della pubblica incolumita', potranno essere
iniziate senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di assoluta
urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni.
Entro ventiquattro ore dall’inizio dei lavori deve essere data pero'
comunicazione al Sindaco mediante lettera raccomandata. La domanda e la
documentazione relativa alle opere da eseguire deve essere comunque presentata
al Sindaco entro quindici giorni dall’inizio delle stesse. In quest’ultimo caso
il proprietario o il conduttore sono responsabili della valutazione relativa
alla effettivita' del pericolo.
Art. 9 - Opere interne
Le opere interne alle costruzioni come definite
dall’art. 26 della legge 28.02.1985 n. 47 e successive modificazioni non sono
soggette a Concessione né autorizzazione. Per l’esecuzione di detti interventi
deve essere seguita la procedura stabilita dal secondo comma del sopracitato
art. 26, nonché dalla circolare 30.07.1985 n. 3356-25 del Ministero dei
Lavoro Pubblici.
Art. 10 - Normative per opere esterne e a verde
Sono soggette alle
seguenti norme i lavori di sistemazione completa, risistemazione o modifica
sostanziale e demolizione parziale o totale di spazi liberi per qualsiasi
destinazione di uso predisposti, ubicati nelle zone indicate dal P.R.G. come
urbane e quelli a diretto corredo degli edifici sia esistenti che di nuova
costruzione ubicate nelle zone extraurbane.
I lavori di cui al precedente comma riguardano:
a) opere murarie come recinzioni, muri a retta, vasconi e cisterne,
parcheggi non filtranti, scalinate, terrazzamenti, pergolati in muratura, strade
e piazzali, chioschi e padiglioni con esclusione dei cordonati, muretti d’unghia
e simili, focolai all’aperto di misura inferiore a metri 1,30 x 1,00 x
1,50 e serre in vetro con superficie non superiore a mq. 3,00 e altezza non
superiore a mt. 1,80;
b) sistemazione a verde, costituite da piante di basso e alto fusto
(1^ 2^ e 3^ grandezza) essendo esclusi gli arbusti, le siepi, i prati e
gli alberi da frutta.
Per l’esecuzione dei lavori sopra specificati l’interessato dovra' ottenere
l’Autorizzazione o Concessione del Dirigente l’Ufficio Tecnico in base alle
vigenti procedure, secondo le seguenti destinazioni:
- l’Autorizzazione e' richiesta per risistemazione o modificazione
sostanziali degli spazi all’aperto , ivi compresi l’abbattimento di piante
ad alto fusto;
- la Concessione e' richiesta per la sistemazione ex novo.
I sopradetti atti di assenso potranno essere indipendenti dagli
eventuali rispettivi atti riguardanti edifici ed avere scadenze autonome.
Per tutte le nuove sistemazioni e per le modificazioni sostanziali si
richiede che almeno il 40% della superficie totale degli spazi all’aperto
sia riservato esclusivamente ad opere a verde o con suolo filtrante. L’esame dei
progetti di sistemazione di spazi all’aperto avverra' da parte della Commissione
Edilizia Comunale.
Nei casi di maggiore rilevanza potra' essere richiesto parere conclusivo di
uno o piu' specialisti.
CAPO 4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA E DELLA
AUTORIZZAZIONE
Art. 11 - Caratteristiche della Domanda di Concessione Edilizia
La
domanda di Concessione Edilizia dovra' essere compilata sugli appositi
moduli e stampati forniti dall’Amministrazione Comunale.
Oltre alla specificazione dell’oggetto della domanda dovranno anche essere
indicate le generalita', il domicilio ed il codice fiscale del proprietario (o
dell’avente titolo) e del progettista e, per quest’ultimo, anche il numero di
iscrizione all’albo professionale; la domanda deve essere firmata da entrambi.
Se il richiedente non e' proprietario dell’area o del fabbricato alla
domanda dovra' essere allegato il titolo che lo abilita a richiedere la
concessione. Per le aree edificabili e per i fabbricati appartenenti a persone
giuridiche la domanda di Concessione deve essere sottoscritta dall’organo che ne
ha la legale rappresentanza. La domanda deve essere corredata da tutti gli
allegati indicati al Capo 5 per le varie categorie di intervento, salvo
ulteriori disposizioni relativi ai singoli manufatti ed alle zone omogenee di P.R.G., nonché derivanti da leggi nazionali e regionali in materia di tutela
ambientale, fatte salve inoltre le precauzioni per la sicurezza degli
impianti e per la prevenzione infortuni e le norme per la salvaguardia di
esigenza di carattere igienico e sanitario e le necessarie autorizzazioni.
Art. 12 - Procedimento per il rilascio della Concessione Edilizia
Art.
4 della legge 493/1993
“1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia
l’ufficio abilitato a riceverla comunica all’interessato il nominativo del
responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del
procedimento cura l’istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di
servizi ai sensi e per gli effetti dell’artico 14 della legge 7 agosto 1990,
n.
241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione
contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la
propria valutazione sulla conformita' del progetto alle prescrizioni urbanistiche
ed edilizie. Il termine puo' essere interrotto una sola volta se il
responsabile del procedimento richiede all’interessato, entro quindici giorni
dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente
per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro
dieci giorni dalla scadenza del termine il responsabile del
procedimento formula una motivata proposta all’autorita' competente
all’emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al
presente comma sono raddoppiati per i Comuni con piu' di 100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve
richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della Commissione
Edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il
responsabile del procedimento e' tenuto comunque a formulare la proposta di cui
al comma 2 e redigere una relazione scritta al Sindaco indicando i motivi per i
quali il termine non e' stato rispettato. Il Regolamento Edilizio Comunale
determina i casi in cui il parere della Commissione Edilizia non deve essere
richiesto.
4. La Concessione Edilizia e' rilasciata entro quindici giorni
dalla scadenza del termine di cui alla comma 2, qualora il progetto presentato
non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi
e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell’attivita' edilizia.
5.
Decorso inutilmente il termine per l’emanazione del provvedimento conclusivo,
l’interessato puo', con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con
avviso di ricevimento, richiedere all’autorita' competente di adempiere entro
quindici giorni del ricevimento della richiesta.
6. Decorso inutilmente anche
il termine di cui al comma 5, l’interessato puo' inoltrare istanza al presidente
della giunta regione competente, il quale, nell’esercizio di poteri
sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un Commissario ad acta
che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi
effetti della Concessione Edilizia. Gli oneri finanziari relativi all’attivita'
del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato”.
Art. 13 - Caratteristiche della domanda di Autorizzazione
Per
effettuare gli interventi soggetti ad Autorizzazione del Dirigente
l’Ufficio Tecnico deve essere presentata una domanda.
La domanda, in carta legale o resa legale, dovra' essere indirizzata al
Sindaco ed in essa devono essere indicate, oltre alle generalita', il domicilio
ed il codice fiscale del richiedente, le caratteristiche dell’intervento, la sua
esatta ubicazione, la destinazione ed uso e descritte sinteticamente le
opere previste con le indicazioni dei materiali impiegati
Dovranno altresi' essere allegati alla domanda tutti quei documentati
indicati al capo 5 per le varie categorie di intervento.
Art. 14 - Procedimento per il rilascio della Autorizzazione
Nel caso di
opere o attivita' soggette ad Autorizzazione, l’istruttoria e' affidata in
via esclusiva all’Ufficio tecnico Comunale, a meno che, non si tratti di
interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria da eseguire su immobili
tutelati ai sensi della legge n. 1089 dell’1.6.1939 e legge 29.6.1939 n. 1497 o
16.04.1973 n. 171 per i quali e' necessario acquisire il parere della
Soprintendenza.
Il parere della Commissione Edilizia potra' essere, comunque, espresso ove ne
faccia richiesta l’Ufficio Tecnico Comunale o chiunque ne abbia interesse.
In tal caso le procedure sono quelle previste dal precedente art. 13.
Negli altri casi l’Ufficio tecnico, al momento di presentazione della
domanda di Autorizzazione, comunica al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l’obbligo di allegare,
redige la relazione e la trasmette al Sindaco o Assessore delegato.
Il Sindaco, o l’Assessore delegato, notifica al richiedente le sue
determinazioni entro quindici giorni dall’assegnazione del parere dell’Ufficio
Tecnico. Il Sindaco o l’Assessore delegato, puo' rinviare la domanda alla
Commissione e/o all’Ufficio Tecnico onde acquisire ulteriori elementi di
giudizio.
CAPO 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ATTI E PROGETTI DA ALLEGARE ALLE
DOMANDE DI CONCESSIONE EDILIZIA O DI AUTORIZZAZIONE
Art. 15 - Nuove costruzioni
Alle domande di Concessione Edilizia devono
essere allegati i seguenti elaborati e documenti:
a) il riferimento allo strumento urbanistico (mappe e norme che interessano
direttamente l’intervento) con evidenziata l’area di intervento;
b) estratto della mappa catastale (o tipo di frazionamento) relativa alla
zona interessata dall’opera da realizzare, ove risultino le consistenze
esistenti accatastati entro 100 metri di raggio dell’area oggetto
dell’intervento; tale documento deve riportare data del rilascio non anteriore a
sei mesi dalla data dalla domanda di Concessione;
c) planimetria in scala 1:500, oppure in scala 1:200 ove necessario, che
indichi l’ubicazione dell’opera da realizzare, i fabbricati esistenti fino alla
distanza di almeno 50 metri dai confini dell’area edificabile, le distanze
dai confini e dai fabbricati limitrofi, le larghezze delle strade su cui
prospetta l’opera da realizzare, le quote altimetriche principali, sia naturali
che di progetto, in relazione ad un caposaldo certo;
d) mappa indicante la piantumazione esistente nell’area oggetto
dell’intervento;
e) piante quotate in scala 1:100 di tutti i piani del fabbricato con le
relative destinazioni d’uso, i condotti contenuti montanti o discendenti degli
impianti tecnologici; impianti igienico-sanitari; pianta 1:100 della copertura;
f) planimetria in scala 1:200 con allineamento stradale e altimetrico di
tutte le opere di sistemazione esterna;
g) prospetti di tutti i fronti dell’edificio in scala 1:100 con
l’indicazione delle quote principali;
h) sezioni quotate in scala 1:100 ove risulti il profilo del terreno
naturale e quello a lavori ultimati;
i) planimetria in scala 1:500, oppure in scala 1:200 ove necessario,
dimostrativa delle opere di urbanizzazione in rete, devono essere indicati i
punti di raccordo con le reti pubbliche ed in loro mancanza le caratteristiche
di provvista, evacuazione ed uso delle opere in rete, con apposita grafica
verranno rappresentati i distacchi che l’edificazione deve mantenere da
elettrodotti, metanodotti, fognatura, pozzi, acquedotti, ecc.; tale planimetria
deve essere integrata da disegno delle opere per lo smaltimento dei rifiuti;
l) individuazione degli spazi a parcheggio di cui alla legge n. 122 del
23.03.1989;
m) scheda tecnica ove siano indicate la zonizzazione dell’area oggetto di
intervento, superficie del lotto, dati catastali, volumetria e superficie
coperta consentita; volumi e superficie di progetto scomposti per ogni livello
degli edifici; superficie degli spazi destinati a parcheggio;
n) relazione tecnica descrittiva delle previsioni del tipo delle strutture
portanti, della qualita' e del tipo dei materiali di rivestimento esterno e dei
servizi;
o) i progetti gli impianti tecnologici cosi' come previsto dalla legge n. 46
del 5 marzo 1990 nonché gli elaborati;
p) gli elaborati previsti dalle norme sul contenimento dei consumi
energetici, previsti dalla legge n. 10 del 9 gennaio 1991, Titolo II;
q) documentazione fotografica;
r) scheda o relazione geotecnica.
Alle domande di concessione edilizia per nuove costruzioni in ambito antico
(zona storica) oltre agli elaborati e documenti di cui al primo comma devono
essere allegati anche una dichiarazione giurata di conformita' ai fabbricati
esistenti accompagnata da una relazione sulla natura ed uso del materiali da
impiegare nella costruzione[c1]
Art. 16 - Interventi di manutenzione ordinaria
La domanda, che deve
contenere la descrizione delle opere come indicate nell’art. 11, puo' essere
firmata anche dal solo interessato.
Nel caso di “apertura e/o di porte interne” o di “costruzione (in muratura)
di arredi fissi” si devono allegare alla domanda documentazione fotografica a
colori dell’esistente (in formato non inferiore 10 x 15 cm) ed una planimetria
in scala 1:1000 con l’ubicazione dell’edificio
Art. 17 - Interventi di manutenzione straordinaria; adeguamento, distacco;
igienico; tecnologico e funzionale; consolidamento
Alla domanda devono
essere allegati:
a) planimetria generale in scala 1:1000 che consenta di individuare la
localizzazione dell’intervento;
b) progetto in scala 1:100 delle opere da eseguire, con eventuali dettagli
in scala maggiore, differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da
demolire e quelle di nuova costruzione;
c) documentazione fotografica a colori (nel formato non inferiore a 10 x 15
cm) per gli interventi sulle parti esterne del fabbricato;
d) parere della A.S.L.
Art. 18 - Interventi di risanamento igienico; restauro; risanamento
conservativo
Alla domanda devono essere allegati:
a) planimetria in scala 1:100 che consente di individuare la localizzazione
dell’intervento nel contesto urbano;
b) rilievo storico-critico dello stato di fatto, con l’indicazione
delle eventuali sovrastrutture comprendenti: piante, prospetti (esterni ed
eventualmente interni) e sezioni in scala 1:50 relativi a tutti i piani
(anche non abitabili), alle coperture ed ai volumi tecnici, nonché alle finiture
(pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.);
c) descrizione degli elementi storicamente ed artisticamente significativi,
nonché degli spazi interni ed esterni (allegati grafici in scala 1:20);
d) documentazione fotografica a colori (nel formato non inferiore a 10 x 15
cm) dello stato di fatto;
e) descrizione delle caratteristiche e delle destinazioni d’uso del
fabbricato, con eventuali note storiche-critiche e di topografia sociale;
f) progetto di restauro (piante, prospetti e sezioni) in scala 1:50 con i
necessari dettagli in scala maggiore;
g) stralcio del Piano vigente con la localizzazione dello intervento e
tavola di Piano Urbanistico esecutivo qualora vigente.
In caso di intervento di solo risanamento igienico, la documentazione di cui
al punto b) e' limitata alle piante, ai prospetti ed alle sezioni di tutti i
piani; quella di cui al punto c) e' limitata alla descrizione della
situazione igienica; quella di cui al punto f) deve concernere gli interventi di
risanamento previsti.
Art. 19 - Interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamento
I
documenti da allegare alla domanda sono quelli di cui all’art. 15, oltre al
rilievo dello stato di fatto ed alla relativa documentazione fotografica a
colori (nel formato non inferiore 10 x 15 cm).
Alle domande di concessione edilizia per ampliamento di fabbricati in ambito
antico (zona storica) oltre alla documentazione di cui all'art.15, deve essere
prodotta una dichiarazione asseverata ed una documentazione di rappresentazione,
anche fotografica, dalla quale emerga che non vengono occupati luoghi
qualificati da giardini storici, antichi orti o da essenze arboree di
particolare pregio naturalistico[c2] .
Art. 20 - Interventi di conversione d’uso e trasformazione tipologica
Quando l’intervento richiede l’esecuzione di opere edilizie, esso viene
assimilato ad un intervento di ristrutturazione e pertanto alla domanda di
Concessione Edilizia deve essere allegata la documentazione richiesta per
quest’ultimo tipo di intervento.
Quando l’intervento non richiede l’esecuzione di opere edilizie, la domanda
di Autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) stralcio della zona omogenea del Piano Regolatore o Piano Attuativo, con
la localizzazione dell’immobile di cui si chiede la conversione d’uso o
tipologica;
b) planimetria in scala 1:2000 o 1:1000 della zona, con l’indicazione dei
servizi e delle attrezzature attinenti alla nuova utilizzazione dell’immobile;
c) pianta di tutti i piani, sezioni significative del fabbricato e schema
degli impianti;
d) esauriente relazione sulla nuova utilizzazione richiesta e sulla
compatibilita' con il livello di infrastrutturazione della zona.
Art. 21 - Interventi di demolizione
Alla domanda, nella quale devono
essere indicati gli estremi di presentazione dell’eventuale Concessione Edilizia
per nuova costruzione sulla medesima area, deve essere allegata la seguente
documentazione:
a) planimetrie quotate dell’area in scala 1:200;
b) stralcio di insieme della zona circostante, composta da:
-
planimetria della zona in scala 1:200 o 1:100;
- stralcio del Piano Vigente;
- eventuale copia del Piano Urbanistico
Esecutivo vigente;
c) piante e sezioni del fabbricato in scala 1:100 o 1:200, con indicate in
giallo le strutture da demolire;
d) rilievo e descrizione dell’eventuale patrimonio arboreo e naturale
dell’area di pertinenza;
e) relazione circa le modalita' esecutive della demolizione, sottoscritta dal
Direttore dei lavori;
Il rilascio dell’Autorizzazione Edilizia per la demolizione e' subordinata al
preventivo o contemporaneo rilascio della Concessione Edilizia per nuova
costruzione o per altri interventi da compiere sull’area interessata, salvo che
si tratti:
- di edifici la cui demolizione sia prevista dal Piano Urbanistico Generale
o Esecutivo Vigente, oppure sia necessario per accertare deficienze statiche;
- di area che, per convenzione da trascrivere, sia destinata in tutto od in
parte a spazi o a servizio pubblico.
Il rilascio dell’Autorizzazione e' inoltre subordinato:
- alla condizione
che il corpo di fabbrica da demolire sia gia' libero da persone o da cose, nel
caso di demolizione parziale dovranno essere salvaguardate la stabilita' e
l’utilizzazione della residua parte del fabbricato;
- alla disinfestazione del fabbricato;
- alla chiusura degli sghembi di
fognatura che rimangono inutilizzati;
- alla sistemazione e recinzione dei terreni che non abbiano utilizzazione
immediata;
- alla protezione e conservazione dell’eventuale patrimonio arboreo e
naturale.
Art. 22 - Interventi per formazione e modifica di giardini
Alla domanda
di Concessione Edilizia per gli interventi diretti alla realizzazione di
giardini debbono essere allegati:
a) planimetria in scala 1:500 che consente di visualizzare la
collocazione del giardino nel contesto urbano ed in riferimento alle eventuali
presenze di verde nelle zone adiacenti;
b) planimetria e sezioni in scala 1:200 relative alle costruzioni, ai
distintivi ed all’alberatura, con l’indicazione delle essenze che saranno
utilizzate o di altri elementi significativi del progetto;
c) progetti esecutivi delle eventuali opere minori previste;
d) relazione tecnico-botanica.
Art. 23 - Progetti di variante: Variante in corso d’opera
La
determinazione del Dirigente sul progetto di Variante non modifica
in alcun modo i termini di validita' e di decadenza previsti per il progetto
originario. Le opere richieste con le Varianti in corso d’opera non possono
avere inizio fino a quando il Dirigente l’U.T.C. non abbia
rilasciato relativa Concessione.
Se trattasi pero' di Varianti in corso d’opera che non siano in contrasto con
gli strumenti urbanistici vigenti o con i regolamenti comunali e non comportino
modifiche alla sagoma, alle superficie utili e le destinazioni d’uso delle
costruzioni e delle singole unita' immobiliari, nonché al numero di queste
ultime, sempreche' non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge
01.06.1939, n. 1089 e 29.06.1939 n. 1497, le varianti stesse possono essere
eseguite previa semplice comunicazione scritta.
In quest’ultima ipotesi, l’approvazione della Variante deve comunque essere
richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Alla domanda di Variante deve essere allegata la stessa documentazione
presentata per l’intervento a cui si riferisce, sulla quale debbono evidenziarsi
le modifiche che s’intendono apportare al progetto a suo tempo approvato.
Art. 24 - Progetti di larga massima
Ove ricorrono particolari motivi,
derivanti dall’importanza o dalla necessita' di valutare preventivamente
determinati fattori, quali ad esempio il rapporto con l’ambiente le relazioni
intercorrenti con altri fatti edilizi, ecc., potra' essere eccezionalmente
accolta, a giudizio insindacabile della Amministrazione, la presentazione di
proposte di larga massima del tipo “planivolumetrico”, sulla cui scorta, in caso
di accoglimento, non vincolante ai fini del rilascio della Concessione Edilizia,
potra' poi essere elaborato il progetto esecutivo.
La documentazione di progetto che rientrino entro questa particolare
categoria, dovra' essere costituita almeno da:
a) l’estratto catastale;
b) una o piu' planimetrie in scala 1:200 riproducendo gli ingombri di
pianta, se necessario anche ai vari piani;
c) il profilo in scala 1:200 delle dimensioni di ingombro di tutti i
prospetti, evidenziando il rapporto tra questi e l’ambiente naturale o urbano,
dovranno essere indicati gli eventuali volumi tecnici;
d) una relazione illustrativa, dalla quale risulti quale sara' la
destinazione dell’opera, quali le caratteristiche alle quali si intende
informare.
CAPO 6 - CARATTERISTICHE DELL’ATTO DI CONCESSIONE EDILIZIA O AUTORIZZAZIONE
Art. 25 - Caratteristiche dell’atto di Concessione Edilizia o Autorizzazione
Il documento con il quale il Dirigente U.T.C. rilascia la Concessione o
Autorizzazione all’esecuzione delle opere edilizie deve contenere:
1) le generalita' ed il codice fiscale del titolare della Concessione;
2) il tipo di intervento con succinta descrizione delle opere per le quali
si rilascia la Concessione o Autorizzazione con riferimento agli elaborati
tecnici che fanno parte integrante della medesima;
3) l’esatta ubicazione e identificazione catastale dell’immobile o dell’area
oggetto dell’intervento;
4) gli estremi del documento attestante il titolo a richiedere la
Concessione;
5) gli estremi dei pareri espressi dalla Commissione Edilizia e dalla
A.S.L.;
6) gli estremi delle altre autorizzazioni richieste per legge per
l’intervento in oggetto;
7) la data entro la quale debbono essere iniziati i lavori (compresa entro
un anno dal rilascio della Concessione) e la data entro la quale debbono essere
ultimati (compresa entro tra anni dalla data del rilascio della Concessione o
Autorizzazione);
8) l’entita' del contributo commisurato al costo di costruzione ai sensi
dell’art. 3 della legge 10/1977;
9) l’entita' del contributo per gli oneri di urbanizzazione da corrispondere
ai sensi dell’art. 3 della legge 10/1977 oppure la descrizione delle opere da
realizzarsi in via sostitutiva totale o parziale con il progetto relativo se
trattasi di opere di urbanizzazione di modesta entita', essendo prevista una
specifica Concessione per opere di maggiore rilevanza
10) la dimensione e l’identificazione catastale delle aree e dei manufatti
eventualmente da cedere al Comune per la realizzazione di opere di
urbanizzazione primaria;
11) gli estremi dell’atto d’obbligo relativo all’asservimento, al manufatto
consentito, dell’area che ha espresso la relativa volumetria, ai sensi dell’art.
29 della Legge Regionale n. 56/80;
12) ogni altro elemento necessario ed utile, che possa essere incluso
dall’Amministrazione Comunale, in ottemperanza delle disposizioni della
legislazione vigente nazionale, regionale e delle norme e regolamenti in quanto
applicabili.
L’eventuale dissenso del Dirigente U.T.C. dal parere della
Commissione Edilizia deve essere motivato. Nel caso in cui il dissenso dia luogo
al rilascio di Concessione o autorizzazione, nel relativo atto dovra' essere
annotato il parere difforme della Commissione Edilizia.
L’atto di Concessione o Autorizzazione, con allegata un copia degli
elaborati grafici con gli estremi dei pareri, nulla osta e della firma del
Dirigente, deve essere restituita all’interessato e da questi tenuta a
disposizione per i controlli Comunali;
un’altra copia analogamente vistata deve essere conservata presso
l’Ufficio Tecnico Comunale.
Copia della Concessione o Autorizzazione sara' pubblicata secondo le
disposizioni vigenti e chiunque potra' prendere visione presso l’Ufficio Tecnico.
I pareri favorevoli con riserve e prescrizioni diventano definitivi quando
le parti abbiano accettato le condizioni suggerite introducendole in rosso negli
atti progettuali.
Art. 26 - Titolarita' della Concessione Edilizia e/o Autorizzazione
La
Concessione e' data, ai sensi dell’art. 4 della legge 27 gennaio 1977 n. 10, al
proprietario dell’area e/o dei manufatti o chi abbia titolo per richiederla.
La Concessione e' irrevocabile, decade nei casi disciplinati dalla legge e
dal presente regolamento.
Essa e' trasferibile ai successivi aventi causa, la voltura anche a piu'
soggetti, non comporta divisione del relativo atto amministrativo.
Le presenti norme valgono, in quanto applicabili, anche per le
Autorizzazioni.
Art. 27 - Validita' rinnovo e decadenza della Concessione edilizio e/o
Autorizzazione
Nell’atto di Concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori.
La proroga puo' avere luogo per fatti estranei alla volonta' del
concessionario che siano riconosciuti con determinazione del Dirigente e su
proposta istruita dall’Ufficio Tecnico. Un periodo di tempo piu' lungo di tre
anni per l’ultimazione dei lavori puo' essere concesso esclusivamente in
considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue caratteristiche
tecnologiche-costruttive, di particolari condizioni idrogeologiche in cui si
operi, nel caso, infine che si tratta di opere pubbliche o realizzate con
finanziamenti pubblici la cui erogazione sia prevista in piu' esercizi
finanziari.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario
che non puo' usufruire di proroghe deve presentare istanza diretta ad
ottenere una nuova Concessione, concernente la parte non ultimata.
La Concessione Edilizia decade:
1) quando risulti che il Direttore dei Lavori indicato non abbia assunto
l’effettiva direzione, l’abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne
sia data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;
2) quando la Concessione risulta ottenuta in base a disegni di progetti
alterati, non rispondenti al vero e non riflettendo l’effettivo stato di fatto
esistente all’atto dell’inizio della costruzione;
3) quando il titolare della Concessione contravvenga a disposizioni generali
o speciali di legge o di regolamento, o alle condizioni inserite nella consegna,
o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta nuova Concessione,
salvo quanto stabilito all’art. 15 della legge 47/85, nonché delle leggi
regionali ad essa connesse.
L’entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche comporta la
decadenza della Concessione in contrasto con le previsioni stesse, i cui lavori
non siano stati iniziati.
In tale ipotesi, qualora i lavori abbiano avuto inizio in queste condizioni,
il termine di tre anni per il completamento delle opere non e' prorogabile.
Le norme di cui sopra sono applicabili anche alle Autorizzazioni.
Art. 28 - Progettista, Direttore dei Lavori e Costruttore
La
progettazione delle opere edilizie deve essere firmata da tecnici abilitati in
materia: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti, iscritti ai
rispettivi albi professionali e ciascuno nell’ambito delle competenze fissate
dalla legge.
Il titolare della Concessione Edilizia, insieme alla comunicazione di inizio
dei lavori, deve comunicare al Sindaco il nominativo e la residenza del
costruttore, quello del Direttore dei Lavori (quando previsto dalla legge),
nonché gli atti di cui alla legge 05.11.1971, n. 1086 (quando previsto dalla
legge).
Il Direttore dei Lavori ed il costruttore a loro volta, anche mediante atti
separati, devono comunicare al Sindaco l’accettazione dell’incarico prima
dell’inizio delle rispettive attivita'.
Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente
comunicata al Sindaco con le modalita' di cui sopra. Il committente titolare
della Concessione Edilizia, il Direttore dei Lavori, l’Assuntore dei lavori,
sono responsabili di ogni inosservanza cosi' delle norme generali di legge
e di regolamento, come delle modalita', esecutive fissate nell’atto di
Concessione e ai sensi dell’art. 6 della legge 47/85.
Le presenti norme valgono, in quanto applicabili, anche per le
Autorizzazioni.
Art. 29 - Deroghe
Nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e
previa delibera del C.C. il Dirigente, sentita la Commissione Edilizia,
puo' concedere la Concessione Edilizia in deroga a norma del presente regolamento
e del vigente strumento urbanistico.
CAPO 7 - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 30 - Apertura del cantiere, richiesta dei punti fissi di linea di
livello
Il titolare della Concessione, all’inizio delle operazioni di
organizzazione del cantiere, deve richiedere, ai sensi dell’art. 33 della legge
1150/1942, l’assegnazione sul terreno dei capisaldi planimetrici ai quali
riferire le opere che vengono realizzate.
L’assegnazione dei punti fissi e' effettuata con apposito verbale redatto
dall’Ufficio Tecnico e firmato dal titolare della Concessione e dal
rappresentante dell’Ufficio Comunale, una copia deve rimanere in cantiere.
La mancata effettuazione della visita, da parte dei tecnici comunali, entro
il termine di due settimane dalla data della richiesta, esime il
richiedente da eventuali responsabilita' circa l’ubicazione dell’opera, ma non
per eventuali altre inosservanze rispetto al progetto approvato, in caso di
inizio lavori le responsabilita' di eventuali violazioni ricadono anche sul
Direttore dei Lavori.
Il titolare della Concessione deve presentare domanda di allacciamento
all’acquedotto ed alla pubblica fognatura, qualora tali servizi siano esistenti,
secondo le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti comunali.
Qualora, nella organizzazione del cantiere, sia prevista la installazione di
gru per il sollevamento dei materiali che, col loro raggio di azione, potrebbero
interessare aree esterne al cantiere, dovra' essere ottenuto il nulla-osta
preventivo da parte del Comune, sentito il servizio P.I.S.L.L. (Prevenzione
infortuni luoghi di lavoro) competente.
Qualora i lavori a eseguirsi comportino scavi o movimenti di
terra, dal loro inizio il Titolare deve dare preventiva comunicazione alla
Soprintendenza Archeologica della Puglia.
Le prescrizioni suddette valgono, per quanto necessarie ed applicabili,
anche nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione.
Art. 31 - Organizzazione del cantiere
In tutti i cantieri che si
eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere
edilizie, vanno rispettate le norme vigenti relative alla prevenzione infortuni,
quelle riguardanti la prevenzione incendi, l’obbligo a termine di legge della
denuncia di eventuali ritrovamenti, ogni cautela atta ad evitare danni e
molestie a persone e cose pubbliche e private.
Sono tenuti all’osservanza di tali norme tutti coloro che esercitano le
attivita' di cui sopra e per quanto loro spetti e competa i dirigenti, i preposti
ed i singoli lavoratori, in conformita' a quanto previsto, nei limiti delle
singole responsabilita', della normativa vigente.
Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere cintato e, se
ubicato in zona cittadina, prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici,
deve essere organizzato in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o
che producano inquinamento per polveri, cattivi odori, liquami, ecc.
Deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne
(bande bianchi e rosse), dispositivi rinfrangenti ed integrazione
dell’illuminazione stradale.
L’assuntore dei lavori responsabile del cantiere dovra' provvedere alla messa
in opera, gestione e manutenzione di queste segnalazioni.
Il responsabile di cui al comma precedente dovra' inoltre provvedere a che
l’accesso al cantiere non costituisca pericolo per la circolazione stradale e
comunque per la pubblica incolumita'.
Il cantiere deve essere provvisto di una tabella decorosa e visibile
all’esterno con l’indicazione:
- degli estremi della Concessione o Autorizzazione;
- del tipo e
titolo dell’opera in corso di realizzazione;
- del tipo e titolo dell’opera in corso di realizzazione;
- del
nominativo del titolare della Concessione o Autorizzazione Edilizia;
-
del Progettista e del Direttore dei Lavori;
- del Progettista, eventuale, delle strutture;
- del Costruttore e
dell’Assistente di cantiere.
In cantiere devono essere conservati a disposizione delle autorita'
competenti:
a) la Concessione Edilizia o l’Autorizzazione ed i relativi elaborati di
progetto;
b) nel caso di opere che interessino le strutture, copia del progetto
depositato al genio civile, ai sensi delle leggi vigenti;
c) il giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei Lavori;
d) il progetto degli impianti e la documentazione relativa allo isolamento
termico;
e) ogni ulteriore Autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle
modalita' del progetto o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si
interviene, incluso l’obbligo della denuncia di eventuali ritrovamenti
archeologici.
In caso di opere interne asseverate con le modalita' dell’ex art. 26 della
legge 28.02.1985, n. 47, dovra' pure essere posto all’esterno dell’immobile
interessato un cartello indicante il tipo di opere da eseguire e la data di
presentazione al Comune della comunicazione con la relazione di asseveramento.
Copia della documentazione suddetta dovra' inoltre essere conservata in
cantiere.
Art. 32 - Occupazione e manomissione di suolo pubblico
Nel caso che,
durante la esecuzione dell’intervento, si renda necessario occupare il suolo
pubblico o manomettere opere pubbliche per consentire l’accesso al cantiere,
deve essere fatta apposita domanda al Sindaco.
Detta domanda deve contenere le generalita' e la firma del richiedente, gli
estremi del provvedimento abilitativo all’intervento edilizio o il preciso
riferimento alla data di presentazione della relazione di asseveramento, la
esatta individuazione dell’area oggetto della domanda, con la precisazione della
superficie che dovra' essere occupata o delle opere pubbliche che dovranno
essere manomesse, i motivi che rendano necessarie tali operazioni.
Dovra', inoltre, essere indicata la presumibile durata dell’occupazione del
suolo pubblico o dell’accesso al cantiere.
La Concessione dell’occupazione di suolo pubblico e l’autorizzazione a
manomettere l’opera pubblica sono subordinate al sopralluogo sull’area richiesta
da parte dei Vigili Urbani e/o dell’Ufficio Tecnico che verificheranno
l’ammissibilita' della richiesta alle proprieta' limitrofe all’area oggetto
della richiesta ed ai requisiti richiesti dalla legge e dai regolamenti di
settore.
Per l’uso del suolo pubblico deve essere pagata una tassa di occupazione.
A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle opere
pubbliche, nonché per il ripristino a regola d’arte di quelle manomesse deve
essere versata una congrua cauzione, dell’ammontare non inferiore a quanto
stabilisce l’Ufficio Tecnico Comunale.
La durata della Concessione e' stabilita in un massimo di cinque mesi
consecutivi, puo' essere prorogata di cinque mesi in cinque mesi.
La rimessa in ripristino deve essere effettuata allo scadere della
Concessione per l’occupazione del suolo o allo scadere del termine concesso per
la manomissione dell’opera pubblica; il Comune puo' richiedere la rimessa in
pristino anche nel caso di prolungata sospensione dei lavori.
La cauzione versata verra' restituita entro 90 giorni dall’eventuale
ripristino delle aree pubbliche manomesse e potra' essere decurtata in relazione
alla completezza dei lavori in ripristino.
Art. 33 - Visite di controllo
Il titolare della Concessione Edilizia
e'
tenuto ad effettuare comunicazione al Sindaco per l’inizio e l’ultimazione dei
lavori.
A seguito delle predette comunicazioni il Dirigente puo' disporre opportuni
sopralluoghi in cantiere.
Il Costruttore deve sempre lasciare libero accesso in cantiere ai Vigili
Urbani, agli incaricati dell’Ufficio Tecnico Comunale e al personale addetto
della A.S.L. per i controlli di loro competenza ai sensi dell’art. 4 della legge
n. 47/85.
Le presenti norme valgono, in quanto ammissibili, anche per le
Autorizzazioni e per le opere oggetto di relazione di asseveramento.
Art. 34 - Ultimazione dei lavori
I lavori si considerano ultimati
quando l’opera soddisfa le condizioni per il rilascio dell’Abitabilita' o
Agibilita' (qualora sia richiesta).
La Abitabilita' va richiesta per gli edifici a destinazione residenziale; la
Agibilita' per gli edifici con altre destinazioni.
Al termine dei lavori deve essere data comunicazione al Sindaco richiedendo
gli eventuali controlli dell’Ufficio Tecnico Comunale in merito alla conformita'
dell’edificio alle prescrizioni della Concessione Edilizia, in merito al
rispetto della data di ultimazione lavori ed infine alla conformita'
dell’isolamento termico alle prescrizioni di legge.
Al termine dei lavori il titolare della Concessione, il Direttore dei Lavori
ed il Progettista devono depositare gli atti di legge relativi ad
Autorizzazioni, visti e nulla osta che sono indispensabili prima
dell’effettivo utilizzo delle opere realizzate.
Immediatamente dopo il compimento dei lavori il Costruttore deve provvedere
alla rimozione dei fronti a barriere o recinzioni fatti per il servizio
dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni
ingombro e impedimento.
In ogni caso, trascorso un mese dall’ultimazione delle opere, deve cessare
ogni occupazione di suolo pubblico con materiali, ponti e puntellature.
In caso di inadempienza il Sindaco potra' ordinare l’esecuzione d’ufficio a
tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Art. 35 - Collaudi
Tutte le opere in conglomerato cementizio armato,
normale o precompresso o a struttura metallica, soggetta alle disposizioni della
legge 1086/1971 debbono essere sottoposte a collaudo statico.
Gli impianti tecnici e termici degli edifici (sia che si tratti di impianti
nuovi, sia che si tratti di impianti preesistenti) debbono essere sottoposti a
collaudo per verificare la conformita' ai sensi della legge 46/1990 e 10/1991 e
relativi regolamenti di attuazione.
Sono sottoposti a collaudo anche gli altri impianti di adduzione ed uso
dell’energia nei casi specificatamente previsti da leggi e regolamenti vigenti
in materia.
Le visite di collaudo devono essere sempre svolte con l’intervento del
Direttore dei Lavori ed in contraddittorio con l’Impresa ed un suo
rappresentante.
Art. 36 - Opere soggette ed Autorizzazione di Abitabilita'
o Agibilita'
Nessuna nuova costruzione con destinazione residenziale puo' essere occupata,
parzialmente o totalmente, senza autorizzazione di abitabilita' rilasciata dal
Dirigente U.T.C.
Per costruzioni aventi destinazione diversa, l’occupazione sara' subordinata
alla autorizzazione di Agibilita'.
Per il caso specifico delle lavorazioni artigianali e/o industriali, sara'
inoltre necessario il permesso d’uso, tenuto conto delle possibili
implicazioni di natura igienico-sanitario e di natura statica.
Dette Autorizzazioni sono altresi' necessarie per la rioccupazione di edifici
esistenti che siano stati oggetto di interventi edilizi del tipo:
- svuotamento interno totale o parziale con la modifica del numero dei solai
con accrescimento dei piani;
- realizzazione di vani abitabili o agibili in piani seminterrati o
sottotetti;
- variazione di destinazione.
La Concessione, ove nel caso, deve dare esplicita mansione dell’esclusione
della necessita' della nuova autorizzazione di Abitabilita' o Agibilita' E/o
permesso d’uso.
Per gli interventi di cui all’art. 7, lettera b) e d), ai sensi dell’art.
220 del T.U. della legge sanitaria, l’autorizzazione di Abitabilita' o di
Agibilita' e' necessaria quando l’intervento possa influire in senso negativo
sulle condizioni di salubrita' dell’edificio esistente o parte di esso
interessato dall’intervento.
Tale eventuale effetto verra' accertato in sede di rilascio
dell’Autorizzazione o Concessione
Art. 37 - Autorizzazione di Abitabilita' ed Agibilita': procedure
La
domanda eventuale di autorizzazione di Abitabilita' o Agibilita' deve essere
presentata dal titolare della Concessione Edilizia dopo la comunicazione
dell’ultimazione delle opere autorizzate.
La domanda indirizzata al Sindaco deve contenere i seguenti elementi:
-
generalita' e firma del titolare della Concessione;
- estremi della Concessione suddetta;
- esatta ubicazione ed
identificazione catastale dell’opera per la quale si richiede l’Abitabilita' o
l’Agibilita';
- il certificato di collaudo statico;
- la planimetria catastale e
relativo certificato;
- la dichiarazione del Direttore dei Lavori che deve certificare sotto la
propria responsabilita', la conformita' rispetto al progetto approvato, l’avvenuta
prosciugatura dei muri e la salubrita' degli ambienti.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il
Dirigente U.T.C. rilascia il certificato di abitabilita' entro questo termine,
puo' disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi
l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata
abitabile.
La visita viene effettuata da una apposita commissione composta da:
- un
rappresentante dell’A.S.L.;
- un funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale o altro tecnico delegato dal
Sindaco;
- un vigile urbano con funzioni di rilevatore.
Il titolare della Concessione, il Direttore dei Lavori e l’Assuntore dei
lavori dovranno essere avvertiti mediante comunicazione scritta e potranno
essere presenti.
La Commissione verifica la corrispondenza fra le opere eseguite ed il
progetto autorizzato; tutto questo sotto il profilo urbanistico, edilizio, della
corrispondenza dei locali e degli impianti alle norme vigenti, dell’eventuale
presenza di cause di insalubrita'.
Se al momento dell’accertamento, nell’edificio o nell’unita'
immobiliare interessata sussistono lievi difformita', l’autorizzazione di
Abitabilita' o Agibilita' sara' subordinata alle opere da eseguire per eliminare le
difformita' o le altre cause di insalubrita' ed il termine entro cui provvedervi.
In caso diverso dovra' essere richiesta una nuova Concessione.
La visita di controllo sara' ripetuta alla scadenza del termine assegnato per
l’esecuzione dei lavori.
In base ai requisiti di cui ai successivi articoli, i locali agibili degli
edifici si distinguano in abitabili, ovvero destinati alla permanenza
delle persone, e non abitabili, ovvero non destinati alla permanenza delle
persone.
In particolare per le abitazioni, ai locali abitabili si applicano di norma
le seguenti definizioni: soggiorno, cucina, posto-cottura, camera da letto,
servizio igienico, antibagno, spogliatoio, ripostiglio, disimpegno e spazio per
la circolazione; ai locali non abitabili si applicano le seguenti:
soffitta, cantina, lavanderia, rimessa, magazzino privato e stanza per impianti
tecnologici.
Tutti i locali, gli ambienti e comunque gli spazi racchiusi che non
ottemperano alle prescrizioni relative ai requisiti di cui ai successivi
articoli, sono di norma non agibili e non possono pertanto avere destinazione
d’uso specifiche, come ad esempio sottotetti, sottoscala, scantinati e
scannafossi.
Il rilascio dell’autorizzazione di Abitabilita' o Agibilita' deve essere
corredata dal nulla osta e dai verbali dei collaudi richiesti per la prevenzione
incendi, per le strutture in conglomerato cementizio normale o precompresso e
metalliche, nonché di quelli descritti da leggi e regolamenti vigenti.
Al momento del rilascio dell’autorizzazione di Abitabilita' o Agibilita' dovra'
essere dimostrato l’avvenuto pagamento dei relativi diritti e tasse comunali.
Nell’autorizzazione di Abitabilita' o Agibilita'
e' indicata la destinazione
d’uso delle singole unita' immobiliari dei relativi accessori, conformemente al
progetto; nel caso di variazioni della destinazione d’uso di un fabbricato o
parte di esso, eseguita senza la necessaria e preventiva Concessione,
l’autorizzazione di Abitabilita' o Agibilita' e' revocata con la parte
dell’immobile interessata dalle variazioni stesse.
L’autorizzazione di Abitabilita' o Agibilita' non sostituisce le approvazioni
e le autorizzazioni delle autorita' competenti per le costruzioni non destinate
alla residenza.
Nel caso di difformita' e' fatta salva l’applicazione delle sanzioni
amministrative e le denuncie all’autorita' penale prevista dalla normativa
vigente sia statale che regionale.
Ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 425 del 22 aprile 1994, in caso di silenzio
dell’Amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di
presentazione della domanda, l’abitabilita' si intende attestata. In tal caso,
l’autorita' competente nei successivi centottanta giorni, puo' disporre
l’ispezione di cui al comma 2 del presente articolo, e eventualmente, dichiarate
la non abitabilita', nel caso in cui verifichi l’assenza dei requisiti richiesti
alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
CAPO 8 - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI
Art. 38 - Strumenti urbanistici esecutivi
Gli Strumenti Urbanistici
Esecutivi del Piano Regolatore Generale sono quelli indicati da specifiche
Leggi Nazionali e della Legge Regionale n. 56/80.
Art. 39 - Caratteristiche degli atti e progetti da sottoporre all’esame
della Commissione Edilizia
Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono essere costituiti da:
a) estratto dello strumento urbanistico generale relativo alla zona in cui
e'
compreso lo strumento urbanistico esecutivo;
b) estratto originale della mappa catastale con indicazione delle particelle
e delle superficie relative alle aree oggetto dell’intervento, ed elenchi
catastali delle proprieta' ricadenti nel piano di esecuzione;
c) il piano quotato dell’area oggetto dell’intervento in scala 1:500 con
curve di livello non superiore a mt. 1,00 e profili altimetrici nella stessa
scala;
d) indicazione delle piantumazioni esistenti;
e) planimetria in scala 1:500 estesa per una profondita' di metri duecento
dell’area oggetto dell’intervento, ove siano indicati i fabbricati esistenti,
con le relative altezze e caratteristiche, le attrezzature e opere di
urbanizzazione primaria esistente;
f) planimetria di progetto, quotata, in scala 1:500 ove risultano:
- le
aree e le opere da destinare all’urbanizzazione primaria;
- le aree e le opere da destinare all’urbanizzazione secondaria;
- le
aree da destinare all’edificazione;
- la o le sagome di massimo ingombro degli edifici da realizzare;
g) una tabella dimostrativa del rispetto degli standards urbanistici;
h) planimetria ed altimetrie, in scala 1:500 degli edifici da realizzare con
la relativa destinazione d’uso;
i) profili longitudinali e sezioni con gli edifici, in scala 1:500;
l) planimetrie in scala 1:500 ove siano riportati i progetti schematici
delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare con la specifica
puntualizzazione degli allacciamenti alle reti principali esistenti;
m) planimetrie dello strumento esecutivo ridotti alla scala delle tavole di
Piano Regolatore;
n) studi compositivi e tipologici con profili e sezioni in scala
tecnicamente adeguati; suddivisione in unita' d’intervento minimo delle aree
edificabili, specificazioni in ordine all’arredo urbano;
o) norme urbanistico-edilizie;
p) relazione finanziaria con determinazione dei costi insediativi degli
oneri da ripartire tra Comune e privati;
q) relazione tecnica illustrativa;
r) una planimetria in scala 1:500 con l’indicazione delle soluzioni proposte
per la sistemazione del terreno scoperto e per le opere di urbanizzazione;
s) una relazione illustrativa dalla quale risulti quale sara' la destinazione
dell’opera, quali le caratteristiche alle quali si intenda informare il progetto
definitivo, nonché tutti gli elementi di verifica circa la conformita'
dell’intervento alle norme di piano.
Per le opere di urbanizzazione primaria, i relativi progetti devono essere
redatti di concerto con gli uffici competenti preposti dalla realizzazione delle
opere stesse.
Art. 40 - Progetto di massima dei Piani Esecutivi
Il progetto di
massima del Piano Esecutivo deve contenere tutti gli elementi descrittivi
o di calcolo necessari perché possa essere verificata la conformita'
dell’intervento alla normativa vigente nonché alle previsioni ed alle
prescrizioni del P.R.G.
Devono, inoltre, specificare l’idoneita' delle opere di urbanizzazione
esistenti nella zona, in rapporto all’intervento proposto. Inoltre, devono
contenere indicazioni circa:
a) il tipo e la qualita' dell’intervento in relazione all’ambiente;
b) la soluzione planimetrica proposta e l’inquadramento ambientale degli
edifici previsti;
c) le destinazioni d’uso e le caratteristiche tipologiche delle unita'
immobiliari;
d) l’indicazione sommaria, ai fini della destinazione dei costi
insediativi degli oneri di urbanizzazione, della volumetria prevista per ciascun
edificio residenziale e/o della superficie lorda di Piano prevista per ciascun
edificio od impianto destinato ad usi non residenziali;
e) le soluzioni proposte per la sistemazione del terreno
scoperto e per le opere di urbanizzazione;
f) gli schemi di accesso e di allacciamento alle infrastrutture tecnologiche
e di viabilita';
g) devono essere allegati gli schemi delle convenzioni correlati con i modi
di attivazione degli stessi (ad es. con i contenuti di cui all’art. 28 della
L.R. n. 56/80, con i contenuti dell’art. 24 della L.R. n. 6/79 ecc).
In caso di insediamenti produttivi, dovra' essere allegata una dettagliata
relazione relativa all’attivita' che si intende esercitare, nonché gli elaborati
grafici, i documenti e quanto altro richiesto dalle vigenti disposizioni
di legge per gli scarichi solidi, liquidi ed aeriformi
TITOLO 2 - DEFINIZIONI URBANISTICHE E EDILIZIE
CAPO UNICO
Art. 41 - Indici e Parametri
L’utilizzazione delle aree, ai fini
dell’edificazione consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione
alle destinazioni d’uso, e' regolata dagli indici e dai parametri definiti dalle
Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., in riferimento ai tipo descritti nello
strumento urbanistico stesso.
Art. 42 - Definizioni
Le definizioni degli indici urbanistici ed
edilizi sono quelle elencate nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.
Ulteriori definizioni sono:
1) SUPERFICIE FONDIARIA DI PERTINENZA
Per superficie fondiaria di pertinenza di un edificio o di un gruppo
di edifici si intende, ai fini dell’applicazione e della valutazione degli
indici urbanistici, la superficie di terreno disponibile per l’edificazione.
Tale superficie deve essere chiaramente individuata nei progetti
di costruzione.
La superficie fondiaria di pertinenza dovra' essere contigua alle costruzioni
e non frazionata né a cavallo di spazi o di aree pubbliche e/o di uso
collettivo, risultando comunque inammissibile il trasferimento di indici di
fabbricabilita' da aree non facenti parte del lotto individuato dalla
costruzione esistente o prevista.
Per le zone omogenee E valgono le norme previste dalla L.R.
56/80 sulle zone agricole e le Norme di Attuazione del P.R.G.
2) DESTINAZIONE D’USO
Per ogni zona sono stabilite, dal P.R.G., una o piu' destinazione d’uso
specifiche.
Non possono essere consentite altre destinazioni.
3) VOLUME
Per volume ai fini urbanistici (V) di un fabbricato esistente o di progetto
si intende il volume di esso, misurato vuoto per pieno, risultante dal prodotto
della superficie coperta per l’altezza del fabbricato con piu' oltre definita,
salvo le indicazioni seguenti:
a) qualora il fabbricato abbia superficie diversa ai vari livelli e sia
composto di corpo di fabbrica aventi altezze diverse, verra' diviso in
parti omogenee ed il volume totale sara' computato come sommatoria del
prodotto delle singole superfici per le rispettive altezze lorde, adottando di
norma il metodo dell’altezza ponderale, ossia l’altezza derivante dal rapporto
fra le superficie di ogni prospetto, o porzione di prospetto, e il perimetro
totale della porzione omogenea di fabbricati, nel caso di prospetti inclinati o
comunque diversamente conformati, si adotteranno idonei metodi di calcolo del
volume reale;
b) nel computo del volume non vengono compresi i volumi tecnici, né
porticati, gallerie e “pilotis”. I volumi che interrompono la continuita' di
queste zone sono computati integralmente nel calcolo del volume e l’altezza del
portico del piano di calpestio all’intradosso delle travature non potra' essere
inferiore a mt. 2,40;
c) nel computo del volume non vengono compresi logge e balconi;
4) SUPERFICIE COPERTA (Sc)
Misura l’area risultante dalla proiezione - su
un piano orizzontale - delle parti fuori terra di tutti i fabbricati principali
ed accessori, delimitate dal profilo esterno delle murature perimetrali,
compresi i corpi e gli elementi in aggetto (balconi chiusi su tre lati), i
porticati.
Non si computano: balconi aperti su almeno due lati, cornicioni, gronde,
pensiline, tettoie con altezza media non superiore a 2,70, parti di edifici
completamente sotterranee, autorimesse interrate purche' interamente
coperte da marciapiede, piscine e vasche all’aperto, aie e concimaie, serre di
coltura entro i limiti fissati dalle presenti norme, piani caricatori in zona
produttiva.
Le parti sotterranee degli edifici non potranno invadere aree non di
pertinenza dell’edificio e tanto meno aree pubbliche.
5) ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI (Hm)
Per altezza massima Hm di ogni fronte o porzione di fronte degli edifici si
intende la distanza verticale corrente fra il riferimento in sommita' e quello
alla base dell’edificio, esclusi i volumi tecnici.
Si assume come riferimento alla sommita' l’incontro dell’estradosso della
copertura piana con il piano di facciata oppure l’incontro dell’intradosso della
copertura inclinata con il piano di facciata.
Si assume come riferimento alla base l’incontro della costruzione con il
piano del terreno a sistemazione esterna avvenuta.
L’edificio non potra' superare l’altezza massima (Hmx) ammessa, per la zona
nella quale insiste, dalle prescrizioni dello strumento urbanistico.
Nel caso di terreni comunque inclinati, il riferimento in sommita' dovra'
essere contenuto entro la superficie parallela al piano di base determinato come
precedentemente indicato; tale criterio si adotta anche se l’edificio viene
eseguito a gradoni o sezioni di diversa altezza.
Per la determinazione dell’altezza valgono altresi' le seguenti norme:
a) salvo che per i parapetti a confine, nella valutazione dell’altezza
massima del fabbricato si comprendera' il parapetto pieno della copertura quando
esso eccede la altezza di 1,2 metri dall’estradosso dell’ultimo solaio, mentre
non verranno compresi gli elementi posti la copertura e destinati a
volumi tecnici e a canne fumarie;
b) nella misura dell’altezza del fabbricato non si comprendera' in parte di
fronte al di sotto del piano della sistemazione esterna resa visibile per la
realizzazione di rampe o scale di accesso all’interrato stesso;
c) nel caso di tetti con pendenza superiore allo 0,30 (trenta per
cento) si assumera' come riferimento in sommita' la media fra la quota minima e
massima.
6) DISTANZA DALLE STRADE
Per distanza dalla strada si intende la lunghezza del segmento minimo
congiungente il corpo piu' avanzato del fabbricato o di parti di esso (esclusi
gli aggetti di copertura e gli elementi decorativi) ed il ciglio della strada,
come definito dall’art. 2 del D.M. 01.04.1968, n. 1444.
La sede stradale va considerata non nella sua attuale consistenza, ma in
quella prevista nelle tavole dei vigenti strumenti urbanistici.
7) DISTANZA TRA I FABBRICATI
Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza del segmento
minimo congiungente il corpo piu' sporgente del fabbricato (esclusi gli
aggetti della copertura e degli elementi decorativi) e l’edificio prospiciente.
Le distanze tra i fabbricati sono stabilite secondo quanto prescritto dal
D.M. 2 aprile 1968 n. 1444; in particolare si precisa che:
a) per nuovi edifici e' prescritta in tutti i casi la distanza minima
assoluta di mt. 10,00 tra pareti finestrate e pareti antistanti anche non
finestrate
L’obbligo del rispetto della distanza opera tra costruzioni che si
fronteggiano anche solo in parte; non opera invece quando le costruzioni pur
trovandosi da bande opposte alla fine di confine non abbiano alcun tratto
reciprocamente antistante; non sono da considerare, al fine delle anzidette
distanze, le modeste costruzioni esistenti destinate ad usi accessori, purche' di
altezza massima non superiore a mt. 2,40 e sprovviste di finestre sul fronte
interessato;
b) e' ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici
esistenti;
c) per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse
distanze inferiori a quelle indicate al punto a) del presente articolo o alle
disposizioni del D.M. 1444 quando ricadono all’interno di strumenti urbanistici
particolareggiati previsti dalla legislazione nazionale o regionale in materia;
d) sono assimilati ai fabbricati non finestrati i muri di altezza
superiore a mt. 3,00 dal piano di campagna, a sistemazione avvenuta.
8) DISTANZA MINIMA DAI CONFINI
Per distanza minima dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo
congiungente il corpo piu' sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle
coperture e degli elementi decorativi) ed il confine prospiciente.
Di norma la distanza minima degli edifici dai confini dovra' essere pari
alla meta' della distanza prevista tra edifici dalle prescrizioni di zona.
La medesima minima distanza di cui al comma precedente dovra' essere
mantenuta anche rispetto alla delimitazione di aree destinate dallo strumento
urbanistico ad attrezzature pubbliche nonché alla delimitazione delle varie zone
omogenee.
9) VOLUMI TECNICI
Sono considerati volumi tecnici: i depositi dell’acqua, gli extracorsa degli
ascensori, gli impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione (compresi gli
impianti che utilizzano fonti energetiche alternative) torrino scala.
La Commissione Edilizia stabilisce la congruita' dei volumi tecnici che
potranno essere realizzati e comunque nelle dimensioni minime tecnicamente
accettabili, raggiungendo una soluzione unitaria ed armonica con il resto del
manufatto e con gli ambienti circostanti.
10) COSTRUZIONI DESTINATE AD USI ACCESSORI
Sono considerate costruzioni destinate ad usi accessori le modeste
costruzioni di un solo piano fuori terra, a servizio dell’edificio principale,
purche' non superino il 20% del volume della costruzione esistente e
l’altezza interna sia inferiore a mt. 2,70.
11) SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI
Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici
per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.
Sono classificati nei seguenti tipi.
a) Ampio cortile
Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima
libera davanti a ogni finestra e' superiore a tre volte l’altezza della parete
antistante, con un minimo assoluto di mt. 25,00.
b) Patio
Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o
all’ultimo piano di un edificio a piu' piani, con normali minime non inferiore a mt. 6,00, pareti circostanti di altezza non superiore a mt. 4,00.
c) Cortile
Fatte salve le distanze minime dai confini, le pareti prospicienti su
cortile, definito come spazio interno circondato da edifici per almeno tre lati
o porzioni di lato, dovranno distare in ogni punto di almeno mt. 5,00 dalla
parete opposta; a tal fine si considerano pareti anche i limiti dei balconi con
aggetto superiore a mt. 0.80; si prescinde altresi' dall’eventuale diversa
proprieta' dalle varie pareti.
L’altezza delle nuove costruzioni, anche di proprieta' diverse, prospicienti
su cortile, deve essere tale che il rapporto fra la superficie del cortile
stesso, al netto di gronde e balconi non aggettanti piu' di mt. 1,00, riferita
alla quota del pavimento del locale abitabile posto alla quota piu' bassa, e la
superficie delle fronti reali che vi insistono, non sia inferiore a 0,25
(1/4); l’altezza delle pareti comprende anche l’altezza He di un eventuale
arretramento delle pareti stesse qualora esso sia di misura inferiore ad He.
d) Chiostrina
I cortili di superficie inferiore ai limiti
precedentemente stabiliti, ma in ogni caso con lato minimo di mt. 3,00, si
definiscono chiostrine o cavedi e sulle pareti in essi prospicienti si
possono aprire esclusivamente finestre di aerazione e illuminazione per servizi
igienici, antibagno e disimpegni.
Nei cortili e nelle chiostrine degli edifici esistenti sono ammesse di norma
aperture di nuove finestre solo nel rispetto delle precedenti disposizioni.
TITOLO 3 - DISCIPLINA URBANISTICA
CAPO 1 - ASPETTI DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO
Art. 43 - Campionatura
E’ facolta' della Commissione Edilizia di
richiedere - in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza,
oppure di interesse ambientale o paesistico - i campioni delle tinte e dei
rivestimenti.
In ogni caso e' obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni
delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle autorita' di controllo la
verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni ottenute nel
progetto approvato o nella Concessione Edilizia.
E' fatto obbligo del mantenimento o del ripristino delle originarie
finiture e colori sulle facciate degli edifici ricadenti nella Zona tipizzata
"A" (Centro Storico), o comunque di pregio architettonico esistente sul
territorio comunale, e pertanto e' necessario allegare al progetto una relazione
asseverata circa il rispetto di tale obbligo, e campionature dei materiali
esistenti e da utilizzare[c3] .
Art. 44 - Aspetto e manutenzione degli edifici
Gli edifici sia pubblici
che privati e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere
progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in
modo da assicurare l’estetica e il decoro dell’ambiente.
Anche in mancanza di vincoli regolarmente costituiti, per la tutela
dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali in genere, al fine di non
sconvolgere il tradizionale assetto dell’ambiente costruito e di quello
naturale, il Dirigente U.T.C., su parere della Commissione Edilizia, puo'
adottare tutte le possibili cautele per valutare ogni proposta di inserimento o
di trasformazione nei suoi principali e secondari aspetti di: massa, linea,
colori, materiali e opere a verde.
Nelle costruzioni e nella modificazione di edifici esistenti, tutte le
pareti esterne, prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni
all’edificio e tutte le opere ad esse attinenti, (finestre, parcheggi, ecc)
devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la
buona conservazione delle stesse nel tempo.
Nelle pareti esterne, come sopra definite, e' vietato sistemare tubi di
scarico, canne di ventilazione e canalizzazione in genere, a meno che il
progetto non prevede una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e
funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.
Le tubazioni del gas, telefoniche non devono essere poste sulle pareti
esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione
architettonica.
Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio
in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all’estetica
dell’ambiente.
Ogni proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di riparazione,
ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.
Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose, il Dirigente U.T.C.,
sentita la Commissione Edilizia, ordina al proprietario di eseguire i necessari
lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a tre
mesi, decorso il quale i lavori sono eseguiti d’ufficio.
Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di leggi
vigenti.
Salvo quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. in
merito agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, tutto cio' che
contribuisce o completa la decorazione di valore architettonico degli edifici,
tanto all’esterno quanto all’interno, come colonne, pilastri (anche se non
necessari alla statica), mostre di porte o finestre, cancelli, edicole,
camini, rivestimenti marmorei, pitture murali, graffiti, sculture di basso e
alto rilievo, nonché statue, busti, urne od altro, facenti parte
dell’architettura dell’edificio, si intende far parte integrante dell’edificio
stesso e non puo' essere asportato o, in qualsiasi parte, modificato senza
preventiva Autorizzazione del Dirigente U.T.C. e di eventuali organi competenti.
A tale vincolo sono soggetti anche i frammenti antichi, le lapidi, gli
stemmi, le mostre, i graffiti ed altra qualsiasi opera di carattere monumentale
o storico o che abbia forma di bellezza, esposta da tempo alla vista del
pubblico.
Nel permettere le demolizioni o trasformazioni di immobili, che
abbiano qualche pregio artistico o storico, il Dirigente puo' imporre speciali
condizioni, vigilare sulla esecuzione delle opere ed effettuare tutti i rilievi
e calchi che riterra' opportuni nell’interesse della storia e dell’arte, fatti
salvi nulla osta e prescrizioni di altre eventuali autorita' competenti.
Le finiture originarie ed i colori sulle facciate degli edifici ricadenti
nella zona A (Centro Storico) e quelle di pregio architettonico insistenti nel
territorio comunale, devono essere mantenuti. Pertanto e' vietato lo
scorticamento di facciate originariamente coperte da scialbo di calce [c4] ".
Art. 45 - Aggetti, sporgenze e balconi
Salvo quanto all’uopo previsto
per le singole zone omogenee, dalle Norme Tecniche di Attuazione del
P.R.G., negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico, o di uso
pubblico, sono vietati:
a) aggetti e sporgenze superiori a cm. 5,00 fino all’altezza di mt. 2,20 dal
piano del marciapiede e aggetti superiori a cm. 20,00 fino alla quota consentita
per i balconi:
b) porte, gelosie e persiane che si aprono all’esterno ad una altezza
inferiore a mt. 2,20 dal piano stradale, se la strada e' fornita di
marciapiede, ed a mt. 2,50 se la strada ne e' priva.
c) I balconi in oggetto, le pensiline, i balconi totalmente chiusi
(bow-windows), o con alcuni lati chiusi, sulle strade pubbliche e private sono
ammesse con i criteri stabiliti per le singole zone omogenee dalle Norme
Tecniche di Attuazione del P.R.G. In ogni caso l’aggetto su strade pubbliche, o
di uso pubblico, non puo' essere ad altezza inferiore a metri 3,50 dal piano di
marciapiede, o a metri 4,50 dal piano stradale, se non esiste marciapiede; tali
altezze vanno misurate in corrispondenza del punto piu' basso del profilo
dell’aggetto.
Art. 46 - Zoccolature, intercapedini, recinzioni
Le parti basamentali
delle facciate degli edifici devono presentare caratteristiche di resistenza
all’usura ed all’umidita'.
Particolari ragioni ambientali possono consigliare in proposito
circostanziate richieste da parte della Commissione Edilizia.
Se per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con apertura verso
l’esterno, questi devono essere opportunamente arretrati dai fili del pubblico
passaggio.
Il Comune puo' concedere porzioni di terreno pubblico per la creazione di
intercapedini di larghezza utile non superiore a cm. 60 con riserva della
facolta' di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purche' dette
intercapedini siano lasciate completamente libere da ingombri e da alcuna
utilizzazione.
Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono
presentare resistenza alla ruota di automezzo e devono avere
caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.
Le aree private non edificate fronteggianti vie e piazze o aree pubbliche o
aperte al pubblico passaggio, purche' non soggette a servitu' di pubblico
transito, devono essere delimitate o recintate.
Le recinzioni devono avere aspetto intonato all’ambiente, senza impedire o
comunque disturbare la visibilita' della circolazione
Art. 47 - Apposizione di cartelli ed oggetti di
pubblicita'
E’ vietato,
senza Autorizzazione del Dirigente, collocare strutture di qualsiasi
genere fuori dalle botteghe e degli edifici prospicienti le strade, anche a
scopo di pubblicita'.
Il rilascio del permesso ha luogo dietro presentazione di una domanda
corredata dal tipo di cartello o oggetto con disegno o fotografia e riscontrata
la sua confacenza al decoro ed al carattere della localita'.
Per la pubblicita' mediante cartelloni su pali entro terreno o proprieta'
private visibili dalle strade pubbliche o dalle linee ferroviarie,
indipendentemente dalle Autorizzazioni riservate ad altri Enti o ai sensi della
legge 29.06.1939 n. 1497 per le zone vincolate, e' necessaria l’autorizzazione
del Dirigente, che sara' accordata quando risulti accertato in base a
presentazione di disegni e fotografie, che l’aspetto ambientale della
localita' non resti in alcun modo turbato.
Art. 48 - Vetrine, insegne, marciapiedi
Le mostre dei negozi, le
vetrine, le insegne, le targhe, devono essere studiate in funzione dell’insieme
dei prospetti degli edifici e devono inserirsi nell’assetto urbano
con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell’edificio e
dell’ambiente.
La sostituzione di vetrine o insegne di particolare pregio storico o di
notevole rilevanza al fine della caratterizzazione storico o di notevole
rilevanza al fine della caratterizzazione dell’ambiente dovra' essere preceduta
da apposita domanda al Comune che rilascera' autorizzazione sulla soluzione
proposta per la sostituzione.
Gli aggetti massimi delle mostre, vetrine ecc. non debbono oltrepassare, in
via ordinaria, cm. 5,00 dall’allineamento stradale; le cornici superiore delle
mostre e delle vetrine, poste almeno atre metri dal piano stradale, potranno
aggettare cm. 15 in piu' rispetto alla sporgenza ordinaria.
I marciapiedi, per la profondita' di mt. 1,50, sono di proprieta'
pubblica e realizzati dal Comune; per ampiezze maggiori, la parte restante e' di
proprieta' privata e la realizzazione e' a carico dei proprietari.
I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i portici eseguiti a cura
dei privati devono essere lastricati o ripristinati con materiali scelti
in accordo con i competenti uffici del Comune.
E’ prescritta l’adozione di parapetti o comunque di opere di riparo, per
cortili, altane, ballatoi, terrazze ecc. comunque accessibili, che prospettino
su terreni, rampe, parte di edifici poste ad una quota inferiore, con dislivello
maggiore di cm.50.
Art. 49 - Tabelle stradali, numeri civici, indicatori stradali, autorimesse
Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri
esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione.
I numeri civici vengono apposti a spese del proprietario; le eventuali
variazioni della numerazione civica, previa notifica all’interessato, sono
attuate a spese dello stesso.
I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla
pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che vengano
distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili
In luogo del numero civico e' ammessa, a cura e spesa della proprieta',
l’apposizione di indicatore in tutto conforme, ma luminoso nelle ore notturne.
Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha il diritto di collocare e
fare collocare, previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati
o delle costruzioni di qualsiasi natura, le indicazioni e gli apparecchi
relativi ai servizi pubblici.
I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli e di sostenere le
spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o
rimossi per fatti loro imputabili.
Fra le uscite di autorimesse e le uscite pedonali dei locali ad uso
collettivo (scuole, cinema, ecc) deve intercorrere una distanza di almeno ml.
10,00 misurata fra gli stipiti piu' vicini.
In ogni caso deve essere assicurata buona visibilita' al conducente,
eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti.
Se l’uscita dell’autorimessa e' costituita da una rampa, tra l’inizio
della livelletta ed il filo dello spazio di pubblico transito deve essere
previsto un tratto piano, pari ad almeno mt. 4,00 di lunghezza.
Art. 50 - Soffitti inclinati, sottotetti
Nel caso di soffitti non
orizzontali o comunque di altezza variabile, per la determinazione dell’altezza
minima consentita viene assunto il valore medio.
Sono ammessi sottotetti abitabili, a condizione che l’altezza media
sia non inferiore a mt. 2,70 e che vengano previste intercapedini di isolamento
inaccessibili con spessore non superiore a mt. 0,50.
In nessun caso l’altezza minima deve essere inferiore a mt. 2,20.
L’isolamento delle coperture dovra' essere realizzato con camera d’aria o con
materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani
sottostanti.
La dichiarazione di Abitabilita' o Agibilita' e' percio' condizionata al
rilievo delle temperature da parte del Responsabile Igiene e Sanita' Pubblica.
Detti locali andranno comunque computati nel calcolo dei volumi, a volume
pieno.
Art. 51 - Lavori privati su spazi o strade pubbliche o vicinali
Nel
caso di interventi su spazi o strade pubbliche o vicinali, il ripristino della
sede stradale, delle pavimentazioni, cordonature, muri a retta, ecc. o
comunque dei piani di campagna, dovra' avvenire a cura e spese del privato o
dell’Ente esecutore dell’impianto, osservando le modalita' tecniche che saranno
prescritte dal Dirigente al momento del rilascio della Concessione; nella
Concessione stessa saranno indicate le prescrizioni da osservare a tutela della
sicurezza e della incolumita' pubblica.
L’obbligo del ripristino si intende esteso a impianti, canalizzazioni,
tubature e quant’altro sotto il piano viario di calpestio viene rinvenuto, salvo
diverse prescrizioni del Dirigente.
Il rilascio della Concessione e' subordinato al versamento presso la
Tesoreria Comunale di deposito cauzionale commisurato all’obbligo del
ripristino, determinato in base a preventivo dell’Ufficio Tecnico.
Lo svincolo della cauzione avverra' dopo l’accertamento, da parte
dell’Ufficio Tecnico, dell’osservanza delle modalita' e delle prescrizioni poste
dall’Amministrazione.
E’ salvo in ogni caso il diritto del Comune, nel caso di strade ed
aree comunali, a percepire apposita tassa per occupazione di suolo pubblico.
CAPO 2
NORME IGIENICHE E TECNOLOGICHE
Art. 52 - Salubrita' del Terreno
E’ vietato realizzare nuove
costruzioni in terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali
insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato
completamente il sottosuolo corrispondente.
Se il terreno sul quale si intendono realizzare opere edilizie e' soggetto
all’invasione di acque superficiali e sotterranee, si deve procedere alla
realizzazione di adeguate opere di risanamento.
Art. 53 - Requisiti relativi all’impermeabilita' e secchezza
Qualsiasi
edificio deve essere adeguatamente isolato dall’umidita' del suolo e da
quella derivante da agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti
devono risultare intrinsecamente asciutti.
Anche tutti gli altri elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere
le eventuali acque di condensazione e permanere asciutti.
I locali abitabili posti al piano terreno devono avere il piano di calpestio
situato ad una quota uguale o superiore al terreno circostante, a sistemazione
avvenuta, e isolato mediante solaio o vespaio aerato le bocchette di
aerazione non devono avere superficie inferiore a 1/100 della superficie del
vespaio; il vespaio deve essere distaccato dal terreno stesso di cm. 20; per i
predetti locali altresi', con esclusione di servizi igienici, ripostigli,
disimpegni e spazi per la circolazione, la parete finestrata deve avere un
prospiciente spazio aperto del terreno circostante, di larghezza non inferiore
alla parete stessa e di profondita' pari ad almeno mt. 5,00 misurati
perpendicolarmente alla parete stessa, privo di muri, scarpate, ciglioni e
simili.
Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici
esistenti, qualora sia dimostrata l’impossibilita' di perseguire le soluzioni
tecniche citate in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle
caratteristiche ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti e di un certo
significato; il progetto dovra' indicare le soluzioni alternative adeguate al
perseguimento dei requisiti citati.
Qualora i locali non destinati alla permanenza di persone risultino anche
parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante e prospiciente,
deve essere prevista una intercapedine aerata di larghezza strettamente
necessaria allo scopo, che circondi i locali in oggetto per tutta la parte
interessata e che abbia piano di posa inferiore alla quota del piano di
calpestio dei locali o altro comprovato sistema di isolamento che garantisca la
impermeabilita' dei locali.
Le griglie di aerazione di questa intercapedini non devono presentare
pericoli per i pedoni e devono essere sicure in relazione alle eventuali
condizioni d’uso a cui possono essere sottoposte.
Per i locali non abitabili posti a livello del terreno e' ammessa la
costruzione di vespaio semplice non aerato. Il solaio dei locali, abitabili e
non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda
freatica, o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico, qualora
non esistono adeguati sistemi di sollevamento meccanico delle acque.
Art. 54 - Spazi interni agli edifici
Negli spazi interni degli edifici
definiti dall’art. 42 come “ampio cortile e patio” possono affacciare ambienti
di qualunque destinazione; nell’ampio cortile possono esservi costruzioni di un
piano ad usi accessori.
Non sono consentiti nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale
copertura ove siano rispettati i limiti di densita' fondiaria e di volume
prescritti. L’uso di parcheggio coperto o autorimessa in cortile e' consentito
ove intervenga il nulla osta dell’Autorita' sanitaria e dei Vigili del Fuoco.
Non sono consentiti muri di recinzione di zone di cortile, se non
completamente traforati e traslucidi.
Negli spazi interni definiti dall’art. 42 come “chiostrine” possono
affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali, locali igienici. Nelle
chiostrine non vi possono essere né sporgenze né rientranze. Tutti gli spazi
interni devono essere accessibili da locali di uso comune.
Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali sistemazioni a giardino;
tutte le rimanenti superficie dovranno essere regolarmente pavimentate,
assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze
o fognoli sifonati.
Art. 55 - Uso dei distacchi fra i fabbricati
I distacchi esistenti fra
fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o
rampe di accesso a parcheggio.
In ogni caso deve essere previste una efficiente protezione
dell’edificio dall’umidita' del terreno ad un adeguato smaltimento delle acque.
Art. 56 - Impianti igienici e di smaltimento delle acque reflue
Per le
modalita' costruttive degli impianti igienici, le modalita' di smaltimento delle
acque piovane e delle acque nere provenienti da insediamenti civili e produttivi
e per gli allacciamenti alle pubbliche fognature, si fa riferimento alle
eventuali prescrizioni che singolarmente possono essere imposte dalla
A.S.L. e ai Regolamenti Regionali.
Gli scarichi degli insediamenti produttivi o classificati tali soggetti
altresi' alle norme e procedure della legge 10.05.1976, n. 319 e successive
modificazioni e integrazione.
Gli scarichi civili o classificati tali che comunque creino problemi per la
salute pubblica dovranno adeguarsi alle prescrizioni e limiti
eventualmente stabiliti con provvedimenti regionali o comunali.
Art. 57 - Scale
Ogni rampa di scala dovra' avere una larghezza utile non
inferiore a 120 cm. per ogni 300 mq. di superficie lorda servita, con minimo di
120 cm. per le scale che servano piu' di una unita' immobiliare salvo che norme
specifiche richiedano dimensioni maggiori (vedi legge n. 13 del 09.01.1989).
L’ambiente delle scale deve essere illuminato e ventilato dall’esterno; le
scale che servono edifici di nuova costruzione con due soli piani fuori terra e
le scale che servono ad edifici esistenti da ristrutturare e/o sopraelevare, per
tre piani fuori terra, possono essere illuminate artificialmente ed areate con
dispositivi meccanici.
Art. 58 - Piani Interrati
I piani risultanti, a sistemazione
realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al
fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro
uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione
per gli addetti a magazzini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad
autorimesse o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno
essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti.
Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota
inferiore a quello dei piani interrati, dovra' essere installato un sistema di
sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell’Ufficiale Sanitario, sia
tale da evitare qualsiasi inconveniente igienico.
L’aerazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare
sufficiente ricambio d’aria.
Art. 59 - Piani Seminterrati
I piani risultanti, a sistemazione
realizzata, parzialmente al disotto del livello delle aree circostanti il
fabbricato, possono essere adibiti ad abitazione, uffici ed altri usi,
soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale e' a quota
inferiore a un metro rispetto alla quota piu' alta delle sistemazioni esterne o
siano dotati di idonei impianti di condizionamento e altezza utile netta interna
e' almeno mt. 2,70 salvo le maggiori altezze prescritte per particolari
destinazioni d’uso.
Per il deflusso delle acque del fabbricato valgono le norme di cui
all’art. 57.
Art. 60 - Piani Terreni
I piani terreni se adibiti ad abitazioni
o uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato, devono essere rialzati
almeno cm 50 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a
sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti
dal Responsabile Igiene e Sanita' Pubblica; la loro altezza interna utile non
deve essere inferiore a mt. 2,70.
I piani terreni adibiti a laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso
pubblico, devono avere altezza utile netta non inferiore a mt. 3,50 salvo
diverse prescrizioni di norme specifiche.
I piani terreni adibiti ad autorimesse o a deposito motocicli o carrozzine
possono avere altezza utile netta di mt. 2,20 salvo diverse prescrizioni di
norme specifiche.
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e'
consentito:
- destinare i piani terreni aventi altezza utile netta di almeno mt. 2,70
anche ad attivita' artigianali e/o commerciali purche' la superficie delle
finestre non sia inferiore ad 1/25 della superficie del pavimento;
- destinare i piani abitabili avente altezza utile netta di almeno mt. 2,60
ad abitazione e/o uffici purche' la superficie delle finestre non sia inferiore
ad 1/6 della superficie del pavimento.
Art. 61 - Norme Comuni a tutti i Piani Abitabili
I locali igienici
possono essere accessibili soltanto da ambienti di disimpegno (corridoi), e da
antibagni, quest’ultimi dotati di ventilazione artificiale.
Su conforme parere del Responsabile Igiene e Sanita' Pubblica, da esprimersi
in sede di esame del progetto, sono consentiti l’accesso diretto ai locali
igienici delle stanze da letto e/o l’areazione artificiale dei medesimi.
Art. 62 - Fabbricati in Zona Rurale
I fabbricati in zona rurale debbono
rispettare le norme igieniche di cui al precedente articolo e debbono, inoltre,
seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli
accessori quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaia, fosse settiche
od impianti di depurazione.
In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le
fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali.
Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione e'
comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie
siano poste a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze minime
dalle finestre dell’abitazione rurale dei fabbricati accessori o dalle porte o
finestre dei locali adibiti a stalle o simili e' di mt. 10,00. La dichiarazione
di Abitabilita' o di Agibilita' puo' essere subordinata alla esecuzione di
eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza, indicate
dal responsabile Igiene e Sanita' Pubblica o dai Vigile del Fuoco.
Art. 63 - Migliorie Igieniche ai Fabbricati Esistenti
Nei fabbricati
esistenti, entro i due anni dall’approvazione del P.R.G. debbono essere
apportate le migliorie che risulteranno indispensabili.
Tali migliorie comprendono almeno l’eliminazione di locali igienici pensili
o comunque esterni alle abitazioni e la dotazione per ogni unita' di abitazione
di un locale igienico secondo le norme di cui ai precedenti articoli.
L’Ufficio Sanitario puo' dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi
vigenti, le unita' di abitazioni che non raggiungono a suo giudizio un livello
igienico accettabile.
Art. 64 - Disposti su aree scoperte
I depositi di materiali su aree
scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione. L’autorizzazione
specifichera' le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l’igiene, il
decoro e la sicurezza pubblica.
In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Dirigente potra'
promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto
comminatoria dell’esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.
CAPO 3 - - NORME TECNOLOGICHE - - Art. 65 -
Requisiti di carattere termico
I locali abitativi per residenza e ufficio possono essere dotati di
impianto di riscaldamento.
Le nuove costruzioni classificate dall’art. 3 del D.P.R. 1052/1977 devono
essere conformi alla prescrizione della legge 09.01.1991, n. 10 e relativo
regolamento di attuazione.
Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti o di inserimento di
impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, il Dirigente puo'
richiedere, su parere della Commissione Edilizia, che siano adottati
provvedimenti atti a garantire un adeguato isolamento nelle coperture, nei solai
soprastanti vani aperti, nei sotterranei, nonché nello stesso impianto termico,
qualora gia' esistente e da ristrutturare.
Art. 66 - Requisiti di carattere acustico
Negli edifici di nuova
costruzione ed in tutti gli interventi su manufatti esistenti sottoposti a
ristrutturazione devono essere adottati sistemi di isolamento acustico.
I materiali usati devono garantire un’adeguata protezione acustica degli
ambienti per quanto concerne:
- i rumori di calpestio, di traffico, degli eventi atmosferici, di gestione
ed uso di impianti comunque installati nel fabbricato;
- i rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui a locali e spazi
destinati a servizi comuni;
- i rumori provenienti da attivita' lavorative e servizi preesistenti.
Le strutture degli edifici dovranno comunque rispettare i requisiti di
isolamento acustico stabiliti dalle vigenti normative o comunque stabiliti con
appositi regolamenti comunali.
Le pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere in opera a porte e
finestre chiuse, un isolamento acustico normalizzato il cui indice di
valutazione sia inferiore a 30 decibel.
Sono fatte salve le diverse o ulteriori prescrizioni deducibili dalla
normativa vigente in materia.
Art. 67 - Requisiti illuminotecnici
Gli edifici devono essere
progettati in modo che l’illuminazione dei locali sia adeguato agli impieghi
visivi richiesti.
L’illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta. Possono
tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta, oppure artificiale:
1) i locali destinati ad ufficio, la cui estensione non consente l’adeguata
illuminazione naturale del piano di utilizzazione;
2) i locali aperti al pubblico destinati ad attivita' commerciali, culturali
e ricreative, nonché i pubblici esercizi;
3) i locali destinati ad attivita' che richiedono particolari condizioni di
illuminazione;
4) i locali destinati a servizi igienici, spogliatoi, gli antibagno;
5) i locali non destinati alla permanenza delle persone;
6) gli spazi di cottura;
7) gli spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e
verticali.
Le pareti trasparenti delle pareti perimetrali esterne, dei solai ed
eventualmente del tetto devono essere dimensionate e posizionate in modo da
permettere l’adeguata illuminazione di piani di utilizzazione. Le parti
trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali degli
alloggi, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle finestre, non
devono avere aree inferiori a 1/8 di quelle del piano di calpestio dei locali
medesimi.
La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici gia'
esistenti, ancorche' sottoposti ad opere di ristrutturazione, puo' essere
autorizzata quando la modifica delle aperture non risulta compatibile con la
conservazione delle caratteristiche ambientali del manufatto.
Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono
essere dotate di dispositivi permanenti che consentono la loro schermatura ed il
loro oscuramento.
Art. 68 - Requisiti relativi alla aerazione e dimensionamento dei locali
Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale
possa fruire in tutte le stagioni di aerazione adeguata alla sua destinazione.
L’aerazione dei locali puo' essere naturale oppure artificiale con sistemi
permanenti adeguati alla destinazione dei locali medesimi. Possono fruire di
aerazione artificiale i locali gia' individuati all’art. 67 ai punti nn. 1 - 2 -
3 - 4 - 5 e 6, mentre i locali di cui al n. 7 possono essere aerati anche
indirettamente.
La ventilazione artificiale puo' essere assicurata mediante un condotto
di aerazione indipendente per ogni locale servito sfociante, di norma, sulla
copertura e dotato di elettro aspiratore con accensione automatica collegata
all’interruttore della illuminazione, oppure, negli edifici con piu' di tre piani
puo' essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo ramificato.
Tale condotto deve essere dotato di elettro aspiratore centralizzato ad
aspirazione continua posta sulla copertura.
I locali destinati alla permanenza di persone, i quali fruiscono di
aerazione naturale devono avere almeno un serramento esterno opportunamente
dimensionato e posizionato dotato di una o piu' porti apribili.
L’altezza media dei locali destinati alla residenza non deve essere
minore di metri 2,70.
La minima distanza tra il pavimento ed il soffitto finiti non deve comunque
essere inferiore a metri 2,20.
L’altezza media puo' essere ridotta:
- a metri 2,40 nei servizi
igienici e negli antibagni degli edifici con destinazione residenziale e non
residenziale, negli spogliatoi, negli spazi destinati a disimpegno ed alla
circolazione orizzontale e verticale, fermo restando l’altezza minima di metri
2,20;
- a metri 2,20 nei locali non destinati alla permanenza di persone (cantine,
soffitte, rimesse, magazzini e simili) con altezza minima di metri 2,00..
Puo' essere autorizzata un’altezza diversa da quella indicata ai punti
precedenti nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel
caso che si mantengono altezze gia' esistenti e sia nel caso di modifiche alle
quote originarie dei solai, quando non si proceda ad un incremento del numero
dei piani e purche' non vengono apportate riduzioni alle altezze preesistenti.
La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere
minore di metri 2,20; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il
pavimento finito dei soppalchi ed il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi
siano destinati alla permanenza di persone.
La superficie dei soppalchi non deve essere superiore ad un terzo di quella
del locale soppalcato.
Detto limite e' elevato ad un ½ per edifici destinati ad attivita' non
residenziali.
La presenza di piu' altezze, compatibili con i vari minimi della norma, in un
unico locale, e' ammissibile qualora le corrispondenti parti del locale abbiano
superfici utili conformi alle disposizioni del D.M. 5 luglio 1975 in rapporto
alle destinazioni d’uso specifiche previste per tali parti.
La superficie utile degli alloggi deve corrispondere ai requisiti fissati
dalle disposizioni del Decreto del Ministero della Sanita' 5 luglio 1975.
I servizi igienici degli alloggi, fatta eccezione per quelli ad uso
esclusivo degli utenti di una sola camera da letto, devono avere un disimpegno
rispetto ai singoli locali.
Il dimensionamento minimo dei singoli vani deve fare riferimento alle
disposizioni di cui al D.M. 5 luglio 1975.
La cucina delle abitazioni deve avere una superficie utile non inferiore a
mq. 8,00.
E’ ammessa una superficie inferiore per il “posto cottura” purche' comunichi
con il soggiorno mediante un vano di superficie non inferiore a mq. 4,00 privo
di infisso.
Per quanto non espressamente qui riportato si rimanda al regolamento di
igiene.
Art. 69 - Requisiti relativi alla sicurezza
Gli edifici ed i loro
elementi costitutivi devono permanere stabili nelle condizioni di impiego.
I parapetti dei balconi e delle finestre non devono poter essere sfondati ed
attraversati per urto accidentale.
La loro altezza non deve essere minore di mt. 1,00 per i balconi e 0,95 per
le finestre.
I parapetti e le superfici vetrate devono rispondere alle loro funzioni
senza costituire pericolo per le persone.
Gli impianti istallati negli edifici ed i depositi di combustibili devono
rispondere alle loro funzioni secondo le norme di legge senza costituire
pericolo per le persone e per le cose.
L’installazione di apparecchi a fiamma non e' consentita nei locali non
adeguatamente aerati e non corrispondenti alle norme di legge.
Gli edifici, in relazione alla destinazione, all’altezza ed alle
caratteristiche delle strutture portanti, devono essere progettati e realizzati
in modo da consentire la salvaguardia, in caso di incendio o di altra calamita',
dall’incolumita' delle persone in essi presenti e dei soccorritori.
I locali degli edifici che fruiscono di illuminazione naturale diretta
devono avere un adeguato numero di serramenti esterni facilmente accessibili
dall’interno e dotati di una o piu' parti apribili.
Art. 70 - Requisiti relativi all’accessibilita' ed uso
La manutenzione
degli elementi costitutivi degli edifici deve poter essere effettuata
agevolmente.
Gli edifici residenziali devono essere dotati di scale che consentano il
trasporto degli infermi da tutti i piani agibili.
Le singole unita' immobiliari degli edifici con piu' di due piani agibili
fuori terra, fatta eccezione per quelli industriali, devono fruire di
accesso da almeno una scala di tipo chiuso.
Ai locali definiti come non agibili e' consentito accedere, oltre che tramite
locali agibili, solo con scale a chiocciola o retrattili.
I locali non agibili non possono dare accesso a servizi igienici e a vani
agibili.
Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono poter
immettere negli edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni normali,
esalazioni, fumi, vibrazioni.
Gli alloggi progettati per uno o due utenti devono essere dotati di uno
spazio di cottura, di un servizio igienico e di un ripostiglio.
Gli alloggi progettati per piu' di due utenti devono essere dotati almeno di
una cucina, di un servizio igienico, di un ripostiglio.
I locali degli alloggi che fruiscono di illuminazione naturale diretta,
devono avere almeno uno dei serramenti esterni dotati di parte trasparenti, ad
altezza d’uomo.
Gli accessi, le rampe, i giardini ed in generale gli spazi privati di uso
collettivo destinati alla circolazione delle persone, esterni ed interni agli
edifici, devono poter essere illuminati anche durante le ore notturne.
I soppalchi agibili per le persone devono essere dotati di parapetti.
Gli spazi privati destinati alla circolazione orizzontale e verticale,
esterni ed interni agli edifici, non devono avere superficie di calpestio
sdrucciolevoli, in condizioni metereologiche normali e sporgenze
insidiose.
Gli spazi destinati alla circolazione promiscua di persone e di
automezzi devono essere dotati di opportuna segnaletica.
Le coperture degli edifici devono essere facilmente accessibili.
Alle presenti norme possono fare eccezione le sistemazioni relative al
recupero di edifici esistenti; la Commissione Edilizia stabilira' la
compatibilita' della soluzione complessiva con l’eventuale carenza di qualcuna
delle presenti condizioni.
Art. 71 - Rifornimento idrico
Ogni fabbricato deve essere provvisto di
acqua potabile distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili,
cosi' da garantire un regolare rifornimento per ogni famiglia.
Oltre che dall’EAAP, secondo le norme dell’apposito regolamento, l’acqua puo'
essere prelevata da falde freatiche o profonde; in tal caso l’utilizzo delle
falde dovra' essere autorizzata dal Dirigente e dall’Ufficio del Genio Civile
competente. Il Dirigente U.T.C. rilascia l’Autorizzazione, previ gli opportuni
accertamenti secondo le modalita' previste dalla vigente normativa in materia.
L’eventuale impianto di approvvigionamento autonomo deve essere realizzato
in modo da non far refluire l’acqua nelle condutture dell’acquedotto EAAP.
Qualora gli edifici abbiano locali abitabili con il pavimento a quota tale
che non possa essere garantita una regolare erogazione, devono essere dotati di
apparecchiatura per l’accumulo ed il sollevamento dell’acqua.
Della stessa apparecchiatura devono essere dotati gli edifici situati in
localita' non adeguatamente servite all’acquedotto EAAP.
Il richiedente la Concessione e' tenuto ad informarsi presso il competente
ufficio EAAP di tale necessita' prima dell’inoltro della domanda ed a
prevedere nel progetto la installazione di tali apparecchiature se necessarie.
L’impianto di accumulo e di sollevamento dell’acqua
e' comunque richiesto per
edifici e complessi di edilizia di notevoli dimensioni, secondo le prescrizioni
dell’Ufficio Tecnico del Comune.
Agli insediamenti industriali l’Amministrazione Comunale puo' imporre gli
accorgimenti tecnologici atti a limitare ogni superfluo prelievo dell’acqua.
Qualora l’approvvigionamento avvenga da piu' fonti (acquedotto, acqua di
falda o di sorgente, acque superficiali) dovranno essere attuate scelte
razionali in relazione ai diversi impieghi, per garantire a ciascun uso la
risorsa piu' idonea, limitando l’impiego di acqua dell’acquedotto.
Tali disposizioni potranno essere dettate sia dall’Amministrazione Comunale,
sia dalle autorita' competenti al controllo degli scarichi idrici ai sensi della
legge n. 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 72 - Impianti igienici e di smaltimento delle acque reflue
Per le
modalita' costruttive degli impianti idrici, le modalita' di smaltimento delle
acque piovane e delle acque nere provenienti da insediamenti civili e
produttivi e per gli allacciamenti alle pubbliche fognature, si fa riferimento
alle eventuali prescrizioni che singolarmente possono essere imposte dalla
A.S.L. e ai Regolamenti della Regione.
Gli scarichi degli insediamenti produttivi o classificati tali sono soggetti
altresi' alle norme e procedure dalla legge 10.05.1976 n. 319 e successive
modifiche ed integrazioni.
Gli scarichi civili o classificati tali che comunque creino problemi
per la salute pubblica dovranno adeguarsi alle prescrizioni e limiti
eventualmente stabiliti con provvedimenti regionali o comunali.
Art. 73 - Impianto di smaltimento dei fumi
Ogni alloggio deve essere
fornito di almeno una canna fumaria, opportunamente dimensionata in funzione
della costruzione, conforme alle caratteristiche previste dal regolamento per
l’esecuzione della legge 13.07.1966, p. 615, recante provvedimenti contro
l’inquinamento atmosferico limitatamente al settore degli impianti termici.
Ogni locale destinato a cucina e tutti i locali, in cui si producono fumi
debbono essere dotati di tubazione di sfogo opportunamente dimensionata e con
scarico alla sommita' del tetto.
Le camere oscure, i laboratori scientifici, nonché le autorimesse a piu'
posti macchina debbono essere ventilati con doppia canalizzazione, una di presa
diretta e una di evacuazione.
Quest’ultima deve giungere al tetto e deve essere dimensionata in modo da
assicurare almeno cinque ricambi di aria all’ora.
Art. 74 - Impianti di smaltimento delle acque piovane
I canali di
gronda, le condutture verticali di scarico (occultate) e le condutture interrate
per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane devono essere di materiale
resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di
numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le acque piovane fino
alla pubblica fognatura delle acque meteoriche, in mancanza di questa, fino alla
destinazione approvata dall’Ufficio di Igiene e dall’Ufficio Tecnico.
Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i
cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico che verso i cortili o
altri scoperti privati.
Le condutture verticali di scarico, se esterne ai muri perimetrali
dell’edificio, dall’altezza minima di mt. 3,50 dal suolo pubblico devono essere
poste in opera incassate nella muratura.
Idonei pozzetti di ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere
installati alla estremita' inferiore di ogni calata; pozzetti di ispezione devono
inoltre essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si
verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture.
Il pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti interni della proprieta',
deve procedere l’allacciamento della pubblica fognatura delle acque meteoriche.
E’ vietato immettere nelle tubazioni o pozzetti delle acque piovane acque di
rifiuto di qualsiasi altra provenienza.
Art. 75 - Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli
impianti di depurazione delle acque di scarico
Lo smaltimento attraverso fosse settiche delle acque luride dovra' essere
effettuato attraverso il preventivo degrassaggio delle acque bionde con
apposito pozzetto il quale, d’altro canto, dovra' essere sottoposto a regolare e
periodica manutenzione.
Inoltre le fosse e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in
proporzione al numero degli abitanti equivalenti serviti secondo quanto previsto
dal Regolamento Regionale.
Corrisponde ad un abitante equivalente:
- un abitante in edifici di
civile abitazione corrispondente a mc. 100 di volume residenziale;
- un posto letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
- due
posti mensa in ristoranti o trattorie;
- un posto letto in attrezzature ospedaliere;
- tre dipendenti in
edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che
non producano acque reflue di lavorazione;
- cinque posti alunni in edifici scolastici o istituti di educazione diurna
(da ridurre a due posti alunno nel caso di presenza di mensa nella scuola).
Ogni fossa settica di nuova installazione deve possedere i seguenti
requisiti:
- essere a quattro camere, con l’ultima munita di filtro a carbone attivo da
sostituire periodicamente, se serve alla chiarificazione di acque nere e bionde;
avere una capacita' minima della prima camera di lt. 250 a persona, di lt. 500
complessivi, sempre a persona, delle altre due camere;
- avere una capacita' utile complessiva minima di mc 0,50 per abitante
equivalente;
- essere il pozzetto sgrassatore della capienza di almeno lt. 80 a persona
con un minimo di lt. 500;
- presentare un’altezza del liquido mai inferiore a mt. 1,50;
- avere i dispositivi per l’afflusso e deflusso dei liquami, cosi' come
quelli per la comunicazione da una camera all’altra, realizzati con tubi a “ T “
o a “ U “ rovesciato, gres o altro materiale molto resistente, di diametro non
inferiore di cm. 10, opportunamente prolungati cosi' da pescare almeno cm. 40 al
di sotto del livello del liquido;
- avere le pareti ed il fondo dello spessore di almeno di cm. 20 costruiti
in mattoni pieni e malta cementizia, oppure in calcestruzzo armato, e
intonaci, a cemento ed avere la copertura costituita da solette in cemento
armato e doppi chiusini in cemento armato, sono utilizzabili manufatti
prefabbricati in cemento compresso previa installazione di platea e rinfianchi
in calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 15.
Le fosse settiche, prima di venire utilizzate, devono essere completamente
riempite di acqua, nel corso del sopralluogo per il rilascio dell’autorizzazione
di Abitabilita' i Agibilita' varra' verificato il rispetto della presente
prescrizione.
Gli impianti di depurazione per le acque luride domestiche devono
assicurare l’assenza completa di cattivi odori e di condizioni che possano
lo sviluppo delle mosche, insetti, topi, ecc.
Tali impianti potranno essere del tipo:
- a sub irrigazione stagna con
l’impiego di vegetali come disperdenti idrici;
- a ossidazione totale.
Al progetto di impianto depurazione per le acque luride domestiche
deve essere allegata una relazione tecnica illustrante le modalita' di
funzionamento dell’impianto e le caratteristiche di quantita' e qualita' dei
liquami prima e dopo il trattamento.
Di norma deve essere previsto un apporto di acqua lurida di lt. 250
per abitante equivalente ad un carico organico non inferiore a 54 gr. Di
B.O.D. per giorno.
Art. 76 - Impianti di depurazione degli scarichi industriali. - Tutela delle
acque dell’inquinamento
Nella realizzazione di impianti di depurazione di scarichi liquidi,
derivanti da cicli lavorativi industriali o artigianali, va osservato quanto
descritto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti o indiretti, in
tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in
fognature nel suolo e nel sottosuolo, sono disciplinati dalla legge 10.05.1976,
n. 319 “tutela delle acque dall’inquinamento” e successive modificazioni e
integrazioni, e dai Regolamenti Regionali.
Tutti gli scarichi devono essere autorizzati con le modalita' previste nella
stessa legge.
Art. 77 - Abbattimento dell’inquinamento atmosferico per impianti
industriali
Tutti gli impianti facenti parte degli stabilimenti industriali, sia di
nuova realizzazione o esistenti, che possono contribuire all’inquinamento
atmosferico devono possedere impianti di abbattimento rispondenti alle
prescrizioni delle norme previste nel regolamento di esecuzione della
legge 13.07.1977 n. 615 “provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico,
limitatamente al settore delle industrie” di cui al D.P.R. 14.04.1971, n. 322.
Per la realizzazione o la modifica dei suddetti impianti deve essere
richiesta al Sindaco specifica Concessione, contemporaneamente alla
richiesta per il rilascio della Concessione Edilizia per la costruzione
degli stabilimenti o per la modifica degli stessi, o per i soli lavori
relativi agli impianti.
La richiesta deve contenere , oltre ai progetti e alla documentazione di cui
al predetto Regolamento, i dati e le informazioni secondo i modelli disponibili
presso l’Ufficio Urbanistica, predisposti dal Comitato Regionale contro
l’inquinamento atmosferico.
Art. 78 - Impianti di aerazione
Nei casi d’adozione di impianti di
aerazione artificiale, oppure di aria condizionata, l’impianto deve tener conto
della destinazione d’uso dei locali, con particolare riferimento ai suoi livelli
di rumorosita' e di igienicita'.
In ogni caso, prima dell’inizio dei lavori relativi alla Concessione o
Autorizzazione Edilizia, deve essere presentato uno schema dell’impianto e, ove
del caso, il progetto esecutivo del medesimo. Il rilascio
dell’autorizzazione d’abitabilita' o Agibilita' e' subordinato alla verifica
dell’impianto.
Art. 79 - Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione incendi
Ai fini della prevenzione degli incendi, nei fabbricati devono essere
rispettate, a secondo delle caratteristiche dell’edificio stesso, le condizioni
di seguito specificate:
1) i vani delle scale e degli ascensori, nonché i relativi accessi e
disimpegni, non devono essere in comunicazione diretta con magazzini, depositi,
negozi, laboratori ed in genere locali destinati ad abitazione e ad uffici, sono
ammesse scale esterne aperte;
2) la struttura portante delle scale ed i pianerottoli devono essere in
cemento armato o in materiale con analoghe caratteristiche di resistenza
termica. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli del le scale a
servizio di piu' di due piani non puo' essere inferiore a mt. 1,20 salvo che norme
specifiche richiedano dimensioni maggiori o comunque diverse;
3) ogni scala puo' servire fino ad un massimo di 500 mq. Di superficie
utile coperta per piano e non piu' di quattro alloggi per piano;
4) le pareti dei vani scala e dei vani ascensore devono avere uno spessore
minimo di 20 cm. se in muratura di mattoni piani e di cm. 15 se in cemento
armato;
5) scale ed ascensori possono arrivare alla cantina solo attraverso zone
scoperte e disimpegni aerati direttamente dall’esterno con superficie minima di
mq. 0,50 e provvisti di porta metallica;
6) ogni scala deve essere dotata all’ultimo piano di un’apertura munita di
infisso apribile eventualmente anche sul soffitto;
7) gli edifici di nuova costruzione a piu' piani devono avere le strutture
orizzontali (comprese le coperture) incombustibili. I solai e le coperture sopra
garages, locali caldaie, magazzini di deposito di materiale combustibile devono
essere in cemento armato, o se in materiale laterizio, con protezione
costituita da una soletta in cemento armato di almeno cm. 4 di spessore;
8) in tutti gli edifici sono vietati le pareti divisorie in materiali
combustibili. Sono consentite le pareti mobili con carattere di infisso,
pareti divisorie con mobili inter-parete per uffici e simili;
9) oltre a quanto sopra specificato la rispondenza a tutte le normative di
legge in materia.
Art. 80 - Centrali termiche
Per quanto attiene alle centrali termiche
dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nelle apposite leggi
e regolamenti di esecuzione vigenti in materia, con riferimento alle
potenzialita' delle centrali stesse ed al tipo di combustibile che si intende
utilizzare.
Art. 81 - Barriere architettoniche
Nella progettazione di strutture
pubbliche o comunque collettive, con particolare riguardo a quelle di tipo
collettivo-sociale, sia per nuove costruzioni come per quelle da ristrutturare,
dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al Regolamento per la
attuazione delle leggi 30.03.1971, n. 118 (Norme sull’abbattimento delle
barriere architettoniche), approvato con D.P.R. 27.04.1978, n. 384 e legge n. 13
del 09.01.1989.
TITOLO 4 - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
CAPO UNICO
Art. 82 - Ritardato od omesso versamento
1) Le Ragioni determinano le
sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di Concessione di
misure non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al
doppio;
2) Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di
Concessione di cui agli artt. 3, 5, 6 e 10 della legge 28.01.1977, n. 10,
comporta:
a) aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il
versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l’aumento del contributo in misura al 50 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato
il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni.
Art. 83 - Provvedimenti amministrativi
Per tali provvedimenti si fa
esplicito riferimento alla legge n. 47 del 28.02.1985 agli artt. 10, 11, 12, 13.
Art. 84 - Sanzioni penali
Salvo che il fatto costituisca piu' grave
reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l’ammenda fino a lire 20 milioni per l’inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalita' esecutive previste dalla presente legge, dalla legge
17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto
applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, degli strumenti urbanistici, e
della Concessione;
b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da lire 10 milioni a lire 100
milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza della
Concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di
sospensione;
c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da lire 30 milioni a lire 100
milioni nel caso di lottizzazione abusiva dei terreni a scopo edilizio, come
previsto dal primo comma dell’art. 18.
La stessa si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone
sottoposte a vincolo storico, artistico archeologico, paesistico, ambientale, in
variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza della Concessione.
Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui
all’art. 17 della legge 28.01.1977, n. 10.
Art. 85 - Adeguamento al Regolamento delle Costruzioni Preesistenti
Il
Sindaco, per motivi di pubblico interesse potra', sentita la Commissione Edilizia
e, se il caso l’autorita' urbanistica territoriale competente, ordinare la
demolizione di costruzione e la rimozione di strutture occupanti o restringenti
le sedi stradali ed eseguite a termini delle norme che vigevano all’epoca
della loro costruzione, salvo il pagamento dell’indennita' spettante ai
proprietari.
Art. 86 - Disposizioni transitorie
I lavori di qualsiasi genere non
ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento
sono soggetti alle disposizioni in esse dettate.
I lavori gia' iniziati in base a Concessione Edilizia o Autorizzazione
precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti
dalle leggi vigenti, ma dovranno uniformarsi alle norme in quanto applicabili.
Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, potranno
essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le Autorizzazioni
relative all’occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle
precedenti disposizioni.
NOTE:
[C1] DGR 1013/2005 - Art. 15: Nuove Costruzioni
- Dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente:
"Alle domande di concessione
edilizia per nuove costruzioni in ambito antico (zona storica) oltre agli
elaborati e documenti di cui al primo comma devono essere allegati anche una
dichiarazione giurata di conformita' ai fabbricati esistenti accompagnata da una
relazione sulla natura ed uso del materiali da impiegare nella costruzione.
[C2] DGR 1013/2005 - Art. 19: Interventi di ristrutturazione edilizia ed
ampliamento.
Dopo il primo comma viene aggiunto il seguente:
"Alle domande di
concessione edilizia per ampliamento di fabbricati in ambito antico (zona
storica) oltre alla documentazione di cui all'art.15, deve essere prodotta una
dichiarazione asseverata ed unadocumentazione di rappresentazione, anche
fotografica, dalla quale emerga che non vengono occupati luoghi qualificati da
giardini storici, antichi orti o da essenze arboree di particolare pregio
naturalistico".
[C3] DGR 1013/2005 - Art. 43: Campionatura - Dopo il
comma 2 viene aggiunto il seguente:
E' fatto obbligo del mantenimento o del
ripristino delle originarie finiture e colori sulle facciate degli edifici
ricadenti nella Zona tipizzata "A" (Centro Storico), o comunque di pregio
architettonico esistente sul territorio comunale, e pertanto e' necessario
allegare al progetto una relazione asseverata circa il rispetto di tale obbligo,
e campionature dei materiali esistenti e da utilizzare.
[C4] DGR
1013/2005 - Art. 44: Aspetti e manutenzione degli edifici
Dopo il comma 12
viene aggiunto il seguente:
"Le finiture originarie ed i colori sulle facciate degli edifici ricadenti
nella zona A (Centro Storico) e quelle di pregio architettonico insistenti nel
territorio comunale, devono essere mantenuti. Pertanto e' vietato lo
scorticamento di facciate originariamente coperte da scialbo di calce".