NORMATIVA

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  PRG - REGOLAMENTO EDILIZIO


INDICE

TITOLO 1 - NORME GENERALI E PROCEDURALI

CAPO 1 - NORME GENERALI

   Art. 01 Contenuto e limiti del Regolamento Edilizio

CAPO 2 - COMMISSIONE EDILIZIA

   Art. 02 Attribuzioni della Commissione Edilizia

   Art. 03 Composizione della Commissione Edilizia

   Art. 04 Funzionamento della Commissione Edilizia

CAPO 3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI  EDILIZI

   Art. 05 Definizione degli interventi  Edilizi

   Art. 06 Opere soggette a Concessione Edilizia

   Art. 07 Opere soggette ad Autorizzazione

   Art. 08 Lavori eseguibili d’urgenza

   Art. 09 Opere Interne

   Art. 10 Normative per opere esterne e a verde

 

CAPO 4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA E AUTORIZZAZIONE

   Art. 11 Caratteristiche della Domanda di Concessione Edilizia

   Art. 12 Procedimento per il rilascio della Concessione Edilizia

   Art. 13 Caratteristiche della domanda di Autorizzazione

   Art. 14 Procedimento per il rilascio della Autorizzazione

 

CAPO 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ATTI E PROGETTI DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI CONCESSIONE EDILIZIA O DI AUTORIZZAZIONE

   Art. 15 Nuove costruzioni

   Art. 16 Interventi di manutenzione ordinaria

  Art. 17 Interventi di manutenzione straordinaria: adeguamento; distacco; igienico, tecnologico e funzionale; consolidamento

   Art. 18 Interventi di risanamento igienico; restauro; risanamento conservativo.

   Art. 19 Interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamento

   Art. 20 Interventi di conversione d’uso e trasformazione tipologica

   Art. 21 Interventi di demolizione

   Art. 22 Interventi per formazione e modifica di giardini

   Art. 23 Progetti di Variante, Variante in corso d’opera

   Art. 24 Progetti di massima

 

CAPO 6 - CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE EDILIZIA O AUTORIZZAZIONE

   Art. 25 Caratteristiche della Concessione Edilizia o Autorizzazione

   Art. 26 Titolarita' della Concessione Edilizia e/o Autorizzazione

   Art. 27 Validita' rinnovo e decadenza della Concessione Edilizia e/o Autorizzazione

   Art. 28 Progettista Direttore dei Lavori e Costruttore

   Art. 29 Deleghe

 

CAPO 7 - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE

   Art. 30 Apertura del cantiere: richiesta dei  punti fissi di linea di livello

    Art. 31 Organizzazione del cantiere

    Art. 32 Occupazione e manomissione di suolo pubblico

    Art. 33 Visite di controllo

    Art. 34 Ultimazione dei lavori

    Art. 35 Collaudi

    Art. 36 Opere soggette ad autorizzazioni di abitabilita' o agibilita'

    Art. 37 Autorizzazione di abitabilita' ed agibilita': procedure

 

CAPO 8 - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI

   Art. 38 Strumenti urbanistici esecutivi

   Art. 39 Caratteristiche degli atti e progetti

   Art. 40 Progetto di massima dei Piani Esecutivi 

 

TITOLO 2 - DEFINIZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

CAPO UNICO

   Art. 41 Indici e parametri

   Art. 42 Definizioni

 

TITOLO 3 - DISCIPLINA URBANISTICA

 

CAPO 1 - ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO

   Art. 43 Campionatura

   Art. 44 Aspetto e manutenzione degli edifici

   Art. 45 Aggetti sporgenze e balconi 

   Art. 46 Zoccolatura intercapedini recinzioni

   Art. 47 Apposizione di cartelli ed oggetti di pubblicita'

   Art. 48 Vetrine insegne marciapiedi

   Art. 49 Tabelle stradali, numeri civici, indicatori stradali, autorimesse

   Art. 50 Soffitti inclinati, sottotetti

   Art. 51 Lavori privati su spazi o strade pubbliche o vicinali

 

CAPO 2 - NORME IGIENICHE E TECNOLOGICHE

   Art. 52 Salubrita' del terreno

   Art. 53 Requisiti relativi all’impermeabilita' e secchezza

   Art. 54 Spazi interni agli edifici

   Art. 55 Uso dei distacchi fra i fabbricati

   Art. 56 Impianti igienici e di smaltimento delle acque reflue

   Art. 57 Scale

   Art. 58 Piani interrati

   Art. 59 Piani seminterrati

   Art. 60 Piani terreni

   Art. 61 Norme comuni a tutti i piani abitabili 

   Art. 62 Fabbricati in zona rurale

   Art. 63 Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti

   Art. 64 Depositi su aree scoperte

 

CAPO 3 - NORME TECNOLOGICHE

   Art. 65 Requisiti di carattere termico

   Art. 66 Requisiti di carattere acustico

   Art. 67 Requisiti illuminotecnici

   Art. 68 Requisiti di aerazione e dimensionamento dei locali

   Art. 69 Requisiti relativi alla sicurezza

   Art. 70 Requisiti relativi all’accessibilita' ed uso

   Art. 71 Rifornimento idrico

   Art. 72 Impianti igienici e di smaltimento delle acque reflue

   Art. 73 Impianto di smaltimento dei fumi

   Art. 74 Impianti di smaltimento delle acque piovane 

   Art. 75 Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque di scarico

   Art. 76 Impianti di depurazione degli scarichi industriali. tutela delle acque dall’inquinamento

   Art. 77 Abbattimento dell’inquinamento atmosferico   per impianti industriali

   Art. 78 Impianti di aerazione

   Art. 79 Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione incendi

   Art. 80 Centrali Termiche

   Art. 81 Barriere architettoniche

 

TITOLO 4 - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

CAPO UNICO

   Art. 82 Ritardato od omesso versamento

   Art. 83 Provvedimenti amministrativi 

   Art. 84 Sanzioni penali

   Art. 85 Adeguamento al Regolamento delle Costruzioni preesistenti

   Art. 86 Disposizioni transitorie


 

TITOLO 1 - NORME GENERALE E PROCEDURALI


CAPO 1 -   - NORME GENERALI


Art. 1 - Contenuto e limiti del Regolamento Edilizio

Il presente Regolamento disciplina:
- ogni attivita' comportante la trasformazione urbanistica ed Edilizia del territorio Comunale:
- l’esecuzione di opere che modifichino in qualsiasi modo l’ambiente urbano e quello naturale (fatta eccezione per la consuetudinarie operazioni agricole);
- la realizzazione di opere di urbanizzazione.
I citati interventi  sono disciplinati, oltre dal presente Regolamento e per quanto in esso non specificato, da:
a) Tutte le Leggi e Regolamenti Statali e Regionali vigenti che siano applicabili in materia;
b) Piano Generali o Tematici Regionali e Provinciali redatti  ai sensi della L.R. n. 56/80 e della Legge 142/1990;
c) Strumenti Urbanistici generali e particolari vigenti sul  territorio comunale ed altre disposizioni di carattere ed interesse eminentemente locale o legate alla problematica Urbanistica ed Edilizia Comunale, alla sua organizzazione ed  alla sua gestione;
d) Programmi Pluriennali di Attuazione dei medesimi strumenti urbanistici.

CAPO 2 - COMMISSIONE EDILIZIA

Art. 2 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Il Consiglio Comunale puo' nominare la Commissione Edilizia Comunale, in caso di nomina :
- la Commissione , oltre che nei casi previsti dalla legge, dovra' esprimere parere:
a) sull’interpretazione del “Regolamento Edilizio”;
b) sulle questioni di carattere edilizio concernenti il territorio comunale;
c) sulle opere di attivita' soggette a Concessione Edilizia;
d) sui piani esecutivi ed attuativi;
e) in via preliminare, su progetti di massima relativi  ad opere di particolare importanza.
f) La Commissione Edilizia, su richiesta del Dirigente, dovra' esprimere inoltre il parere su qualsiasi altro problema di natura urbanistica o Edilizia che si ritenga di sottoporre all’esame  della Commissione stessa.
Il parere concerne:
- il valore formale, funzionale e tecnico dell’opera progettata, del suo decoro, in rapporto al rispetto dei valori ambientali.
- La Commissione Edilizia, di propria iniziativa, sottoporra' alla Civica Amministrazione tutte quelle proposte che credera' convenienti nell’interesse dell’arte, dell’estetica e del pubblico decoro, sia  per togliere brutture, sconci architettonici esistenti, sia anche per migliorare l’aspetto del contesto urbano e ambientale.
 

Art. 3 - Composizione Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia e' composta:
a) dal Sindaco o Assessore delegato che la presiede;
b) da due consiglieri  comunali di cui uno della minoranza;
c) dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale o da un suo delegato;
d) dal responsabile di Igiene e Sanita' Pubblica o da un suo delegato;
e) da un agronomo, da un architetto, da un ingegnere, da un geologo e da un geometra;
f) da un procuratore legale o avvocato con specifica competenza in diritto amministrativo;
g) da un esperto designato dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici.
I componenti della lettera b) vengono designati dal Consiglio  Comunale  e restano in carica per il periodo in cui  rivestono la funzione di Consigliere Comunale , nel caso di dimissioni o di decadenza da Consigliere Comunale decadono anche dalla carica di componenti della Commissione Edilizia.
I componenti tecnici di cui alle lettere e) e f) vengono scelti dal Consiglio Comunale tra terne proposte dai competenti Ordini Professionali e saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti per tre riunioni consecutive senza documentato motivo.
I componenti stessi restano in carica tre anni.
La Commissione deve essere rinnovata ogni tre anni; alla scadenza del triennio la Commissione stessa decadra' di diritto, sei mesi prima della  scadenza del triennio scaduto il Sindaco dovra' predisporre gli atti per il rinnovo della Commissione richiedendo le terne ai competenti ordini professionali.

Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia

La Commissione si riunisce almeno una volta al mese e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o la richieda un terzo dei componenti, le convocazioni straordinarie devono avvenire in forma e in tempi che garantiscano ai componenti la conoscenza degli argomenti da trattare.
Per la validita' delle adunanze deve intervenire la maggioranza dei componenti e tra essi deve obbligatoriamente esservi il Presidente, il responsabile dell’Ufficio Tecnico (o un suo delegato); le deliberazioni sono validamente espresse con il voto favorevole  della maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parita' prevale il voto del Presidente; sara' facolta' del Presidente e/o della maggioranza dei presenti di invitare, quando si debbono trattare argomenti che richiedono una competenza specifica, alle riunioni della Commissione uno o piu' esperti senza diritto di voto; i pareri da loro espressi devono essere verbalizzati; la Commissione e' tenuta ad ascoltare il progettista quando questi lo abbia richiesto al momento della presentazione del progetto, in tal caso il progettista dovra' essere convocato negli stessi modi e tempi dei componenti la Commissione; i progetti potranno essere esaminati dalla Commissione solo dopo che sono stati istruiti dall’Ufficio Tecnico; il Presidente designa tempestivamente  tra i componenti della Commissione i relatori dei singoli progetti; le funzioni di segretario della Commissione Edilizia saranno svolte da un impiegato dell’Ufficio Tecnico Comunale all’uopo designato dal Sindaco.
I commissari  che siano direttamente interessati alla realizzazione di un’opera non possono presenziare all’esame  e alla votazione su di essa; possono, a giudizio della Commissione, essere invece chiamati per chiarimenti, possono comunque essere sentiti per chiarimenti anche i tecnici che hanno firmato i progetti esaminati dalla Commissione, previa apposita istanza dei medesimi o su richiesta della Commissione stessa, di questa procedura deve essere fatto esplicito riferimento nel verbale.
I processi verbali delle adunanze sono scritti su apposito registro del segretario della Commissione e devono contenere la motivazione sintetica del parere espresso ed il nominativo degli esperti eventualmente invitati; in caso di non unanimita' devono essere riportati i voti ottenuti (favorevoli, contrari e astenuti) e le eventuali dichiarazioni di voto. In ogni caso devono essere riportate le motivazioni che suffragano i pareri negativi, i verbali delle adunanze sono firmati dal Presidente, dal Segretario della Commissione e dai Commissari presenti alla seduta, il parere espresso dalla Commissione Edilizia deve essere riportato interamente sulla pratica esaminata e, in forma sintetica, sui relativi allegati di carattere amministrativo e tecnico con la dicitura “Esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del_____________ con parere___________________”
Nell’esame dei progetti, o nella richiesta di pareri  concernenti interventi sul territorio o sul tessuto  urbano, sara' tassativamente seguito l’ordine risultante dalla data  di protocollo (appositamente istituito presso l’Ufficio Tecnico Comunale) della relativa “domanda” presso l’Ufficio Tecnico Comunale, a tale ordine si dovra'  derogare (sulla base di motivata richiesta del Responsabile del procedimento o dal Dirigente) per i progetti che siano soggetti a finanziamenti pubblici  (POP, Patti Territoriali,  Legge 488, ecc,  e/o che vi sia urgenza legata a particolari condizioni statiche.
Trascorsi due anni senza che l’interessato abbia provveduto a produrre eventuali integrazioni richieste dalla Commissione Edilizia o dall’Ufficio per il proseguimento della pratica, oppure al ritiro della Concessione o all’autorizzazione, lo stesso dovra' presentare domanda di riesame della pratica mai conclusa.
 

CAPO 3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI


Art. 5 - Definizione degli interventi edilizi

Per quanto attiene la definizione degli interventi edilizi, l’onerosita' o gratuita' del provvedimento autorizzato degli stessi, la misura dei contributi da corrispondere e degli eventuali ulteriori adempimenti da espletare prima del rilascio  dell’autorizzazione o concessione, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia ed ad apposita deliberazione del Consiglio Comunale.


Art. 6 - Opere soggette a Concessione Edilizia

Le opere che comportano la trasformazione urbanistica ed Edilizia del territorio Comunale sono subordinate alla Concessione Edilizia da parte del Dirigente L’Ufficio Tecnico. In particolare sono soggette a  Concessione Edilizia  (onerosa o gratuita), secondo  quanto disposto dalle vigenti disposizioni nonché dal successivo capo 4:
1) nuove costruzioni;
2) interventi sul Patrimonio edilizio esistente, di cui alle lettere d ed e dell’art. 31 della legge  457/1978
3) cappelle, edicole e monumenti funerari in genere;
4) costruzione ed impianti relativi all’esercizio dell’attivita' estrattiva;
5) case e strutture prefabbricati collocate stabilmente al suolo
6) interventi relativi ad aree scoperte che non si configurano come semplici sistemazioni esterne, oggetto di autorizzazione  secondo le distinzioni del successivo art. 10;
7) cave, torbiere, discariche di rifiuti.
 

Art. 7 - Opere soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad Autorizzazione del Dirigente  L’Ufficio Tecnico, da rilasciarsi nelle forme e con le procedure di cui al successivo articolo 14 del presente Regolamento Edilizio, le seguenti opere:
1) interventi di manutenzione straordinaria (art. 31 lettera b legge 457  del 5.8.1978;
2) interventi di installazione o trasformazione di insegne e mostre, qualora eccedono le dimensioni degli sporti, tende esterne mobili, cartelloni pubblicitari o di indicazione, impianti di illuminazione esterna di carattere permanente che siano situati in luoghi pubblici o che siano prospicienti luoghi pubblici, modifiche di prospetto, manufatti di carattere precario o di durata limitata nel tempo, perforazioni di pozzi per l’estrazione delle acque, le tettoie, opere a carattere provvisorio;
3) interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 31 lettera c legge 457/78);
4) interventi relativi alla rimozione o la modifica di elementi di decoro o di arredo urbano;
5) interventi per manufatti provvisori. Detta autorizzazione, per la quale puo' essere richiesto apposito atto unilaterale d’obbligo e/o fidejussione a garanzia, non sostituisce a nessuno effetto la Concessione per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e non riguarda impianti destinati al commercio su aree a tal fine messe a disposizione della competente autorita' comunale;
6) i cambiamenti di destinazione d’uso anche formali, nei limiti consentiti dal P.R.G.  Il cambio di destinazione d’uso relativo ad attivita' commerciali (supermercati o attivita' similari di media distribuzione, ecc. ), artigianali (autofficine, gommisti, elettrauti, ecc.) , lavorazione del ferro ed attivita' similari, ecc. o circoli privati (circoli ricreativi, balere, discoteche ed attivita' similari, ecc.) che comporta un notevole incremento dei carichi urbanistici  e' subordinato alla esistenza di aree di pertinenza dei fabbricati (ad esclusivo uso dell’immobile soggetto a nuova destinazione) da destinare a parcheggio nella misura minima di 80 mq. per ogni 100 mq. di superficie con destinazione commerciale, artigianale, circolo privato.
Il cambio di destinazione d’uso anche formale e' oneroso qualora lo stesso venga richiesto nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori. Il contributo di urbanizzazione e' dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione determinata con riferimento al momento della intervenuta variazione.
7)   posa in opera di frangivento in alluminio e/o vetro per la protezione di balconi e verande.
Sono altresi' soggette ad Autorizzazione, a condizione che siano conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti e non sottoposti ai vincoli previsti dalle leggi 01.06.1939, n. 1089, e 29.06.1939 n. 1497 e 08.08.1985 n. 431; le seguenti opere:
- pertinenze o impianti tecnologiche al servizio di edifici esistenti con esclusioni di volumi, opere murarie e sistemazione esterne di cui al successivo articolo 10;
- occupazione di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di merce a cielo libero;
- opere di demolizione, i rinterri e gli  scavi che non  riguardino la coltivazione di cave o torbiere;
- opere di fognatura  e depurazione civile ed industriale di modesta entita' a servizio di edificio esistente.  


Art. 8 - Lavori eseguibili d’urgenza

Oltre alle opere da eseguire su ordinanza del Sindaco per la tutela della pubblica incolumita', potranno essere iniziate senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni.
Entro ventiquattro ore dall’inizio dei lavori deve essere data pero' comunicazione al Sindaco mediante lettera raccomandata. La  domanda e la documentazione relativa alle opere da eseguire deve essere comunque presentata al Sindaco entro quindici giorni dall’inizio delle stesse. In quest’ultimo caso il proprietario o il conduttore sono responsabili della valutazione relativa alla effettivita' del pericolo.


Art. 9 - Opere interne

Le opere interne alle costruzioni come definite dall’art. 26 della legge 28.02.1985 n. 47 e successive modificazioni non sono soggette a Concessione né autorizzazione. Per l’esecuzione di detti interventi deve essere seguita la procedura stabilita dal secondo comma del sopracitato art. 26, nonché dalla circolare  30.07.1985 n. 3356-25 del Ministero dei Lavoro Pubblici.


Art. 10 - Normative per opere esterne e a verde

Sono soggette alle seguenti norme i lavori di sistemazione completa, risistemazione o modifica sostanziale e demolizione parziale o totale di spazi liberi per qualsiasi destinazione di uso predisposti, ubicati nelle zone indicate dal P.R.G. come urbane e quelli a diretto corredo degli edifici sia esistenti che di nuova costruzione ubicate nelle zone extraurbane.
I lavori di cui al precedente comma riguardano:
a) opere  murarie come recinzioni, muri a retta, vasconi e cisterne, parcheggi non filtranti, scalinate, terrazzamenti, pergolati in muratura, strade e piazzali, chioschi e padiglioni con esclusione dei cordonati, muretti d’unghia e simili, focolai all’aperto  di misura inferiore a metri 1,30 x 1,00 x 1,50 e serre in vetro con superficie non superiore a mq. 3,00 e altezza non superiore a mt. 1,80;
b) sistemazione a verde, costituite da piante di basso e alto  fusto (1^ 2^ e 3^  grandezza) essendo esclusi gli arbusti, le siepi, i prati e gli alberi da frutta.
Per l’esecuzione dei lavori sopra specificati l’interessato dovra' ottenere l’Autorizzazione o Concessione del Dirigente l’Ufficio Tecnico in base alle vigenti procedure, secondo le seguenti destinazioni:
- l’Autorizzazione e' richiesta per risistemazione o modificazione sostanziali degli spazi  all’aperto , ivi compresi l’abbattimento di piante ad alto fusto;
- la Concessione e' richiesta per la sistemazione ex novo.
I sopradetti atti di assenso  potranno essere indipendenti dagli eventuali rispettivi atti riguardanti edifici ed avere scadenze autonome.
Per tutte le nuove sistemazioni e per le modificazioni sostanziali si richiede che almeno  il 40% della superficie totale degli spazi all’aperto sia riservato esclusivamente ad opere a verde o con suolo filtrante. L’esame dei progetti di sistemazione di spazi all’aperto avverra' da parte della Commissione Edilizia Comunale.
Nei casi di maggiore rilevanza potra' essere richiesto parere conclusivo di uno o piu' specialisti.


CAPO 4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA E DELLA AUTORIZZAZIONE


Art. 11 - Caratteristiche della Domanda di Concessione Edilizia

La domanda di Concessione  Edilizia dovra' essere compilata sugli appositi moduli e stampati forniti dall’Amministrazione Comunale.
Oltre alla specificazione dell’oggetto della domanda dovranno anche essere indicate le generalita', il domicilio ed il codice fiscale del proprietario (o dell’avente titolo) e del progettista e, per quest’ultimo, anche il numero di iscrizione all’albo professionale; la domanda deve essere firmata da entrambi.
Se il richiedente non e' proprietario dell’area o del fabbricato  alla domanda dovra' essere allegato il titolo che lo abilita a richiedere la concessione. Per le aree edificabili e per i fabbricati appartenenti a persone giuridiche la domanda di Concessione deve essere sottoscritta dall’organo che ne ha la legale rappresentanza. La domanda deve essere corredata da tutti gli allegati indicati al Capo 5 per le varie categorie di intervento, salvo ulteriori disposizioni relativi ai singoli manufatti ed alle zone omogenee di P.R.G., nonché derivanti da leggi nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, fatte salve inoltre le precauzioni per la sicurezza  degli impianti e per la prevenzione infortuni e le norme per la salvaguardia di esigenza di carattere igienico e sanitario e le necessarie autorizzazioni.


Art. 12 - Procedimento per il rilascio della Concessione Edilizia

Art. 4 della legge 493/1993
“1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l’ufficio abilitato a riceverla comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione.
2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’artico 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una  dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformita' del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine puo' essere interrotto una sola  volta se il responsabile del procedimento richiede all’interessato, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine  il responsabile del  procedimento formula una motivata proposta all’autorita' competente all’emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti  al presente comma sono raddoppiati per i Comuni con piu'  di 100.000 abitanti.
3. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della Commissione Edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento e' tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al Sindaco indicando i motivi per i quali il termine non e' stato rispettato. Il Regolamento Edilizio Comunale determina i casi in cui il parere della Commissione Edilizia non deve essere richiesto.
4. La Concessione Edilizia e' rilasciata entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui alla comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell’attivita' edilizia.
5. Decorso inutilmente il termine per l’emanazione del provvedimento conclusivo, l’interessato puo', con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all’autorita' competente di adempiere entro quindici giorni del ricevimento della richiesta.
6. Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 5, l’interessato puo' inoltrare istanza al presidente della giunta regione competente, il  quale, nell’esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i quindici giorni successivi un Commissario ad acta che, nel termine di trenta giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della Concessione Edilizia. Gli oneri finanziari relativi all’attivita' del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune interessato”.


Art. 13 - Caratteristiche della domanda di Autorizzazione

Per effettuare gli interventi soggetti ad Autorizzazione del  Dirigente l’Ufficio Tecnico deve essere presentata una domanda.
La domanda, in carta legale o resa legale, dovra' essere indirizzata al Sindaco ed in essa devono essere indicate, oltre alle generalita', il domicilio ed il codice fiscale del richiedente, le caratteristiche dell’intervento, la sua esatta  ubicazione, la destinazione ed uso e descritte sinteticamente le opere previste con le indicazioni dei materiali impiegati
Dovranno altresi' essere allegati alla domanda tutti quei documentati indicati al capo 5 per le varie categorie di intervento.


Art. 14 - Procedimento per il rilascio della Autorizzazione

Nel caso di opere o attivita' soggette ad Autorizzazione, l’istruttoria e' affidata  in via esclusiva all’Ufficio tecnico Comunale, a meno che, non si tratti di interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria da eseguire su immobili tutelati ai sensi della legge n. 1089 dell’1.6.1939 e legge 29.6.1939 n. 1497 o 16.04.1973 n. 171 per i quali e' necessario acquisire il parere della Soprintendenza.
Il parere della Commissione Edilizia potra' essere, comunque, espresso ove ne faccia richiesta l’Ufficio Tecnico Comunale o chiunque ne abbia interesse.
In tal caso le procedure sono quelle previste dal precedente art. 13.
Negli altri casi l’Ufficio tecnico, al momento di presentazione della domanda di Autorizzazione, comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda acquisisce i pareri che il richiedente non abbia l’obbligo di allegare, redige la relazione e la trasmette al Sindaco o Assessore delegato.
Il Sindaco, o l’Assessore delegato, notifica al richiedente le sue determinazioni entro quindici giorni dall’assegnazione del parere dell’Ufficio Tecnico. Il Sindaco o l’Assessore delegato, puo' rinviare la domanda alla Commissione e/o all’Ufficio Tecnico onde acquisire ulteriori elementi di giudizio.


CAPO 5 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ATTI E PROGETTI DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI CONCESSIONE EDILIZIA O DI AUTORIZZAZIONE


Art. 15 - Nuove costruzioni

Alle domande di Concessione Edilizia devono essere allegati i seguenti elaborati e documenti:
a) il riferimento allo strumento urbanistico (mappe e norme che interessano direttamente l’intervento) con evidenziata l’area di intervento;
b) estratto della mappa catastale (o tipo di frazionamento) relativa alla zona interessata dall’opera da realizzare, ove risultino le consistenze esistenti accatastati entro 100 metri di raggio dell’area oggetto dell’intervento; tale documento deve riportare data del rilascio non anteriore a sei mesi dalla data dalla domanda di Concessione;
c) planimetria in scala 1:500, oppure in scala 1:200 ove necessario, che indichi l’ubicazione dell’opera da realizzare, i fabbricati esistenti fino alla distanza  di almeno 50 metri dai confini dell’area edificabile, le distanze dai confini e dai fabbricati limitrofi, le larghezze delle strade su cui prospetta l’opera da realizzare, le quote altimetriche principali, sia naturali che di progetto, in relazione ad un caposaldo certo;
d) mappa indicante la piantumazione esistente nell’area oggetto  dell’intervento;
e) piante quotate in scala 1:100 di tutti i piani del fabbricato con le relative destinazioni d’uso, i condotti contenuti montanti o discendenti degli impianti tecnologici; impianti igienico-sanitari; pianta 1:100 della copertura;
f) planimetria in scala 1:200 con allineamento stradale e altimetrico di tutte le opere di sistemazione esterna;
g) prospetti di tutti i fronti dell’edificio in scala 1:100 con l’indicazione delle quote principali;
h) sezioni quotate in scala 1:100 ove risulti il profilo del terreno naturale e quello a lavori ultimati;
i) planimetria in scala 1:500, oppure in scala 1:200 ove necessario, dimostrativa delle opere di urbanizzazione in rete, devono essere indicati i punti di raccordo con le reti pubbliche ed in loro mancanza le caratteristiche di provvista, evacuazione ed uso delle opere in rete, con apposita grafica verranno rappresentati i distacchi che l’edificazione deve mantenere da elettrodotti, metanodotti, fognatura, pozzi, acquedotti, ecc.; tale planimetria deve essere integrata da disegno delle opere per lo smaltimento dei rifiuti;
l) individuazione degli spazi a parcheggio di cui alla legge n. 122 del 23.03.1989;
m) scheda tecnica ove siano indicate la zonizzazione dell’area oggetto di intervento, superficie del lotto, dati catastali, volumetria e superficie coperta consentita; volumi e superficie di progetto scomposti per ogni livello degli edifici; superficie degli spazi destinati a parcheggio;
n) relazione tecnica descrittiva delle previsioni del tipo delle strutture portanti, della qualita' e del tipo dei materiali di rivestimento esterno e dei servizi;
o) i progetti gli impianti tecnologici cosi' come previsto dalla legge n. 46 del 5 marzo 1990 nonché gli elaborati;
p) gli elaborati previsti dalle norme sul contenimento dei consumi energetici, previsti dalla legge n. 10 del 9 gennaio 1991, Titolo II;
q) documentazione fotografica;
r) scheda o relazione geotecnica.
Alle domande di concessione edilizia per nuove costruzioni in ambito antico (zona storica) oltre agli elaborati e documenti di cui al primo comma devono essere allegati anche una dichiarazione giurata di conformita' ai fabbricati esistenti accompagnata da una relazione sulla natura ed uso del materiali da impiegare nella costruzione[c1]
 

Art. 16 - Interventi di manutenzione ordinaria

La domanda, che deve contenere la descrizione delle opere come indicate nell’art. 11, puo' essere firmata anche dal solo interessato.
Nel caso di “apertura e/o di porte interne” o di “costruzione (in muratura) di arredi fissi” si devono allegare alla domanda documentazione fotografica a colori dell’esistente (in formato non inferiore 10 x 15 cm) ed una planimetria in scala 1:1000 con l’ubicazione dell’edificio


Art. 17 - Interventi di manutenzione straordinaria; adeguamento, distacco;  igienico; tecnologico  e funzionale; consolidamento

Alla domanda devono essere allegati:
a) planimetria generale in scala 1:1000 che consenta di individuare la localizzazione dell’intervento;
b) progetto in scala 1:100 delle opere da eseguire, con eventuali dettagli in scala maggiore, differenziando le strutture esistenti da mantenere, quelle da demolire e quelle di nuova costruzione;
c) documentazione fotografica a colori (nel formato non inferiore a 10 x 15 cm) per gli interventi sulle parti esterne del fabbricato;
d) parere della A.S.L.


Art. 18 - Interventi di risanamento igienico; restauro; risanamento conservativo

Alla domanda devono essere allegati:
a) planimetria in scala 1:100 che consente di individuare la localizzazione dell’intervento nel contesto urbano;
b) rilievo storico-critico  dello stato di fatto, con l’indicazione delle eventuali sovrastrutture comprendenti: piante, prospetti (esterni ed eventualmente interni) e sezioni in scala 1:50  relativi a tutti i piani (anche non abitabili), alle coperture ed ai volumi tecnici, nonché alle finiture (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.);
c) descrizione degli elementi storicamente ed artisticamente significativi, nonché degli spazi interni ed esterni (allegati grafici in scala 1:20);
d) documentazione fotografica a colori (nel formato non inferiore a 10 x 15 cm) dello stato di fatto;
e) descrizione delle caratteristiche e delle destinazioni d’uso del fabbricato, con eventuali note storiche-critiche e di topografia sociale;
f) progetto di restauro (piante, prospetti e sezioni) in scala 1:50 con i necessari dettagli in scala maggiore;
g) stralcio del Piano vigente con la localizzazione dello intervento e tavola di Piano Urbanistico esecutivo qualora vigente.
In caso di intervento di solo risanamento igienico, la documentazione di cui al punto b) e' limitata alle piante, ai prospetti ed alle sezioni di tutti i piani; quella di cui al  punto c) e' limitata alla descrizione della situazione igienica; quella di cui al punto f) deve concernere gli interventi di risanamento  previsti.


Art. 19 - Interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamento

I documenti da allegare alla domanda sono quelli di cui all’art. 15, oltre al rilievo dello stato di fatto ed alla relativa documentazione fotografica a colori (nel formato non inferiore 10 x 15 cm).
Alle domande di concessione edilizia per ampliamento di fabbricati in ambito antico (zona storica) oltre alla documentazione di cui all'art.15, deve essere prodotta una dichiarazione asseverata ed una documentazione di rappresentazione, anche fotografica, dalla quale emerga che non vengono occupati luoghi qualificati da giardini storici, antichi orti o da essenze arboree di particolare pregio naturalistico[c2]  .
 

Art. 20 - Interventi di conversione d’uso e trasformazione tipologica

Quando l’intervento richiede l’esecuzione di opere edilizie, esso viene assimilato ad un intervento di ristrutturazione e pertanto  alla domanda di Concessione Edilizia deve essere allegata la documentazione richiesta per quest’ultimo tipo di intervento.
Quando l’intervento non richiede l’esecuzione di opere edilizie, la domanda di Autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) stralcio della zona omogenea del Piano Regolatore o Piano Attuativo, con la localizzazione dell’immobile di cui  si chiede la conversione d’uso o tipologica;
b)  planimetria in scala 1:2000 o 1:1000 della zona, con l’indicazione dei servizi e delle attrezzature attinenti alla nuova utilizzazione dell’immobile;
c) pianta di tutti i piani, sezioni significative del fabbricato e schema degli impianti;
d) esauriente relazione sulla nuova utilizzazione richiesta e sulla compatibilita' con il livello di infrastrutturazione della zona.


Art. 21 - Interventi di demolizione

Alla domanda, nella quale devono essere indicati gli estremi di presentazione dell’eventuale Concessione Edilizia per nuova costruzione sulla medesima area, deve essere allegata la seguente documentazione:
a)  planimetrie quotate dell’area in scala 1:200;
b)  stralcio di insieme della zona circostante, composta da:
- planimetria della zona in scala 1:200 o 1:100;
- stralcio del Piano Vigente;
- eventuale copia del Piano Urbanistico Esecutivo vigente;
c) piante e sezioni del fabbricato in scala 1:100 o 1:200, con indicate in giallo le strutture da demolire;
d) rilievo e descrizione dell’eventuale patrimonio arboreo e naturale dell’area di pertinenza;
e) relazione circa le modalita' esecutive della demolizione, sottoscritta dal Direttore dei lavori;
Il rilascio dell’Autorizzazione Edilizia per la demolizione e' subordinata al preventivo o contemporaneo rilascio della Concessione Edilizia per  nuova costruzione o per altri interventi da compiere sull’area interessata, salvo che si tratti:
- di edifici la cui demolizione sia prevista dal Piano Urbanistico Generale o Esecutivo Vigente, oppure sia necessario per accertare deficienze statiche;
- di area che, per convenzione da trascrivere, sia destinata in tutto od in parte a spazi o a servizio pubblico.
Il rilascio dell’Autorizzazione e' inoltre subordinato:
- alla condizione che il corpo di fabbrica da demolire sia gia' libero da persone o da cose, nel caso di demolizione parziale dovranno essere salvaguardate la stabilita' e l’utilizzazione della residua parte del fabbricato;
- alla disinfestazione del fabbricato;
- alla chiusura degli sghembi di fognatura che rimangono inutilizzati;
- alla sistemazione e recinzione dei terreni che non abbiano utilizzazione immediata;
- alla protezione e conservazione dell’eventuale patrimonio arboreo e naturale.


Art. 22 - Interventi per formazione e modifica di giardini

Alla domanda di Concessione Edilizia per gli interventi diretti alla  realizzazione di giardini debbono essere allegati:
a) planimetria in scala  1:500 che consente di visualizzare la collocazione del giardino nel contesto urbano ed in riferimento alle eventuali presenze di verde nelle zone adiacenti;
b) planimetria e sezioni in scala 1:200 relative alle costruzioni, ai distintivi ed all’alberatura, con l’indicazione delle essenze che saranno utilizzate o di altri elementi significativi del progetto;
c) progetti esecutivi delle eventuali opere minori previste;
d) relazione tecnico-botanica.


Art. 23 - Progetti di variante: Variante in corso d’opera

La determinazione del  Dirigente sul progetto di Variante non modifica  in alcun modo i termini di validita' e di decadenza previsti per il progetto originario. Le opere richieste con le Varianti in corso d’opera non possono avere inizio fino a quando il  Dirigente l’U.T.C.  non abbia rilasciato relativa Concessione.
Se trattasi pero' di Varianti in corso d’opera che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti o con i regolamenti comunali e non comportino modifiche alla sagoma, alle superficie utili e le destinazioni d’uso delle costruzioni e delle singole unita' immobiliari, nonché  al numero di queste ultime, sempreche' non si tratti di immobili vincolati ai sensi della legge 01.06.1939, n. 1089 e 29.06.1939 n. 1497, le varianti stesse possono essere eseguite previa semplice comunicazione scritta.
In quest’ultima ipotesi, l’approvazione della Variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Alla domanda di Variante deve essere allegata la stessa documentazione presentata per l’intervento a cui si riferisce, sulla quale debbono evidenziarsi le modifiche che s’intendono apportare al progetto a suo tempo approvato.


Art. 24 - Progetti di larga massima

Ove ricorrono particolari motivi, derivanti dall’importanza o dalla necessita' di valutare preventivamente determinati fattori, quali ad esempio il rapporto con l’ambiente le relazioni intercorrenti con altri fatti edilizi, ecc., potra' essere eccezionalmente accolta, a giudizio insindacabile della Amministrazione, la presentazione di proposte di larga massima del tipo “planivolumetrico”, sulla cui scorta, in caso di accoglimento, non vincolante ai fini del rilascio della Concessione Edilizia, potra' poi essere elaborato il progetto esecutivo.
La documentazione di progetto che rientrino entro questa particolare categoria, dovra' essere costituita almeno da:
a) l’estratto catastale;
b) una o piu' planimetrie in scala 1:200 riproducendo gli  ingombri di pianta, se necessario anche ai vari piani;
c) il profilo in scala  1:200 delle dimensioni di ingombro di tutti i prospetti, evidenziando il rapporto tra questi e l’ambiente naturale o urbano, dovranno essere indicati gli eventuali volumi tecnici;
d) una relazione illustrativa, dalla quale risulti quale sara' la destinazione dell’opera, quali le caratteristiche alle quali si intende informare.


CAPO 6 - CARATTERISTICHE DELL’ATTO DI CONCESSIONE EDILIZIA O AUTORIZZAZIONE


Art. 25 - Caratteristiche dell’atto di Concessione Edilizia o Autorizzazione

Il documento con il quale il Dirigente U.T.C. rilascia la Concessione o Autorizzazione all’esecuzione delle opere edilizie deve contenere:
1) le generalita' ed il codice fiscale del titolare della Concessione;
2) il tipo di intervento con succinta descrizione delle opere per le quali si rilascia la Concessione o Autorizzazione con riferimento agli elaborati tecnici che fanno parte integrante della medesima;
3) l’esatta ubicazione e identificazione catastale dell’immobile o dell’area oggetto dell’intervento;
4) gli estremi del documento attestante il titolo a richiedere la Concessione;
5) gli estremi dei pareri espressi dalla Commissione Edilizia  e dalla A.S.L.;
6) gli estremi delle altre autorizzazioni richieste per legge per l’intervento in oggetto;
7) la data entro la quale debbono essere iniziati i lavori (compresa entro un anno dal rilascio della Concessione) e la data entro la quale debbono essere ultimati (compresa entro tra anni dalla data del rilascio della Concessione o Autorizzazione);
8) l’entita' del contributo commisurato al costo di costruzione ai sensi dell’art. 3 della legge 10/1977;
9) l’entita' del contributo per gli oneri di urbanizzazione da corrispondere ai sensi dell’art. 3 della legge 10/1977 oppure la descrizione delle opere da realizzarsi in via sostitutiva totale o parziale con il progetto relativo se trattasi di opere di urbanizzazione di modesta entita', essendo prevista una specifica Concessione per opere di maggiore rilevanza
10) la dimensione e l’identificazione catastale delle aree e dei manufatti eventualmente da cedere al Comune per la  realizzazione di opere di urbanizzazione primaria;
11) gli estremi dell’atto d’obbligo relativo all’asservimento, al manufatto consentito, dell’area che ha espresso la relativa volumetria, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale n. 56/80;
12) ogni altro elemento necessario ed utile, che possa essere incluso dall’Amministrazione Comunale, in ottemperanza delle disposizioni della legislazione vigente nazionale, regionale e delle norme e regolamenti in quanto applicabili.
L’eventuale dissenso del  Dirigente U.T.C.  dal parere della Commissione Edilizia deve essere motivato. Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio di Concessione o autorizzazione, nel relativo atto dovra' essere annotato il parere difforme della Commissione Edilizia.
L’atto di Concessione o Autorizzazione, con allegata un copia degli elaborati grafici con gli estremi dei pareri, nulla osta e della firma del Dirigente, deve essere restituita all’interessato e da questi tenuta a disposizione per i controlli Comunali;
un’altra  copia analogamente vistata deve essere conservata presso l’Ufficio Tecnico Comunale.
Copia della Concessione o Autorizzazione sara' pubblicata secondo le disposizioni vigenti e chiunque potra' prendere visione presso l’Ufficio Tecnico.
I pareri favorevoli con riserve e prescrizioni diventano definitivi quando le parti abbiano accettato le condizioni suggerite introducendole in rosso negli  atti progettuali.


Art. 26 - Titolarita' della Concessione Edilizia e/o Autorizzazione

La Concessione e' data, ai sensi dell’art. 4 della legge 27 gennaio 1977 n. 10, al proprietario dell’area e/o dei manufatti o chi abbia titolo per richiederla.
La Concessione e' irrevocabile, decade nei casi disciplinati dalla legge e dal  presente regolamento.
Essa e' trasferibile ai successivi aventi  causa, la voltura anche a piu' soggetti, non comporta divisione del relativo atto amministrativo.
Le presenti norme valgono, in quanto applicabili, anche per le Autorizzazioni. 


Art. 27 - Validita' rinnovo e decadenza della Concessione edilizio e/o Autorizzazione

Nell’atto di Concessione sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
La proroga puo' avere luogo per fatti estranei alla volonta' del concessionario che siano riconosciuti con determinazione del Dirigente e su proposta istruita dall’Ufficio Tecnico. Un periodo di tempo piu' lungo di tre anni per l’ultimazione dei lavori puo' essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue caratteristiche tecnologiche-costruttive, di particolari condizioni idrogeologiche in cui si operi, nel caso, infine  che si tratta di opere pubbliche o realizzate con finanziamenti pubblici la cui erogazione sia prevista in piu' esercizi finanziari.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario che non puo' usufruire di proroghe deve presentare  istanza diretta ad ottenere una nuova Concessione, concernente la parte non ultimata.
La Concessione Edilizia decade:
1) quando risulti che il Direttore dei Lavori indicato non abbia assunto l’effettiva direzione, l’abbia abbandonata, o sia stato sostituito senza che ne sia data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;
2) quando la Concessione risulta ottenuta in base a disegni di progetti alterati, non rispondenti al vero e non riflettendo l’effettivo stato di fatto esistente all’atto dell’inizio della costruzione;
3) quando il titolare della Concessione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o alle condizioni inserite nella consegna, o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta nuova Concessione, salvo quanto stabilito all’art. 15 della legge 47/85, nonché delle leggi regionali ad essa connesse.
L’entrata in vigore delle nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della Concessione in contrasto con le previsioni stesse, i cui lavori non siano stati iniziati.
In tale ipotesi, qualora i lavori abbiano avuto inizio in queste condizioni, il termine di tre anni per il completamento delle opere non e' prorogabile.
Le norme di cui sopra sono applicabili anche alle Autorizzazioni.


Art. 28 - Progettista, Direttore dei Lavori e Costruttore

La progettazione delle opere edilizie deve essere firmata da tecnici abilitati in materia: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, periti, iscritti ai rispettivi albi professionali e ciascuno nell’ambito delle competenze fissate dalla legge.
Il titolare della Concessione Edilizia, insieme alla comunicazione di inizio dei lavori, deve comunicare al Sindaco il nominativo e la residenza del costruttore, quello del Direttore dei Lavori (quando previsto dalla legge), nonché gli atti di cui alla legge 05.11.1971, n. 1086 (quando previsto dalla legge).
Il Direttore dei Lavori ed il costruttore a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare al Sindaco l’accettazione dell’incarico prima dell’inizio delle rispettive attivita'.
Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al Sindaco con le modalita' di cui sopra. Il committente titolare della Concessione Edilizia, il Direttore dei Lavori, l’Assuntore dei lavori, sono responsabili di ogni inosservanza cosi'  delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalita', esecutive fissate nell’atto di Concessione e ai sensi dell’art. 6 della legge 47/85.
Le presenti norme valgono, in quanto applicabili, anche per le Autorizzazioni.

Art. 29 - Deroghe

Nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti e previa delibera del  C.C. il Dirigente, sentita la Commissione Edilizia, puo' concedere la Concessione Edilizia in deroga a norma del presente regolamento e del vigente strumento urbanistico.

CAPO 7 - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE


Art. 30 - Apertura del cantiere, richiesta dei punti fissi di linea di livello

Il titolare della Concessione, all’inizio delle operazioni di organizzazione del cantiere, deve richiedere, ai sensi dell’art. 33 della legge 1150/1942, l’assegnazione sul terreno dei capisaldi planimetrici ai quali riferire le opere che vengono realizzate.
L’assegnazione dei punti fissi e' effettuata con apposito verbale redatto dall’Ufficio Tecnico e firmato dal titolare della Concessione e dal rappresentante dell’Ufficio Comunale, una copia deve rimanere in cantiere.
La mancata effettuazione della visita, da parte dei tecnici comunali, entro il termine di due settimane dalla data  della richiesta, esime il richiedente da eventuali responsabilita' circa l’ubicazione dell’opera, ma non per eventuali altre inosservanze rispetto al progetto approvato, in caso di inizio lavori le responsabilita' di eventuali violazioni ricadono anche sul Direttore dei Lavori.
Il titolare della Concessione deve presentare domanda di allacciamento all’acquedotto ed alla pubblica fognatura, qualora tali servizi siano esistenti, secondo le modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti comunali.
Qualora, nella organizzazione del cantiere, sia prevista la installazione di gru per il sollevamento dei materiali che, col loro raggio di azione, potrebbero interessare aree esterne al cantiere, dovra' essere ottenuto il nulla-osta preventivo da parte del Comune, sentito il servizio P.I.S.L.L. (Prevenzione infortuni luoghi di lavoro) competente.
Qualora  i lavori a eseguirsi comportino scavi o movimenti di  terra, dal loro inizio il Titolare deve dare preventiva comunicazione alla Soprintendenza Archeologica della Puglia.
Le prescrizioni suddette valgono, per quanto necessarie ed applicabili, anche nel caso di interventi soggetti ad autorizzazione.  

Art. 31 - Organizzazione del cantiere

In tutti i cantieri che si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie, vanno rispettate le norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, quelle riguardanti la prevenzione incendi, l’obbligo a termine di legge della denuncia di eventuali ritrovamenti, ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone e cose pubbliche e private.
Sono tenuti all’osservanza di tali norme tutti coloro che esercitano le attivita' di cui sopra e per quanto loro spetti e competa i dirigenti, i preposti ed i singoli lavoratori, in conformita' a quanto previsto, nei limiti delle singole responsabilita', della normativa vigente.
Per tutta la durata dei lavori il cantiere deve essere  cintato e, se ubicato in zona cittadina, prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici, deve essere organizzato in modo da essere libero da materiali inutili, dannosi o che producano inquinamento per polveri, cattivi odori, liquami, ecc.
Deve essere provvisto di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurne (bande bianchi e rosse), dispositivi rinfrangenti ed integrazione dell’illuminazione stradale.
L’assuntore dei lavori responsabile del cantiere dovra' provvedere alla messa in opera, gestione e manutenzione di queste segnalazioni.
Il responsabile di cui al comma precedente dovra' inoltre provvedere a che l’accesso al cantiere non costituisca pericolo per la circolazione stradale e comunque per la pubblica incolumita'.
Il cantiere deve essere provvisto di una tabella decorosa e visibile all’esterno con l’indicazione:
- degli estremi  della Concessione o Autorizzazione;
- del tipo e titolo  dell’opera in corso di realizzazione;
- del tipo e titolo dell’opera in corso di realizzazione;
- del nominativo del titolare  della Concessione o Autorizzazione Edilizia;
- del Progettista e del Direttore dei Lavori;
- del Progettista, eventuale, delle strutture;
- del Costruttore e dell’Assistente di cantiere.
In cantiere devono essere conservati a disposizione delle autorita' competenti:
a) la Concessione Edilizia o l’Autorizzazione ed i relativi elaborati di progetto;
b) nel caso di opere che interessino le strutture, copia del progetto depositato al genio civile, ai sensi delle leggi vigenti;
c) il giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei Lavori;
d) il progetto degli impianti e la documentazione relativa allo isolamento termico;
e) ogni ulteriore Autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalita' del progetto o alle caratteristiche ambientali del luogo dove si interviene, incluso l’obbligo della denuncia di eventuali ritrovamenti archeologici.
In caso di opere interne asseverate con le modalita' dell’ex art. 26 della legge 28.02.1985, n. 47, dovra' pure essere posto all’esterno dell’immobile interessato un cartello indicante il tipo di opere da eseguire e la data di presentazione al Comune della comunicazione con la relazione di asseveramento.
Copia della documentazione suddetta dovra' inoltre essere conservata in cantiere.
 

Art. 32 - Occupazione e manomissione di suolo pubblico

Nel caso che, durante la esecuzione dell’intervento, si renda necessario occupare il suolo pubblico o manomettere opere pubbliche per consentire l’accesso al cantiere, deve essere fatta apposita domanda al Sindaco.
Detta domanda deve contenere le generalita' e la firma del richiedente, gli estremi del provvedimento abilitativo all’intervento edilizio o il preciso riferimento alla data di presentazione della relazione di asseveramento, la esatta individuazione dell’area oggetto della domanda, con la precisazione della superficie che dovra' essere occupata o delle  opere pubbliche che dovranno essere manomesse, i motivi che rendano necessarie tali operazioni.
Dovra', inoltre, essere indicata la presumibile durata dell’occupazione del suolo pubblico o dell’accesso al cantiere.
La Concessione dell’occupazione di suolo pubblico e l’autorizzazione a manomettere l’opera pubblica sono subordinate al sopralluogo sull’area richiesta da parte dei Vigili Urbani e/o dell’Ufficio Tecnico che verificheranno l’ammissibilita' della richiesta  alle proprieta' limitrofe all’area oggetto della richiesta ed ai requisiti richiesti dalla legge e dai regolamenti di settore.
Per l’uso del suolo pubblico deve essere pagata una tassa di occupazione.
A garanzia di eventuali danni che potrebbero essere arrecati alle opere pubbliche, nonché per il ripristino a regola d’arte di quelle manomesse deve essere versata una congrua cauzione, dell’ammontare non inferiore a quanto stabilisce l’Ufficio Tecnico Comunale.
La durata della Concessione e' stabilita in un massimo  di cinque mesi consecutivi, puo' essere prorogata di cinque mesi in  cinque mesi.
La rimessa in ripristino deve essere effettuata allo scadere della Concessione per l’occupazione del suolo o allo scadere del termine concesso per la manomissione dell’opera pubblica; il Comune puo' richiedere la rimessa in pristino anche nel caso di prolungata sospensione dei lavori.
La cauzione versata verra' restituita entro 90 giorni dall’eventuale ripristino delle aree pubbliche manomesse e potra' essere decurtata in relazione alla completezza dei lavori in ripristino.

Art. 33 - Visite di controllo

Il titolare della Concessione Edilizia e' tenuto ad effettuare comunicazione al Sindaco per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.
A seguito delle predette comunicazioni il Dirigente puo' disporre opportuni sopralluoghi in cantiere.
Il Costruttore deve sempre lasciare libero accesso in cantiere ai Vigili Urbani, agli incaricati dell’Ufficio Tecnico Comunale e al personale addetto della A.S.L. per i controlli di loro competenza ai sensi dell’art. 4 della legge n. 47/85.
Le presenti norme valgono, in quanto ammissibili, anche per le Autorizzazioni e per le opere oggetto di relazione di asseveramento.

Art. 34 - Ultimazione dei lavori

I lavori si considerano ultimati quando l’opera  soddisfa le condizioni per il rilascio dell’Abitabilita' o Agibilita' (qualora sia richiesta).
La Abitabilita' va richiesta per gli edifici a destinazione residenziale; la Agibilita' per gli edifici con altre destinazioni.
Al termine dei lavori deve essere data comunicazione al Sindaco richiedendo gli eventuali controlli dell’Ufficio Tecnico Comunale in merito alla conformita' dell’edificio alle prescrizioni della Concessione Edilizia, in merito al rispetto della data di ultimazione lavori ed infine alla conformita' dell’isolamento  termico alle prescrizioni di legge.
Al termine dei lavori il titolare della Concessione, il Direttore dei Lavori ed il Progettista devono depositare gli atti di legge relativi ad Autorizzazioni, visti e nulla osta che sono  indispensabili prima dell’effettivo utilizzo delle opere realizzate.
Immediatamente dopo il compimento dei lavori il Costruttore deve provvedere alla rimozione dei fronti  a barriere o recinzioni fatti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento.
In ogni caso, trascorso un mese dall’ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiali, ponti e puntellature.
In caso di inadempienza il Sindaco potra' ordinare l’esecuzione d’ufficio a tutte spese del proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 35 - Collaudi

Tutte le opere in conglomerato cementizio armato, normale o precompresso o a struttura metallica, soggetta alle disposizioni della legge 1086/1971 debbono essere sottoposte a collaudo statico.
Gli impianti tecnici e termici degli edifici (sia che si tratti di impianti nuovi, sia che si tratti di impianti preesistenti) debbono essere sottoposti a collaudo per verificare la conformita' ai sensi della legge 46/1990 e 10/1991 e relativi regolamenti di attuazione.
 Sono sottoposti a collaudo anche gli altri impianti di adduzione ed uso dell’energia nei casi specificatamente previsti da leggi e regolamenti vigenti in materia.
Le visite di collaudo devono essere sempre svolte con l’intervento del Direttore dei Lavori ed in contraddittorio con l’Impresa ed un suo rappresentante.

Art. 36 - Opere soggette ed Autorizzazione di Abitabilita' o Agibilita'

Nessuna nuova costruzione con destinazione residenziale puo' essere occupata, parzialmente o totalmente, senza autorizzazione di abitabilita' rilasciata dal Dirigente U.T.C.
Per costruzioni aventi destinazione diversa, l’occupazione sara' subordinata alla autorizzazione di Agibilita'.
Per il caso specifico delle lavorazioni artigianali e/o industriali, sara' inoltre necessario il permesso d’uso, tenuto  conto delle possibili implicazioni di natura igienico-sanitario e di natura statica.
Dette Autorizzazioni sono altresi' necessarie per la rioccupazione di edifici esistenti che siano stati oggetto di interventi edilizi del tipo:
- svuotamento interno totale o parziale con la modifica del numero dei solai con accrescimento dei piani;
- realizzazione di vani abitabili o agibili in piani seminterrati o sottotetti;
- variazione di destinazione.
La Concessione, ove nel caso, deve dare esplicita mansione dell’esclusione della necessita' della nuova autorizzazione  di Abitabilita' o Agibilita' E/o permesso d’uso.
Per gli interventi di cui all’art. 7, lettera b) e d), ai sensi dell’art. 220 del T.U. della legge sanitaria, l’autorizzazione di Abitabilita' o di Agibilita' e' necessaria quando l’intervento possa influire in senso negativo sulle condizioni di salubrita' dell’edificio esistente o parte di esso interessato dall’intervento.
Tale eventuale effetto verra' accertato in sede di rilascio dell’Autorizzazione o Concessione

Art. 37 - Autorizzazione di Abitabilita' ed Agibilita': procedure

La domanda eventuale di autorizzazione di Abitabilita' o Agibilita' deve essere presentata dal titolare della Concessione Edilizia dopo la comunicazione dell’ultimazione delle opere autorizzate.
La domanda indirizzata al Sindaco deve contenere i seguenti elementi:
- generalita' e firma del titolare della Concessione;
- estremi della Concessione suddetta;
- esatta ubicazione ed identificazione catastale dell’opera per la quale si richiede l’Abitabilita' o l’Agibilita';
- il certificato di collaudo statico;
- la planimetria catastale e relativo certificato;
- la dichiarazione del Direttore dei Lavori che deve certificare sotto la propria responsabilita', la conformita' rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrita' degli ambienti.
Entro trenta giorni dalla data  di presentazione della domanda, il Dirigente U.T.C. rilascia il certificato di abitabilita' entro questo termine, puo' disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l’esistenza  dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
La visita viene effettuata da una apposita commissione composta da:
- un rappresentante dell’A.S.L.;
- un funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale o altro tecnico delegato dal Sindaco;
- un vigile urbano con funzioni di rilevatore.
Il titolare della Concessione, il Direttore dei Lavori e l’Assuntore dei lavori dovranno essere avvertiti mediante comunicazione scritta e potranno essere presenti.
La Commissione verifica la corrispondenza fra le opere eseguite ed il progetto autorizzato; tutto questo sotto il profilo urbanistico, edilizio, della corrispondenza dei locali e degli impianti alle norme vigenti, dell’eventuale presenza di cause  di insalubrita'.
Se al momento dell’accertamento, nell’edificio o nell’unita'  immobiliare interessata sussistono lievi difformita', l’autorizzazione di Abitabilita' o Agibilita' sara' subordinata alle opere da eseguire per eliminare le difformita' o le altre cause di insalubrita' ed il termine entro cui provvedervi.
In caso diverso dovra' essere richiesta una nuova Concessione.
La visita di controllo sara' ripetuta alla scadenza del termine assegnato per l’esecuzione dei lavori.
In base ai requisiti di cui ai successivi articoli, i locali agibili degli edifici si  distinguano in abitabili, ovvero destinati alla permanenza delle persone, e non abitabili, ovvero non destinati alla permanenza delle persone.
In particolare per le abitazioni, ai locali abitabili si applicano di norma le seguenti definizioni: soggiorno, cucina, posto-cottura, camera da letto, servizio igienico, antibagno, spogliatoio, ripostiglio, disimpegno e spazio per la circolazione;  ai locali non abitabili si applicano le seguenti: soffitta, cantina, lavanderia, rimessa, magazzino privato e stanza per impianti tecnologici.
Tutti i locali, gli ambienti e comunque gli spazi racchiusi che non ottemperano alle prescrizioni relative ai requisiti di cui ai successivi articoli, sono di norma non agibili e non possono pertanto avere destinazione d’uso specifiche, come ad esempio sottotetti, sottoscala, scantinati e scannafossi.
Il rilascio dell’autorizzazione di Abitabilita' o Agibilita' deve essere corredata dal nulla osta e dai verbali dei collaudi richiesti per la prevenzione incendi, per le strutture in conglomerato cementizio normale o precompresso e metalliche, nonché di quelli descritti da leggi e regolamenti vigenti.
Al momento del rilascio dell’autorizzazione di Abitabilita' o Agibilita' dovra' essere dimostrato l’avvenuto pagamento dei relativi diritti e tasse comunali.
Nell’autorizzazione di Abitabilita' o Agibilita' e' indicata la destinazione d’uso delle singole unita' immobiliari dei relativi accessori, conformemente al progetto; nel caso di variazioni della destinazione d’uso di un fabbricato o parte di esso, eseguita senza la necessaria e preventiva Concessione, l’autorizzazione di Abitabilita' o Agibilita' e' revocata con la  parte dell’immobile interessata dalle variazioni stesse.
L’autorizzazione di Abitabilita' o Agibilita' non sostituisce le approvazioni e le autorizzazioni delle autorita' competenti per le costruzioni non destinate alla residenza.
Nel caso di difformita' e' fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e le denuncie all’autorita' penale prevista dalla normativa vigente sia statale che regionale.
Ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 425 del 22 aprile 1994, in caso di silenzio dell’Amministrazione comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l’abitabilita' si intende attestata. In tal caso, l’autorita' competente nei successivi centottanta giorni, puo' disporre l’ispezione di cui al comma 2 del presente articolo, e eventualmente, dichiarate la non abitabilita', nel caso in cui verifichi l’assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
 

CAPO 8 - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI


Art. 38 - Strumenti urbanistici esecutivi

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi del Piano Regolatore Generale sono quelli  indicati da specifiche Leggi Nazionali e della Legge Regionale  n. 56/80.

Art. 39 - Caratteristiche degli atti e progetti da sottoporre all’esame della Commissione Edilizia

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono essere costituiti da:
a) estratto dello strumento urbanistico generale relativo alla zona in cui e' compreso lo strumento urbanistico esecutivo;
b) estratto originale della mappa catastale con indicazione delle particelle e delle superficie relative alle aree oggetto dell’intervento, ed elenchi catastali delle proprieta' ricadenti nel piano di esecuzione;
c) il piano quotato dell’area oggetto dell’intervento in scala 1:500 con curve di livello non superiore a mt. 1,00 e profili altimetrici nella stessa scala;
d) indicazione delle piantumazioni esistenti;
e) planimetria in scala 1:500 estesa per una profondita' di metri duecento dell’area oggetto dell’intervento, ove siano indicati i fabbricati esistenti, con le relative altezze e caratteristiche, le attrezzature e opere di urbanizzazione primaria esistente;
f) planimetria di progetto, quotata, in scala 1:500 ove risultano:
- le aree e le opere da destinare all’urbanizzazione primaria;
- le aree e le opere da destinare all’urbanizzazione secondaria;
- le aree da destinare all’edificazione;
- la o le sagome di massimo ingombro degli edifici da realizzare;
g) una tabella dimostrativa del rispetto degli standards urbanistici;
h) planimetria ed altimetrie, in scala 1:500 degli edifici da realizzare con la relativa destinazione d’uso;
i) profili longitudinali e sezioni con gli edifici, in scala 1:500;
l) planimetrie in scala 1:500 ove siano riportati i progetti schematici delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare con la specifica puntualizzazione degli allacciamenti alle reti principali esistenti;
m) planimetrie dello strumento esecutivo ridotti alla scala delle tavole di Piano Regolatore;
n) studi compositivi e tipologici con profili e sezioni in scala tecnicamente adeguati; suddivisione in unita' d’intervento minimo delle aree edificabili, specificazioni in ordine all’arredo urbano;
o) norme urbanistico-edilizie;
p) relazione finanziaria con determinazione dei costi insediativi degli oneri da ripartire tra Comune e privati;
q) relazione tecnica illustrativa;
r) una planimetria in scala 1:500 con l’indicazione delle soluzioni proposte per la sistemazione del terreno scoperto e per le opere di urbanizzazione;
s) una relazione illustrativa dalla quale risulti quale sara' la destinazione dell’opera, quali le caratteristiche alle quali si intenda informare il progetto definitivo, nonché tutti gli elementi di verifica circa  la conformita' dell’intervento alle norme di piano.
Per le opere di urbanizzazione primaria, i relativi progetti devono essere redatti di concerto con gli uffici competenti preposti dalla realizzazione delle opere stesse.

Art. 40 - Progetto di massima dei Piani Esecutivi

Il progetto di massima del Piano  Esecutivo deve contenere tutti gli elementi descrittivi o di calcolo necessari perché possa essere verificata la conformita' dell’intervento alla normativa vigente nonché alle previsioni ed alle prescrizioni del P.R.G.
Devono, inoltre, specificare l’idoneita' delle opere di urbanizzazione esistenti nella zona, in rapporto all’intervento proposto. Inoltre, devono contenere indicazioni circa:
a) il tipo e la qualita' dell’intervento in relazione all’ambiente;
b) la soluzione planimetrica proposta e l’inquadramento ambientale degli edifici previsti;
c) le destinazioni d’uso e le caratteristiche tipologiche delle unita' immobiliari;
d) l’indicazione sommaria, ai  fini della destinazione dei costi insediativi degli oneri di urbanizzazione, della volumetria prevista per ciascun edificio residenziale e/o della superficie lorda di Piano prevista per ciascun edificio od impianto destinato ad usi non residenziali;
e) le soluzioni   proposte per la sistemazione del terreno scoperto e per le opere di urbanizzazione;
f) gli schemi di accesso e di allacciamento alle infrastrutture tecnologiche e di viabilita';
g) devono essere allegati gli schemi delle convenzioni correlati con i modi di attivazione degli stessi (ad es. con i contenuti di cui all’art. 28 della L.R. n. 56/80, con i contenuti dell’art. 24 della L.R. n. 6/79 ecc).
In caso di insediamenti produttivi, dovra' essere allegata una dettagliata relazione relativa all’attivita' che si intende esercitare, nonché gli elaborati grafici, i documenti e quanto altro richiesto dalle vigenti disposizioni  di legge per gli scarichi solidi, liquidi ed aeriformi

TITOLO 2 - DEFINIZIONI URBANISTICHE E EDILIZIE


CAPO UNICO


Art. 41 - Indici e Parametri

L’utilizzazione delle aree, ai fini dell’edificazione consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni d’uso, e' regolata dagli indici e dai parametri definiti dalle  Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., in riferimento ai tipo descritti nello strumento urbanistico stesso.
 

Art. 42 - Definizioni

Le definizioni degli indici urbanistici ed edilizi sono quelle elencate nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. Ulteriori definizioni sono:
1) SUPERFICIE FONDIARIA DI PERTINENZA
Per superficie fondiaria di pertinenza di un edificio o di un  gruppo di edifici si intende, ai fini dell’applicazione e della valutazione degli indici urbanistici, la superficie di terreno disponibile per l’edificazione.
Tale superficie deve essere  chiaramente  individuata nei progetti di costruzione.
La superficie fondiaria di pertinenza dovra' essere contigua alle costruzioni e non frazionata né a cavallo di spazi o di  aree pubbliche e/o di uso collettivo, risultando comunque inammissibile il trasferimento di indici di fabbricabilita'  da aree non facenti parte del lotto individuato dalla costruzione esistente o prevista.
Per le zone omogenee  E valgono le norme previste dalla  L.R. 56/80 sulle zone agricole e le Norme di Attuazione del P.R.G.
2) DESTINAZIONE D’USO
Per ogni zona sono stabilite, dal P.R.G., una o piu' destinazione d’uso specifiche.
Non possono essere consentite altre destinazioni.
3) VOLUME
Per volume ai fini urbanistici (V) di un fabbricato esistente o di progetto si intende il volume di esso, misurato vuoto per pieno, risultante dal prodotto della superficie coperta per l’altezza del fabbricato con piu' oltre definita, salvo le indicazioni seguenti:
a) qualora il fabbricato abbia superficie diversa ai vari livelli e sia composto di corpo di fabbrica aventi altezze  diverse, verra' diviso in parti omogenee ed il volume totale sara'  computato come sommatoria del prodotto delle singole superfici per le rispettive altezze lorde, adottando di norma il metodo dell’altezza ponderale, ossia l’altezza derivante dal rapporto fra le superficie di ogni prospetto, o porzione di prospetto, e il perimetro totale della porzione omogenea di fabbricati, nel caso di prospetti inclinati o comunque diversamente conformati, si adotteranno idonei metodi di calcolo del volume reale;
b) nel computo del volume non vengono compresi i volumi tecnici, né porticati, gallerie e “pilotis”. I volumi che interrompono la continuita' di queste zone sono computati integralmente nel calcolo del volume e l’altezza del portico del piano di calpestio all’intradosso delle travature non potra' essere inferiore a mt. 2,40;
c) nel computo del volume non vengono compresi logge e balconi;
4) SUPERFICIE COPERTA (Sc)
Misura l’area risultante dalla proiezione - su un piano orizzontale - delle parti fuori terra di tutti i fabbricati principali ed accessori, delimitate dal profilo esterno delle murature perimetrali, compresi i corpi e gli elementi in aggetto (balconi chiusi su tre lati), i porticati.
Non si computano: balconi aperti su almeno due lati, cornicioni, gronde, pensiline, tettoie con altezza media non superiore a 2,70, parti di edifici completamente sotterranee, autorimesse  interrate purche' interamente coperte da marciapiede, piscine e vasche all’aperto, aie e concimaie, serre di coltura entro i limiti fissati dalle presenti norme, piani caricatori in zona produttiva.
Le parti sotterranee degli edifici non potranno invadere aree non di pertinenza dell’edificio e tanto meno aree pubbliche.
5) ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI (Hm)
Per altezza massima Hm di ogni fronte o porzione di fronte degli edifici si intende la distanza verticale corrente fra il riferimento in sommita' e quello alla base dell’edificio, esclusi i volumi tecnici.
Si assume come riferimento alla sommita' l’incontro dell’estradosso della copertura piana con il piano di facciata oppure l’incontro dell’intradosso della copertura inclinata con il piano di facciata.
Si assume come riferimento alla base l’incontro della costruzione con il piano del terreno a sistemazione esterna avvenuta.
L’edificio non potra' superare l’altezza massima (Hmx) ammessa, per la zona nella quale insiste, dalle prescrizioni dello strumento urbanistico.
Nel caso di terreni comunque inclinati, il riferimento in sommita' dovra' essere contenuto entro la superficie parallela al piano di base determinato come precedentemente indicato; tale criterio si adotta anche se l’edificio viene eseguito a gradoni o sezioni  di diversa altezza.
Per la determinazione dell’altezza valgono altresi' le seguenti norme:
a) salvo che per i parapetti a confine, nella valutazione dell’altezza massima del fabbricato si comprendera' il parapetto pieno della copertura quando esso eccede la altezza di 1,2 metri dall’estradosso dell’ultimo solaio, mentre non  verranno compresi gli elementi posti la copertura  e destinati a volumi tecnici e a canne fumarie;
b) nella misura dell’altezza del fabbricato non si comprendera' in parte di fronte al di sotto del piano della sistemazione esterna resa visibile per la realizzazione di rampe o scale di accesso all’interrato stesso;
c) nel caso di tetti con pendenza superiore allo 0,30 (trenta  per cento) si assumera' come riferimento in sommita' la media fra la quota minima e massima.
6) DISTANZA DALLE STRADE
Per distanza dalla strada si intende la lunghezza del segmento minimo congiungente il corpo piu' avanzato del fabbricato o di parti di esso (esclusi gli aggetti di copertura e gli elementi decorativi) ed il ciglio della strada, come definito dall’art. 2 del D.M. 01.04.1968, n. 1444.
La sede stradale va considerata non nella sua attuale consistenza, ma in quella prevista nelle tavole dei vigenti  strumenti urbanistici.
7) DISTANZA TRA I FABBRICATI
Per distanza tra fabbricati si intende la lunghezza  del segmento minimo congiungente il corpo piu' sporgente del fabbricato (esclusi  gli aggetti della copertura e degli elementi decorativi) e l’edificio prospiciente.
Le distanze tra i fabbricati sono stabilite secondo quanto prescritto dal D.M. 2 aprile 1968 n. 1444; in particolare si precisa che:
a) per nuovi edifici e' prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di mt. 10,00 tra pareti finestrate e pareti antistanti anche non finestrate
L’obbligo del rispetto della distanza opera tra costruzioni che si fronteggiano anche solo in parte; non opera invece quando le costruzioni pur trovandosi da bande opposte alla fine di confine non abbiano alcun tratto reciprocamente antistante; non sono da considerare, al fine delle anzidette distanze, le modeste costruzioni esistenti destinate ad usi accessori, purche' di altezza massima non superiore a mt. 2,40 e sprovviste di finestre sul fronte interessato;
b) e' ammessa la costruzione in aderenza a pareti non finestrate di edifici esistenti;
c) per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate al punto a) del presente articolo o alle disposizioni del D.M. 1444 quando ricadono all’interno di strumenti urbanistici particolareggiati previsti dalla legislazione nazionale o regionale in materia;
d) sono assimilati ai fabbricati  non finestrati i muri di altezza superiore a mt. 3,00 dal piano di campagna, a sistemazione avvenuta.
8) DISTANZA MINIMA DAI CONFINI
Per distanza minima dai confini si intende la lunghezza del segmento minimo  congiungente il corpo piu' sporgente del fabbricato (esclusi gli aggetti delle coperture e degli elementi decorativi) ed il confine prospiciente.
Di norma la distanza minima degli edifici dai confini dovra' essere pari  alla meta' della distanza prevista tra edifici dalle prescrizioni di zona.
La medesima minima distanza di cui al comma precedente dovra' essere mantenuta anche rispetto alla delimitazione di aree destinate dallo strumento urbanistico ad attrezzature pubbliche nonché alla delimitazione delle varie zone omogenee.
9) VOLUMI TECNICI
Sono considerati volumi tecnici: i depositi dell’acqua, gli extracorsa degli ascensori, gli impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione (compresi gli impianti  che utilizzano fonti energetiche alternative) torrino scala.
La Commissione Edilizia stabilisce la congruita' dei volumi tecnici che potranno essere realizzati e comunque nelle dimensioni minime tecnicamente accettabili, raggiungendo una soluzione unitaria ed armonica con il resto del manufatto e con gli ambienti circostanti.
10)   COSTRUZIONI DESTINATE AD USI ACCESSORI
Sono considerate costruzioni destinate ad usi accessori le modeste costruzioni di un solo piano fuori terra, a servizio dell’edificio principale, purche'  non superino il 20% del volume della costruzione esistente e l’altezza interna sia inferiore a mt. 2,70.
11)   SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI
Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate  da edifici per una lunghezza superiore ai 3/4 del perimetro.
Sono classificati nei seguenti tipi.
a) Ampio cortile
Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti a ogni finestra e' superiore a tre volte l’altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di mt. 25,00.
b) Patio
Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all’ultimo piano di un edificio a piu' piani, con normali minime non inferiore a mt. 6,00, pareti circostanti di altezza non superiore a mt. 4,00.
c) Cortile
Fatte salve le distanze minime dai confini, le pareti prospicienti su cortile, definito come spazio interno circondato da edifici per almeno tre lati o porzioni di lato, dovranno distare in ogni punto di almeno mt. 5,00 dalla parete opposta; a tal fine si considerano pareti anche i limiti dei balconi con aggetto superiore a mt. 0.80;  si prescinde altresi' dall’eventuale diversa proprieta' dalle varie pareti.
L’altezza delle nuove costruzioni, anche di proprieta' diverse, prospicienti su cortile, deve essere tale che il rapporto fra la superficie del cortile stesso, al netto di gronde e balconi non aggettanti piu' di mt. 1,00, riferita alla quota del pavimento del locale abitabile posto alla quota piu' bassa, e la superficie delle fronti reali che vi insistono, non sia inferiore a 0,25  (1/4); l’altezza delle pareti comprende anche l’altezza He di un eventuale arretramento delle pareti stesse qualora esso sia di misura inferiore ad He.
d) Chiostrina
I cortili di superficie inferiore ai limiti precedentemente stabiliti, ma in ogni caso con lato minimo di mt. 3,00, si definiscono chiostrine o cavedi  e sulle pareti in essi prospicienti si possono aprire esclusivamente finestre di aerazione e illuminazione per servizi igienici, antibagno e disimpegni.
Nei cortili e nelle chiostrine degli edifici esistenti sono ammesse di norma aperture di nuove finestre solo nel rispetto delle precedenti disposizioni.
 

TITOLO 3 - DISCIPLINA  URBANISTICA


CAPO 1 - ASPETTI DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO


Art. 43 - Campionatura

E’ facolta' della Commissione Edilizia di richiedere - in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico - i campioni delle tinte e dei rivestimenti.
In ogni caso e' obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire alle autorita' di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle indicazioni ottenute nel progetto approvato o nella Concessione Edilizia.
E' fatto obbligo del mantenimento o del ripristino delle originarie finiture e colori sulle facciate degli edifici ricadenti nella Zona tipizzata "A" (Centro Storico), o comunque di pregio architettonico esistente sul territorio comunale, e pertanto e' necessario allegare al progetto una relazione asseverata circa il rispetto di tale obbligo, e campionature dei materiali esistenti e da utilizzare[c3]  .
 

Art. 44 - Aspetto e manutenzione degli edifici

Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assicurare l’estetica  e il decoro dell’ambiente.
Anche in mancanza di vincoli regolarmente costituiti, per la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali in genere, al fine di non sconvolgere il tradizionale assetto dell’ambiente costruito e di quello naturale, il Dirigente U.T.C., su parere della Commissione Edilizia, puo' adottare tutte le possibili cautele per valutare ogni proposta di inserimento o di trasformazione nei suoi principali e secondari aspetti di: massa, linea, colori, materiali e opere a verde.
Nelle costruzioni e nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne, prospettanti su spazi pubblici e privati, anche se interni all’edificio e tutte le opere ad esse attinenti, (finestre, parcheggi, ecc) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.
Nelle pareti esterne, come sopra definite, e' vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazione in genere, a meno che il progetto non prevede una loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.
Le tubazioni del gas, telefoniche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica.
Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di normale conservazione, in relazione al decoro e all’estetica dell’ambiente.
Ogni proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle recinzioni.
Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose, il Dirigente U.T.C., sentita la Commissione Edilizia, ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro  un termine non superiore a tre mesi, decorso il quale i lavori  sono eseguiti  d’ufficio.
Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
Salvo quanto prescritto dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. in merito agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, tutto cio' che contribuisce o completa la decorazione di valore architettonico degli edifici, tanto all’esterno quanto all’interno, come colonne, pilastri (anche se non necessari alla  statica), mostre di porte o finestre, cancelli, edicole, camini, rivestimenti marmorei, pitture murali, graffiti, sculture di basso e alto rilievo, nonché statue, busti, urne od altro, facenti  parte dell’architettura dell’edificio, si intende far parte integrante dell’edificio stesso e non puo' essere asportato o, in qualsiasi parte, modificato senza preventiva Autorizzazione del Dirigente U.T.C. e di eventuali organi competenti.
A tale vincolo sono soggetti anche i frammenti antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti ed altra qualsiasi opera di carattere monumentale o storico o che abbia forma di bellezza, esposta da tempo alla vista del pubblico.
Nel  permettere le demolizioni o trasformazioni di immobili, che abbiano qualche pregio artistico o storico, il Dirigente puo' imporre speciali condizioni, vigilare sulla esecuzione delle opere ed effettuare tutti i rilievi e calchi che riterra' opportuni nell’interesse della storia e dell’arte, fatti salvi nulla osta e prescrizioni di altre eventuali autorita' competenti.
Le finiture originarie ed i colori sulle facciate degli edifici ricadenti nella zona A (Centro Storico) e quelle di pregio architettonico insistenti nel territorio comunale, devono essere mantenuti. Pertanto e' vietato lo scorticamento di facciate originariamente coperte da scialbo di calce [c4] ".

Art. 45 - Aggetti, sporgenze e balconi

Salvo quanto all’uopo previsto per le singole zone omogenee, dalle  Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G., negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico, o di uso pubblico, sono vietati:
a) aggetti e sporgenze superiori a cm. 5,00 fino all’altezza di mt. 2,20 dal piano del marciapiede e aggetti superiori a cm. 20,00 fino alla quota consentita per i balconi:
b) porte, gelosie e persiane che si aprono all’esterno ad una altezza inferiore a mt. 2,20 dal  piano stradale, se la strada e' fornita di marciapiede, ed a mt. 2,50 se la strada ne e' priva.
c) I balconi in oggetto, le pensiline, i balconi totalmente chiusi (bow-windows), o con alcuni lati chiusi, sulle strade pubbliche e private sono ammesse con i criteri stabiliti per le singole zone omogenee dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. In ogni caso l’aggetto su strade pubbliche, o di uso pubblico, non puo' essere ad altezza inferiore a metri 3,50 dal piano di marciapiede, o a metri 4,50 dal piano stradale, se non esiste marciapiede; tali altezze vanno misurate  in corrispondenza del punto piu' basso del profilo dell’aggetto.

Art. 46 - Zoccolature, intercapedini, recinzioni

Le parti basamentali delle facciate degli edifici devono presentare caratteristiche di resistenza all’usura ed all’umidita'.
Particolari ragioni ambientali possono consigliare in proposito circostanziate richieste da parte della Commissione Edilizia.
Se per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi con apertura verso l’esterno, questi devono essere opportunamente arretrati dai fili del pubblico passaggio.
Il Comune puo' concedere porzioni di terreno pubblico per la creazione di intercapedini di larghezza utile non superiore a cm. 60 con riserva della facolta' di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purche' dette intercapedini siano lasciate completamente libere da ingombri e da alcuna utilizzazione.
Le griglie di aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di automezzo e devono avere  caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.
Le aree private non edificate fronteggianti vie e piazze o aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, purche' non soggette a servitu' di pubblico transito, devono essere delimitate o recintate.
Le recinzioni devono avere aspetto intonato all’ambiente, senza impedire o comunque disturbare la visibilita' della circolazione

Art. 47 - Apposizione di cartelli ed oggetti di pubblicita'

E’ vietato, senza Autorizzazione del  Dirigente, collocare strutture di qualsiasi genere fuori dalle botteghe e degli edifici prospicienti le strade, anche a scopo di pubblicita'.
Il rilascio del permesso ha luogo dietro presentazione di una  domanda corredata dal tipo di cartello o oggetto con disegno o fotografia e riscontrata la sua confacenza al decoro ed al carattere della localita'.
Per la pubblicita' mediante cartelloni su pali entro terreno o proprieta' private visibili dalle strade pubbliche o dalle linee ferroviarie, indipendentemente dalle Autorizzazioni riservate ad altri Enti o ai sensi della legge 29.06.1939 n. 1497 per le zone vincolate, e' necessaria l’autorizzazione del Dirigente, che sara' accordata quando risulti accertato in base a presentazione di  disegni e fotografie, che l’aspetto ambientale della localita' non resti in alcun modo turbato.

Art. 48 - Vetrine, insegne, marciapiedi

Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe, devono essere studiate in funzione dell’insieme dei prospetti degli edifici  e devono inserirsi nell’assetto urbano  con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell’edificio e dell’ambiente.
La sostituzione di vetrine o insegne di particolare pregio storico o di notevole rilevanza al fine della caratterizzazione storico o di notevole rilevanza al fine della caratterizzazione dell’ambiente dovra' essere preceduta da apposita domanda al Comune che rilascera' autorizzazione sulla soluzione proposta per la sostituzione.
Gli aggetti massimi delle mostre, vetrine ecc. non debbono oltrepassare, in via ordinaria, cm. 5,00 dall’allineamento stradale; le cornici superiore delle mostre e delle vetrine, poste almeno atre metri dal piano stradale, potranno aggettare cm. 15 in piu' rispetto alla sporgenza ordinaria.
I marciapiedi, per la profondita' di mt.  1,50, sono di proprieta' pubblica e realizzati dal Comune; per ampiezze maggiori, la parte restante e' di proprieta' privata e la realizzazione e' a carico dei proprietari.
I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed i portici eseguiti a cura dei privati devono essere lastricati  o ripristinati con materiali scelti in accordo con i competenti uffici del Comune.
E’ prescritta l’adozione di parapetti o comunque di opere di riparo, per cortili, altane, ballatoi, terrazze ecc. comunque accessibili, che prospettino su terreni, rampe, parte di edifici poste ad una quota inferiore, con dislivello maggiore di cm.50.

Art. 49 - Tabelle stradali, numeri civici, indicatori stradali, autorimesse

Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione.
I numeri civici vengono apposti a spese del proprietario; le eventuali variazioni della numerazione civica, previa notifica all’interessato, sono attuate a spese dello stesso.
I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che vengano distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili
In luogo del numero civico e' ammessa, a cura e spesa della proprieta', l’apposizione di indicatore in tutto conforme, ma luminoso nelle ore notturne.
Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, ha il diritto di collocare e fare collocare, previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura, le indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici.
I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli e di  sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili.
Fra le uscite di autorimesse e le uscite pedonali dei locali ad uso collettivo (scuole, cinema, ecc) deve intercorrere una distanza di almeno ml. 10,00 misurata  fra gli stipiti piu' vicini.
In ogni caso deve essere assicurata buona visibilita' al conducente, eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti.
Se l’uscita dell’autorimessa e' costituita  da una rampa, tra l’inizio della livelletta ed il filo dello spazio  di pubblico transito deve essere previsto un tratto piano, pari ad almeno mt. 4,00 di lunghezza.

Art. 50 - Soffitti inclinati, sottotetti

Nel caso di soffitti non orizzontali o comunque di altezza variabile, per la determinazione dell’altezza minima consentita viene assunto il valore medio.
Sono ammessi sottotetti  abitabili, a condizione che l’altezza media sia non inferiore a mt. 2,70 e che vengano previste intercapedini di isolamento inaccessibili con spessore non superiore a mt. 0,50.
In nessun caso l’altezza minima deve essere inferiore a mt. 2,20.
L’isolamento delle coperture dovra' essere realizzato con camera d’aria o con materiali coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti.
La dichiarazione di Abitabilita' o Agibilita'  e' percio' condizionata al rilievo delle temperature da parte del Responsabile Igiene e Sanita' Pubblica.
Detti locali andranno comunque computati nel calcolo dei volumi, a volume pieno.

Art. 51 - Lavori privati su spazi o strade pubbliche o vicinali

Nel caso di interventi su spazi o strade pubbliche o vicinali, il ripristino della sede stradale, delle pavimentazioni, cordonature, muri  a retta, ecc. o comunque dei piani di campagna, dovra' avvenire a cura e spese del privato o dell’Ente esecutore dell’impianto, osservando le modalita' tecniche che saranno prescritte dal Dirigente al momento del rilascio della Concessione; nella Concessione stessa saranno indicate le prescrizioni da osservare a tutela della  sicurezza e della incolumita' pubblica.
L’obbligo del ripristino si intende esteso a impianti, canalizzazioni, tubature e quant’altro sotto il piano viario di calpestio viene rinvenuto, salvo diverse prescrizioni del Dirigente.
Il rilascio della Concessione e' subordinato al versamento presso la Tesoreria Comunale di deposito cauzionale  commisurato all’obbligo del ripristino, determinato in base a preventivo  dell’Ufficio Tecnico.
Lo svincolo della cauzione avverra'  dopo l’accertamento, da parte dell’Ufficio Tecnico, dell’osservanza delle modalita' e delle prescrizioni poste dall’Amministrazione.
E’ salvo in ogni caso il diritto del Comune, nel caso  di strade ed aree comunali, a percepire apposita tassa per occupazione di suolo pubblico.
 

CAPO 2

 

NORME IGIENICHE E TECNOLOGICHE

 

Art. 52 - Salubrita' del Terreno

E’ vietato realizzare nuove costruzioni in terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato completamente il sottosuolo corrispondente.
Se il terreno sul quale si intendono realizzare opere edilizie e' soggetto all’invasione di acque superficiali e sotterranee, si deve procedere alla realizzazione di adeguate opere di risanamento.

Art. 53 - Requisiti relativi all’impermeabilita' e secchezza

Qualsiasi edificio deve  essere adeguatamente isolato dall’umidita' del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri perimetrali portanti  devono risultare intrinsecamente asciutti.
Anche tutti gli altri elementi costitutivi degli edifici devono poter cedere le eventuali acque di condensazione e permanere asciutti.
I locali abitabili posti al piano terreno devono avere il piano di calpestio situato ad una quota uguale o superiore al terreno circostante, a sistemazione avvenuta, e isolato  mediante solaio o vespaio aerato le bocchette di aerazione non devono avere superficie inferiore a 1/100 della superficie del vespaio; il vespaio deve essere distaccato dal terreno stesso di cm. 20; per i  predetti locali altresi', con esclusione di servizi igienici, ripostigli, disimpegni e spazi per la circolazione, la parete finestrata deve avere un prospiciente spazio aperto del terreno circostante, di larghezza non inferiore alla parete stessa e di profondita' pari ad  almeno mt. 5,00 misurati perpendicolarmente alla parete stessa, privo di muri, scarpate, ciglioni e simili.
Alle presenti disposizioni possono fare eccezione le sistemazioni di edifici esistenti, qualora sia dimostrata l’impossibilita' di perseguire le soluzioni tecniche citate in rapporto alla conservazione ed alla valorizzazione delle caratteristiche ambientali, funzionali e tecnologiche preesistenti e di un certo significato; il progetto dovra' indicare le soluzioni alternative adeguate al perseguimento dei requisiti citati.
Qualora i locali non destinati alla permanenza di persone risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante e prospiciente, deve essere prevista una intercapedine aerata  di larghezza strettamente necessaria allo scopo, che circondi i locali in oggetto per tutta la parte interessata e che abbia piano di posa inferiore alla quota del piano di calpestio dei locali o altro comprovato sistema di isolamento che garantisca la impermeabilita' dei locali.
Le griglie di aerazione di questa intercapedini non devono presentare pericoli per i pedoni e devono essere sicure in relazione alle eventuali condizioni d’uso a cui possono essere sottoposte.
Per i locali non abitabili posti a livello del terreno e' ammessa la costruzione di vespaio semplice non aerato. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica, o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico, qualora non esistono adeguati sistemi di sollevamento meccanico delle acque.

Art. 54 - Spazi interni agli edifici

Negli spazi interni degli edifici definiti dall’art. 42 come “ampio cortile e patio” possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; nell’ampio cortile possono esservi costruzioni di un piano ad usi accessori.
Non sono consentiti nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densita' fondiaria e di volume prescritti. L’uso di parcheggio coperto o autorimessa in cortile e' consentito ove intervenga il nulla osta dell’Autorita' sanitaria e dei Vigili del Fuoco.
Non sono consentiti muri di recinzione di zone di cortile, se non completamente traforati e traslucidi.
Negli spazi interni definiti dall’art. 42  come “chiostrine” possono affacciare soltanto disimpegni verticali o orizzontali, locali igienici. Nelle chiostrine non vi possono essere né sporgenze né rientranze. Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune.
Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali sistemazioni a giardino; tutte le rimanenti superficie dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze o fognoli  sifonati.

Art. 55 - Uso dei distacchi fra i fabbricati

I distacchi esistenti fra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi  o rampe di accesso a parcheggio.
In ogni caso deve essere  previste una efficiente protezione dell’edificio dall’umidita' del terreno ad un adeguato smaltimento delle acque.

Art. 56 - Impianti igienici e di smaltimento delle acque reflue

Per le modalita' costruttive degli impianti igienici, le modalita' di smaltimento delle acque piovane e delle acque nere provenienti da insediamenti civili e produttivi e per gli  allacciamenti alle pubbliche fognature, si fa riferimento alle eventuali prescrizioni che  singolarmente possono essere imposte dalla A.S.L. e ai Regolamenti Regionali.
Gli scarichi degli insediamenti produttivi o classificati tali soggetti altresi' alle norme e procedure della legge 10.05.1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazione.
Gli scarichi civili o classificati tali che comunque creino problemi per la salute pubblica dovranno  adeguarsi alle prescrizioni e limiti eventualmente stabiliti con provvedimenti regionali o comunali.

Art. 57 - Scale

Ogni rampa di scala dovra' avere una larghezza utile non inferiore a 120 cm. per ogni 300 mq. di superficie lorda servita, con minimo di 120 cm. per le scale che servano piu' di una unita' immobiliare salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori (vedi legge n. 13 del 09.01.1989).
L’ambiente delle scale deve essere illuminato e ventilato dall’esterno; le scale che servono edifici di nuova costruzione con due soli piani fuori terra e le scale che servono ad edifici esistenti da ristrutturare e/o sopraelevare, per tre piani fuori terra, possono essere illuminate artificialmente ed areate con dispositivi meccanici.

Art. 58 - Piani Interrati

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzini o ad autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimesse o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti.
Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani interrati, dovra' essere installato un sistema di  sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell’Ufficiale Sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente igienico.
L’aerazione  dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d’aria.

Art. 59 - Piani Seminterrati

I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al disotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, possono  essere adibiti ad abitazione, uffici ed altri usi, soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale  e' a quota inferiore a un metro rispetto alla quota piu' alta delle sistemazioni esterne o siano dotati di idonei impianti di condizionamento e altezza utile netta interna e' almeno mt. 2,70 salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni d’uso.
Per il deflusso  delle acque del fabbricato valgono le norme di cui all’art. 57.

  Art. 60 - Piani Terreni

I piani terreni se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato, devono essere rialzati almeno cm 50  dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti dal Responsabile Igiene e Sanita' Pubblica; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a mt. 2,70.
I piani terreni adibiti a laboratori, negozi, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezza utile netta  non inferiore a mt. 3,50 salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.
I piani terreni adibiti ad autorimesse o a deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di mt. 2,20 salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.
Per gli interventi  di recupero del patrimonio edilizio esistente e' consentito:
- destinare i piani terreni aventi altezza utile netta di almeno mt. 2,70 anche ad attivita' artigianali e/o commerciali purche' la superficie delle finestre non sia inferiore ad 1/25 della superficie del pavimento;
- destinare i piani abitabili avente altezza utile netta di almeno mt. 2,60 ad abitazione e/o uffici purche' la superficie delle finestre non sia inferiore ad 1/6 della superficie del pavimento.

Art. 61 - Norme Comuni a tutti i Piani Abitabili

I locali igienici possono essere accessibili soltanto da ambienti di disimpegno (corridoi), e da antibagni, quest’ultimi dotati di  ventilazione artificiale.
Su conforme parere del Responsabile Igiene e Sanita' Pubblica, da esprimersi in sede di esame del progetto, sono consentiti l’accesso diretto ai locali igienici delle stanze da letto e/o l’areazione artificiale dei medesimi.

Art. 62 - Fabbricati in Zona Rurale

I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui al precedente articolo e debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaia, fosse settiche od impianti di depurazione.
In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali.
Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione e' comunque prescritto che la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano poste a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze minime dalle finestre dell’abitazione rurale dei fabbricati accessori o dalle porte o finestre dei locali adibiti a stalle o simili e' di mt. 10,00. La dichiarazione di Abitabilita' o di Agibilita' puo' essere subordinata alla esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni  igieniche e di sicurezza, indicate dal responsabile Igiene e Sanita' Pubblica o dai Vigile del Fuoco.

Art. 63 - Migliorie Igieniche ai Fabbricati Esistenti

Nei fabbricati esistenti, entro i due anni dall’approvazione del P.R.G. debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili.
Tali migliorie comprendono almeno l’eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni e la dotazione per ogni unita' di abitazione di un locale igienico secondo le norme di cui ai precedenti articoli.
L’Ufficio Sanitario puo' dichiarare inabitabile, ai sensi delle leggi vigenti, le unita' di abitazioni che non raggiungono a suo giudizio un livello igienico accettabile.

Art. 64 - Disposti su aree scoperte

I depositi di materiali su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione. L’autorizzazione specifichera' le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l’igiene, il decoro e la sicurezza pubblica.
In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione, il Dirigente potra' promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell’esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.

CAPO 3 -   - NORME TECNOLOGICHE -   - Art. 65 - Requisiti di carattere termico

I locali abitativi per residenza e ufficio possono essere dotati di impianto di riscaldamento.
Le nuove costruzioni classificate dall’art. 3 del D.P.R. 1052/1977 devono essere conformi alla prescrizione della legge 09.01.1991, n. 10 e relativo regolamento di attuazione.
Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti o di inserimento di impianto di riscaldamento in un edificio che ne era sprovvisto, il Dirigente puo' richiedere, su parere  della Commissione Edilizia, che siano  adottati provvedimenti atti a garantire un adeguato isolamento nelle coperture, nei solai soprastanti vani aperti, nei sotterranei, nonché nello stesso impianto termico, qualora gia' esistente e da ristrutturare.

Art. 66 - Requisiti di carattere acustico

Negli edifici di nuova costruzione ed in tutti gli interventi  su manufatti esistenti sottoposti a ristrutturazione devono essere adottati sistemi di isolamento acustico.
I materiali usati devono garantire un’adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne:
- i rumori di calpestio, di traffico, degli eventi atmosferici, di gestione ed uso di impianti comunque installati nel fabbricato;
- i rumori e suoni aerei provenienti da alloggi contigui a locali e spazi destinati a servizi comuni;
- i rumori provenienti da attivita' lavorative e servizi preesistenti.
Le strutture degli edifici dovranno comunque rispettare i requisiti di isolamento acustico stabiliti dalle vigenti normative o comunque stabiliti con appositi regolamenti comunali.
Le pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere in opera a porte e finestre chiuse, un isolamento acustico normalizzato il cui indice di valutazione sia inferiore a 30 decibel.
Sono fatte salve le diverse o ulteriori prescrizioni deducibili dalla normativa vigente in materia.

Art. 67 - Requisiti illuminotecnici

Gli edifici devono essere progettati in modo che l’illuminazione dei locali sia adeguato agli impieghi visivi richiesti.
L’illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta, oppure artificiale:
1) i locali destinati ad ufficio, la cui estensione non consente l’adeguata illuminazione naturale del piano di utilizzazione;
2) i locali aperti al pubblico destinati ad attivita' commerciali, culturali e ricreative, nonché i pubblici esercizi;
3) i locali destinati ad attivita' che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
4) i locali destinati a servizi igienici, spogliatoi, gli antibagno;
5) i locali non destinati alla permanenza delle persone;
6) gli spazi di cottura;
7) gli spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e verticali.
Le pareti trasparenti delle pareti perimetrali esterne, dei solai ed eventualmente del tetto devono essere dimensionate e posizionate in modo da permettere l’adeguata illuminazione di piani di utilizzazione. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli  locali degli alloggi, misurate convenzionalmente  al lordo dei telai delle finestre, non devono avere aree inferiori a 1/8 di quelle del piano di calpestio dei locali medesimi.
La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici gia' esistenti, ancorche' sottoposti ad opere di ristrutturazione, puo' essere autorizzata quando la modifica delle aperture non risulta compatibile con la conservazione delle caratteristiche ambientali del manufatto.
Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi  devono essere dotate di dispositivi permanenti che consentono la loro schermatura ed il loro oscuramento.

Art. 68 - Requisiti relativi alla aerazione e dimensionamento dei locali

Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che ogni locale possa fruire in tutte le stagioni di aerazione adeguata alla sua destinazione.
L’aerazione dei locali puo' essere naturale oppure artificiale con sistemi permanenti adeguati alla destinazione dei locali medesimi. Possono fruire di aerazione artificiale i locali gia' individuati all’art. 67 ai punti nn. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 e 6, mentre i locali di cui al n. 7 possono essere aerati anche indirettamente.
La ventilazione artificiale puo' essere assicurata mediante  un condotto di aerazione indipendente per ogni locale servito sfociante, di norma, sulla  copertura e dotato di elettro aspiratore con accensione automatica collegata all’interruttore della illuminazione, oppure, negli edifici con piu' di tre piani puo' essere ottenuta mediante un unico condotto collettivo ramificato.
Tale condotto deve essere dotato di elettro aspiratore centralizzato ad aspirazione  continua posta sulla copertura.
I locali destinati alla permanenza di persone, i quali fruiscono di aerazione naturale devono avere almeno un serramento esterno opportunamente dimensionato e posizionato dotato di una o piu' porti apribili.
L’altezza media  dei locali destinati alla residenza non deve essere minore di metri 2,70.
La minima distanza tra il pavimento ed il soffitto finiti non deve comunque essere inferiore a metri 2,20.
L’altezza media  puo' essere ridotta:
- a metri 2,40 nei servizi igienici e negli antibagni degli edifici con destinazione residenziale e non residenziale, negli spogliatoi, negli spazi destinati a disimpegno ed alla circolazione orizzontale e verticale, fermo restando l’altezza minima di metri 2,20;
- a metri 2,20 nei locali non destinati alla permanenza di persone (cantine, soffitte, rimesse, magazzini e simili) con altezza minima di metri 2,00..
Puo' essere autorizzata un’altezza diversa da quella indicata ai punti precedenti nelle opere di recupero del patrimonio edilizio esistente, sia nel caso che si mantengono altezze gia' esistenti e sia nel caso di modifiche alle quote originarie dei solai, quando non si proceda ad un incremento del numero dei piani e purche' non vengono apportate riduzioni alle altezze preesistenti.
La minima altezza degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di metri 2,20; almeno la medesima minima altezza deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi ed il soffitto finito dei locali, ove i soppalchi siano destinati alla permanenza di persone.
La superficie dei soppalchi non deve essere superiore ad un terzo di quella del locale soppalcato.
Detto limite e' elevato ad un ½ per edifici destinati ad attivita' non residenziali.
La presenza di piu' altezze, compatibili con i vari minimi della norma, in un unico locale, e' ammissibile qualora le corrispondenti parti del locale abbiano superfici utili conformi alle disposizioni del D.M. 5 luglio 1975 in rapporto alle destinazioni d’uso specifiche previste per tali parti.
La superficie utile degli alloggi deve corrispondere ai requisiti fissati dalle disposizioni del Decreto del Ministero della Sanita' 5 luglio 1975.
I servizi igienici degli alloggi, fatta eccezione per quelli ad uso esclusivo degli utenti di una sola camera da letto, devono avere un disimpegno rispetto ai singoli locali.
Il dimensionamento minimo dei singoli vani deve fare riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 5 luglio 1975.
La cucina delle abitazioni deve avere una superficie utile non inferiore a mq. 8,00.
E’ ammessa una superficie inferiore per il “posto cottura” purche' comunichi con il soggiorno mediante un vano di superficie non inferiore a mq. 4,00 privo di infisso.
Per quanto non espressamente qui riportato si rimanda al regolamento di igiene.

Art. 69 - Requisiti relativi alla sicurezza

Gli edifici ed i loro elementi costitutivi devono permanere stabili nelle condizioni di impiego.
I parapetti dei balconi e delle finestre non devono poter essere sfondati ed attraversati per urto accidentale.
La loro altezza non deve essere minore di mt. 1,00 per i balconi e 0,95 per le finestre.
I parapetti e le superfici vetrate devono rispondere alle loro funzioni senza costituire pericolo per le persone.
Gli impianti istallati negli edifici ed i depositi di combustibili devono rispondere alle loro funzioni secondo le norme di legge senza costituire pericolo per le persone e per le cose.
L’installazione di apparecchi a fiamma non e' consentita nei locali non adeguatamente aerati e non corrispondenti alle norme di legge.
Gli edifici, in relazione alla destinazione, all’altezza ed alle caratteristiche delle strutture portanti, devono essere progettati e realizzati in modo da consentire la salvaguardia, in caso di incendio o di altra calamita', dall’incolumita' delle persone in essi presenti e dei soccorritori.
I locali degli edifici che fruiscono di illuminazione naturale diretta devono avere un adeguato numero di serramenti esterni facilmente accessibili dall’interno e dotati di una o piu' parti apribili.

Art. 70 - Requisiti relativi all’accessibilita' ed uso

La manutenzione degli elementi costitutivi degli edifici deve poter essere effettuata agevolmente.
Gli edifici residenziali devono essere dotati di scale che consentano il trasporto degli infermi da tutti i piani agibili.
Le singole unita' immobiliari degli edifici con piu' di due piani agibili fuori terra, fatta eccezione per quelli industriali, devono  fruire di accesso da almeno una scala di tipo chiuso.
Ai locali definiti come non agibili e' consentito accedere, oltre che tramite locali agibili, solo con scale a chiocciola o retrattili.
I locali non agibili non possono dare accesso a servizi igienici e a vani agibili.
Gli impianti, i sistemi e le apparecchiature permanenti non devono poter immettere negli edifici serviti o nelle loro parti, in condizioni normali, esalazioni, fumi, vibrazioni.
Gli alloggi progettati per uno o due utenti devono essere dotati di uno spazio di cottura, di un servizio igienico e di un ripostiglio.
Gli alloggi progettati per piu' di due utenti devono essere dotati almeno di una cucina, di un servizio igienico, di un ripostiglio.
I locali degli alloggi che fruiscono di illuminazione naturale diretta, devono avere almeno uno dei serramenti esterni dotati di parte trasparenti, ad altezza d’uomo.
Gli accessi, le rampe, i giardini ed in generale gli spazi privati di uso collettivo destinati alla circolazione delle persone, esterni ed interni agli edifici, devono poter essere illuminati anche durante le ore notturne.
I soppalchi agibili per le persone devono essere dotati di parapetti.
Gli spazi privati destinati alla circolazione orizzontale e verticale, esterni ed interni agli edifici, non devono avere superficie di calpestio sdrucciolevoli, in condizioni metereologiche normali e  sporgenze insidiose.
Gli spazi destinati alla circolazione promiscua  di persone e di automezzi devono  essere dotati  di opportuna  segnaletica.
Le coperture degli edifici devono essere facilmente accessibili.
Alle presenti norme possono fare eccezione le sistemazioni relative al recupero di edifici esistenti; la Commissione Edilizia stabilira' la compatibilita' della soluzione complessiva con l’eventuale carenza di qualcuna delle presenti condizioni.

Art. 71 -  Rifornimento idrico

Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, cosi' da garantire un regolare rifornimento per ogni famiglia.
Oltre che dall’EAAP, secondo le norme dell’apposito regolamento, l’acqua puo' essere prelevata da falde freatiche o profonde; in tal caso l’utilizzo delle falde dovra' essere autorizzata dal Dirigente e dall’Ufficio del Genio Civile competente. Il Dirigente U.T.C. rilascia l’Autorizzazione, previ gli opportuni accertamenti secondo le modalita' previste dalla vigente normativa in materia.
L’eventuale impianto di approvvigionamento autonomo deve essere realizzato in modo da non far refluire l’acqua  nelle condutture dell’acquedotto EAAP.
Qualora gli edifici abbiano locali abitabili con il pavimento a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione, devono essere dotati di apparecchiatura per l’accumulo ed il sollevamento dell’acqua.
Della stessa apparecchiatura devono essere dotati gli edifici situati in localita' non adeguatamente servite  all’acquedotto EAAP.
Il richiedente la Concessione e' tenuto ad informarsi presso il competente ufficio EAAP di tale necessita'  prima dell’inoltro della domanda ed a prevedere nel progetto la installazione di tali apparecchiature se necessarie.
L’impianto di accumulo e di sollevamento dell’acqua e' comunque richiesto per edifici e complessi di edilizia di notevoli dimensioni, secondo le prescrizioni dell’Ufficio Tecnico  del Comune.
Agli insediamenti industriali l’Amministrazione Comunale puo' imporre gli accorgimenti tecnologici atti a limitare ogni superfluo prelievo dell’acqua.
Qualora l’approvvigionamento avvenga da piu' fonti (acquedotto, acqua di falda o di sorgente, acque superficiali) dovranno essere attuate scelte razionali in relazione ai diversi impieghi, per garantire a ciascun uso la risorsa piu' idonea, limitando l’impiego di acqua dell’acquedotto.
Tali disposizioni potranno essere dettate sia dall’Amministrazione Comunale, sia dalle autorita' competenti al controllo degli scarichi idrici ai sensi della legge n. 319/1976 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 72 - Impianti igienici e di smaltimento delle acque reflue

Per le modalita' costruttive degli impianti idrici, le modalita' di smaltimento delle acque piovane e delle acque  nere provenienti da insediamenti civili e produttivi e per gli allacciamenti alle pubbliche fognature, si fa riferimento alle eventuali prescrizioni che singolarmente possono essere imposte dalla A.S.L. e ai Regolamenti della Regione.
Gli scarichi degli insediamenti produttivi o classificati tali sono soggetti altresi' alle norme e procedure dalla legge 10.05.1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli scarichi civili o classificati tali che comunque  creino problemi per la salute pubblica dovranno adeguarsi alle prescrizioni e limiti eventualmente stabiliti con provvedimenti regionali o comunali.

Art. 73 - Impianto di smaltimento dei fumi

Ogni alloggio deve essere fornito di almeno una canna fumaria, opportunamente dimensionata in funzione della costruzione, conforme alle caratteristiche previste dal regolamento per l’esecuzione della legge 13.07.1966, p. 615, recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico limitatamente al settore degli impianti termici.
Ogni locale destinato a cucina e tutti i locali, in cui si producono fumi debbono essere dotati di tubazione di sfogo opportunamente dimensionata e con scarico alla sommita' del tetto.
Le camere oscure, i laboratori scientifici, nonché le autorimesse a piu' posti macchina debbono essere ventilati con doppia canalizzazione, una di presa diretta e una di evacuazione.
Quest’ultima deve giungere al tetto e deve essere dimensionata in modo da assicurare almeno cinque ricambi di aria all’ora.

Art. 74 - Impianti di smaltimento delle acque piovane

I canali di gronda, le condutture verticali di scarico (occultate) e le condutture interrate per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane devono essere di materiale resistente ed  impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ed essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le acque piovane fino alla pubblica fognatura delle acque meteoriche, in mancanza di questa, fino alla destinazione approvata dall’Ufficio di Igiene e dall’Ufficio Tecnico.
Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree  di uso pubblico che verso i cortili o altri scoperti privati.
Le condutture verticali di scarico, se esterne ai muri perimetrali dell’edificio, dall’altezza minima di mt. 3,50 dal suolo pubblico devono essere poste in opera incassate nella muratura.
Idonei pozzetti di ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati alla estremita' inferiore di ogni calata; pozzetti di ispezione devono inoltre essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture.
Il pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti interni della proprieta', deve procedere l’allacciamento della pubblica fognatura delle acque meteoriche.
E’ vietato immettere nelle tubazioni o pozzetti delle acque piovane acque di rifiuto di qualsiasi altra provenienza.

Art. 75 - Dimensionamento e caratteristiche delle fosse settiche e degli impianti di depurazione delle acque di scarico

Lo smaltimento attraverso fosse settiche delle acque luride dovra' essere effettuato attraverso il preventivo  degrassaggio delle acque bionde con apposito pozzetto il quale, d’altro canto, dovra' essere sottoposto a regolare e periodica manutenzione.
Inoltre le fosse e gli impianti di depurazione devono essere dimensionati in proporzione al numero degli abitanti equivalenti serviti secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale.
Corrisponde ad un abitante equivalente:
- un abitante in edifici di civile abitazione corrispondente a mc.  100 di volume residenziale;
- un posto letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
- due posti mensa in ristoranti o trattorie;
- un posto letto in attrezzature ospedaliere;
- tre dipendenti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;
- cinque posti alunni in edifici scolastici o istituti di educazione diurna (da ridurre a due posti alunno nel caso di presenza di mensa nella scuola).
Ogni fossa settica di nuova installazione deve possedere i seguenti requisiti:
- essere a quattro camere, con l’ultima munita di filtro a carbone attivo da sostituire periodicamente, se serve alla chiarificazione di acque nere e bionde; avere una capacita' minima della prima camera di lt. 250 a persona, di lt. 500 complessivi, sempre a persona, delle altre due camere;
- avere una capacita' utile complessiva minima di mc 0,50 per abitante equivalente;
- essere il pozzetto sgrassatore della capienza di almeno lt. 80 a persona  con un minimo di lt. 500;
- presentare un’altezza del liquido mai inferiore  a mt. 1,50;
- avere i dispositivi per l’afflusso e deflusso dei liquami, cosi' come quelli per la comunicazione da una camera all’altra, realizzati con tubi a “ T “ o a “ U “ rovesciato, gres o altro materiale molto resistente, di diametro non inferiore di cm. 10, opportunamente prolungati cosi' da pescare almeno cm. 40 al di sotto del livello del liquido;
- avere le pareti ed il fondo dello spessore di almeno di cm. 20 costruiti in mattoni pieni e malta cementizia, oppure in calcestruzzo armato, e  intonaci, a cemento ed avere la copertura costituita da solette in cemento armato e doppi  chiusini in cemento armato, sono utilizzabili manufatti prefabbricati in cemento compresso previa installazione di platea e rinfianchi in  calcestruzzo dello spessore minimo di cm. 15.
Le fosse settiche, prima di venire utilizzate, devono essere completamente riempite di acqua, nel corso del sopralluogo per il rilascio dell’autorizzazione di Abitabilita' i Agibilita' varra' verificato il rispetto della presente prescrizione.
Gli impianti di depurazione  per le acque luride domestiche devono assicurare l’assenza completa di cattivi odori e di  condizioni che possano  lo sviluppo delle mosche, insetti, topi, ecc.
Tali impianti potranno essere del tipo:
- a sub irrigazione stagna con l’impiego di vegetali come disperdenti idrici;
- a ossidazione totale.
Al progetto di impianto  depurazione per le acque luride domestiche deve essere allegata una relazione tecnica illustrante le modalita' di funzionamento dell’impianto e le caratteristiche di quantita' e qualita' dei liquami prima e dopo il trattamento.
Di norma deve essere  previsto un apporto di acqua lurida di lt. 250 per abitante equivalente ad un carico organico non inferiore a 54  gr. Di B.O.D. per giorno.

Art. 76 - Impianti di depurazione degli scarichi industriali. - Tutela delle acque dell’inquinamento

Nella realizzazione di impianti di depurazione di scarichi liquidi, derivanti da cicli lavorativi industriali o artigianali, va osservato quanto descritto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti o indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognature nel suolo e nel sottosuolo, sono disciplinati dalla legge 10.05.1976, n. 319 “tutela delle acque dall’inquinamento” e successive modificazioni e integrazioni, e dai Regolamenti Regionali.
Tutti gli scarichi devono essere autorizzati con le modalita' previste nella stessa legge.

Art. 77 - Abbattimento dell’inquinamento atmosferico per impianti industriali

Tutti gli impianti facenti parte degli stabilimenti industriali, sia di nuova realizzazione o esistenti, che possono contribuire all’inquinamento atmosferico devono possedere impianti di abbattimento rispondenti alle prescrizioni delle norme previste nel regolamento  di esecuzione della legge 13.07.1977 n. 615 “provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente al settore delle industrie” di cui al D.P.R. 14.04.1971, n. 322.
Per la realizzazione o la modifica dei suddetti impianti  deve essere richiesta al  Sindaco specifica Concessione, contemporaneamente alla richiesta  per il rilascio della Concessione Edilizia per la costruzione degli stabilimenti o per la modifica degli stessi,  o per i soli lavori relativi agli impianti.
La richiesta deve contenere , oltre ai progetti e alla documentazione di cui al predetto Regolamento, i dati e le informazioni secondo i modelli disponibili presso l’Ufficio Urbanistica, predisposti dal Comitato Regionale contro l’inquinamento atmosferico.

Art. 78 - Impianti di aerazione

Nei casi d’adozione di impianti di aerazione artificiale, oppure di aria condizionata, l’impianto deve tener conto della destinazione d’uso dei locali, con particolare riferimento ai suoi livelli di rumorosita' e di igienicita'.
In ogni caso, prima dell’inizio dei lavori relativi alla Concessione o Autorizzazione Edilizia, deve essere presentato uno schema dell’impianto e, ove del caso, il progetto esecutivo del medesimo. Il rilascio  dell’autorizzazione d’abitabilita' o Agibilita' e' subordinato alla verifica dell’impianto.

Art. 79 - Caratteristiche dei fabbricati ai fini della prevenzione incendi

Ai fini della prevenzione degli incendi, nei fabbricati devono essere rispettate, a secondo delle caratteristiche dell’edificio stesso, le condizioni di seguito specificate:
1) i vani delle scale e degli ascensori, nonché i relativi accessi e disimpegni, non devono essere in comunicazione diretta con magazzini, depositi, negozi, laboratori ed in genere locali destinati ad abitazione e ad uffici, sono ammesse scale esterne aperte;
2) la struttura portante delle scale ed i pianerottoli devono essere in cemento armato o in materiale con analoghe caratteristiche di resistenza termica. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli del le scale a servizio di piu' di due piani non puo' essere inferiore a mt. 1,20 salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori o comunque diverse;
3) ogni scala puo' servire fino ad un  massimo di 500 mq. Di superficie utile coperta per piano e non piu' di quattro alloggi per piano;
4) le pareti dei vani scala e dei vani ascensore devono avere uno spessore minimo di 20 cm. se in muratura di mattoni piani e di cm. 15 se in cemento armato;
5) scale ed ascensori possono arrivare alla cantina solo attraverso zone scoperte e disimpegni aerati direttamente dall’esterno con superficie minima di mq. 0,50 e provvisti di porta metallica;
6) ogni scala deve essere dotata all’ultimo piano di un’apertura munita di infisso apribile eventualmente anche sul soffitto;
7) gli edifici di nuova costruzione a piu' piani devono avere le strutture orizzontali (comprese le coperture) incombustibili. I solai e le coperture sopra garages, locali caldaie, magazzini di deposito di materiale combustibile devono essere in cemento armato, o se in materiale laterizio, con protezione  costituita da una soletta in cemento armato di almeno cm. 4 di spessore;
8) in tutti gli edifici sono vietati le pareti divisorie in materiali combustibili. Sono consentite  le pareti mobili con carattere di infisso, pareti divisorie con mobili inter-parete per uffici e simili;
9) oltre a quanto sopra specificato la rispondenza a tutte le normative di legge in materia.

Art. 80 - Centrali termiche

Per quanto attiene alle centrali termiche dovranno  essere rispettate le prescrizioni contenute nelle apposite leggi e regolamenti di esecuzione vigenti in materia, con riferimento alle potenzialita' delle centrali stesse ed al tipo di combustibile che si intende utilizzare.

Art. 81 - Barriere architettoniche

Nella progettazione di strutture pubbliche o comunque collettive, con particolare riguardo a quelle di tipo collettivo-sociale, sia per nuove costruzioni come per quelle da ristrutturare, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al Regolamento per la attuazione delle leggi 30.03.1971, n. 118 (Norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche), approvato con D.P.R. 27.04.1978, n. 384 e legge n. 13 del 09.01.1989.

TITOLO 4 - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE


CAPO UNICO


Art. 82 - Ritardato od omesso versamento

1) Le Ragioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di Concessione di misure non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio;
2) Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di Concessione di cui agli artt. 3,  5, 6 e 10 della legge 28.01.1977, n. 10, comporta:
a) aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l’aumento del contributo in misura al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l’aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.

Art. 83 - Provvedimenti amministrativi

Per tali provvedimenti si fa esplicito riferimento alla legge n. 47 del 28.02.1985 agli artt. 10, 11, 12, 13.

Art. 84 - Sanzioni penali

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l’ammenda fino a lire 20 milioni per l’inosservanza delle norme,  prescrizioni e modalita' esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, degli strumenti urbanistici, e della Concessione;
b) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformita' o assenza della Concessione o di prosecuzione  degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
c) l’arresto fino a due anni e l’ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva dei terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’art. 18.
La stessa si applica anche nel caso  di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformita' o in assenza della Concessione.
Le disposizioni  di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all’art. 17 della legge 28.01.1977, n. 10.

Art. 85 - Adeguamento al Regolamento delle Costruzioni Preesistenti

Il  Sindaco, per motivi di pubblico interesse potra', sentita la Commissione Edilizia e, se il caso l’autorita' urbanistica territoriale competente, ordinare la demolizione di costruzione e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termini delle norme che  vigevano all’epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell’indennita' spettante ai proprietari.

Art. 86 - Disposizioni transitorie

I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati  alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono soggetti alle disposizioni in esse dettate.
I lavori gia' iniziati in base a Concessione Edilizia o Autorizzazione precedentemente ottenute potranno essere ultimati, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, ma dovranno uniformarsi alle norme in quanto applicabili.
Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le Autorizzazioni relative all’occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.
 
 

NOTE:

[C1] DGR 1013/2005 - Art. 15: Nuove Costruzioni - Dopo il comma 1 viene aggiunto il seguente:
"Alle domande di concessione edilizia per nuove costruzioni in ambito antico (zona storica) oltre agli elaborati e documenti di cui al primo comma devono essere allegati anche una dichiarazione giurata di conformita' ai fabbricati esistenti accompagnata da una relazione sulla natura ed uso del materiali da impiegare nella costruzione.

[C2] DGR 1013/2005 - Art. 19: Interventi di ristrutturazione edilizia ed ampliamento.
Dopo il primo comma viene aggiunto il seguente:
"Alle domande di concessione edilizia per ampliamento di fabbricati in ambito antico (zona storica) oltre alla documentazione di cui all'art.15, deve essere prodotta una dichiarazione asseverata ed unadocumentazione di rappresentazione, anche fotografica, dalla quale emerga che non vengono occupati luoghi qualificati da giardini storici, antichi orti o da essenze arboree di particolare pregio naturalistico".

[C3] DGR 1013/2005 - Art. 43: Campionatura - Dopo il comma 2 viene aggiunto il seguente:
E' fatto obbligo del mantenimento o del ripristino delle originarie finiture e colori sulle facciate degli edifici ricadenti nella Zona tipizzata "A" (Centro Storico), o comunque di pregio architettonico esistente sul territorio comunale, e pertanto e' necessario allegare al progetto una relazione asseverata circa il rispetto di tale obbligo, e campionature dei materiali esistenti e da utilizzare.

[C4] DGR 1013/2005 - Art. 44: Aspetti e manutenzione degli edifici
Dopo il comma 12 viene aggiunto il seguente:
"Le finiture originarie ed i colori sulle facciate degli edifici ricadenti nella zona A (Centro Storico) e quelle di pregio architettonico insistenti nel territorio comunale, devono essere mantenuti. Pertanto e' vietato lo scorticamento di facciate originariamente coperte da scialbo di calce".