Chiarimenti e disposizioni sui procedimenti relativi al
“Testo Unico dell'Edilizia“
INDICE GENERALE
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Ampliamenti
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Antenne
radiotelevisive e parabole satellitari: impianti di sola
ricezione ad uso familiare o condominiale / Antenne
radiotelevisive e parabole satellitari: impianti
professionali di trasmissione/ripetizione
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Aperture
interne
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Arredo
da giardino (manufatti per)
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Arredo
urbano (manufatti per)
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Ascensori
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Asili-nido
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Autolavaggio (impianti per)
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Autorimesse/parcheggi/garage
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Balconi
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Baracche
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Barriere
architettoniche (interventi volti alla eliminazione
delle)
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Cabine
elettriche
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Caldaie
(locali)
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Campers
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Cancellate: rinvio
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Canne
fumarie
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Cantine
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Case
mobili: rinvio
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Cave
(attività di)
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Centro
storico (interventi nel)
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Chioschi
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Climatizzatori / condizionatori (unità esterne di)
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Comuni (le opere pubbliche dei)
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Coperture
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Demolizione (interventi di)
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Demolizione e ricostruzione (interventi di)
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Depositi di merci o di materiali
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Destinazione d'uso (modificazione della)
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Distributori di carburanti
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Finestre/portefinestre
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Gazebo
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Geognostico (opere a carattere)
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Impianti, anche per pubblici servizi (realizzazione di)
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Impianti tecnologici e volumi tecnici
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Inferriate (ed altri sistemi di protezione esterna delle
aperture degli edifici)
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Infrastrutture, anche per pubblici servizi
(realizzazione di)
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Insegne pubblicitarie
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Manutenzione ordinaria
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Manutenzione straordinaria
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Nuova costruzione (interventi di)
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Opere interne
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Opere precarie
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Palloni presso statici
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Pannelli solari
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Parcheggi: rinvio
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Passi carrabili
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Pergolati
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Pertinenze
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Piscine
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Porticati
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Prefabbricati
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Radio-ricetrasmittenti (impianti) e ripetitori per i
servizi di stazioni radio base per telefonia mobile
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Recinzioni
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Restauro e risanamento conservativo (interventi di)
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Ricerca nel sottosuolo (opere di)
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Ristrutturazione edilizia (interventi di)
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Ristrutturazione urbanistica (interventi di)
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Roulottes
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Sbancamenti/splateamenti
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Serre
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Silos
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Solai
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Soppalchi
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Sportivi (impianti)
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Stato (opere ed interventi pubblici eseguiti
direttamente dallo)
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Strade
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Tensostrutture
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Tettoie
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Urbanizzazione (interventi di)
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Varianti lievi in corso d'opera (per opere soggette a
"permesso")
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Varianti non lievi
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Vasche per liquami
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Verande
| 1)
Ampliamenti |
L' ampliamento di manufatti edilizi, fuori terra o interrati, all'esterno
della sagoma esistente, è soggetto a "permesso", a meno che non si
tratti di opere precarie, libere, o pertinenziali, soggette a d.i.a.
(*) |
| 2)
Antenne radiotelevisive e parabole
satellitari |
Impianti di sola
ricezione ad uso familiare o condominiale: Normalmente, in
assenza di un significativo impatto sull'assetto urbanistico-edilizio del
territorio, l'intervento dovrebbe considerarsi libero. Se, però, l'installazzione
avviene sulle facciate, alterando in qualche modo il prospetto e/o il decoro
complessivo dell'edificio e/o del contesto urbano, potrebbe essere
richiestala la
d.i.a.
Impianti professionali di
trasmissione/ripetizione:
Il titolo richiesto è il "permesso",
oltre alla concessione radiotelevisiva. § [c1] |
| 3)
Aperture interne |
Il titolo richiesto è, di regola, una d.i.a. (perché
la loro realizzazione è qualificabile come manutenzione straordinaria (art. 3,
T.U.), o, eventualmente, ristrutturazione edilizia "leggera" (art. 3, T.U.). Se,
però, comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della
sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero ..., limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso,
ovvero quando incidano sulla statica dell'immobile, il titolo è il "permesso",
perché si configura una ristrutturazione "pesante" (art. 10, c. 1, lett. c). |
| 4)
Arredo da giardino (manufatti per) |
Il posizionamento di manufatti per arredo da giardino è
libero in assenza di una attività
edilizia di un qualche rilievo.
Le dimensioni di tali attrezzature,
però, così come la loro concreta
ubicazione (es. su pubblica via o non)
e/o quella del giardino/cortile, oltre,
evidentemente, al loro uso improprio
potrebbe indurre a diverse valutazioni.
Quando tali dimensioni o posizionamento
possano poi astrattamente far ritenere
necessario il "permesso", andrà
valutato se i manufatti abbiano i
requisiti delle pertinenze, soggette,
come tali, a d.i.a., o delle
opere precarie, libere. (*) |
| 5)
Arredo urbano (manufatti per) |
Il posizionamento di manufatti (es.:fioriere, pensiline,
cabine di pubblico servizio, sedili,
cestini dei rifiuti, porta-biciclette,
ecc.) di tal genere, è soggetto a
d.i.a., fatta comunque salva la
normativa del c.d.s. sulle fasce di
rispetto. (*) |
| 6)
Ascensori |
Se si tratta di impianti tecnologici ed i volumi destinati a
contenerli, e che li contengano effettivamente, sono
volumi tecnici: si veda più avanti.
Se si tratti di interventi volti alla eliminazione di
barriere architettoniche:
- ascensori interni: la attività dovrebbe essere libera,
salvo nulla-osta per immobili vincolati (art. 6, T.U.);
- ascensori esterni: la attività, salvo
nulla-osta per immobili vincolati, dovrebbe ritenersi
soggetta a
d.i.a..
Si rammenti, inoltre, l’art. 107, c. 1,
lett. t), T.U. e le norme, del Capo V dello stesso,
sulla sicurezza degli impianti. |
| 7)
Asili-nido |
Ai sensi dell'art. 16, T.U., la loro realizzazione rientra
tra le opere di urbanizzazione secondaria, soggetta a "permesso",
ai sensi dell'art. 3, T.U., se eseguita da soggetti
diversi dal Comune (se eseguita dal Comune: Vedi di
seguito). È però soggetto a d.i.a. il mutamento
della destinazione d'uso di immobili ad uso abitativo
per essere adibiti ad asili nido, ferme le previsioni
normative in materia di sicurezza, igiene e tutela della
salute, nonché le disposizioni contenute nei
regolamenti condominiali (art. 22, 1. n. 326/2003). |
| 8)
Autolavaggio (impianti per) |
Il titolo richiesto è il "permesso", anche se
realizzati in una stazione di servizio
per autoveicoli § [c2], non potendo tale struttura qualificarsi come pertinenza od impianto
tecnologico al servizio di edifici già
esistenti § [c3]. (*) | | 9)
Autorimesse / parcheggi / garage |
Se e quando sono utilizzati effettivamente per il ricovero
di veicoli, il titolo richiesto è:
-
d.i.a. (art. 9, 1. n. 122/1989) se al
servizio di edifici già esistenti, per
a) autorimesse al piano terra o nel
sottosuolo del fabbricato in cui si trovano le unità
immobiliari cui appartengono,
anche in deroga agli strumenti urbanistici
ed ai regolamenti edilizi vigenti;
b) autorimesse, ad uso esclusivo dei
residenti,
nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne
al, fabbricato, purché non in contrasto con i piani
urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della
superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela
dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli
previsti dalla legislazione in materia paesaggistica ed
ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima
legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e
per i beni culturali ed ambientali da esercitare
motivatamente nel termine di 90 giorni
- "permesso", per autorimesse private
a) svincolate da costruzioni preesistenti e
senza alcun vincolo pertinenziale § [c4], produttive di reddito proprio § [c5];
b) realizzate fuori dalle localizzazioni
viste sopra (piano terra, sottosuolo, aree pertinenziali)
§ [c6];
c) utilizzate per finalità diverse, ivi
compreso l'uso speculativo (salvo, naturalmente, che la
legge regionale vigente non richieda altro titolo per
tale ipotesi di cambio di destinazione d'uso);
d) di consistenza tale da essere
assolutamente esorbitante rispetto alle esigenze di un
effettivo uso normale dei soggetti che risiedono
nell'edificio principale; ovvero
e) di fatto asservite a locali aventi a loro
volta qualifica pertinenziale
(garage e
stenditoi) § [c7];
f) derivanti da trasformazioni di area
avente destinazione agricola § [c8]. (*) |
| 10)
Balconi |
Il titolo richiesto è il "permesso" poichè la loro
realizzazione modifica la sagoma
dell'edificio e non si possono
considerare pertinenze, per carenza di
autonomia § [c9](*) |
| 11)
Baracche |
Si tratta di manufatti "non pregiati" e/o in condizioni "non
brillanti" e la loro realizzazione/installazione, se non ne sia dimostrato
il carattere precario o pertinenziale, è soggetta a "permesso", se
sono tali da trasformare in modo permanente il suolo. |
| 12)
Barriere architettoniche (interventi
volti alla eliminazione delle) |
Sono interventi liberi se non comportano la realizzazione
di rampe o di ascensori esterni, ovvero
di manufatti che alterino la sagoma
dell'edificio (art. 6, T.U.); se,
invece, comportano tale realizzazione è
necessaria la
d.i.a.. Si veda Parte II, capo III,
T.U.. (*) |
| 13)
Cabine elettriche |
Si veda Arredo Urbano |
| 14)
Caldaie (locali) |
Si veda più avanti Impianti tecnologici e locali tecnici |
| 15)
Campers |
Sono urbanisticamente rilevanti se e quando siano utilizzati
come abitazioni, ambienti di lavoro,
oppure come depositi, magazzini e
simili, e siano diretti a
soddisfare esigenze durature nel tempo:
in tal caso il loro posizionamento è
considerato intervento di nuova
costruzione (art. 3, T.U.) ed è soggetto
a "permesso" (art. 10, T.U.). |
| 16) Cancellate: rinvio |
Si veda Recinzioni |
| 17) Canne fumarie |
Si tratta di impianti tecnologici, ed il titolo richiesto è
la
d.i.a.. Se per le loro dimensioni,
alterano in modo evidente la
costruzione e la sua sagoma, è
necessario il "permesso" § [c10], non dovendosi trascurare anche
valutazione di ordine estetico § [c11] (*). |
| 18) Cantine |
Se, in concreto, hanno i requisiti per essere definite
pertinenze, sono realizzabili con
d.i.a.. |
| 19) Case mobili: rinvio |
Si veda Campers |
| 20) Cave (attività di) |
L'apertura e la coltivazione di una cava non richiede "permesso"
§ [c12], ma se la cava è in contrasto con gli
strumenti urbanistici vigenti, è stata
ritenuta applicabile la lett. a), art.
44, T.U. Le cose, però, ora potrebbero
cambiare, perché l'art. 3, T.U.,
considera intervento di nuova
costruzione, soggette a "permesso"
(art. 10, T.U.) la realizzazione di
impianti per attività produttive
all'aperto ove comportino l'esecuzione
di lavori cui consegua la
trasformazione permanente del suolo
inedificato, essendo stato abrogato
l'art. 7, l. n. 94/82 (cd Nicolazzi),
che assoggettava ad autorizzazione
gratuita ... i reinterri e gli scavi
che non riguardino la coltivazione di
cave o torbiere.( inevitabile il
suggerimento di richiedere istruzioni
alla Procura di riferimento). Se,
poi, il dirigente abbia legittimamente
ordinato la sospensione dei lavori, il
che gli è consentito dall'art. 27, T.U.
§
[c13] la prosecuzione dei lavori configura il
reato della lett. b), art. 44, cit..
Se, infine, la cava sia in contrasto con
i vincoli esistenti nella zona, è
applicabile la lett. c) stesso art., ai
sensi dell'art.
181, d.lgs. n. 42/2004. È salva in ogni
caso la applicazione del D.P.R.
128/1959:
Polizia delle miniere e delle cave. |
| 21) Centro storico (interventi nel) |
La definizione di un'area qualificabile come centro storico,
denominata "zona A", si trova nel D.M.
n.1444/1968 che demanda agli strumenti
urbanistici l'osservanza dei limiti in
esso fissati per le singole zone.
In particolare, l'art. 2, c. 1, lett.
A), definisce tali: le parti del
territorio interessate da agglomerati
urbani che, rivestono carattere storico,
artistico o di particolare pregio
ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che
possono considerarsi parte integrante,
per tali caratteristiche, degli
agglomerati stessi.
La violazione di tali vincoli configura
il reato dell'art. 44, T.U., lett. a),
o, in, caso di immobili vincolati, lett.
c).
Per gli immobili vincolati, si veda
l'AVVERTENZA all'inizio di questa
Appendice e non si confondano i vincoli
fissati per le zone A dagli strumenti
urbanistici con i vincoli di legge (T.U.
n. 490/1999 - già leggi n. 1089/1939 e
n. 1497 1939): possono sussistere
entrambi.
Per gli interventi di ristrutturazione
"pesante",
il dirigente o il responsabile
dell'ufficio richiede
all'amministrazione competente alla
tutela dei beni culturali ed ambientali
apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la
irrogazione della sanzione pecuniaria di
cui al precedente comma. Qualora il
parere non venga reso entro novanta
giorni dalla richiesta il dirigente o il
responsabile provvede autonomamente
(art. 33, c. 4, T.U., già art. 9, L.Q.). |
| 22) Chioschi |
È necessario il "permesso" § [c14] , anche se utilizzati stagionalmente ed
autorizzati reiteratamente, § [c15]. Rimangono ferme le norme del c.d.s.
(art. 16, c. 2, e 20, c. 2-5) e del suo
regolamento (art. 26, c. 4 e 5) e rimane
autonoma e ininfluente la disciplina
relativa alla TOSAP ed all'eventuale
rilascio di autorizzazione per il
commercio. (*) |
| 23) Climatizzatori / condizionatori (unità esterne di) |
La unità esterne, assieme all'unità interna, sono state
individuate come costituenti un
impianto tecnologico (vedi di seguito),
e dunque non necessitano di "permesso"
§ [c16]. La installazione è da ritenersi libera,
trattandosi di intervento ad impatto
sostanzialmente nullo, quando l'unità
esterna non sia "in facciata" (es.
balcone non aggettante o veranda), o sia
poco o addirittura per nulla visibile
dall'esterno. (*) |
| 24) Comuni (le opere pubbliche dei) |
L'art. 7, lett. c), T.U. stabilisce che non si applicano
le disposizioni relative alla necessità
di titoli abilitativi, per le opere
pubbliche dei comuni
deliberate dal consiglio
comunale, ovvero dalla giunta
comunale, assistite dalla validazione
del progetto, ai sensi dell'art. 47 del
d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. |
| 25) Coperture |
1) Realizzazione ex novo di un tetto: è
necessario il "permesso"
(escludendo possa trattarsi di
manutenzione straordinaria o
pertinenza).
Rientrano in questo ambito:
- la sostituzione della copertura a
lastrico solare con un tetto a falde
(CP, sez. III, n. 859/2000);
- la realizzazione di un tetto a
terrazza in luogo di un tetto spiovente
(CS, sez. V, n. 143/99);
- la eliminazione di una copertura in
tegole per dare luogo alla realizzazione
di un terrazzo praticabile.
2)
Rifacimento integrale:
il titolo è la d.i.a.
(manutenzione straordinaria - TAR
Toscana, sez. 11, n. 599/2001).
3)
Rifacimento parziale:
a)
se rispetta
la configurazione originaria:
a1) l'intervento è libero, se vengano
utilizzati gli stessi materiali
(manutenzione ordinaria);
a2) è necessaria la
d.i.a., se vengano utilizzati
materiali diversi (manutenzione
straordinaria);
b) senza il rispetto della
configurazione originaria:
b1) è necessaria la d.i.a., se
integri restauro e risanamento
conservativo o ristrutturazione
"leggera";
b2) è necessario il "permesso",
se integri ristrutturazione "pesante"
(*) |
| 26) Demolizione (interventi di) |
Se la demolizione non è finalizzata alla ricostruzione, il
titolo è la d.i.a. purché
naturalmente l'intervento sia conforme
alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e
della disciplina urbanistico-edilizia
vigente (art. 22, T.U.). Quanto
ai detriti da demolizione, se siano
effettivamente riutilizzati in loco
e non contengano materiali pericolosi, è
ragionevole ritenei: che possano essere
sottratti alla disciplina dei rifiuti
(d.lgs. n. 22/97 - cd decreto
Ronchi).
Se, invece, siano trasportati altrove, è
possibile ipotizzare la loro esclusione
da tale disciplina soltanto se si
ritenga applicabile l'art. 14, l. n.
178/2002,
che ha fornito la quanto mai discussa, e
"condannata" dalla Corte di Giustizia UE
(sent. 14 novembre 2004),
interpretazione autentica della
definizione di "rifiuto", e soltanto se
vi sia
certezza in ordine:
a) alla individuazione del produttore
e/o detentore dei beni/o sostanze;
b) alla loro provenienza;
c) alla sede ove sono destinati;
d) al loro riutilizzo in un ulteriore
ciclo produttivo;
e) all'assenza di pericoli per
l'ambiente.
Comunque, in ogni caso in cui i detriti
siano da considerare rifiuti si pone
l'ulteriore problema di chi ne sia da
considerare il produttore, in capo, al
quale il decreto Ronchi pone numerosi
obblighi. La giurisprudenza di
legittimità non è univoca: CP, sez. III,
n. 4957/2000, ritiene che produttore sia
anche il committente; di orientamento
esattamente opposto la giurisprudenza
dominante (CP, sez. III, n. 15165/2003,
che ritiene produttore dei rifiuti
soltanto la ditta assuntrice dei
lavori edili. Quando i detriti siano da
considerare rifiuti, potrebbe
prospettarsi la fattispecie del
"deposito temporaneo" di rifiuti,
disciplinato dall'art. 6 del decreto
Ronchi), che essendo preliminare alla
"gestione" dei rifiuti, è sottratto al
regime autorizzatorio della discarica o
dello stoccaggio: perché il
produttore/detentore possa godere di
tale beneficio, però, è necessario
sussistano diverse condizioni, alcune
delle quali verificabili anche senza
necessità di cognizioni specialistiche
(deposito nel luogo di produzione (il
cantiere) e tempi di permanenza in
sito), altre, invece, rispetto alle
quali tali cognizioni paiono necessarie,
essendo connesse alla composizione
chimica dei rifiuti stessi. Se anche uno
soltanto dei requisiti sopra elencati
non ricorresse, si configurerebbe il
reato di abbandono incontrollato di
rifiuti previsto dagli artt. 14
e 51, c. 2, decreto Ronchi (CP,
sez. III, n. 22063/ 2003 o discarica
abusiva nel caso il deposito superi
l'anno (CP, sez. III, n. 44548/2004),
salva l'applicazione della procedura
dell'art. 50, stesso decreto. |
| 27) Demolizione e ricostruzione (interventi di) |
La nuova versione del T.U. considera interventi di
ristrutturazione cd "leggera",
assoggettabili a semplice
d.i.a., quelli di demolizione
seguiti (senza sostanziale soluzione di
continuità) da ricostruzione con
identità di volumetria e sagoma.
La circolare Lunardi, del 7 agosto
2003,
ritiene, quanto ai materiali, che
Restano comunque salve e vanno dunque
rispettate le eventuali prescrizioni di
piano regolatore o dei regolamenti
edilizi vigenti di portata generale.
Quanto all'area di sedime, se detta
circolare sostiene che non è comunque
possibile
la ricostruzione dell'edificio in altro
sito, ovvero
il suo posizionamento all'interno
dello stesso lotto in maniera del tutto
discrezionale,
CP, sez. III, n.
19034/2004, afferma però che la
necessità della costruzione
dell'edificio demolito nell'area di
sedime originaria è un requisito insito
nella nozione di ristrutturazione
edilizia. La stessa circolare
ritiene altresì del tutto legittimo che
con tali interventi si possa
incrementare la superficie utile,
nei limiti consentiti o non preclusi per
la ristrutturazione edilizia, dovendosi
ritenere insita nella natura di tale
intervento la possibilità di aumento
della superficie utile con il
conseguente incremento del carico
urbanistico. Si rammenti, peraltro,
che l'art. 32,,
lett. a), T.U., enunciando le
condizioni per la determinazione delle
variazioni essenziali fa riferimento
espresso alla variazione degli
standards
urbanistici e che l'art. 10, c. 1, lett.
c), T.U., stabilisce che sono
subordinati a
permesso
di costruire ... gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portino ad
un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente e che
comportino ... modifiche ... delle
superfici.
E’ noto
che la CP, sez. III, n. 12369/2003 (resa
avendo già vigente la "nuova"
formulazione della nozione di
"demolizione e ricostruzione") afferma
che ...
per qualificare come
ristrutturazione un intervento edilizio,
non appare sufficiente la circostanza
che la ricostruzione avvenga con le
stesse volumetria e sagoma,
essendo necessario anche che
l'intervento non dovrà presentare
modifiche di entità e consistenza tali
da trasformare il preesistente edificio
in uno oggettivamente diverso.
|
| 28) Depositi di merci o di materiali |
Sono soggetti a "permesso" se comportano
l'esecuzione di lavori cui consegua la
trasformazione permanente del suolo
inedificato, altrimenti è
sufficiente la d.i.a., salvo che
non si tratti di depositi temporanei.
(*) |
| 29) Destinazione d'uso (modificazione della) |
La modificazione d'uso è giuridicamente rilevante soltanto
se determina un "salto di categoria"
dell'immobile da una all'altra di quelle
individuate dalla giurisprudenza: a)
residenziale; b) produttivo; c)
commerciale, direzionale, turistico. Per
conoscere la destinazione d'uso
consentita per l'immobile, bisogna avere
riguardo non all'uso che in
concreto ne fa il soggetto che lo
utilizza, ma a quello impresso dal
titolo di assentimento § [c17]. In carenza di certificato di destinazione urbanistica o comunque delle
informazioni reperibili presso lo
sportello unico, si potranno verificare
i regolamenti edilizi o, in mancanza, i
dati catastali. Quanto al titolo, l'art.
10, c. 2, T.U., dispone che:
Le regioni stabiliscono con legge quali
mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di
immobili, di loro parti, sono
subordinate a permesso
di costruire o a denuncia di nuova
attività.
È possibile allora distinguere diverse
ipotesi:
a) Legge regionale emanata: È il caso
più semplice, perché sarà la legge a
fornire le norme per valutare
l'intervento.
b) Legge regionale non emanata
La modificazione della destinazione
d'uso può avvenire:
b1) eseguendo, materialmente, opere
(modificazione strutturale). Il titolo
sarà quello previsto per la tipologia di
intervento realizzato in concreto -
d.i.a., in caso di restauro e
risanamento conservativo e
ristrutturazione "leggera"; -"permesso"
in caso di ristrutturazione "pesante"
(rammentando che, per definizione, non
può aversi legittima modifica di
destinazione d'uso con interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria);
b2) senza eseguire, materialmente, alcun
intervento edilizio (modificazione
funzionale). In giurisprudenza si è
affermato che tali opere sono
realizzabili senza "permesso", ma
pagando gli oneri ad esso connessi.
Considerato che il mutamento della
destinazione d'uso che implichi
variazione degli standards
urbanistici, costituisce variazione
essenziale ai sensi dell'art. 32,
T.U., il consiglio è quello di
richiedere istruzioni alla Procura di
riferimento, per regolarsi nel caso di
mutamento senza opere che però, comporti
un aggravio del carico urbanistico. (*)
Modificazione senza opere (cd
funzionale)
La giurisprudenza amministrativa
ritiene, in linea di massima, che, in
mancanza di legge regionale, il
mutamento di destinazione d'uso senza
opere non richiede "permesso", ma
non possono comunque ritenersi
liberalizzati tutti i cambiamenti, anche
se senza opere, se essi si pongano in
contrasto con i vigenti assetti
urbanistici di zona § [c18]. La stessa giurisprudenza ritiene che l'attività svolta di fatto in un
immobile non ha nulla a che vedere con
la normativa edilizia, per la quale
rileva soltanto la destinazione d'uso
impressa all'immobile dalle proprie
caratteristiche architettoniche in sede
di costruzione o con successive opere di
modificazione, o indicate in sede di
concessione edilizia § [c19].
MODIFICAZIONE DELLA DESTINAZIONE
D'USO IN ASSENZA DI LEGGE
REGIONALE |
Mutamento senza opere, senza
aumento del carico urbanistico |
|
nessuno, salvo prescrizioni
locali |
nessuna, salvo prescrizioni
locali |
Mutamento senza opere, senza
aumento del carico urbanistico |
|
nessuno, salvo prescrizioni
locali e salvo conguaglio oneri |
nessuna, salvo prescrizioni
locali |
Mutamento con opere, con aumento
del carico urbanistico |
Restauro e risanamento
conservativo |
d.i.a.: immobili
non vincolati |
Amm. tive: art. 37 T.U.
|
d.i.a.
oltre nulla osta: immobili
vincolati |
Ristrutturazione leggera |
d.i.a. |
Penali: art. 44, lett. b), T.U. | |
Ristrutturazione pesante |
permesso |
|
| 30) Distributori di carburanti |
L'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 32/98, stabilisce che l'attività
di installazione ed esercizio di
impianti di distribuzione dei
carburanti, è soggetta
all'autorizzazione del comune in cui
essa è esercitata, ... subordinata ...
alla verifica della conformità alle
disposizioni del piano regolatore, ...
alle prescrizioni ... concernenti la
sicurezza sanitaria, ambientale e
stradale, alle disposizioni per la
tutela dei beni storici e artistici,
stabilendo altresì che insieme
all'autorizzazione il comune rilascia il
"permesso", ma è indubbio che un
assenso del permesso per la
realizzazione dell'impianto di
distribuzione dei carburanti senza la
relativa autorizzazione sarebbe
illegittimo; sia in base a canoni di
logica procedimentale sia in base al
diritto positivo (art. 1, e. 2, cit.).
Questa autorizzazione può essere
espressa oppure, ai sensi del c. 3,
secondo periodo, del citato art. l,
tacita (TAR Lazio, RM, sez. II-ter, n.
68/2005).
Sono salve le disposizioni specifiche
del c.d.s. e del suo Regolamento di
esecuzione ed attuazione. (*) |
| 31) Finestre -portefinestre |
• Apertura: dovrebbe ritenersi intervento di
ristrutturazione "pesante", poiché comporta
una modifica del prospetto (salvo il caso in
cui si dimostri che si tratta di riapertura
e possa rientrare, nel caso concreto, nella
nozione di restauro e risanamento
conservativo:
d.i.a.), soggetto a "permesso”
§ [c20]. La nuova nozione di "fedele
ricostruzione", però, potrebbe far ritenere
che interventi che incidano soltanto sul
"prospetto" possano essere eseguiti con
d.i.a.: anche in questo caso, il
consiglio è di richiedere istruzioni alla
Procura di riferimento.
• Ampliamento: valgono le stesse
considerazioni svolte appena sopra.
• Ampliamento (non previsto) in corso
d'opera: se, in concreto, non comporta
un'alterazione sostanziale del prospetto, ma
soltanto una modifica di scarsa incidenza
nella complessiva configurazione
dell'edificio, è possibile procedere con
d.i.a. § [c21], trattandosi di variante a"permesso"
già rilasciato (art. 22, T.U.). In caso
contrario, sarà necessario "permesso"
in variante o nuovo "permesso", se
venga stravolto il progetto originario.(*) |
| 32) Gazebo |
Si tratta, tipicamente, di chioschi costituenti arredo da
giardino: si veda sopra Arredo. Quando
però siano destinati alla attività di
ristorazione, necessita di "permesso"
(CS, sez. V, n. 7822/2003), e lo stesso
dovrebbe dirsi per ogni altro tipo di
attività commerciale/artigianale e
similari, anche se ad utilizzazione
stagionale. |
| 33) Geognostico (opere a carattere) |
Le opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere
geognostico
sono libere (art. 6, T.U.).
Se, però, si inseriscano tra quelle
propedeutiche alla realizzazione di una
nuova costruzione, sono da ricomprendere
nel titolo necessario per questa. (*) |
| 34) Impianti, anche per pubblici servizi (realizzazione di) |
Se comportano la trasformazione in via permanente di suolo
inedificato è richiesto il "permesso"
(artt. 3, e 10, T.U.). |
| 35) Impianti tecnologici e volumi tecnici |
Impianti tecnici/tecnologici, sono quelli idrici, termici,
elevatori, televisivi, di parafulmine, di
ventilazione ecc.. Volumi tecnici, sono
quelli strettamente necessari a contenere
ed a consentire l'accesso di quelle parti
degli impianti tecnici (idrico, termico,
elevatorio, televisivo, di parafulmine, di
ventilazione, ecc.) che non possono per
esigenze di funzionalità degli impianti
stessi, trovare luogo entro il corpo
dell'edificio realizzabile nei limiti
imposti dalle norme urbanistiche
(circ.
Min. ll.pp. n. 2474/1973):
questa definizione è valida però soltanto
nei casi in cui i volumi tecnici non siano
diversamente definiti o disciplinati dalle
norme urbanistico-edilizie vigenti nel
Comune, tenuto conto che in ogni caso la
loro sistemazione non deve costituire
pregiudizio per la validità estetica
dell'insieme architettonico.
|
Sono Volumi tecnici |
Non sono Volumi tecnici |
|
La cabina dell'extracorsa
dell'ascensore (CS, sez. V, n.
483/97) |
Gli stenditoi chiusi (CS, sez. IV,
n. 443/98; TAR Campania, NA, sez.
IV, n. 1003/2005) |
| I locali per centrale termica o
idrica (idem) |
Le soffitte (idem) |
|
Locali per impianto di parafulmine
(idem) |
I locali di sgombero (idem) |
| I locali per impianto di
ventilazione (idem) |
Locale scantinato (nella specie, di
vaste dimensioni ed adattabile ad
abitazione) (CS, sez.V, n. 367/83) |
| I locali per impianto televisivo
|
I ripostigli |
| I locali per l'accesso al tetto
dalle scale |
I locali lavanderia |
| I locali strettamente necessari
a contenere i serbatoi idrici circ.
Min. ll.pp, n. 2474/1973) |
I garage (CS, sez.V, n. 23/87) |
| II vano scala al di sopra delle
linee di gronda (idem) |
Le verande (CS, sez. V, n.
329/91) |
| I locali per contenere i vasi
d'espansione dell'impianto di
termosifone (idem) |
I porticati
|
|
Locale caldaia destinato a centrale
di produzione di energia elettrica.
(TAR Toscana, sez. III, n. 43/99) |
Le mansarde.
|
|
|
II vano scala diretto a collegare
l'appartamento con la terrazza
praticabile (CS, n. 578/84) |
|
Stazioni radio base per telefonia
mobile. |
Gli interventi relativi a tali locali,
sempre che, naturalmente, i medesimi siano
in concreto destinati esclusivamente all'uso
loro proprio, e la loro superficie sia
adeguata all'entità ed alle esigenze del
fabbricato possono essere liberi o soggetti
a d.i.a.
(art. 3, e. 1, lett. a), b), c),
T.U.), secondo lo schema che segue:
|
Impianti Tecnologici e Volumi
tecnici |
|
Tipologia di Intervento |
Titolo |
|
Integrazione e manutenzione
degli impianti tecnologici
esistenti |
Nessuno (salvo strumenti
urbanistici) |
|
Realizzazione ed integrazione
dei servizi igienico-sanitari e
tecnologici |
d.i.a. |
|
Realizzazione di volumi tecnici
indispensabili a seguito di
revisione o installazione di
impianti tecnologici necessari o
comunque richiesti dalle
esigenze dell'uso |
d.i.a. |
|
Inserimento di impianti
richiesti dalle esigenze
dell'uso |
d.i.a. |
|
Per gli immobili vincolati, si
veda l'AVVERTENZA all'inizio di
questa Appendice |
|
| 36) Inferriate (ed altri sistemi di protezione esterna delle
aperture degli edifici) |
Si tratta di interventi che, pur di fatto modificando
l'aspetto della facciata, dovrebbero
essere realizzabili con d.i.a.
(manutenzione straordinaria, o, al più,
restauro e risanamento conservativo), a
meno che le dimensioni e/o tipologia
siano in concreto tali da "stravolgere"
il prospetto, dovendosi ritenere
necessario, in tal caso, il "permesso".
Nel caso in cui le inferriate hanno
scopi diversi dalla protezione, le
considerazioni possono mutare: è stata
richiesta concessione (ora, "permesso")
per la chiusura con inferriate di tre
lati di un portico già chiuso sul
quarto, perché, nello specifico, è stato
ricavato un vano idoneo all'uso
abitativo § [c22]. (*) |
| 37) Infrastrutture, anche per pubblici servizi (realizzazione di) |
Se comportano la trasformazione in via permanente di suolo
inedificato, la loro realizzazione
richiede "permesso" (artt. 3,
e 10, T.U.). |
| 38) Insegne pubblicitarie |
Quando le insegne abbiano dimensioni non trascurabili e
siano stabilmente ancorate (anche se non
infisse) al suolo, non può affatto
escludersi la loro rilevanza ai fini
urbanistici e la necessità di "permesso",
quando per le loro dimensioni comportano
un rilevante mutamento territoriale § [c23].
Per quanto attiene alla tutela dei beni
culturali e dei beni paesaggistici, il
d.lgs. n. 42/2004 vieta:
- all'art. 49, di collocare o affiggere
cartelli o altri mezzi di pubblicità:
a) sugli edifici e nelle aree tutelati
come beni culturali,
senza autorizzazione del
soprintendente;
b) lungo le strade site nell'ambito o in
prossimità dei beni
sopra indicati, senza
autorizzazione rilasciata ai sensi della
normativa in materia di circolazione
stradale e di pubblicità sulle strade e
sui veicoli, previo parere favorevole
della soprintendenza ....
-
all'art. 159, di collocare cartelli e
altri mezzi pubblicitari:
a) nell'ambito e in prossimità dei beni
paesaggistici,
senza
autorizzazione dell'amministrazione
competente individuata dalla regione;
b) lungo le strade site nell'ambito e in
prossimità dei beni
sopra indicati, senza autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'art.
23, c. 4, c.d.s.,
previo parere favorevole della
amministrazione competente individuata
dalla regione
Il Min. finanze, ris. n. 42/E del 16
marzo 1999, ha affermato che i cartelli
apposti su macchine di cantiere, ed in
particolare sulle gru mobili, debbono
essere considerati come mezzi
pubblicitari e scontano l'imposta
comunale sulla pubblicità ai sensi del
d.lgs. n. 507/93. L'art. 49, c. 3,
d.lgs. n. 42/2004, consente
l'utilizzo a fini pubblicitari delle
coperture dei ponteggi predisposti per
l'esecuzione degli interventi di
conservazione, per un periodo non
superiore alla durata dei lavori,
previo nulla-osta del soprintendente. |
| 39) Manutenzione ordinaria |
Sono tali gli interventi edilizi che riguardano le opere
di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli
edifici e quelle necessarie ad integrare
o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti (art. 3,
T.U.). Si tratta di interventi che non
provocano alterazioni significative
sull'assetto urbanistico-edilizio e sono
dunque liberi (art. 6, T.U.). (*)Casistica
esemplificativa e non esaustivaSostituzione/riparazione, parziale o integrale, di
pavimenti interni, con relative
opere di finitura e conservazione Riparazione di impianti per servizi accessori (idraulico,
smaltimento acque) Rifacimento rivestimento servizio igienico Riparazione e limitate integrazioni di servizi
igienico/sanitari; sostituzione di
elementi di impianti tecnologici e
loro mantenimento in efficienza Rifacimento pavimentazioni esterne senza modifiche ai
materiali Riparazione o sostituzione dei manti di copertura, senza
modifiche ai materiali Sostituzione tegole ed altre parti accessorie per
smaltimento delle acque, deteriorate Rinnovo impermeabilizzazioni Riparazione balconi e terrazze con relative pavimentazioni Riparazione recinzioni Sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con
serrande, senza modifica della
tipologia di infisso Rifacimento intonaci tinteggiatura interni Pulitura esterna, ripresa parziale di intonaci, senza
alterazione dei materiali o delle
tinte esistenti
Riparazione di grondaie e canne
fumarie |
| 40) Manutenzione straordinaria |
Si tratta delle opere e/o delle modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici
delle singole unita immobiliari e non
comportano modifiche delle destinazioni
di uso
(art. 3, T.U.), che realizzano
un'attività di conservazione del
costruito che non incide sull'uso
preesistente del territorio e non ne
determina alcuna modifica § [c24], ma ha pur sempre un impatto, benché
minimo, sull'assetto del territorio, e
dunque è soggetta a d.i.a. (art.
22, TU) (*)
Casistica esemplificativa e non
esaustiva Realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e di
pertinenza (senza aumento dei volumi
e delle superfici utili) Realizzazione di volumi tecnici Realizzazione ed integrazione di servizi igienico/sanitari
(senza aumento dei volumi e delle
superfici utili) Realizzazione di chiusure o aperture interne (senza
modificare lo schema distributivo
delle unità immobiliari o
dell'edificio); sostituzione di
tramezzi interni, senza alterazione
della tipologia dell’unità
immobiliare Rifacimento dei manti di copertura, con materiali diversi
dai precedenti Rifacimento di vespai Rifacimento di scale e rampe Consolidamento delle
fondazioni Realizzazione ex novo o rifacimento totale, di recinzioni,
muri di cinta e cancellate Sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con
serrande, con modifica della
tipologia di infisso o del materiale
impiegato Rifacimento totale di intonaci esterni, con modificazione
dei materiali e delle tinte
esistenti Rifacimento totale di pavimentazioni esterne, con
modificazione dei materiali
esistenti
Sostituzione di vecchio solaio in
strutture lignee di fatiscente
edifico rustico, con altro solaio in
cemento armato, senza alterazione di
volumi né superficie dell'unità
immobiliare |
| 41) Nuova costruzione (interventi di) |
Sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non rientranti nelle
categorie di manutenzione ordinaria
o straordinaria, restauro e risanamento
conservativo e ristrutturazione (art. 3,
T.U.).
Sono da considerarsi tali:
e. 1) la costruzione di manufatti
edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente,
fermo restando, per gli interventi
pertinenziali, quanto previsto alla
lettera e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione
primaria e secondaria realizzati da
soggetti diversi dal Comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture
e di impianti, anche per pubblici
servizi, che comporti la trasformazione
in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci
per impianti radio- ricetrasmittenti e
di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti
leggeri, anche prefabbricati,
e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, che siano utilizzati come
abitazioni, ambienti di lavoro, oppure
come depositi, magazzini e simili, e che
non siano diretti a soddisfare esigenze
meramente temporanee;
e.6) gli interventi pertinenziali che le
norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino
come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportano la realizzazione
di un volume superiore al 20% del volume
dell'edificio principale:
e. 7) la realizzazione di depositi di
merci o di materiali, la realizzazione
di impianti per attività produttive
all'aperto ove comportino l'esecuzione
di lavori ai quali ai consegua la
trasformazione permanente del suolo
inedificato,
e sono soggetti "permesso".
L'elencazione deve ritenersi non
tassativa: per le fattispecie non
espressamente previste, il criterio per
verificare la sussistenza di una nuova
costruzione sarà quello della
alterazione rilevante e duratura dello
stato del territorio § [c25] (*) |
| 42) Opere interne |
Il T.U. non ne tratta, di modo che sarà necessario
verificare in quale, tra le categorie di
interventi dell'art. 3 (manutenzione
ordinaria o straordinaria; restauro e
risanamento conservativo;
ristrutturazione "leggera" o nuova
costruzione) o dell'art. 10
(ristrutturazione "pesante") T.U.,
rientri l'intervento realizzato,
applicando la relativa disciplina.
Appare comunque ancora attuale la circ.
Min. LLpp. n. 1918/1977, con riferimento
alle opere interne al perimetro degli
stabilimenti industriali. (*) |
| 43) Opere precarie |
Sono tali le opere destinate sin dalla loro realizzazione,
oggettivamente ed indipendentemente da
ogni altra considerazione, a soddisfare
esigenze contingenti, specifiche,
cronologicamente delimitate e ad essere
rimosse dopo il momentaneo uso § [c26]. Si tratta, dunque, di nozione connessa
non al dato strutturale ma soltanto a
quello temporale § [c27] , anche se, per soddisfare gli scopi
specifici e cronologicamente delimitati
cui è oggettivamente destinata, l'opera
può rimanere in loco anche alcuni
anni § [c28] (ad es. baraccamenti dei cantieri per le
grandi opere edili).
Tali interventi non sono espressamente
previsti dal T.U., ma, nonostante non
siano ricompresi nella elencazione
dell'art. 6, deve ritenersi siano
liberi, perché non sussiste
modificazione significativa
dell'assetto urbanistico-edilizio del
territorio quando le opere siano
temporanee.
Per la loro qualificazione come tali:
non rileva: il
materiale con cui il manufatto è
realizzato § [c29]; il fatto che l'opera sia facilmente
rimovibile § [c30]; la soggettiva destinazione dell'opera;
il fatto che essa sia smontabile § [c31]; se abbia o non ruote, retrattili o
apparenti § [c32]; la tecnica di ancoraggio al suolo § [c33] o anche il mancato ancoraggio al suolo § [c34]; il fatto che l'opera sia utilizzata
saltuariamente § [c35] o stagionalmente § [c36] (per fattispecie relativa a locali: ad
uso ristorante § [c37], a ricovero estivo di attrezzi § [c38];
rileva soltanto: se
l'opera ha attitudine, in sé e per sé,
ad essere utilizzata per esigenze
temporanee e contingenti, e sia
destinata, oggettivamente, fin dalla sua
realizzazione, ad essere rimossa appena
cessate tali esigenze, indipendentemente
dalla destinazione data soggettivamente
dal costruttore (CP, sez. III,
n.44902/2004).Casistica
esemplificativa e non esaustivaOpere connesse a cantieri edili: baraccamenti di cantiere (sia
quelli destinati ad ospitare gli
operai e gli attrezzi - CP, sez.
III, 27 settembre 1991, sia quelli
adibiti a ricevere gli acquirenti
degli appartamenti in costruzione -
CS, sez. V, n. L31/98) Opere connesse a manifestazioni temporanee (concerti, fiere,
sagre ...). (*) |
| 44) Palloni pressostatici |
Il titolo richiesto è il "permesso", a meno che si
tratti di pertinenze, o opere precarie
(il che non avviene quando la struttura
permane stabilmente sul territorio, pur
se utilizzata soltanto stagionalmente).
(*) |
| 45) Pannelli solari |
L'art. 123, c. 1, T.U. (già art. 26, 1. n. 10/1991) dispone
che: l'installazione dr impianti
solari e di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinati
unicamente alla produzione di acqua
calda e di aria negli edifici esistenti
e negli spazi liberi privati annessi, è
considerata estensione dell'impianto
idrico-sanitario già in opera.
A queste condizioni, l'installazione è
libera (manutenzione ordinaria). Se la
installazione avviene in edifici ed
impianti industriali, per lo stesso art.
123, il titolo è la d.i.a.
(manutenzione straordinaria), a meno che
abbiano dimensioni tali da modificare lo
stato dei luoghi. (*) |
| 46) Parcheggi: rinvio |
Si veda sopra, Autorimesse/Parcheggi/garage |
| 47) Passi carrabili |
L'apertura di un passo carrabile, realizzata mediante
rimozione dei cordoli di marciapiede e
sistemazione del varco, va fatta con "permesso"
(CP, sez. III, n. 10334/2000), non
necessario, invece, per la realizzazione
di un massetto in calcestruzzo per
superare il dislivello tra sede stradale
e marciapiede e consentire l'accesso
alla proprietà.
Rimangono ferme, naturalmente, le norme
del c.d.s. (art. 22) e del suo
regolamento (art. 46). (*) |
| 48) Pergolati |
Il titolo richiesto è il "permesso", a meno che si
tratti di pertinenze soggette a
d.i.a. o opere precarie (il che non
avviene quando la struttura permane
stabilmente sul territorio, pur se
utilizzata soltanto stagionalmente), che
sono libere. La recente giurisprudenza
ha negato carattere pertinenziale ad un
pergolato costituito da una tettoia
realizzata con tubi zincati e rete
frangivento costruita a ridosso
dell'abitazione § [c39]
richiedendo dunque il permesso.
(*) |
| 49) Pertinenze |
Le pertinenze, che, pure,
fisicamente costituiscono nuove
costruzioni, sono soggette a d.i.a..
La nozione di pertinenza che qui
interessa, però, è molto meno ampia di
quella civilistica § [c40] e, ribadito che nemmeno l'art. 3, T.U.,
offre una definizione di tali
interventi, ecco di seguito i requisiti
(che devono sussistere tutti
contemporaneamente e devono avere
carattere oggettivo) che, per
giurisprudenza, un'opera deve presentare
per potere essere qualificata
"pertinenza": - deve
preesistere una costruzione (e non
semplicemente un terreno) principale,
legittimamente edificata ;
-
la costruzione principale deve essere
già completa in sé: la pertinenza deve
essere non indispensabile, ma
soltanto utile (altrimenti l'opera, come
parte essenziale dell'edificio
principale, ne seguirebbe ovviamente la
disciplina);
- l'opera deve essere autonoma e
dotata di propria individualità ;
-
deve esaurire la propria destinazione
d'uso nel rapporto funzionale con
l'edificio principale (idem):
deve essere, oggettivamente, logicamente
ed economicamente, non
utilizzabile se non per il servizio
della costruzione principale;
- le
dimensioni devono essere molto
contenute (sia in assoluto sia in
relazione a quelle dell'edificio
principale § [c41], proporzionate rispetto a quelle della
costruzione principale (non tali da
alterare in modo significativo
l'assetto del territorio);
- la
ubicazione deve essere tale da
rendere evidente la funzione di servizio
esclusivo;
- non
deve avere un autonomo valore di
mercato § [c42];
- non
deve determinare
carico urbanistico .
Se poi, avendo queste caratteristiche,
tali interventi rientrino tra quelli
dell'art. 3, T.U., le norme tecniche
degli strumenti urbanistici diranno se
dovranno essere assoggettati a "permesso":
in mancanza di espressa disposizione
delle stesse, ritengo applicabili, in
sé, i criteri visti sopra.
Quanto alla disposizione della lett.
e.6), art. 3, T.U., per cui sono da
considerasi interventi di nuova
costruzione
gli interventi pertinenziali che le
norme tecniche degli strumenti
urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e
paesaggistico delle aree, qualifichino
come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione
di un volume superiore al 20%
del volume dell'edificio principale,
andrà rammentato che la valutazione
quantitativa (20%) potrà essere fatta
soltanto su manufatti che possano essere
già considerati pertinenze alla stregua
dei rigorosi criteri sopra elencati.
Quanto al regime sanzionatorio
conseguente alla qualificazione di tali
interventi come di nuova costruzione da
parte delle
norme tecniche degli strumenti
urbanistici, si consiglia di
chiedere istruzioni alla Procura di
riferimento. (*) |
| 50) Piscine |
È necessario il "permesso" se, per la realizzazione,
siano necessari lavori di scavo,
rivestimento ed installazione di
impianti tecnologici (esclusa la
possibilità, (già) espressamente
prevista dall' art. 4, c. 7, lett. d),
d.l. n. 398/93, di utilizzare d.i.a.,
poiché, in questo caso, la volumetria
esiste, anche se non fuori terra § [c43], e non può godere della agevolazione
prevista dall' art. 4, c. 7, d.l. n.
398/93 per le aree destinate ad attività
sportive senza creazione di volumetria § [c44], perché il “permesso” è
necessario anche per i manufatti in
tutto o in parte interrato che
trasformino in modo durevole il
territorio § [c45]. Si è però anche ritenuto che abbia
natura obiettiva di pertinenza § [c46], costituendo un manufatto adeguato
all'uso effettivo e quotidiano del
proprietario, la piscina (però)
prefabbricata, di dimensioni normali,
annessa ad un fabbricato ad uso
residenziale sito in zona agricola (al
contrario, invece, si è ritenuta
necessaria la concessione per un
piscina, sempre in zona agricola, ma al
servizio di un albergo: CR sez. III, n.
12104/99). (*) |
| 51) Porticati |
Il titolo richiesto è il "permesso", a meno che si
tratti di pertinenze (ipotesi piuttosto
improbabile, dato che un porticato assai
difficilmente potrebbe presentare
caratteri di autonomia ed individualità
funzionale o opere precarie il che non
avviene quando la struttura permane
stabilmente sul territorio, pur se
utilizzata soltanto stagionalmente). (*) |
| 52) Prefabbricati |
Per posizionarli è necessario il “permesso” (artt. 3,
e 10, T.U.) (a meno che si tratti di
pertinenze o opere precarie il che non
avviene quando la struttura permane
stabilmente sul territorio, pur se
utilizzata soltanto stagionalmente).
Tra i casi, rarissimi, di prefabbricati
"precari", i baraccamenti di cantiere
(sia quelli destinati ad ospitare gli
operai § [c47], sia quelli adibiti a ricevere gli
acquirenti degli appartamenti in
costruzione § [c48]).
È stata ritenuta soggetta a “permesso”
la esposizione dei prefabbricati ad uso
commerciale § [c49]
In ogni caso, elemento decisivo per
ritenere necessario il “permesso”
è la presenza nel prefabbricato, di
allacciamenti alle reti (acqua, gas,
corrente elettrica, telefono,
televisione) § [c50], ma anche di mobili, elettrodomestici,
derrate alimentari ect. (*) |
| 53) Radio ricetrasmittenti (impianti) e ripetitori per i servizi
di stazioni radio base per telefonia
mobile |
L'art. 3, c. l, lett. e.4), T.D., qualifica espressamente
come intervento di nuova costruzione la
installazione di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di
ripetitori per i servizi di
telecomunicazione, che è dunque
soggetta a "permesso", essendo
improponibile la loro qualificazione
come impianti tecnologici al servizio
degli edifici su cui vengono installati,
perché la loro funzione trascende
l'utilità di tale immobile e si
riferisce invece a una ben vasta utenza
sparsa nel territorio § [c51].
Il nuovo codice delle comunicazioni
elettroniche (d.lgs. n. 259/2003), con
riferimento alle
infrastrutture di comunicazione
elettronica, ripropone
sostanzialmente la disciplina recata,
per le infrastrutture di
telecomunicazioni strategiche (ai
sensi dell'art. 1, c. 1,1. n. 443/2004-
n.d.r.) per la modernizzazione e lo
sviluppo del Paese, dal [d.lgs. n.
198/2002 (cd decreto Gasparri)]
dichiarato incostituzionale con sent. n.
303/2003. La disciplina prevede le
infrastrutture per impianti
radioelettrici e la modifica delle
caratteristiche di emissione di questi
ultimi ed, in specie, l'installazione di
torri, di tralicci, di impianti
radiotrasmittenti, di ripetitori di
servizi di telecomunicazione, di
stazioni radio base per reti di
telecomunicazioni mobili GSM/UMTS, ...
per reti di diffusione, distribuzione e
contribuzione dedicate alla televisione
digitale terrestre, per reti a
radiofrequenza dedicate alle emergenze
sanitarie ed alla protezione civile,
nonché per reti radio a larga banda
nelle bande di frequenza all'uopo
assegnate (art. 87, e. 1), sono
realizzabili, ordinariamente, con
l'autorizzazione
dell'Ente locale competente (art. 87, e.
2), ma nel caso di installazione di
impianti, con tecnologia UMTS o altre,
con potenza in singola antenna uguale o
inferiore ai 20 Watt, fermo restando il
rispetto dei limiti di esposizione, dei
valori di attenzione e degli obiettivi
di qualità di cui all'art. 14, 1. n.
36/2001,è sufficiente la d.i.a.
(art. 87, e. 3) (con silenzio-assenso
dopo 90 gg.
dalla presentazione del progetto e
della relativa domanda, fatta eccezione
per il caso in cui il motivato
dissenso, a fronte di una decisione
positiva assunta dalla conferenza di
servizi, sia espresso da
un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, alla tutela della salute o
alla tutela del patrimonio
storico-artistico: in questo caso
decide il Consiglio dei Ministri) (art.
87, e. 8 e 9). Restano ferme. però, le
disposizioni a tutela dei beni
ambientali e culturali di cui al
d.lgs. n. 42/2004,
nonché le disposizioni a tutela delle
servitù militari di cui alla 1. n.
898/1976 (art. 86, c. 4). Le opere
devono essere realizzate, a pena di
decadenza, nel termine perentorio di
dodici mesi dalla ricezione del
provvedimento autorizzatorio espresso,
ovvero dalla formazione del
silenzio-assenso (art. 87, e 10) e
la realizzazione di opere civili o,
comunque, l'effettuazione di scavi
presupposti dalla installazione di dette
infrastrutture deve essere consentita
dall'Ente locale competente (art. 88, e.
1), con silenzio-assenso dopo 90
gg. dalla presentazione della domanda
(art. 88, e. 7).
L'art. 4, d.l. n. 315/2003, conv. con l.
n. 5/2004, ha "salvato" i procedimenti
di rilascio di autorizzazione iniziati
sotto il decreto Gasparri ed in corso
alla data di pubblicazione della
sentenza di incostituzionalità n.
303/2003, considerandoli
disciplinati dal nuovo codice (d.lgs. n.
259/2003).
Le infrastrutture di reti pubbliche di
comunicazione di cui agli
artt. 87 e 88, sono assimilate ad
ogni effetto alle opere di
urbanizzazione primaria
(che TAR Piemonte, sez. I, n.
76/2004, ritiene comporti la
compatibilità della domanda per tali
opere anche con previsioni urbanistiche
difformi) ... e ad esse si applica lo
normativa vigente in materia
(art. 86, e. 3). Come noto, le opere
di urbanizzazione primaria sono
soggette a ”permesso” (artt. 3, e
10, T.U.), ma, come visto appena qui
sopra, il nuovo codice richiede
l'autorizzazione, o,
addirittura, la semplice d.i.a..
La
giurisprudenza penale non si è
ancora pronunciata sulla nuova
disciplina, ma quella amministrativa
pare orientata a ritenere speciali, e
prevalenti sul T.U. § [c52], le norme del nuovo codice (d.lgs. n. 259/2003), che
assorbirebbero ogni altro procedimento
di natura edilizia, sostituendo, con i
propri provvedimenti abilitativi, quelli
previsti dal T.U. § [c53]
In effetti, però, diversi elementi
testuali e sistematici paiono rendere
non cosi pacifica la sottrazione di tali
opere ai “permesso” e, in attesa
di un definitivo assestamento della
giurisprudenza, il consiglio è quello di
confrontarsi con la Procura di
riferimento. (*) |
| 54) Recinzioni |
Si tratta di opere soggette, per esclusione, a d.i.a.
(art. 22, T.U.). Se però tali
opere trascendono dalla loro naturale
funzione di delimitazione/tutela della
proprietà, dovrebbe ritenersi necessario
il “permesso” § [c54] rammentando che la recinzione di un terreno non comporta
trasformazione del territorio solo
quando sia realizzata con opere, anche
murarie, di modesta entità e tali
comunque da non causare impedimenti alla
visibilità e da non alterare l'aspetto
dei luoghi § [c55] (*) |
| 55) Restauro e risanamento conservativo (interventi di) |
Sono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme
sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo
stesso, ne consentano destinazioni
d'uso con essi compatibili. Tali
interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli
elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi
estranei
(superfetazioni) all'organismo
edilizio (art. 3, T.U.). Pur trattandosi di interventi potenzialmente anche piuttosto
consistenti, la loro realizzazione,
in considerazione della finalità da
essi perseguita, è soggetta a
d.i.a.. Per gli
immobili vincolati, si veda l'AVVERTENZA
all'inizio di questa Appendice, e si
rammenti che per questi, così come per
quelli in Zona A, è prevista, anche se
si tratta di lavori soggetti a d.i.a.,
la sanzione amministrativa del
ripristino (art. 37, T.U.). Per i beni
culturali ed ambientali, resta ferma la
definizione di restauro prevista
dall'art. 34, d.lgs. n. 490/99 |
| 56) Ricerca nel sottosuolo (opere di) |
Le opere temporanee per attività di ricerca nel
sottosuolo che abbiano carattere
geognostico o siano eseguite in aree
esterne al centro edificato sono
libere (art. 6, T.U.). Se, però, si
inseriscano tra quelle propedeutiche
alla realizzazione di una nuova
costruzione, sono da ricomprendere nel
titolo necessario per questa. (*) |
| 57) Ristrutturazione edilizia (interventi di) |
Sono gli interventi più consistenti realizzabili sugli
immobili esistenti con riferimento ad
un singolo organismo edilizio. È
possibile distinguerne due specie:
a) la ristrutturazione "leggera" (art.
3, T.U.), che comprende gli
interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono,
ricompresi anche quelli consistenti
nella demolizione e ricostruzione con la
stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente (cd fedele
ricostruzione), fatte salve le
innovazioni necessarie per l'adeguamento
alla normativa antisismica,
soggetta a d.i.a.;
b) la ristrutturazione "pesante" (art.
10, T.U.), che comprende gli interventi
che
portino ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente
e comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della
sagomo dei prospetti o delle superfici,ovvero
che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A,
comportino mutamenti della destinazione
d'uso e, ancora, quelli di
demolizione con ricostruzione che dia
luogo a modifiche di volumetria o
sagoma, soggetta a permesso.
(*) |
| 58) Ristrutturazione urbanistica (interventi di) |
Sono gli interventi rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro
diverso, mediante un insieme sistematico
di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale
(art. 3, T.U.) e sono soggetti a
permesso di ristrutturazione
urbanistica (titolo diverso da quello
per nuova costruzione o per
ristrutturazione "pesante"). (*) |
| 59) Roulottes |
Sono soggette a “permesso” (artt. 3, e 10, T.U.) se
vengono utilizzate come abitazioni,
ambienti di lavoro, depositi,
magazzini e simili, e non siano dirette
a soddisfare esigenze meramente
temporanee (intervento libero). (*) |
| 60) Sbancamenti splateamenti |
Se sono indispensabili per l'edificazione di un immobile
sullo stesso luogo, è una attività che
inscindibilmente è connessa con quella e
può svolgersi soltanto previo rilascio
di “permesso”. Se, a prescindere
dalla finalità edilizia, sono di entità
notevole sul territorio, richiedono il “permesso”
§ [c56] mentre se sono finalizzati alla
successiva aratura o a qualunque altro
scopo meramente agricolo, il
permesso non è necessario.
(*) |
| 61) Serre |
Se si tratta di opere a protezione precaria delle
colture, con strutture mobili e senza
stabile ancoraggio al suolo, la loro
installazione dovrebbe essere libera,
così come nel caso, da valutare sempre
in concreto, in cui, per le ridottissime
dimensioni, l'impatto urbanistico sia
irrilevante. Se si tratta, invece, di
opere a carattere permanente § [c57] determinando un ambiente chiuso, atto a
creare una sufficiente protezione
termocoibente, artificialmente creato,
di ragguardevoli dimensioni, con stabile
ancoraggio al suolo, senza che rilevi la
possibilità che tale impianto possa
essere asportato o spostato § [c58], è necessario il “permesso” § [c59], anche se siano asportabili o abbiano
destinazione agricola § [c60]. (*) |
| 62) Silos |
Necessitano di “permesso” § [c61] a meno che non siano opere precarie,
come nel caso dei silos utilizzabili in
cantiere per la preparazione
dell'intonaco, ovvero siano
configurabili come pertinenze. (*) |
| 63) Solai |
Sono le strutture portanti orizzontali degli edifici. La
costruzione di un solaio che, per le sue
dimensioni e le sue caratteristiche
costruttive, implichi la realizzazione
di un piano ulteriore rispetto alle
preesistenze, determina la loro
definitiva modificazione relativamente
alla superficie utile ed ai volumi
utilizzabili nell'ambito della
destinazione propria dell'edificio e,
pertanto, necessita di "permesso"
§ [c62]. (*) |
| 64) Soppalchi |
In giurisprudenza, se si è ritenuto che tale manufatto
rientri nella nozione di "opere
interne", sottratto a "permesso"
§ [c63], si è però anche opinato, più
condivisibilmente, che se esso sia
realizzato per uso abitativo, o comunque
sia tale da determinate un incremento
del carico urbanistico, sia necessario
il "permesso" § [c64]. Si è anche ritenuto che lo sfruttamento
di preesistenti soppalchi per ricavarne
nuovi vani da affittare a terzi
determina aumento del carico urbanistico
e non può considerarsi opera interna, ma
è soggetto a "permesso" § [c65]. (*) |
| 65) Sportivi (impianti) |
La realizzazione di un impianto sportivo (nella specie, un
campo da basket) senza creazione di
volumetria accessoria, quale locali
per spogliatoi, servizi igienici ed
altro, è soggetta a semplice d.i.a.
ordinaria, e non a "permesso",
ferma restando la realizzazione
dell'illecito di cui all'art. 181,
d.lgs. n. 42/2004, qualora l'intervento
sia stato effettuato, senza la
prescritta autorizzazione, in area
sottoposta a vincolo paesistico § [c66].
Rimane ovviamente l'obbligo di "permesso",
in caso di creazione di detta volumetria
accessoria. |
| 66) Stato (opere ed interventi pubblici eseguiti direttamente
dallo) |
L'art. 7, lett. a) e b), T.U., dispone che non si applicano
le disposizioni relative alla necessità
di titoli abilitativi, per:
a) opere e interventi pubblici che
richiedano per la loro realizzazione
l'azione integrata e coordinata di una
pluralità di amministrazioni pubbliche
allorché l'accordo delle predette
amministrazioni, raggiunto con l'assenso
del comune interessato, sia pubblicato
ai sensi dell'art. 34, c. 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) opere pubbliche, da eseguirsi da
amministrazioni statali o comunque
insistenti su aree del demanio statale
e opere pubbliche di interesse statale,
da realizzarsi dagli enti
istituzionalmente competenti, ovvero da
concessionari di servizi pubblici,
previo accertamento di conformità con le
prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai
sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e
successive modificazioni. |
| 67) Strade |
Il titolo richiesto è il "permesso", anche se
realizzate in terra battuta § [c67], e ciò vale anche nel caso di
allargamento di una strada esistente § [c68] ed in generale di un mutamento delle sue
caratteristiche dimensionali,
strutturali e funzionali § [c69], mentre è invece libera la realizzazione
di una pista di cantiere, trattandosi di
opera precaria § [c70]. Rimangono ferme le norme in materia
stabilite dal c.d.s. e dal suo
regolamento, e, ovviamente, quando si
tratti di opere pubbliche dei Comuni o
eseguite direttamente dallo Stato, si
applicheranno le regole già viste sopra.
(*) |
| 68) Tensostrutture |
Il titolo richiesto è il "permesso" a meno che non si
tratti di opere precarie, come potrebbe
verificarsi, ad esempio, in occasione
dello svolgimento di manifestazioni
temporanee, o che si tratti di
pertinenze. (*) |
| 69) Tettoie |
Se, in concreto, non si tratti di opere precarie o
pertinenze, sono da considerare,
indipendentemente dal materiale di cui
sono costituite e dal sistema di
ancoraggio al suolo e da ogni altra
caratteristica, vere e proprie nuove
costruzioni, soggette a "permesso"
(es.: per l'esercizio della ristorazione
estiva § [c71]; per uso legnaia o pollaio o canile § [c72]; per ricovero autoveicoli § [c73], per ricovero macchine agricole e
foraggio § [c74]; con alterazione di sagoma/prospetto del
fabbricato § [c75]; in metallo tra due costruzioni § [c76]). (*) |
| 70) Urbanizzazione (interventi di) |
Gli interventi di urbanizzazione primaria (strade
residenziali, spazi di sosta o di
parcheggio, fognature, rete idrica, rete
di distribuzione dell'energia elettrica
e del gas, pubblica illuminazione, spazi
di verde attrezzato (art. 16, T.U.)
e i cavedi multiservizi e cavidotti
per il passaggio di reti di
telecomunicazioni, salvo nelle aree
individuate dal comuni sulla base dei
criteri definiti dalle regioni
(art. 16, T.U.)) e secondaria (asili
nido e materne, scuole dell'obbligo
nonché strutture e complessi per
l'istruzione superiore all'obbligo,
mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici
religiosi, impianti sportivi di
quartiere, aree verdi di quartiere,
centri sociali e attrezzature culturali
e sanitarie. Nelle attrezzature
sanitarie sono ricomprese le opere, le
costruzioni e gli impianti destinati
allo smaltimento, al riciclaggio o alla
distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, solidi e liquidi,
alla bonifica di aree inquinate
(art. 16, T.U.)
realizzati da soggetti diversi dal
Comune, sono soggetti a "permesso".
Se realizzati dal Comune, sarà
necessaria una preventiva delibera
consigliare. (*) |
| 71) Varianti lievi in corso d'opera (per opere soggette a
"permesso") |
Il titolo è la d.i.a.. Si tratta infatti di lavori
modesti che modificano in modo non
significativo il progetto originario,
sono conformi agli strumenti
urbanistici, atti a rispondere alle
esigenze tecniche dell'attività
edilizia, che non sempre può aderire
pedissequamente nei minimi dettagli
esecutivi, al progetto approvato § [c77].
In particolare: - non incidono sui
parametri urbanistici e sulle
volumetrie; - non cambiano la
destinazione d'uso e la categoria
edilizia; - non violano le eventuali
prescrizioni contenute nel "permesso".
(*) |
| 72) Varianti non lievi |
Si tratta di lavori (integrativi/aggiuntivi) che modificano
in modo significativo il progetto
originario e richiedono "permesso"
in variante o, se sono tali da
stravolgere detto progetto, un nuovo "permesso".
(*) |
| 73) Vasche per liquami |
La realizzazione di una vasca diretta a modificare la
gestione dei liquami suinicoli, da
scarico dei reflui depurati a uso
diretto agronomico, è da considerare
intervento di nuova costruzione
soggetta a "permesso"§ [c78]. Lo stesso vale per una vasca di
decantazione di liquami, anche se
realizzata in un giardino interno, che
non può considerarsi opera pertinenziale
§ [c79]. Anche una vasca di irrigazione, se di
notevoli dimensioni, è stata ritenuta
soggetta a "permesso" § [c80] |
| 74) Verande |
Si tratta di loggiati, porticati o balconi che possono
essere chiusi mediante vetri o strutture
intelaiate similari, ed, essendo
normalmente destinati a durare nel
tempo, ampliando il godimento
dell'immobile, sono da ritenersi
soggetti a "permesso" § [c81] anche se legate a pubblico esercizio § [c82], a meno che essi adempiano
esclusivamente la funzione di riparare
dagli agenti atmosferici § [c83]. La veranda, infatti, assai
difficilmente può costituire pertinenza
o opera precaria, né intervento legato a
manutenzione straordinaria o restauro
conservativo - a meno che, con
riferimento a quest'ultimo, non si possa
dimostrare che la veranda era già
presente nella costruzione originaria e
successivamente eliminata. § [c84] (*) |
(CS, sez. VI, n. 100/2005)
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