PUTT/P - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1.01- OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” (PUTT/P),
in adempimento di quanto disposto dall'art.149 del D.vo n.490/29.10.99 e
dalla legge regionale 31.05.80 n.56, disciplina i processi di
trasformazione fisica e l'uso del territorio allo scopo di: tutelarne
l'identita' storica e culturale, rendere compatibili la qualita' del
paesaggio, delle sue componenti strutturanti, e il suo uso sociale,
promuovere la salvaguardia e valorizzazione delle risorse territoriali.
2. Il PUTT/P sotto l'aspetto
normativo si configura come un piano urbanistico territoriale con
specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, come
previsto dall'art.149 del D.vo n.490/29.10.99, e risponde ai requisiti
di contenuto di cui alle lettere c),d) dell'art.4 della l.r.n.56/80 e di
procedura di cui all' art.8 della stessa legge regionale.
3. Campo di applicazione del PUTT/P sono le categorie dei beni
paesistici di cui: al Titolo II del D.vo n.490/29.10.99, al comma 5°
dell'art.82 del D.P.R. 24.07.77 n.616 (cosi' come integrato dalla legge n.431/
85), con le ulteriori articolazioni e specificazioni (relazionate
alle caratteristiche del territorio regionale) individuate nel PUTT/P
stesso.
4. Il PUTT/P interessa l'intero territorio regionale e le presenti
norme ne regolano l'attuazione e la disciplina.
5. Nelle presenti norme
tecniche di attuazione, il Piano Urbanistico Territoriale Tematico
“Paesaggio” e' denominato Piano.
ART.1.02- CONTENUTI DEL PIANO
1. Il Piano si articola con riferimento a elementi rappresentativi
dei caratteri strutturanti la forma del territorio e dei suoi contenuti
paesistici e storico-culturali, al fine di verificare la compatibilita'
delle trasformazioni proposte.
2. La articolazione corrisponde a specifiche elaborazioni di Piano
che si basano su:
2.1- la suddivisione e perimetrazione del territorio regionale nei
sistemi delle aree omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali
delle strutture paesistiche quali:
2.1.a- sistema delle aree omogenee per l'assetto geologico,
geomorfologico e idrogeologico;
2.1.b- sistema delle aree omogenee per la copertura botanico/vegetazionale
e colturale e del contesto faunistico attuale e potenziale che queste
determinano;
2.1.c- sistema delle aree omogenee per i caratteri della
stratificazione storica dell'organizzazione insediativa;
e, la individuazione e classificazione degli ordinamenti
vincolistici vigenti;
2.2- la individuazione e classificazione delle componenti
paesistiche costitutive della struttura territoriale con riguardo
alla specificita' del contesto regionale, e ordinate in riferimento ai
sottosistemi 2.1;
2.3- la definizione e regolamentazione degli interventi e opere
aventi carattere di rilevante trasformazione territoriale interessanti
una o piu' aree di cui al punto 2.1;
3. Alla stessa articolazione fa riferimento sia la definizione degli
ambiti territoriali, sia la normativa del Piano disciplinante il
rilascio della autorizzazione paesaggistica (art. 5.01) e del parere
paesaggistico (art. 5.03) per le attivita' di pianificazione, di
progettazione e di realizzazione degli interventi di trasformazione dei
beni tutelati dal Piano, sia la attestazione di compatibilita'
paesaggistica (art.5.07), cosi' come appresso specificato.
ART.1.03- EFFICACIA DELLE NORME TECNICHE DI PIANO
1. Il contenuto normativo del Piano si articola nella determinazione
di:
1.1. <<obiettivi>> generali e specifici di salvaguardia e
valorizzazione paesistica;
1.2. <<indirizzi>> di orientamento per la specificazione e
contestualizzazione degli obiettivi di Piano e per la definizione delle
metodologie e modalita' di intervento a livello degli strumenti di
pianificazione sottordinati negli ambiti territoriali
estesi;
1.3. <<direttive>> di regolamentazione per le procedure e modalita'
di intervento da adottare a livello degli strumenti di pianificazione sottordinati di ogni specie e livello e di esercizio di funzioni
amministrative attinenti la gestione del territorio;
1.4. <<prescrizioni>> di base direttamente vincolanti e applicabili
distintamente a livello di salvaguardia provvisoria e/o
definitiva nel processo di adeguamento, revisione o nuova
formazione degli strumenti di pianificazione sottordinati, e di rilascio
di autorizzazione per interventi diretti;
e, inoltre, con la esplicitazione dei:
1.5. <<criteri>> di definizione dei requisiti
tecnico-procedurali di controllo e di specificazione e/o
sostituzione delle prescrizioni di base di cui al punto che precede e
delle individuazioni degli ambiti territoriali di cui ai titoli II e III.
2. I contenuti normativi
sopra indicati hanno diversa efficacia (da assoluta a nulla) in
riferimento ai campi di applicazione individuati al precedente art.1.02,
come successivamente precisato.
Rispetto agli ordinamenti vincolistici vigenti sul territorio, detti
contenuti non sostituiscono ma integrano quelli di ciascuna legge.
3. Le <<prescrizioni>> di base sono direttamente e immediatamente
vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione
vigenti e in corso di formazione, e vanno osservate dagli operatori
privati e pubblici come livello minimo di tutela.
Eventuali norme piu' restrittive previste da strumenti di
pianificazione vigenti o in corso di formazione, da leggi statali e
regionali, prevalgono sulle presenti norme di attuazione.
In sede di pianificazione di secondo livello, di cui al titolo VI,
dette "prescrizioni", in appplicazione dei "criteri" del punto 1.5 che
precede, possono essere specificate e/o sostituite nei modi di cui
all'art.5.07.
4. La conformita' al Piano delle previsioni dei piani, dei progetti e
delle loro varianti viene attestata dall'Ente territoriale competente,
attraverso il rilascio della "autorizzazione paesaggistica" nel caso di
progetti presentati dai proprietari dei siti, oppure attraverso il
rilascio del "parere paesaggistico" o della "attestazione di
compatibilita' paesaggistica" nel caso di piani o progetti presentati da
enti e soggetti pubblici, come successivamente precisato.
5. Le norme contenute nel Piano, di cui al titolo II "ambiti
territoriali estesi" ed al titolo III "ambiti territoriali distinti",
non trovano applicazione all'interno dei "territori costruiti" che
vengono, anche in applicazione dell'art.1 della legge 431/1985, cosi'
definiti:
5.1. aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone
omogenee "A" e "B";
5.2. aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone
omogenee "C" oppure come zone "turistiche" "direzionali"
"artigianali" "industriali" "miste" se, alla data del 6 giugno
1990, incluse in strumento urbanistico esecutivo (piano
particolareggiato o piano di lottizzazione) regolarmente
presentato e, inoltre, le aree incluse, anche se in percentuale, in
Programmi Pluriennali di Attuazione approvati alla stessa data;
5.3. aree che, ancorche' non tipizzate come zone omogenee "B"
dagli strumenti urbanistici vigenti:
- o ne abbiamo di fatto le caratteristiche (ai sensi del DIM n.1444/1968),
vengano riconosciute come regolarmente edificate (o con edificato gia'
"sanato" ai sensi della legge n.47/1985), e vengano perimetrate su
cartografia catastale con specifica deliberazione di Consiglio Comunale;
- o siano intercluse nell'interno del perimetro definito dalla
presenza di maglie regolarmente edificate, e vengano perimetrate su
cartografia catastale con specifica deliberazione di Consiglio Comunale.
Tali delibere, che non costituiscono variante della strumentazione
urbanistica vigente ed esplicano effetti soltanto in applicazione del
Piano, vanno adottate entro novanta giorni dalla entrata in vigore del
Piano e vanno inviate anche all'Assessorato Regionale all'Urbanistica;
in caso di inadempienza del Consiglio Comunale, si applicano i poteri
sostitutivi gia' disciplinati dall'art.55s della l.r. 56/80.
6. Le norme contenute nel Piano non trovano applicazione all'interno
dei territori disciplinati dai Piani delle Aree di Sviluppo Industriale.
ART.1.04- ELABORATI DEL PIANO
1. Gli elaborati del Piano sono:
-a. relazione e relativi allegati scritti e
grafici;
-b. norme tecniche di attuazione e relativi allegati;
-c. cartografie:
C.1 : carta delle articolazioni territoriali della
pianificazione paesistico-ambientale, in piu' tavole in scala
1:100.000, e 1:25.000;
C.2 : carte tematiche dell'uso del suolo, in piu' tavole
in scala 1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000;
C.3 : carte tematiche delle componenti paesistico-ambientali e
dei valori dei beni singoli o complessi di beni, in piu'
tavole in scala 1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000;
C.4 : carta dei vincoli diretti/indiretti di tutela
paesistico-ambientale e della pianificazione urbanistica, in piu'
tavole in scala 1:100.000, 1:50.000 e 1:25.000.
La carta C.1 delle articolazioni territoriali della pianificazione
paesaggistico-ambientale (la serie 13, rappresentante gli ATE, ambiti
territoriali estesi, nella scala 1:25.000) e le carte C.3 (le serie 01,
02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, rappresentanti gli ATD, ambiti
territoriali distinti, nella scala 1:25.000) costituiscono il
riferimento delle norme tecniche di attuazione del Piano e, pertanto,
esse soltanto -in uno alle norme stesse ed agli allegati elenchi-
assumono efficacia prescrittiva.
Le carte C.2 e C.4 (le serie 00, 12, 14) e quelle nelle scale
inferiori delle carte C.1 e C.3, costituiscono i riferimenti
documentativi ed illustrativi -in uno alla relazione- utili per la
interpretazione dei contenuti delle carte C.1 e C.3 nella loro versione
in scala 1:25.000.
2. Le indicazioni contenute nelle tavole in scala 1:25.000
prevalgono su quelle in scala 1:50.000 e 1:100.000.
In caso di discordanza o di indicazione errata, gli elaborati
scritti prevalgono sulle indicazioni cartografiche; tra gli elaborati
scritti prevalgono le norme tecniche di attuazione.
Qualora fossero prodotte varianti di aggiornamento e/o integrazione,
gli elaborati piu' recenti hanno prevalenza su quelli piu' vecchi.
ART.1.05- ATTUAZIONE DEL PIANO
1. La attuazione del Piano si concretizza per opera o degli enti
territoriali (Regione, Province, Comuni) o dei proprietari (e aventi
titolo) dei siti sottoposti, dallo stesso Piano, a tutela paesaggistica.
2. Gli enti territoriali, in relazione alle competenze proprie o
delegate, attuano il Piano con:
2.1. la pianificazione paesaggistica di secondo livello
mediante:
2.1.1- piani urbanistici territoriali tematici di
secondo livello;
2.1.2- parchi regionali e relativi piani;
2.1.3- strumenti
urbanistici generali (o loro varianti) conformi al Piano;
2.1.4- strumenti urbanistici esecutivi con specifica considerazione
dei valori paesistici da strumenti generali conformi o non al Piano;
2.1.5- piani di intervento di recupero territoriale;
2.2 il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche (art.5.01), pareri
paesaggistici (art.5.03), attestazioni di compatibilita' paesaggistica
(art.5.04) e verifiche di compatibilita' paesaggistica (4.03), secondo il
Piano o, se vigente, il piano di secondo livello.
3. I proprietari dei siti, in conformita' alle previsioni e
prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, attuano il Piano
attraverso progettazioni conformi alle prescrizioni dello stesso.
ART.1.06- INCENTIVI ECONOMICO-FINANZIARI
1. Il perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione
paesistica viene incentivato dalla Regione anche attraverso:
1.1- la attivazione di apposito capitolo di spesa per il
finanziamento di iniziative di natura pubblica e/o privata con tali
finalita';
1.2- la priorita', nella assegnazione dei finanziamenti
relativi a: recupero dell'edificato rurale ed urbano
esistente, difesa idrogeologica, sostegno delle attivita' agricole,forestazione,tutela
faunistica, agriturismo ed escursionismo, redazione degli strumenti
di pianificazione territoriale o settoriale di ogni livello
ed i programmi integrati di intervento, che interessino territori
ricadenti negli ambiti "A","B","C","D" (con priorita' decrescente) di cui
all'articolo 5;
1.3- la individuazione, nella determinazione dei costi insediativi
sia residenziali che produttivi e infrastrutturali, di coefficenti
maggiorativi proporzionati alle difficolta' derivanti
dall'obbligatorio perseguimento di obiettivi di tutela e valorizzazione paesistico-ambientale;
1.4- la trasmissione all'Ufficio del Piano presso l'Assessorato
all'Urbanistica di copia di tutto il materiale acquisito e/o prodotto
(in modo diretto o indiretto) dagli Assessorati e dai vari Uffici
Regionali documentante situazioni territoriali significative rispetto
alle sue valenze paesistico-ambientali (studi, cartografie, testi, VIA,
fotografie, ecc,);
1.5. il finanziamento di corsi di formazione relativi alla
preparazione di personale tecnico per l'Ufficio del Piano e per le
strutture regionali destinate alla gestione, aggiornamento,
informatizzazione, elaborazione e divulgazione di quanto contenuto nel
Piano.
TITOLO II - AMBITI TERRITORIALI ESTESI
ART.2.01-
DEFINIZIONI
1. Il Piano perimetra ambiti
territoriali, con riferimento al livello dei valori paesaggistici, di:
1.1- valore eccezionale
("A"), laddove
sussistano condizioni di rappresentativita' di almeno un bene
costitutivo di riconosciuta unicita' e/o singolarita', con o senza
prescrizioni vincolistiche preesistenti;
1.2- valore rilevante
("B"), laddove
sussistano condizioni di compresenza di piu' beni costitutivi con o
senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
1.3-
valore distinguibile ("C"), laddove sussistano condizioni di
presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni
vincolistiche preesistenti;
1.4-
valore relativo ("D"), laddove pur non sussistendo la presenza
di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi)
che ne individui una
significativita';
1.5- valore normale
("E"), laddove non e' direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico.
2. I terreni e gli immobili
compresi negli ambiti territoriali estesi di valore eccezionale,
rilevante, distinguibile e relativo, sono sottoposti a tutela diretta dal
Piano e:
2.1- non possono essere oggetto di lavori comportanti modificazioni del loro stato fisico o del loro aspetto
esteriore senza che per
tali lavori sia stata rilasciata
l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.5.01;
2.2- non possono essere
oggetto degli effetti di pianificazione di livello territoriale e di
livello comunale senza che per
detti piani sia stato rilasciato
il parere paesaggistico di cui all'art.5.03
2.3- non possono essere oggetto di interventi di rilevante
trasformazione, cosi' come definiti nell'art.4.01, senza che per gli
stessi sia stata rilasciata la attestazione di compatibilita' paesaggistica di cui all'art.5.04.
ART.2.02-
INDIRIZZI DI TUTELA
1. In riferimento agli ambiti
di cui all'articolo precedente, con il rilascio delle autorizzazioni e
con gli strumenti di pianificazione sottordinati devono essere
perseguiti obiettivi di salvaguardia e valorizzazione
paesaggistico-ambientale nel rispetto
dei seguenti indirizzi di tutela:
1.1- negli ambiti di valore eccezionale "A":
conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori;
1.2- negli ambiti di valore
rilevante "B": conservazione e valorizzazione dell'assetto
attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione
dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi;
massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio;
1.3- negli ambiti di valore distinguibile "C": salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato;
trasformazione dell'assetto
attuale, se compromesso, per
il ripristino e l'ulteriore qualificazione;
trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica;
1.4- negli ambiti di valore
relativo "D": valorizzazione degli aspetti rilevanti con
salvaguardia delle visuali panoramiche;
1.5- negli ambiti di valore
normale "E": valorizzazione delle peculiarita' del sito.
ART.2.03- LIMITI
DI EFFICACIA DELLE NORME DI PIANO
1. In riferimento
all'appartenenza dei territori agli ambiti di cui all'art. 2.01,
l'efficacia delle norme tecniche del Piano varia, rispettivamente, da
assoluta a nulla.
2. Efficacia "nulla"
significa che la tutela e la valorizzazione dei caratteri paesaggistici,
sempre presenti, sono affidate alla capacita' degli operatori pubblici e
privati di perseguire obiettivi di qualita', accrescendo e non sminuendo
il "valore" del sito attraverso, appunto, una qualificata
previsione e realizzazione della trasformazione (qualita' della
strumentazione urbanistica, qualita' della progettazione, qualita' della
costruzione, qualita' della gestione).
ART.2.04- TUTELA
PAESAGGISTICA NEGLI AMBITI ESTESI
1. La tutela
paesaggistico-ambientale negli ambiti territoriali estesi (art.2.01) e'
perseguita con la pianificazione paesaggistica sottordinata costituita
da:
1.1- i piani urbanistici territoriali tematici di secondo livello (sottopiani);
1.2- i piani dei parchi regionali;
1.3- la strumentazione
urbanistica conforme al Piano;
1.4- la pianificazione territoriale correlata con il
Piano,
in coerenza con quanto
nell'art.1.05.
2. Le individuazioni degli
ambiti territoriali estesi del Piano e le prescrizioni di base
del Piano (titolo III), fatte salve specifiche situazioni derivanti da
una puntuale documentata situazione dei siti che ne giustifichi la non osservanza/modificazione
(art.5.07), sono recepite dai piani sottordinati.
3. Fino alla entrata in vigore
dei piani sottordinati, per la tutela nelle aree ad essi relative,
valgono le norme del Piano.
ART.2.05- PIANI
URBANISTICI TERRITORIALI TEMATICI DI SECONDO LIVELLO
1. Con il Piano o con
succesivi appositi provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta
dell'Assessore regionale all'Urbanistica oppure del Presidente della
Provincia interessata, vengono perimetrate le aree da sottoporre a
progettazione paesaggistica di dettaglio (piani urbanistici territoriali
tematici di secondo livello, di seguito chiamati Sottopiani), aventi
anche i contenuti e l'efficacia del piano territoriale paesistico di cui
all'art.149 del D.vo n.490/29.10.99.
2. Per ciascuna di tali aree,
in sede di perimetrazione, vengono individuati sia l'Ente preposto alla
formazione del sottopiano, sia le specifiche direttive per il recupero,
la salvaguardia e la valorizzazione paesaggistica dei siti, e le relative
prescrizioni di base.
3. I contenuti, gli elaborati,
la formazione, la approvazione e gli effetti dei Sottopiani sono
disciplinati dagli articoli 54, 9, 10, 11, 12 della legge regionale
n.56/1980, secondo le competenze di cui all'art.6.01.
Con specifico riferimento ai contenuti
paesaggistici, il sottopiano deve:
3.1- nella relazione,
illustrare le coerenze e/o
modificazioni rispetto alla documentazione del Piano delle
analisi svolte, dei criteri di valutazione assunti e delle scelte
normative effettuate in relazione alle situazioni di fatto;
3.2- nelle tavole di analisi, in scala idonea,
individuare i caratteri costitutivi delle strutture paesistiche, secondo
le articolazioni del Piano;
3.3- nelle tavole operative,
in scala non inferiore a 1:5.000, e comunque in scala adeguata agli
effetti prescrittivi, dettagliare:
3.3.1- la delimitazione
territoriale del sottopiano con la specificazione dei confini dei territori dei Comuni
interessati;
3.3.2- le trasformazioni
compatibili;
3.3.3- i vincoli territoriali;
3.3.4- i sistemi
infrastrutturali.
3.4- nelle norme tecniche di
esecuzione, specificare gli indirizzi e le direttive del Piano per la
predisposizione dell'adeguamento degli strumenti urbanistici
generali comunali;
dettagliare le prescrizioni
immediatamente prevalenti sulla
disciplina comunale; specificare gli interventi ammessi e/o compatibili.
4. Nel caso di formazione di
un sottopiano relativo ad un territorio gia' sottoposto a pianificazione
paesaggistica di secondo livello, eventuali variazioni allo strumento
vigente vanno esplicitate e motivate; in tal caso (presenza di
variazioni) il sottopiano subentrante deve seguire le procedure di quello
vigente (art.5.07).
5. Nel caso di compresenza, su
uno stesso territorio, di piu' sottopiani, prevalgono le prescrizioni del
sottopiano piu' recente.
6. Le aree perimetrate in sede
di Piano, con i rispettivi indirizzi di tutela, sono:
6.1. "TREMITI". Il
Sottopiano riguarda l'intero territorio delle isole escluso dalla
perimetrazione del Parco del Gargano, cosi' come definita dal Ministero
competente.
Esso dovra' individuare i modi
per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali
caratteristici del rapporto costa emersa/fondali marini, della
vegetazione e della fauna, delle presenze storico-monumentali; a detta
salvaguardia dovra' subordinare la valorizzazione turistica dei territori
delle isole di S.Domino e di S.Nicola.
6.2. "TESTA DEL
GARGANO". Il Sottopiano riguarda il
territorio costiero sul versante orientale del Gargano escluso dalla
perimetrazione del Parco del Gargano, cosi' come definita dal Ministero
competente.
A nord si congiunge al
perimetro del PUTT/Lesina-Varano all'altezza di S.Menaio e, impegnando,
generalmente il territorio compreso tra la strada statale n.89 ed il
mare, si ferma a Punta Rossa a sud di Mattinata.
Esso dovra' individuare i modi
per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali
caratteristici del territorio costiero e del suo fronte a mare, del suo
rapporto con il mantenimento/valorizzazione della conduzione agricola dei
campi e della tutela vegetazionale autoctona e, inoltre, per garantire la
difesa del suolo e del sistema idrologico superficiale e sotterraneo;
dovra' individuare i modi per salvaguardare le emergenze storiche e
archeologiche; dovra' anche dare direttive e prescrizioni per consentire
accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico/ambientale dei modi per
la fruizione pubblica della costa e delle presenze/previsioni (se
confermate) edificatorie, a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti
consentite dalla strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui
carichi insediativi e relative tipologie.
6.3. "GROTTE E
MASSERIE". Il Sottopiano riguarda parte del territorio dei comuni di
Castellana Grotte, Conversano, Monopoli, Fasano, Alberobello, Noci,
Putignano.
Esso dovra' individuare i modi
per consentire accettabili modificazioni aziendali e colturali, e quindi
di sviluppo socio-economico, con la salvaguardia il recupero e la
valorizzazione delle diffuse singolarita' geologiche, morfologiche,
vegetazionali, faunistiche e delle presenze/testimonianze architettoniche
di un qualificato insediamento sparso di antico e recente impianto.
6.4. "VALLE DEI
TRULLI". Il Sottopiano riguarda
la parte dei territori dei comuni di Locorotondo, Cisternino,
Martina Franca, Alberobello, costituente la Valle d'Itria e sue immediate
propagini, caratterizzata dalla presenza del particolare "habitat
dei trulli".
Esso dovra' individuare i modi
per consentire la salvaguardia dell' assetto caratterizzato dalla diffusa
presenza dei trulli e dei campi "parietati" (con le tipiche
colture a vigneto), la realizzazione della infrastrutturazione a rete e
puntuale, lo "sviluppo compatibile" dell'insediamento sparso
residenziale (stanziale/ stagionale), e
il recupero dei trulli con appropriate procedure
architettonico/tecnologiche; dovra', inoltre, dare direttive e
prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel contesto
paesaggistico-ambientale delle previsioni edificatorie a ridosso dei
centri abitati e/o in altri siti, consentite dalla strumentazione
urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e relative
tipologie.
6.5. "GRAVINE".
Il Sottopiano riguarda la parte del
territorio dei comuni di Massafra, Mottola, Palagianello, Castellaneta,
Laterza, Ginosa, interessata dalla presenza delle "gravine".
Esso dovra' individuare i modi
per consentire la salvaguardia dell'assetto fortemente caratterizzato dai
singolari aspetti geomorfologici, naturalistici, ambientali, storico
archeologici, architettonici; dovra' dare direttive e prescrizioni per le
sistemazioni "compatibili" idraulico-geologica e naturalistica,
di restauro e sistemazione delle presenze archeologiche ed
architettoniche, di fruizione attraverso percorsi tematici e specifiche
attrezzature; dovra' inoltre dare direttive e prescrizioni per le aree
contermini paesaggisticamente e funzionalmente connesse.
6.6. "GALLIPOLI". Il
Sottopiano riguarda il versante costiero occidentale della Penisola
Salentina da Gallipoli al Capo di S.Maria di Leuca, generalmente a valle
della strada congiungente Gallipoli- Taviano- Racale-Ugento- Presicce-
Salve- Patu'- Capo di S.Maria di Leuca.
Esso dovra' individuare i modi
per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali
caratteristici del territorio costiero e del suo fronte a mare, del suo
rapporto con il mantenimento/valorizzazione della conduzione agricola dei
campi e della tutela vegetazionale autoctona e, inoltre, per garantire la
difesa del suolo; dovra' individuare i modi per salvaguardare le emergenze
storiche e archeologiche; dovra' anche dare direttive e prescrizioni per
consentire accettabili inserimenti nel contesto paesaggistico/ambientale
dei modi per la fruizione pubblica della costa e delle
presenze/previsioni (se da confermare) edificatorie, a ridosso dei centri
abitati e/o in altri siti consentite dalla strumentazione urbanistica,
anche intervenendo sui carichi insediativi e relative tipologie.
6.7. "OTRANTO". Il
Sottopiano riguarda il territorio costiero orientale della penisola
Salentina, da Otranto al Capo di S.Maria di Leuca, generalmente a valle
della strada congiungente Otranto-Uggiano La Chiesa-Minervino di
Lecce-Poggiardo-Diso-Andrano-Tricase-Tiggiano-Galliano del Capo-S.Maria
di Leuca.
Esso dovra' individuare i modi
per garantire la salvaguardia, nello specifico, degli aspetti ambientali
caratteristici del territorio costiero e del suo fronte a mare, del suo
rapporto con il mantenimento/ valorizzazione della
conduzione agricola dei campi e della tutela vegetazionale autoctona e,
inoltre, per garantire la difesa del suolo; dovra' individuare i modi per
salvaguardare le emergenze storiche e archeologiche; dovra' anche dare
direttive e prescrizioni per consentire accettabili inserimenti nel
contesto paesaggistico/ ambientale dei modi per la fruizione pubblica
della costa e delle presenze/ previsioni (se da confermare) edificatorie,
a ridosso dei centri abitati e/o in altri siti consentite dalla
strumentazione urbanistica, anche intervenendo sui carichi insediativi e
relative tipologie.
ART.2.06- AREE
PROTETTE E PARCHI REGIONALI
1. Costituiscono il patrimonio
naturale della Regione le formazioni fisiche, geologiche,
geomorfologiche, biologiche, con eccezionale o rilevante valore
naturalistico e paesaggistico, oltre a quelle che
risultano gia' comprese nelle riserve o nei parchi nazionali di cui alle
leggi n. 448/1976 (Convenzione zone umide, Ramsar), n.979/1982 (Disposizioni
per la difesa del mare), n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette), quelle che sono state e saranno
individuate come aree naturali protette dalla l.r. n.19/97
"norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali
protette nella Regione Puglia", ed i siti di importanza comunitaria e le zone di
protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e
79/409/CEE (Decreto Ministero dell'Ambiente 65/03.04.2000; suppl. GU
95/22.04.2000) .
2. Costituiscono il patrimonio
culturale extraurbano i beni archeologici e architettonici, vincolati e
segnalati, presenti sul territorio in modo episodico, diffuso, addensato,
all'esterno dei “territori costruiti”.
3. Il Piano promuove la
istituzione coordinata di "aree naturali protette", secondo
quanto disciplinato dalla l.r. n.19/97, e di "aree archeologiche
e storico-culturali protette" al fine di attivare interventi
finalizzati alla contestuale conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturale e del patrimonio culturale extraurbano della Regione.
Tale promozione si attua con:
3.1- lo specifico regime di
tutela, definito con il provvedimento di perimetrazione delle aree;
3.2- la istituzione di Parchi Regionali, articolati in Parchi
Naturali, secondo quanto disposto dalla l.r. n.19/97, e di Parchi
Archeologici e Storico-culturali.
4. Le aree terrestri,
fluviali, lacuali ed i tratti di mare prospicienti la costa, entro cui
sono presenti una o piu' formazioni di cui al comma 1 che precede, sono perimetrate da appositi provvedimenti regionali, cosi' come
disciplinato dalla l.r. n.19/97.
5. Le aree entro cui sono
presenti uno o piu' beni archeologici e/o architettonici vincolati o
segnalati di cui al comma 2 che precede, sono perimetrate da appositi
provvedimenti regionali su proposta dell'Assessore regionale
all'Urbanistica di concerto con l'Assessore regionale alla Cultura,
sentiti i Consigli Provinciali ed i Consigli Comunali dei territori
direttamente interessati; le aree perimetrate costituiscono le "aree
archeologiche e storico-culturali protette".
ART.2.07- PARCHI
NATURALI
1. Sono istituiti e
disciplinati dalla l.r. n.19/97.
ART.2.08- PARCHI
ARCHEOLOGICI E STORICO-CULTURALI
1. Per ciascuna area
perimetrata (art.2.06), o per ciascun raggruppamento di aree perimetrate,
quando costituisca un sistema omogeneo di riconosciuta importanza sia
del/dei beni dal punto di vista storico-culturale e testimoniale, sia per
il circostante assetto paesistico e ambientale, viene istituito -nel quadro dell'ordinamento statale e
regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla Cultura, di concerto
con l'Assessore regionale all'Urbanistica e con legge regionale
istitutiva- il Parco Archeologico e Storico Culturale, con specifico
regime di tutela finalizzato, in particolare, a:
1.1. salvaguardare l'integrita'
fisica e/o ricostituzione, e di fruizione del/dei beni;
1.2. definire le eventuali
modificazioni fisiche e di uso compatibili con la salvaguardia;
1.3. incentivare le attivita',
tradizionali e innovative che, in coerenza con la salvaguardia,
determinino sviluppo economico-sociale della comunita' residente.
2. La legge regionale
istitutiva individua e definisce gli organi del Parco, i rapporti con gli
Enti locali, e le norme transitorie
-inerenti le
trasformazioni edilizie e infrastrutturali, nonche' quelle morfologiche,
vegetazionali, colturali e
dell'assetto faunistico-
valide fino
all'entrata in vigore della strumentazione del Parco.
3. Ogni parco archeologico e
storico-culturale regionale viene disciplinato da un "regolamento
del parco" e da un "piano del parco". Il regolamento
contiene la disciplina dell'esercizio delle attivita' consentite entro il
territorio del Parco; il piano costituisce lo strumento per il
perseguimento della tutela dei beni archeologici e architettonici presenti nel
territorio del Parco. Il piano del Parco assume i contenuti ed il
valore del sottopiano, di cui all'art.2.05, potendosi configurare come
sostitutivo o come parte dello stesso.
ART.2.09- PARCHI
PLURIVALENTI
1. Le "aree
plurivalenti" si concretizzano ove nelle stesse sussistano
congiuntamente formazioni naturalistiche, di cui al punto 2.07 e beni
culturali di cui al punto 1 dell'art.2.08.
2. Tali aree sono perimetrate
da appostiti provvedimenti regionali su proposta dell'Assessore regionale
all'Urbanistica di concerto con gli Assessori regionali all' Ambiente ed
alla Cultura, sentiti i Consigli Provinciali ed i Consigli Comunali dei
territori direttamente interessati.
3. Esse sono sottoposte al
regime di tutela definito con il provvedimento di perimetrazione. Con
tale provvedimento e' altresi' stabilito
-in relazione ai problemi connessi con il perseguimento della
tutela, valorizzazione e gestione
dei beni inclusi- a quale
delle due tipologie di Parco Regionale (artt.2.07 e 2.08) esse debbano
essere attribuite.
ART.2.10- PIANI
REGOLATORI GENERALI CONFORMI AL PIANO
1. I piani regolatori generali
comunali devono essere formati
nel rispetto del Piano e, se vigenti, dei suoi sottopiani.
2. I contenuti
paesaggistico-ambientali del PRG al di fuori dei territori
costruiti vanno esplicitati e documentati. Detti contenuti devono articolarsi in:
2.1- analisi del territorio comunale, documentata con idonee elaborazioni
scritto-grafiche-fotografiche, riportanti la perimetrazione degli
ambiti estesi (art. 2.01) e la
individuazione e
perimetrazione degli ambiti distinti (titolo III);
2.2- specificazione delle trasformazioni e delle opere
(insediative e infrastrutturali)
compatibili con la tutela e la
valorizzazione delle componenti paesaggistiche (titolo III) individuate e
perimetrate;
2.3- specificazione operativa
delle prescrizioni di base (titolo III) del Piano nelle norme tecniche di esecuzione del
PRG, e possono avere, all'interno del PRG, una loro autonoma
formalizzazione.
3. La conformita' del PRG al
Piano e' attestata dal parere paesaggistico di cui all'art.5.03.
ART.2.11- PIANI
PARTICOLAREGGIATI O PIANI DI LOTTIZZAZIONE DA STRUMENTI CONFORMI AL PIANO
1. Gli strumenti urbanistici
esecutivi (PP, PL, PR) di aree comprese negli ambiti sottoposti a tutela
diretta dal Piano (art.2.01, punto 2) non possono essere approvati prima del rilascio del parere
paesaggistico (art. 5.03).
2. Lo strumento urbanistico
generale (artt.2.10, 5.06), conforme al Piano, puo' individuare maglie di
rilevanza paesaggistico-ambientale (marginali del costruito, determinanti
nel profilo all'orizzonte, determinanti nella qualificazione
paesaggistica del versante, ecc.) o di recupero paesaggistico-ambientale
(per situazioni di degrado periferico del costruito o di aree
extraurbane, per migliorare la qualita' dell'ambiente e dei modi della sua
fruizione, ecc.) da sottoporre a progettazione esecutiva urbanistico-paesaggistica (PP, PL, PR) .
La conformita' al Piano di tali
strumenti urbanistici esecutivi e' attestata dal parere paesaggistico di
cui all'art.5.03.
ART.2.12- PUTT E PUI CON
SPECIFICHE CONNESSIONI CON IL PIANO
1. Piani urbanistici
territoriali tematici e piani urbanistici intermedi (lr 56/1980) possono,
per specifici tematismi e/o per specifici siti, assumere contenuti ed
efficacia dei sottopiani di cui all'art.2.05.
2.
La conformita' di tali strumenti deve essere attestata dal parere
paesaggistico di cui all'art.5.03. |
TITOLO III - AMBITI TERRITORIALI DISTINTI
CAPO I- GENERALITa'
ART.3.01- GLI
ELEMENTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO
1. In riferimento ai sistemi
territoriali di cui al punto 2.1 dell'art.1.02, gli elementi strutturanti
il territorio si articolano nei sottosistemi:
1.01- assetto geologico,
geomorfologico e idrogeologico;
1.02- copertura botanico
vegetazionale, colturale e presenza faunistica;
1.03- stratificazione storica
dell'organizzazione insediativa.
2. Per ciascuno dei
sottosistemi e delle relative componenti, le norme relative agli ambiti territoriali
distinti specificano:
2.01- la definizione che
individua, con o senza riferimenti cartografici, l'ambito nelle sue
caratteristiche e nella sua entita' minima strutturante;
2.02- la individuazione
dell'area di pertinenza (spazio fisico di presenza) e dell'area annessa
(spazio fisico di contesto);
2.03- i regimi di tutela;
2.04-
le prescrizioni di base.
ART.3.02- IL
SISTEMA DELL'ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO
1. Il sistema "assetto
geologico, geomorfologico e idrogeologico" si articola nei sottosistemi: 1.01- geologico; 1.02- dei rilievi o geomorfologico; 1.03- delle acque o idrogeologico. 2. Le componenti e gli insiemi relativi al sottosistema geologico si
articolano, per la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela,
nei seguenti ambiti territoriali distinti di riferimento: 2.01- ambiti a caratteri geografici geomorfologici omogenei; 2.02- ambiti di livello omogeneo di vulnerabilita' al dissesto geologico; 2.03a-ambiti a livello omogeneo di vulnerabilita' degli acquiferi (aree di
pianura); 2.03b-ambiti a livello omogeneo di vulnerabilita' dell'assetto idrologico
(aree pedemontane e collinari); 2.04- ambiti a livello omogeneo di variazione dell'assetto morfologico
dei suoli dovuto ad attivita' estrattive; 2.05- ambiti costieri a dinamica di trasformazione omogenea; 2.06- singolarita' geologiche.
3. Le componenti e gli insiemi
relativi al sottosistema dei rilievi (geomorfologia) si articolano, per
la variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti territoriali distinti di
riferimento: 3.01- ambiti costituenti emergenze orografiche; 3.02- ambiti annessi ai crinali; 3.03- ambiti annessi ai pianori; 3.04- ambiti annessi ai poggi e versanti; 3.05- ambiti soggetti a variazione orografica significativa; 3.06- ambiti omogenei del sistema dunale costiero.
4. Le componenti e gli insiemi
relativi al sottosistema delle acque (idrogeologia) si articolano, per la
variazione degli obiettivi e delle forme di tutela, nei seguenti ambiti
territoriali distinti di riferimento: 4.01- ambiti di alimentazione delle falde acquifere; 4.02- ambiti di accumulo delle acque superficiali (aree impluvio); 4.03- zone umide; 4.04- ambiti omogenei dovuti alle risorgenze e a fenomeni stagionali,
paludi; 4.05- saline; 4.06- ambiti di massima espansione dei bacini idrici; 4.07- ambiti di esondazione dei corsi d'acqua; 4.08- sorgenti, risorgive e marane; 4.09- laghi e lagune (naturali e artificiali); 4.10- bacini idrici (dovuti a sbarramento); 4.11- corsi d'acqua (corpo idrico e sponde o argini relativi); 4.12- canali (corpo idrico e banchine); 4.13- litorali marini.
ART.3.03- IL
SISTEMA DELLA COPERTURA
BOTANICO-VEGETAZIONALE, COLTURALE E DELLA POTENZIALITA' FAUNISTICA
1. Il sistema "copertura
botanico-vegetazionale e colturale" si articola nei seguenti
componenti e insiemi :
1.01- aree arborate con
assetto colturale consolidato;
1.02- elementi e insiemi
vegetazionali diffusi;
1.03- aree pascolive
pedemontane e collinari ed aree ad incolto produttivo e improduttivo;
1.04- aree interessate da
attivita' estrattive dismesse;
1.05- aree boscate o a macchia
di recente dismissione e/o degradate;
1.06- aree a bosco (con aree
intercluse di uso agricolo): a.
bosco ceduo; b. foresta e/o bosco perenne;
1.07- aree a macchia ed a
olivastro (con aree ad uso agricolo intercluse), canneti habitat
palustre;
1.08- associazioni vegetali
rare, aree floristiche e ambienti di interesse biologico-naturalistico;
1.09- parchi e ville
extraurbane di rilevante valore
testimoniale;
1.10- aree di rilevante e/o
potenziale presenza faunistica.
2. Per la variazione degli
obiettivi e delle forme di tutela (detrattori e/o accrescitori), il
sistema si articola nei seguenti ambiti territoriali distinti:
2.1- ambiti territoriali a
livello omogeneo di vulnerabilita'
al degrado;
2.2- ambiti territoriali
interessati da programmi di forestazione;
2.3- ambiti territoriali
interessati da livelli elevati di antropizzazione: 1- con processi in atto; 2- con processi potenziali;
2.4- ambiti di processi
potenziali di interesse botanico/vegetazionale: 1- di livello eccezionale;
2- di livello rilevante;
2.5- ambiti territoriali di
interesse faunistico (tutela e attivita' venatoria).
ART.3.04- IL
SISTEMA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA DELL'ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA
1.Il sistema
"stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" si
articola nei seguenti componenti e insiemi:
1.01- itinerari di significato
storico;
1.02- luoghi della memoria
storica e della leggenda;
1.03- percorsi della
transumanza e tratturi;
1.04- ambiti circoscritti di
addensate presenze archeologiche;
1.05- elementi e insiemi
archeologici isolati: a- di elevata consistenza; b- di media consistenza c- di bassa consistenza;
1.06- aree archeologiche: a- di eccezionale valore testimoniale
e/o consistenza; b- di rilevante
valore testimoniale e/o media consistenza; c- di relativo valore testimoniale e/o bassa consistenza;
1.07- centri e nuclei di
antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante;
1.08- complessi di edifici e
manufatti di interesse
storico-ambientale: a- castelli,
torri e fortificazioni; b-
complessi civili e religiosi; c-
edifici religiosi e edicole; d-
masserie ed edifici rurali; e-
ville extraurbane; f- ipogei
della civilta' rupestre;
1.09- ambiti circoscritti di
addensamento di complessi ed edifici rurali caratterizzati da forme
colturali tradizionali consolidate;
1.10- edifici e manufatti di
archeologia industriale;
1.11- tracciati corrispondenti
alle strade consolari;
1.12- tracciati stradali di
permanenza del sistema viario storicamente consolidato;
1.13- strade e luoghi
panoramici;
2. Per la variazione degli
obiettivi e delle forme di tutela,
si articola nei seguenti ambiti territoriali distinti:
2.01- ambiti territoriali
caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato
vulnerabile per tendenze, in atto o potenziali, di trasformazioni fisiche
e d'uso improprie;
2.02- ambiti territoriali
caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato
vulnerabile per le tendenze, in atto o potenziali, all'abbandono;
2.03- ambiti territoriali
caratterizzati da un assetto insediativo storicamente considerato
vulnerabile per le tendenze, in atto o potenziali, al degrado
idrogeologico e ambientale.
ART.3.05-
DIRETTIVE DI TUTELA
1. In riferimento agli ambiti,
alle componenti ed ai sistemi di cui agli articoli 3.02, 3.03, 3.04, gli
strumenti di pianificazione sottordinati devono perseguire obiettivi di
salvaguardia e valorizzazione paesistico/ambientale individuando e
perimetrando le componenti e gli ambiti territoriali distinti dei sistemi
definiti nell' art.3.01, e recependo le seguenti direttive di tutela.
2. Per il sistema
"assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico", va
perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche e
idrogeologiche (definenti gli ambiti distinti di cui all'art.3.02), di
riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti
paesistico-ambientali del territorio regionale, prescrivendo:
2.1- negli ambiti territoriali di
valore eccezionale ("A" dell'art.2.01), in attuazione
degli indirizzi di tutela, va evitato
ogni intervento che modifichi i caratteri delle componenti individuate e/o presenti; non vanno
consentite attivita' estrattive, e
va mantenuto l'insieme dei fattori naturalistici connotanti il sito;
2.2- negli ambiti territoriali
di valore rilevante ("B" dell'art. 2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, va
mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno
individuati i modi: per la conservazione e la difesa del suolo e per il
ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle
condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e
delle acque superficiali e sotterranee; non vanno consentite nuove
localizzazioni per attivita' estrattive e, per quelle in attivita', vanno
verificate le compatibilita' del loro mantenimento in esercizio e vanno predisposti
specifici piani di recupero ambientale;
2.3- negli ambiti territoriali
di valore distinguibile ("C" dell'art.2.01), in attuazione
degli indirizzi di tutela, le previsioni
insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del
territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e
conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove
localizzazioni di attivita' estrattive vanno limitate ai materiali di
inderogabile necessita' e di difficile reperibilita'.
2.4- negli ambiti
territoriali di valore relativo
("D", art.2.01), in attuazione degli indirizzi di
tutela, le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio
devono tenere in conto l'assetto geomorfologico d'insieme e
conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree; le nuove localizzazioni e/o ampliamenti di attivita' estrattive sono
consentite previa verifica della documentazione di cui
all'allegato A3.
3.
Per il sistema "copertura botanico-vegetazionale e colturale",
va perseguita la tutela delle componenti del paesaggio
botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza
ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza
sia storica sia estetica, presenti sul territorio regionale, prescrivendo
per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) sia la protezione e la
conservazione di ogni ambiente di particolare interesse
biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione,
sia lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono.
Va inoltre prescritto che:
3.1- negli ambiti territoriali
estesi di valore eccezionale ("A",
art.2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali
distinti di cui all'art.3.03,va evitato: il danneggiamento delle specie
vegetali autoctone, l'introduzione di specie vegetali estranee e la
eliminazione di componenti dell'ecosistema; l'apertura di nuove strade o
piste e l'ampliamento di quelle
esistenti; l'attivita' estrattiva; l'allocazione di discariche o depositi
di rifiuti ed ogni insediamento abitativo o produttivo; la modificazione
dell'assetto idrogeologico;
3.2- negli ambiti territoriali
estesi di valore rilevante ("B" art.
2.01), in attuazione degli indirizzi di tutela,per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art.3.03, va evitato: l'apertura
di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle
esistenti; la allocazione di discariche o depositi di rifiuti; la
modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilita' di allocare
insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee
aeree,condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata tramite
apposito studio di impatto paesaggistico sul sistema
botanico/vegetazionale con definizione delle eventuali opere di
mitigazione;
3.3- negli ambiti territoriali
estesi di valore
distinguibile ("C" dell'art.2.01) e di valore relativo
("D"), in attuazione
degli indirizzi di tutela, tutti gli interventi di
trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi
compatibili con:la conservazione degli elementi caratterizzanti il
sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attivita'
agricole coerenti con la conservazione del suolo.
4. Per il sistema
"stratificazione storica dell'organizzazione insediativa", va
perseguita la tutela dei beni storico-culturali di riconosciuto valore
e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale, individuando per tutti gli ambiti territoriali (art.2.01) i
modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro
appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del
contesto in cui sono inseriti.
Va, inoltre, prescritto:
4.1- negli ambiti territoriali
estesi di valore eccezionale
("A"dell'art.2.01) e di valore rilevante ("B"), in
attuazione degli indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali
distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni alterazione della integrita'
visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto;
4.2- negli ambiti territoriali
estesi di valore distinguibile ("C"
dell'art.2.01) e di valore relativo ("D"), in attuazione degli
indirizzi di tutela, per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni
destinazione d'uso non compatibile con le finalita' di salvaguardia e,di
contro,vanno individuati i modi per innescare processi di corretto
riutilizzo e valorizzazione.
TITOLO III - AMBITI TERRITORIALIDISTINTI
CAPO II - COMPONENTI GEO-MORFO-IDROGEOLOGICHE
ART.3.06- LE EMERGENZE
3.06.1. DEFINIZIONI Il
Piano riconosce come emergenze geologiche gli elementi (componenti) strutturali,
litologici e fossiliferi visibili (o di accertata presenza) e di riconosciuto
rilevante valore scientifico; come emergenze morfologiche i siti con presenza di
grotte, doline o puli, gravine e lame, coste marine e lacuali,e tutte le forme
geomorfologiche di ricosciuto rilevante valore scientifico; come emergenze
idrogeologiche le sorgenti,i corsi d'acqua,le foci,gli invasi
naturali/artificiali.
3.06.2. INDIVIDUAZIONI
Le emergenze censite sono riportate negli elenchi e nelle cartografie del
Piano. A controllo,precisazione e integrazione di detti censimenti, in sede
di formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, e'
prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la
verifica e riperimetrazione delle individuazioni del Piano, e con la
individuazione delle emergenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche
di riconosciuto rilevante valore scientifico presenti nello stesso.
3.06.3. REGIMI DI TUTELA
I Sottopiani e gli strumenti urbanistici generali definiscono gli ambiti
territoriali distinti di competenza delle emergenze individuate ("aree di
pertinenza") e ne delimitano l'"area annessa"; individuano altresi' la
disciplina di tutela sia dell'area di pertinenza che di quella annessa,
secondo gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni pertinenti.
L'area annessa viene dimensionata e perimetrata in base al rapporto
esistente tra l'emergenza ed il suo intorno in termini di identificazione
della stessa, di vulnerabilita' del sito e di compatibile fruibilita' dello
stesso.
3.06.4. PRESCRIZIONI DI BASE
In assenza dei piani di cui al punto precedente, per le emergenze di cui
al punto 1, se non altrimenti tutelate dal Piano, in sede di autorizzazione
paesaggistica, di parere paesaggistico, e di approvazione di strumenti
urbanistici generali ed esecutivi gia' adottati e non resi conformi al Piano,
e in sede di autorizzazione paesaggistica per la esecuzione di progetti
insediativi o infrastrutturali consentiti da strumenti non conformi al
Piano,e' da applicarsi -come prescrizioni di base per
l'area di pertinenza del bene e per l'area annessa la "tutela integrale",
cosi' come scaturente dagli indirizzi del punto 1.1 dell'art.2.02 e dalle
direttive del punto 2.1 dell'art.3.05. L'area annessa e' costituita da una
fascia parallela al contorno del sedime dell'emergenza, della profondita'
costante di metri 150 per quelle geologiche, metri 100 per quelle
geomorfologiche e metri 150 per quelle idro-geologiche.
ART.3.07- COSTE ED AREE LITORANEE
3.07.1. DEFINIZIONI
Le coste, a livello di generalita', sono definibili come il limite fra la
superficie della terra sommersa e quella emersa dal mare e,in rapporto ai
caratteri genetico-evolutivi e morfologico-sedimentologici del sito,
presentano profili trasversali ed assetti planimetrici differenziati.
In riferimento alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche del
territorio regionale, il Piano distingue come forme litorali principali:
1.1. coste alte a versante: corrispondono a rilievi che raggiungono il
mare e che si configurano per l'azione meccanica delle onde e delle acque di
ruscellamento; presentano sia tratti di falesia con profilo piu' o meno
regolare (in presenza di rocce compatte), sia orlature caotiche
(per slittamento del terreno,in presenza di argille) con limitate fasce
litoranee; il profilo sommerso e' di solito omogeneo a quello subaereo;
1.2. coste alte a terrazzo: corrispondono a superfici tabulari dislocate
a differente altezza, risultato di processi abrasivi del substrato roccioso
o di sedimenti gradati in senso verticale ed orizzontale; il profilo della
sezione sommersa riproduce il piu' delle volte quello subaereo e le
profondita' sottocosta sono limitate con una fascia di fondo
soggetta al moto ondoso piuttosto ampia;
1.3. coste a fasce litoranee strette: corrispondono a zone costituite da
relitti di terrazze o dal deposito dei prodotti della degradazione dei
retrostanti rilievi; di relativa estensione, sono elevate di pochi metri sul
mare che le sommerge con regolaria'; presentano un profilo regolare con
limitate accentuazioni;
1.4. coste basse di pianura: corrispondono all'orlo costiero delle
pianure di ampia estensione; la scarsa profondita' del mare, gli apporti o le
erosioni, determinano una zona di scambio relativamente estesa in un sistema
dove assume notevole importanza il moto ondoso; il profilo risulta in genere
debole sia nella parte emersa che in quella sommersa.
3.07.2. PERIMETRAZIONI
Il Piano, con riferimento alla "linea di riva" (o battigia, limite
variabile rappresentativo dello stato di equilibrio relativo tra terra e
mare), definisce "area litoranea" il sistema costituito dalla "zona
adlitoranea" (fascia di acqua compresa tra la linea di riva e la batimetrica
a quota metri 5 per le coste prevalentemente sabbiose e metri 10 per quelle
prevalentemente rocciose) e dalla "zona litoranea" (fascia dell'entroterra
contigua alla linea di riva);
la "zona litoranea" e' individuata da:
2.1. per le coste alte, sia a versante sia a terrazzo, dalla eventuale
spiaggia al piede e dalle aree contigue che presentano caratteri
geomorfologici omogenei;
2.2. per le coste basse, se sabbiose, la spiaggia il retrospiaggia
l'eventuale duna e le aree contigue sabbiose ; se rocciose, le eventuali
presenze sabbiose e le aree contigue che presentano caratteri geomorfologici
omogenei.
Le perimetrazioni delle "zone litoranee" di cui ai punti precedenti,
entro cui sono comunque comprese le aree del demanio marittimo, sono
individuate in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti
urbanistici generali. In loro assenza, tali aree si ritengono formate da
fasce della profondita' costante di metri 100 dal perimetro interno del
demanio marittimo.
3.7.3. REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela delle coste e delle aree litoranee, e della
applicazione delle prescrizioni di base,il Piano -per le aree
esterne ai "territori costruiti", cosi' come definiti nel punto 5 dell'art.1.03-
individua due regimi di salvaguardia pertinenti a:
3.1. "area litoranea", cosi' come definita nel punto precedente
(comprensiva della zona adlitoranea e della zona litoranea);
3.2. "area annessa" (al perimetro, verso l'entroterra, della
zona litoranea), che viene dimensionata in funzione di:
- a. natura e significativita' del rapporto esistente tra la zona
litoranea ed il suo intorno espresso sia in termini ambientali
(vulnerabilita' da insediamento; vulnerabilita' da dissesto idrogeologico;
vulnerabilita' da situazione geologica, faunistica e vegetazionale), sia di
contiguita' e integrazione nelle forme d'uso e di fruizione visiva
tra il litorale e entroterra espresse dalla
specificita' dei luoghi;
- b. elementi significativi dell'assetto ambientale e paesaggistico del
territorio, quali cigli di scarpata, dorsali spartiacque, curve di livello,
soluzioni di continuita' nell'assetto colturale dei suoli, presenza di beni
naturali e antropici da integrare nell'area, viabilita' litoranea consolidata
ed ogni altro elemento fisico-naturale o antropico che
contribuisca a definire l'identita' del contesto;
essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani e degli
strumenti urbanistici generali; in loro assenza, l'area annessa si ritiene
formata da una fascia della profondita' costante di metri 200 dal perimetro
verso l'entro terra della zona litoranea.
In sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici
generali, inoltre, viene effettuata la verifica ,con i competenti organi
periferici del Ministero della Marina Mercantile, delle concessioni
demaniali in atto, al fine di predisporre le condizioni per il recupero
ambientale di dette aree.
3.07.4. PRESCRIZIONI DI BASE
4.1. Nell'"area litoranea" , si applicano gli indirizzi di tutela di cui
al punto 1.1 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.1
dell'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di
base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e
interventi comportanti la modificazione dell'assetto del
territorio (esclusi quelli finalizzati al recupero/ripristino dei valori
paesistico/ambientali), nonche' la realizzazione di qualsiasi
nuova opera edilizia;
b. sono autorizzabili piani e/o progetti e
interventi che, sulla base di specificazioni di
dettaglio che evidenzino particolare considerazione
dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti
trasformazioni:
- 1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi legittimamente
esistenti ed attrezzature ad uso di attivita' connesse alla presenza del mare
(pesca, nautica, balneazione, tempo libero,ecc.) che non alterino
significativamente lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore del sito e
degli edifici di rilevanza paesaggistica e/o di valore documentario;
nuove costruzioni a tale destinazione soltanto se mobili e localizzate in
modo da evitare l'alterazione e compromissione del litorale, nonche' ingombro
che interferisca con l'accessibilita' e la fruizione visiva del mare;
le attrezzature per la balneazione con carattere
stagionale,realizzate con elementi trasportabili, comprese le
pavimentazioni; i nuclei destinati a servizi possono assumere carattere
permanente, purche' realizzati con ingombro, materiali e forme compatibili
con le caratteristiche del sito;
- 2. sistemazioni idrauliche e le
relative opere di difesa se inserite in piani
organici di assetto idrogeologico estesi comunque
all'intera "unita' fisiografica" di appartenenza, utilizzanti
tecnologie/materiali appropriati ai caratteri del contesto ed opere
di mitigazione degli effetti indotti dagli interventi;
- 3. infrastrutture a rete completamente interrate o di
superficie,qualora le caratteristiche geologiche del sito escludano opere al
disotto del profilo del litorale e purche' la posizione, nonche' la
disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia
dei luoghi e con l'andamento del profilo del litorale;
- 4. nuove infrastrutture portuali, se sottoposte
a studio di impatto paesaggistico (art.4.02).
4.2. Nell'"area annessa", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al
punto 1.2 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.2
dell'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di
base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti
nuovi insediamenti residenziali;
b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
- 1. nuovi insediamenti di discariche, di
impianti di depurazione, di attivita' estrattive, di
attivita' produttive con immissioni di reflui se non connessi con impianti di
itticoltura;
- 2. nuovi tracciati stradali, salvo quelli funzionali alla
fruizione della costa;
- 3. la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o comunque di
infrastrutture stabili, salvo il loro trasferimento in area piu' interna,
contigua all'"area annessa", comunque a distanza non inferiore di metri 50
dal perimetro di questa, nel rispetto dei parametri urbanistici dello
strumento vigente;
- 4. la sostituzione di strutture precarie e/o mobili a servizio della
balneazione o delle attivita' agricole con strutture edilizie stabili;
- 5. la eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di
quelle arbustive, con esclusione degli interventi colturali atti ad
assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali
naturali esistenti; per i complessi vegetazionali non autoctoni possono
essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
c. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base
di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare
considerazione dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi,
comportino le sole seguenti trasformazioni:
- 1. manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e
restauro conservativo di manufatti legittimamente esistenti,
che non alterino significativamente lo stato dei luoghi
e l'aspetto esteriore del sito e degli edifici;
- 2. interventi di ristrutturazione edilizia (con esclusione
della demolizione totale dell'involucro e sterno) di
manufatti legittimamente esistenti, anche con
cambio di destinazione d'uso, purche' adibiti alle attivita' del
tempo libero e del turismo, che non alterino significativamente lo stato dei
luoghi;
- 3. integrazione di manufatti legittimamente esistenti,
destinati alle attivita' del tempo libero e del turismo, per una volumetria
aggiuntiva non superiore al 20%, purche' finalizzata all'adeguamento di
standards funzionali abitativi o di servizio perle attivita' del tempo libero
e del turismo, che non alterino significativamente lo stato dei luoghi;
d. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che,
sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare
considerazione dell'assetto paesistico- ambientale dei luoghi, con
esclusione della fascia profonda 100 metri contigua al perimetro della zona
litoranea, prevedano la formazione di complessi turistico-residenziali che
rispondano, oltre ai parametri urbanistici, ai seguenti
requisiti organizzativi, morfologici ed edilizi:
- la superficie territoriale dell'area di pertinenza del complesso
corrisponda ad una sezione ortogonale al litorale e
comprenda l'intera profondita' dell'"area annessa";
- le parti edificate siano disposte in modo da consentire,
per almeno 1/3 del fronte a mare, continuita' visiva
e reciproca accessibilita' tra il litorale e le zone retrostanti;
- le parti edificate siano comunque di altezza inferiore a ml 7,00;
- le superfici libere,non inferiori al 75% dell'area di pertinenza, siano
sistemate con piantumazione autoctona a medio ed alto fusto e/o
arbustive;
- ove presenti, le attrezzature integrative al complesso,
quali piscine ed impianti sportivi, siano ubicate nelle aree
verso il mare;
e. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che,
sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino
particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale
dei luoghi, prevedano la formazione di:
- 1. aree a verde attrezzato con:
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto
non motorizzati con l'esclusione di ogni opera comportante la completa
impermeabilizzazione dei suoli;
- zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad
attivita' per il tempo libero e lo sport comprese aree attrezzabili a
servizio della balneazione;
- chioschi e costruzioni, nonche' depositi di materiali e attrezzi per la
manutenzione, movibili e/o precari;
- movimenti di terra per una diversa
sistemazione delle aree se congruente con i caratteri
morfologici originari del contesto;
- 2.infrastrutturazione viaria carrabile con:
- adeguamento delle sezioni e dei
tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto e medio
fusto e arbustiva comunque presente;
- formazione di nuovi tracciati viari nel
rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza
significative modificazioni dell'assetto orografico, con la minima sezione
trasversale, purche' motivati da inderogabili necessita' di adduzione e/o
attraversamento dell'area;
- realizzazione di aree di parcheggio, purche' dimensionate
per nuclei di superficie appropriata al
contesto,dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura
minima di una unita' arborea per ogni posto macchina;
f. sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con le
attivita' produttive primarie per:
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita'
di allevamento non intensiva, nonche' la realizzazione di
strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente
funzionali alla conduzione del fondo;
- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalita'
rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi;
- le opere di forestazione secondo le prescrizioni di Polizia Forestale;
- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle condizioni
di equilibrio con l'ambiente per la tutela dei complessi vegetazionali
naturali esistenti;
g. sono autorizzabili le sistemazioni a terra conseguenti a nuove
infrastrutture portuali (punto 4.1.4 che precede) previo studio di impatto
paesaggistico (art.4.02).
ART.3.08- CORSI D'ACQUA
3.08.1. DEFINIZIONI
Corsi d'acqua, a livello di generalita', sono definibili le acque correnti
lungo solchi di impluvio che presentano un tracciato e una conformazione
trasversale relativamente stabili.
In rapporto alle loro caratteristiche, al ruolo svolto nel bacino
imbrifero ed ai caratteri geografici e geomorfologici delle aree
attraversate, il Piano distingue i corsi d'acqua in: fiumi,torrenti,
sorgenti,foci, laghi, gravine e lame.
Le linee di ruscellamento e linee superficiali di impluvio, ancorche'
rientranti nella definizione sopra riportata di corso d'acqua, non sono
sottoposte dal Piano a prescrizioni di base, rimanendo soggette agli
indirizzi di tutela di cui al punto 1.5 dell'art.2.02.
3.08.2. INDIVIDUAZIONI
I fiumi ed i torrenti, insieme alle sorgenti e foci, i laghi naturali e
artificiali (esclusi gli accumuli a servizio delle aziende agricole ed i
canali artificiali), le gravine e le lame, sottoposti a tutela, sono
individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche.
Considerata la scala di elaborazione del Piano,la rappresentazione
cartografica indica schematicamente le linee rappresentative dell'intero
corpo del corso d'acqua, comprensivo dell'alveo, del letto di espansione,
delle sponde e/o argini relativi,dei cigli.
A controllo e integrazione di tali indicazioni, in sede di formazione dei
sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, e' prescritta la completa
ricognizione del territorio oggetto del piano, con la verifica e
riperimetrazione delle individuazioni del Piano, e con la perimetrazione
dell'area di pertinenza come appresso specificato.
I fiumi, torrenti, gravine e lame sono suddivisi in due classi in
rapporto alla loro appartenenza a territori "montani" (rientranti,cioe', nel
territorio di una Comunita' Montana) o meno, ed in due classi in rapporto
alla pendenza del territorio attraversato:
classe 1.1 : territorio montano con pendenza superiore al 30%;
classe 1.2 : territorio montano con pendenza inferiore al 30%;
classe 2.1 : territorio non montano con pendenza superiore al 30%;
classe 2.2 : territorio non montano con pendenza inferiore al 30%.
L'appartenenza delle aste dei corsi d'acqua alle classi sopra indicate
viene definita in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti
urbanistici generali; in loro assenza si assume per tutte l'appartenenza
alla classe 2.2 .
3.08.3. REGIMI DI TUTELA
3.1. Ai fini della tutela dei laghi naturali e artificiali si applicano
le espressioni normative inerenti le "coste ed aree litoranee".
3.2. Ai fini della tutela dei corsi d'acqua e della applicazione delle
prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai
"territori edificati", cosi' come definiti nel punto 5 dell'art.1.03-
individua due differenti regimi di salvaguardia relativi a:
a. "area di pertinenza",comprensiva: nel caso dei fiumi e dei
torrenti,dell'alveo e delle sponde o degli argini fino al piede esterno; nel
caso delle gravine e delle lame, dell'alveo (ancorche' asciutto),
e delle scarpate/versanti fino al ciglio piu' elevato; essa viene
indicata, con le articolazioni delle aste appartenenti alle varie classi,in
sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in
loro assenza si assume la indicazione di Piano riportata sulla cartografia
dello strumento urbanistico generale;
b. "area annessa", a ciascuno dei due perimetri dell'area di pertinenza,
dimensionata -per ciascuna asta appartenente alle varie classi,
in modo non necessariamente simmetrico- in rapporto alla stessa
classe di appartenenza ed alle caratteristiche geografiche e geomorfologiche
del sito; essa viene perimetrata in sede di formazione dei
Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali; in loro assenza, l'area
annessa si ritiene formata, per ciascuno dei due perimetri,da una fascia
della profondita' (costante per tutta la lunghezza del tratto di ciascuna
"classe" del corso d'acqua),riportata sulla cartografia dello strumento
urbanistico, pari a:
-classe 1.1: metri 75 ; classe 1.2: metri 100;
-classe 2.1: metri 125 ; classe 2.2: metri 150.
3.08.4. PRESCRIZIONI DI BASE
4.1. Nell'"area di pertinenza", si applicano gli indirizzi di tutela di
cui al punto 1.1 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.1
dell'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di
base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
- 1. ogni trasformazione in alveo,fatta eccezione degli interventi
finalizzati:alla sistemazione della vegetazione riparia, al
miglioramento del regime idrico (limitatamente alla
pulizia del letto fluviale),al disinquinamento ed alla
disinfestazione;
- 2. escavazioni ed estrazioni di materiali litoidi negli invasi e negli
alvei di piena ordinaria; le eventuali rimozioni di
inerti possono essere operate esclusivamente in stato di
calamita' ed urgenza;
- 3. discarica di rifiuti di ogni tipo,compresi i materiali
derivanti da demolizioni o riporti
e le acque reflue non regolamentari;
- 4. sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa,ad
eccezione delle manutenzioni e di quelle indifferibili e urgenti di
consolidamento, non inserite in un organico progetto
di sistemazione ambientale;
- 5. realizzazione di nuove infrastrutture viarie
o a rete,di attraversamento o aderenti alle sponde/argini/versanti, con la
sola esclusione delle manutenzioni delle opere esistenti;
b. sono autorizzabili piani e/o progetti e
interventi che, sulla base di specificazioni di
dettaglio che evidenzino particolare considerazione
dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole
trasformazioni:
- 1. mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed
attrezzature per attivita' connesse con il corso d'acqua (pesca,
nautica, tempo libero, orticoltura, ecc.); costruzioni di nuovi
manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformita' del le
prescrizioni urbanistiche) se localizzate
in modo da evitare compromissioni idrauliche ed
eccessivo ingombro;
- 2. sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se, inquadrate in
piani organici di assetto idrologico estesi all'area di bacino a monte
dell'intervento, utilizzino materiali e tecnologie appropriate ai caratteri
del contesto e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;
- 3. infrastrutture a rete non completamente interrate e quelle
di attraversamento aereo in trasversale, se le caratteristiche geologiche
del sito escludano opere nel subalveo e purche' la posizione, nonche' la
disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia
dei luoghi e con l'andamento del profilo trasversale.
4.2. Nell'"area annessa", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al
punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.3
dell'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di
base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi
insediamenti residenziali;
b. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti
trasformazioni che compromettano la morfologia ed i
caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto
paesistico-ambientale esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno
diretto; piu' in particolare non sono autorizzabili:
- 1. l'eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle
arbustive con esclusione degli interventi colturali atti ad
assicurare la conservazione e integrazione dei complessi
vegetazionali naturali esistenti; per i complessi
vegetazionali artificiali e di sistemazione possono essere attuate le cure
previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
- 2. le arature profonde ed i movimenti
di terra che alterino in modo sostanziale
e/o stabilmente il profilo del terreno, fatta
eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche
indiffe ribili ed urgenti o funzionali
ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte;
- 3. le attivita' estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per
quantita' comunque contenute, di cave attive,se
funzionali (sulla base di specifico progetto) al rispristino
e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi compresa
la formazione di bacini annessi ai corsi d'acqua;
- 4. la discarica di rifiuti solidi, compresi i
materiali derivanti da demolizioni o riporti di terre ni
naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui cio'
sia finalizzato (sulla base di specifico progetto)
al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la
morfologia dei luoghi;
- 5. la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed
immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque
ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di
adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
- 6. la formazione di nuovi tracciati viari o di
adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con
l'esclusione dei soli interventi di manutenione della viabilita'
locale esistente;
c. sono autorizzabili piani e/o progetti e
interventi che, sulla base di specificazioni di
dettaglio che evidenzino particolare considerazione
dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le
sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):
- 1. manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico
e restauro conservativo, ristrutturazione (con esclusione della
demolizione totale dell'involucro esterno), di manufatti
edilizi legittimamente esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso;
- 2. integrazione di manufatti legittimamente esistenti per
una volumetria aggiuntiva non superiore
al 20%, purche' finalizzata all'adeguamento di
standards funzionali abitativi o di
servizio alle attivita' produttive o connesse con il tempo
libe-ro e del turismo, che non alteri
significativamente lo stato dei luoghi;
- 3. la superficie ricadente nell'"area annessa" puo' comunque
essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della
cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;
- 4. modificazione del sito al fine di ripristino
di situazione preesistente, connessa a fini produttivi e compatibilmente con
gli indirizzi e le direttive di tutela;
d. sono autorizzabili piani e/o progetti e
interventi che, sulla base di specificazioni di
dettaglio che evidenzino particolare considerazione
dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, prevedano la
formazione di:
- 1. aree a verde attrezzato con:
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto
non motorizzati con esclusione di ogni opera comportante la
completa impermeabilizzazione dei suoli;
- zone alberate e radure a prato o in parte
cespugliate destinabili ad attivita' per il tempo libero e lo sport
comprese aree attrezzabili a servizio della balneazione;
- chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonche' depositi di
materiali e attrezzi per le manu tenzioni;
- movimenti di terra per una diversa
sistemazione delle aree se congruente con i caratteri
morfologici originari del contesto;
- 2. infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica con:
- adeguamento delle sezioni viarie e dei
tracciati viari esistenti nel rispetto della vegetazione ad alto
e medio fusto e arbustiva comunque presente;
- formazione di nuovi tracciati viari nel
rispetto della vegetazione ad alto e medio fusto esistente, senza
significative modificazioni dell'assetto orografico,
con la minima sezione trasversale, purche' motivati da
inderogabili necessita' di adduzione e/o attraversamento dell'area;
- realizzazione di aree di parcheggio, purche' dimensionate
per nuclei di superficie appropriata al
contesto,dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura
minima di una unita' arborea per ogni posto macchina;
- le infrastrutture a rete completamente interrate o di raccordo con
quelle di attraversamento aereo in trasversale del corso d'acqua qualora le
caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo;
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali cabine
elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento,
punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e
simili;
- la costruzione di impianti di depurazione, di immissione
di reflui e di captazione e di accumulo delle acque
purche' completamente interrati anche attraverso movimenti di
terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi;
e. sono autorizzabili piani e/o progetti e
interventi connessi con attivita' produttive primarie per:
- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attivita'
di allevamento non intensiva, nonche' la realizzazione
di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture
strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
- i rimboschimenti a scopo
produttivo, effettuati con modalita' rispondenti ai
caratteri paesistici dei luoghi;
- le opere di forestazione secondo le
prescrizioni di polizia forestale;
- gli interventi atti ad assicurare il mantenimento delle
condizioni di equilibrio con l'ambiente per la tutela
dei complessi vegetazionali riparii naturali esistenti.
ART.3.09- VERSANTI E CRINALI
3.09.1. DEFINIZIONI
Il Piano definisce: "versante", le aree delimitate da un ciglio di
scarpata ed un pianoro; "ciglio di scarpata", l'orlatura superiore con
significato morfologico; "crinale o dorsale di spartiacque" la linea di
spartiacque di bacini idrografici; "pianoro" l'area con pendenza assoluta
inferiore al 10% .
3.09.2. INDIVIDUAZIONI
I cigli di scarpata ed i crinali (e, conseguentemente, i versanti ed i
pianori) sono individuati dal Piano con rappresentazioni cartografiche.
Considerata la scala di elaborazione del Piano,detta rappresentazione ne
indica schematicamente le sole lineee significative.
A controllo e integrazione di dette linee, in sede di formazione dei
sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, e' prescritta la completa
ricognizione del territorio oggetto del piano con la verifica e
riperimetrazione delle individuazioni del Piano.
Il Piano suddivide i versanti ed i cigli di scarpata e/o crinali in due
classi in rapporto alla loro appartenenza a territori "montani" (rientranti,
cioe', nel territorio di una Comunita' Montana) o meno, ed in due classi in
rapporto alla pendenza assoluta del versante e del ciglio/crinale:
-per i versanti:
classe 1.1: versante montano con pendenza inferiore al 30%;
classe 1.2: versante montano con pendenza superiore al 30%;
classe 2.1: versante non montano con pendenza inferiore al 30%;
classe 2.2: versante non montano con pendenza superiore al 30%.
-per i cigli di scarpata/crinale:
classe 1.1: ciglio/crinale montano con pendenza
superiore al 30%;
classe 1.2: ciglio/crinale montano con pendenza
inferiore al 30%;
classe 2.1: ciglio/crinale non montano con pendenza superiore al 30%;
classe 2.2: ciglio/crinale non montano con pendenza inferiore al 30%.
L'appartenenza dei versanti e dei cigli/crinali alle classi sopra
indicate viene definita in sede di formazione dei Sottopiani e degli
strumenti urbanistici generali; in loro assenza si assume l'appartenenza per
tutti i versanti e per tutti i cigli/crinali l'appartenenza alla rispettiva
classe 2.2.
3.09.3. REGIMI DI TUTELA
3.1. Ai fini della tutela dei versanti e della applicazione delle
prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori
edificati", cosi' come definiti nel punto 5 dell'art.1.03-
individua il regime di salvaguardia per l'intera "area di
versante"; questa viene perimetrata, con le articolazioni di appartenenza
alle varie classi, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti
urbanistici generali; in loro assenza si assume per tutti l'area indicata
dal Piano, riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale.
3.2. Ai fini della tutela dei cigli di scarpata e/o crinali e della
applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree
esterne ai "territori edificati",cosi' come definiti nel punto 5 dell'art.1.03-individua
il regime di salvaguardia per l'"area annessa" sui due lati, in rapporto
alla classe di appartenenza del ciglio/crinale e del
versante o pianoro di ciascun lato; dette "aree annesse" vengono
perimetrate in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti
urbanistici generali; in loro assenza si assume per ciascuno dei due lati la
fascia della larghezza (cartografica) dalla linea di ciglio/versante pari a:
- classe 1.1: metri 50; classe 1.2: metri 100;
- classe 2.1: metri 25; classe 2.2: metri
50;
in assenza anche della definizione delle classi dei cigli/crinali, sia
assume la larghezza della fascia rispettivamente corrispondente alla seconda
classe dei territori montani e non montani.
3.3. Ai fini della tutela delle aree di versante appartenenti alle classi
1.1 e 2.1, dei pianori e dei territori non caratterizzati per assetto
geomorfologico, si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.5
dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art.3.05, da
recepersi in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali, senza
che il Piano prescriva procedure autorizzative.
4. PRESCRIZIONI DI BASE
4.1. Nell'"area di versante" si applicano gli indirizzi di tutela e le
direttive di tutela specificate, per classe di appartenenza, nella tabella:
classe di indirizzo di
direttiva di
appart.za tut.(art.2.02)
tut.(art.3.05)
-----------------------------------------------
1.2
1.2
2.1
2.2
1.3
2.3
-----------------------------------------------
e, a loro integrazione, si applicano le prescrizioni di base di cui al
punto 4.2 dell'art.3.08.
4.2. Nell'"area annessa" al ciglio di scarpata e/o crinale, si applicano
gli indirizzi di tutela e le direttive di tutela specificate, per classe di
appartenenza, nella tabella:
classe di indirizzo di
direttiva di
appart.za tut. (art.2.02)
tut.(art.3.05)
-----------------------------------------------
classe del versante
1.1 1.2 2.1
2.2 1.1 1.2 2.1
2.2
----------------------------------------
1.1 1.2 1.1 =
= 2.2 2.1 =
=
1.2 1.1 1.1 =
= 2.1 2.2 =
=
2.1 1.3 1.2 2.3 2.2
2.2 1.4 1.3 2.3 2.2
-----------------------------------------------
e, a loro integrazione, si applicano le prescrizioni di base di cui al
punto 4.2 dell'art.3.08.
TITOLO III -
AMBITI TERRITORIALIDISTINTI
CAPO III- COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI
ART.3.10- BOSCHI E MACCHIE
3.10.1. DEFINIZIONI
1.1. Il Piano definisce, in modo
indifferenziato, con il termine "bosco":
1.1.1- il bosco (terreno su cui
predomina la vegetazione di specie legnose
riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale), la
foresta (vasta estensione
boschiva di alto fusto), la
selva (bosco esteso con folto
sottobosco), in qualunque stato di sviluppo,la cui area di incidenza
(proiezione sul terreno della
chioma degli alberi, degli arbustri e dei cespugli) non sia inferiore al
20%;
1.1.2 - i boschi di conifere,
quelli di latifoglie e quelli misti;
1.1.3
- i boschi decidui e sempreverdi, quelli con copertura chiusa e con
copertura aperta;
1.1.4 - i boschi governati sia a
ceduo che ad alto fusto;
1.1.5 - i boschi di origine
naturale o da rimboschimento;
1.2. Il Piano definisce
"macchia", in modo indifferenziato gli arbusteti e le macchie
risultanti sia da situazioni naturalmente equilibrate sia da degradazione
dei boschi.
1.3. Il Piano, altresi',
considera rispettivamente come "bosco" e "macchia" anche
le radure, le soluzioni di continuita' e le aree agricole di superficie
inferiore a 10 ettari ad essi interne, e negli stessi marginalmente
comprese con almeno i 3/4 del perimetro costituiti dal bosco o dalla
macchia.
1.4. Il Piano, inoltre,
considera come bosco e macchia anche le aree sottoposte a vincoli di
rimboschimento e quelle dei boschi e delle macchie percorse da incendi.
1.5. Il Piano non considera come
bosco e macchia:
1.5.1- appezzamenti di terreni
che, pur con i requisiti di cui sopra, hanno superficie inferiore a 2.000
metri quadri e distanza da altri
appezzamenti a bosco o a macchia di
almeno 300 metri, misurati fra i margini piu' vicini;
1.5.2- le piantagioni di
arboricoltura da legno di origine artificiale, su terreni precedentemente
non boscati, ancorche' sugli stessi terreni siano presenti soggetti arborei
di origine naturale la cui area di incidenza non superi il 20% della
superficie.
Tali definizioni valgono
all'interno del Piano e per tutti gli effetti dallo stesso causati.
3.10.2. INDIVIDUAZIONI
I boschi e le macchie sono individuati dal Piano con elencazioni e
rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del
Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente le loro
linee perimetrali.
A controllo e integrazione di
dette perimetrazioni, in sede di formazione dei sottopiani e degli
strumenti urbanistici generali, e' prescritta la verifica e la
riperimetrazione delle individuazioni del Piano e la completa
ricognizione del territorio oggetto del piano.
3.10.3. REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela dei boschi
e delle macchie e della applicazione delle prescrizioni di base, il
Piano -per le aree esterne ai
"territori edificati", cosi' come definiti nel punto 5
dell'art.1.03- individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a
:
- a. "area di
pertinenza", costituita dall'area del bosco o della macchia cosi' come definiti dal Piano; essa viene perimetrata in sede di
formazione dei Sottopiani e degli
strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione
del Piano riportata sulla cartografia dello strumento urbanistico generale;
- b. "area annessa",
costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di
pertinenza, che viene dimensionata in funzione della natura e significativita'
del rapporto esistente tra il bosco
o la macchia ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente
ambientali (vulnerabilita' sia da insediamento sia da dissesto
idrogeologico); essa viene perimetrata in sede di formazione dei Sottopiani
e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si ritiene formata
da una fascia della larghezza
costante di 100 metri.
3.10.4. PRESCRIZIONI DI BASE
4.1. Nell'"area di
pertinenza", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1.
dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.1 dell'art.3.05; a
loro integrazione, si applicano le seguenti prescrizioni di base:
a. non sono autorizzabili piani
e/o progetti e interventi comportanti:
- 1. ogni trasformazione della
vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali
pratiche silvicolturali che devono perseguire finalita' naturalisti che
quali: divieto di taglio a raso nei
boschi, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; tali pratiche devono
essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza
di specie faunistiche autoctone;
- 2. l'allevamento zootecnico di
tipo intensivo (carico massimo per ettaro di 0,5 unita' bovina adulta per
piu' di sei mesi/anno);
- 3. nuovi insediamenti
residenziali e produttivi;
- 4. escavazioni ed estrazioni
di materiali;
- 5. discarica di rifiuti e
materiali di ogni tipo;
- 6. realizzazione di nuove
infrastrutture viarie, con la sola esclusione della manutenzione delle
opere esistenti e delle opere
necessarie alla gestione del bosco;
b. sono autorizzabili piani e/o
progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione dell'assetto vegetazionale-ambientale
dei luoghi, comportino le sole trasformazioni:
- 1. mantenimento e
ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attivita' connesse
con il bosco/macchia (sorveglianza, protezione antincendio, ricerca
scientifica, attivita' forestale); costruzioni di nuovi manufatti a
tale destinazione sono ammesse (in
conformita' delle prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da
evitare compromissioni della vegetazione;
- 2. sistemazioni
idrogeolighe se, inquadrate in
piani organici di assetto idrogeologico estesi all'area di bacino cui
appartiene il bosco/macchia, utilizzino soluzioni appropriate al sito e
prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;
- 3.infrastrutture a rete
fuori terra e, per quelle
interrate, se posizione e disposizione planimetrica del tracciato non compromettano la vegetazione.
4.2. Nell'"area
annessa", si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3
dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art.3.05; a
loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di base:
a. non sono autorizzabili piani
e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi;
b. non sono autorizzabili piani
e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la
morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al
rapporto paesistico-ambientale esistente tra il bosco/macchia ed il suo
intorno diretto; piu' in particolare non sono autorizzabili:
- 1. le arature profonde ed i movimenti di terra che
alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere strettamente connesse
con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli
impatti ambientali da queste indotti;
- 2.le attivita' estrattive, ad
eccezione dell'ampliamento, per quantita' comunque contenute, di cave
attive, se funzionali (sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale
finale dei luoghi;
- 3.la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o
riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui cio' sia
finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata
sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;
- 4.la costruzione di impianti e
infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di
accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle
opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle
esistenti;
- 5.la formazione di nuovi
tracciati viari o di adeguamento di
tracciati esistenti, con esclusione
dei soli interventi di manutenzione della viabilita' locale esistente;
c. sono autorizzabili piani e/o
progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesistico-ambientale
dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni (nel rispetto delle
prescrizioni urbanistiche):
- 1.recupero, compresa la
ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro
esterno), di manufatti edilizi
legittimamente costruiti, anche con cambio di destinazione;
- 2.integrazione di manufatti
legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al
20%;
- 3.la superficie ricadente
nell'"area annessa" puo' comunque
essere utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura
edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;
d. sono autorizzabili piani e/o
progetti e interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che
evidenzino particolare considerazione dell'assetto
paesistico-ambientale dei luoghi,
prevedano la formazione di:
- 1. aree a verde attrezzato,
anche con:
- percorsi e spazi di sosta, con
esclusione di opere comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- chioschi e costruzioni,
movibili e/o precari, nonche' depositi di materiali e attrezzi per le
manutenzioni;
- movimenti di terra per una
diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici
originari del contesto;
- 2. infrastrutturazione viaria
carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell'assetto
orografico del sito, anche con:
- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entita', quali
cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di
sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi, e simili;
- la costruzione di impianti di
depurazione, di immissione di reflui e di captazione e di accumulo delle
acque purche' completamente
interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino
sostanzialmente la morfologia dei luoghi;
e. sono autorizzabili piani e/o
progetti e interventi connessi con attivita' produttive primarie per:
- l'ordinaria utilizzazione
agricola del suolo e l'attivita' di allevamento non intensiva, nonche' la
realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture
strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
- i rimboschimenti a scopo
produttivo, effettuati con modalita' rispondenti ai caratteri paesistici dei
luoghi;
- gli interventi atti ad
assicurare il mantenimento delle contizioni di equilibrio con l'ambiente
per la tutela dei complessi vegetazionali esistenti.
ART.3.11- BENI NATURALISTICI
2.11.1. DEFINIZIONI
Il Piano considera come
"beni naturalistici", nell'ambito delle componenti
botanico-vegetazionali-faunistiche del sistema territoriale, i siti
costituenti: le "zone di riserva" (amministrazione statale), i
"biotopi e siti di riconosciuto rilevante valore scientifico
naturalistico sia floristico sia faunistico", i "parchi regionali
e comunali".
3.11.2. INDIVIDUAZIONI
Le zone di riserva, i biotopi ed
i siti naturalistici, i parchi regionali e comunali, censiti, sono
individuati dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche.
Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione
cartografica indica schematicamente
o le linee perimetrali del sito
o la sua sola presenza.
A controllo e integrazione di
detti censimenti, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti
urbanistici generali e' prescritta la completa ricognizione del territorio
oggetto del piano con la verifica e riperimetrazione delle
individuazioni del Piano, e con la individuazione dei beni
naturalistici di riconosciuto rilevante valore scientifico presenti nello
stesso territorio.
3.11.3. REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela dei beni
naturalistici e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano
-per le aree esterne ai "territori costruiti",
cosi' come definiti dal punto 5 dell'art.1.03- individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a :
a.
"area di pertinenza", costituita
dall'area di allocazione del
bene naturalistico; essa viene
perimetrata in sede di
formazione dei Sottopiani e degli
strumenti urbanistici generali, in loro assenza si assume la indicazione del Piano riportata sulla
cartografia dello strumento urbanistico generale;
b. "area annessa",
costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di
pertinenza, che viene dimensionata
in funzione della natura e significativita' del rapporto esistente tra il
bene naturalistico ed il suo intorno espresso in termini prevalentemente
ambientali (vulnerabilita'); essa viene perimetrata in sede di formazione
dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si
ritiene formata da una fascia della larghezza costante di 100 metri.
3.11.4. PRESCRIZIONI DI BASE
4.1. Nell'"area di
pertinenza", si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.1
dell'art.3.10.
4.2. Nell'"area
annessa", si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2
dell'art.3.10.
ART.3.12-
ZONE UMIDE
3.12.1.
DEFINIZIONI
Il Piano definisce "zone
umide" i sistemi terra-acqua costieri ed interni, naturali ed
artificiali, palustri e lacuali, di rilevante importanza naturalistica.
3.12.2. INDIVIDUAZIONI
Le zone umide censite sono
individuate dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche.
Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione
cartografica indica schematicamente le loro linee perimetrali.
A controllo e integrazione di
detti censimenti, in sede di formazione dei Sottopiani e degli
strumenti urbanistici generali e'
prescritta la verifica e la riperimetrazione delle individuazioni del
Piano e la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con
la individuazione delle zone umide di riconosciuto rilevante valore
naturalistico presenti nello stesso territorio.
3.12.3. REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela delle zone
umide e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le
aree esterne ai "territori costruiti",cosi'
come definiti dal punto 5 dell'art.1.03- individua due differenti regimi di
salvaguardia, relativi a :
a. "area di
pertinenza", costituita dall'area di normale espansione dello specchio
d'acqua e dalle aree contigue che presentano caratteri geomorfologici
omogenei; essa viene perimetrata in
sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali,
in loro assenza si assume la indicazione del Piano riportata sulla
cartografia dello strumento urbanistico generale;
b. "area annessa",
costituita dall'area contermine all'intero contorno dell'area di
pertinenza, che viene dimensionata in funzione di :
- 1. natura e significativita'
del rapporto esistente tra la zona umida
ed il suo intorno espresso sia in termini ambientali (vulnerabilita'
da insediamento, vulnerabilita' da dissesto idrogeologico, vulnerabilita' da
dissesto geologico), sia di contiguita' e di integrazione delle forme d'uso
e di fruizione visiva tra la stessa zona umida ed il contesto espresse
dalla specificita' dei luoghi;
- 2. elementi significativi
dell'assetto ambientale e paesaggistico del territorio, quali cigli di
scarpata, dorsali spartiacque, curve di livello, soluzioni di contiguita'
nell'assetto colturale dei suoli,
presenza di beni naturali e
antropici da integrare nell'area, viabilita' consolidata ed ogni altro
elemento fisico-naturale o antropico che contribuisca a definire l'identita'
del contesto;
essa viene perimetrata in sede
di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in
loro assenza si ritiene formata da una fascia della larghezza costante di
200 metri.
3.12.4. PRESCRIZIONI DI BASE
4.1. Nell' "area di
pertinenza", si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.1
dell'art.3.07.
4.2. Nell'"area
annessa", si applicano le prescrizioni di cui al punto 4.2
dell'art.3.07.
ART.3.13- AREE PROTETTE
3.13.1. DEFINIZIONI
Il Piano considera come
"aree protette" le zone faunistiche definite dalla l.r.
n.10/84 come "oasi di protezione", "zone di
ripopolamento e cattura", "zone umide", e quelle definite
come: riserva naturale orientata, riserva naturale integrale, riserva
naturale biogenetica, riserva naturale forestale di protezione.
3.13.2. INDIVIDUAZIONI
Le aree protette censite sono
individuate dal Piano con elencazioni e rappresentazioni cartografiche.
Considerata la scala di elaborazione del Piano, la rappresentazione
cartografica indica schematicamente le linee perimetrali dell'area.
A controllo e integrazione di
detto censimento, in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici
generali e' prescritta la verifica e riperimetrazione delle
individuazioni del Piano e la completa ricognizione del
territorio oggetto del piano con la individuazione delle aree protette
presenti nello stesso territorio.
3.13.3. REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela delle aree
protette e della applicazione delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori costruiti"
cosi' come definiti dal punto 5 dell'art.1.03- individua, per le aree non
altrimenti salvaguardate, un unico regime di tutela.
3.13.4. PRESCRIZIONI DI BASE
Nelle "aree protette"
si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e le
direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art.3.05; a loro integrazione
si applicano le seguenti prescrizioni di base:
a. non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
- 1. grave turbamento alla fauna
selvatica e modifica zioni significative dell'ambiente ad eccezione di
quelli conseguenti al
ripristino/recupero di situazioni degradate;
- 2. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in
modo sostanziale e/o
stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le opere
strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di
mitigazione degli impatti ambientali da queste indotti;
- 3. la discarica di rifiuti.
ART.3.14- BENI DIFFUSI NEL
PAESAGGIO AGRARIO
3.14.1. DEFINIZIONI
Il Piano riconosce come elementi
"diffusi nel paesaggio agrario" con notevole significato
paesaggistico e, quindi, li riconosce come beni da salvaguardare :
a- piante isolate o a gruppi,
sparse, di rilevante importanza per eta', dimensione, significato
scientifico, testimonianza storica;
b- alberature stradali e
poderali;
c- pareti a secco, con relative siepi, delle divisioni dei
campi in pianura e dei terrazzamenti in collina, delle delimitazioni delle
sedi stradali.
3.14.2. INDIVIDUAZIONI
Il Piano, considerata la scala
della sua elaborazione, non ha censito i beni diffusi nel paesaggio
agrario; detto censimento e' rinviato ai Sottopiani ed agli strumenti
urbanistici generali.
3.14.3. REGIMI DI TUTELA
Ai fini della tutela dei beni
diffusi nel paesaggio agrario e della applicazione delle prescrizioni di
base, il Piano -per le aree esterne
ai "territori costruiti" cosi' come definiti
dal punto 5 dell'art.1.03-
individua, per i beni non altrimenti salvaguardati, un unico regime
di tutela da applicarsi all'"area del bene" costituita da quella direttamente
impegnata dal bene piu' un'area annessa da individuarsi contestualmente alla
sua localizzazione; quest'ultima viene dimensionata in funzione della
natura e significativita' del rapporto esistente tra il bene ed il suo
intorno in termini sia ambientali (vulnerabilita') sia di fruizione visiva.
3.14.4. PRESCRIZIONI DI BASE
Nell'"area del bene" si
applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.1 dell'art.2.02 e le
direttive di tutela di cui al punto 3.2 dell'art.3.05; a loro integrazione
si applicano le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.10.
TITOLO III -
AMBITI TERRITORIALI DISTINTI
CAPO IV- COMPONENTI STORICO-CULTURALI
ART.3.15- ZONE ARCHEOLOGICHE
3.15.1.
DEFINIZIONI
Il
Piano definisce "zone archeologiche" i beni culturali
archeologici vincolati e quelli segnalati, di riconosciuto rilevante
interesse scientifico, ai sensi del titolo I del D.vo n.490/1999.
3.15.2.
INDIVIDUAZIONI
Le
zone archeologiche sono individuate dal Piano con elencazioni e
rappresentazioni cartografiche. Considerata la scala di elaborazione del
Piano, la rappresentazione cartografica indica schematicamente la
perimetrazione della zona oppure la sua semplice localizzazione.
Il
controllo, e la eventuale modificazione di dette elencazioni e
perimetrazioni, e' prescritta in sede di formazione dei sottopiani e degli
strumenti urbanistici generali.
3.15.3.
REGIMI DI TUTELA
Ai
fini della tutela delle zone archeologiche e della applicazione delle
prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai "territori
costruiti", cosi' come definiti nel punto 5 dell'art.1.03- individua
due differenti regimi di salvaguardia, relativi a:
a.
"area di pertinenza", costituita dall'area direttamente impegnata
dal bene archeologico; essa viene perimetrata in sede di formazione dei
Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si
assume la indicazione di Piano riportata sulla cartografia dello strumento
urbanistico generale;
b.
"area annessa", costituita dall'area contermine all'intero
contorno dell'area di pertinenza, che viene dimensionata in funzione della
natura e significativita' del rapporto esistente tra il bene archeologico ed
il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilita' da
insediamento e da dissesto), sia di contiguita' e di integrazione delle forme
d'uso e di fruizione visiva; essa viene perimetrata in sede di formazione
dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, in loro assenza si
ritiene formata da una fascia delle larghezza costante di 100 metri.
3.15.4.
PRESCRIZIONI DI BASE
4.1.
Nell'"area di pertinenza", si applicano gli indirizzi di tutela
di cui al punto 1.1 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto
4.1 dell'art.3.05; a loro integrazione, si applicano le seguenti
prescrizioni di base:
a.
non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti:
-1.
ogni trasformazione del sito eccettuate le attivita' inerenti lo studio, la
valorizzazione e la protezione dei reperti arheologici, e la normale
utilizzazione agricola dei terreni;
-2.
escavazioni ed estrazioni di materiali e l'aratura profonda (maggiore di 50
centimetri);
-3.
discarica di rifiuti e di materiali di ogni tipo;
b.
sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di
specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione per
la tutela dei reperti archeologici e per l'assetto ambientale dei luoghi,
comportino le sole seguenti trasformazioni:
-1.
mantenimento e ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per
attivita' connesse con i reperti arheologici (sorveglianza, protezione,
ricerca scientifica, attivita' culturali e del tempo libero); costruzione di
nuovi manufatti a tale destinazione sono ammesse (in conformita' delle
prescrizioni urbanistiche) se localizzate in modo da evitare compromissioni
alla tutela e valorizzazione dei reperti;
-2.
infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrate, se posizione e
disposizione planimetrica non compromettano la tutela e la valorizzazione
dei reperti.
4.2.
Nell'"area annessa", si applicano gli indirizzi di tutela di cui
al punto 1.3 dell'art.2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 4.2
dell'art.3.05; a loro integrazione si applicano le seguenti prescrizioni di
base:
a.
non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti
residenziali o produttivi;
b.
non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti
trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri d'uso del
suolo (salvo quelli di recupero e ripristino ambientale) con riferimento al
rapporto paesistico-ambientale esistente tra le presenze archeologiche ed
il loro intorno diretto; piu' in particolare non sono autorizzabili:
-
1. le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo
sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito, fatta eccezione per le
opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi
interventi di mitigazione degli impatti ambientali da questi indotti;
-2.
le attivita' estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantita'
comunque contenute, di cave attive, se funzionali (sulla base di specifico
progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei
luoghi;
-3.
la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da
demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi
in cui cio' sia finalizzato (sulla base dispecifico progetto) al risanamento
e/o adeguata istemazione ambientale congruente con la morfologia dei
luoghi;
-4.
la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione
dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad ecceione degli
interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento
funzionale e tecnologico di quelle esistenti;
c.
sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di
specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione
dell'assetto paesistico-ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti
trasformazioni (nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche):
-1.
recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione
totale dell'involucro esterno), di manufatti edilizi legittimamente
esistenti, anche con cambio di destinazione;
-2.
integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria
aggiuntiva non superiore al 20% se destinata al miglioramento della
dotazione di servizi;
-3.
la superficie ricadente nell' "area annessa" puo' comunque essere
utilizzata ed accorpata, ai fini del computo della cubatura edificabile e
dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;
d.
sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che, sulla base di
specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'
assetto paesistico-ambientale dei luoghi,prevedano la formazione di:
-1.
aree a verde attrezzato ed a parcheggio;
-2.
infrastrutturazione viaria e tecnologica senza significative modificazioni
del sito;
-3.
ordinaria utilizzazione agricola del suolo.
ART.3.16- BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI
3.16.1.
DEFINIZIONI
Il
Piano definisce "beni architettonici extraurbani" le opere di architettura
vincolate come "beni culturali" ai sensi del titolo I
del D.vo n.490/1999 e le opere di architettura segnalate, di
ricosciuto rilevante interesse storico-architettonico-paesaggistico,
esterne ai "territori costruiti".
3.16.2.
INDIVIDUAZIONI
I
beni architettonici extraurbani sono individuati dal Piano con elencazioni
e rappresentazioni cartografiche: considerata la scala di elaborazione del
Piano, la rappresentazione cartografica indica la sola localizzazione del
bene.
Il
controllo di tali elenchi e individuazioni, con conseguenti eventuali
modificazioni/integrazioni, e' prescritto in sede di formazione dei
sottopiani e degli strumenti urbanistici generali.
3.16.3.
REGIMI DI TUTELA
Ai
fini della tutela dei beni architettonici extraurbani e della applicazione
delle prescrizioni di base, il Piano -per le aree esterne ai
"territori costruiti", cosi' come definiti dal punto 5
dell'art.1.03- individua i due differenti regimi di salvaguardia, di cui al
punto 3 dell'art.3.15.
3.16.4.
PRESCRIZIONI DI BASE
4.1.
Nell'"area di pertinenza", si applicano gli indirizzi e le
direttive di tutela e le prescrizioni di base di cui al punto 4.1
dell'art.3.15.
4.2.
Nell'"area annessa", si applicano gli indirizzi e direttive di
tutela e le prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.15.
ART.3.17- PAESAGGIO AGRARIO E USI CIVICI
3.17.1.
DEFINIZIONI
Il
Piano riconosce come "paesaggio agrario" di interesse
storico-culturale sia quello dei siti ove permangono i segni della
stratificazione storica dell'organizzazione sociale (usi civici),
insediativa (edificazione, infrastrutturazione) e delle tecniche di
conduzione agricola, sia quello dei siti che costituiscono il contesto di
riferimento visuale e formale dei centri storici (centri collinari e/ o di
versante, centri sul mare).
3.17.2.
INDIVIDUAZIONI
Il
Piano, considerata la scala della sua elaborazione, ha censito le
"presenze" delle aree sottoposte ad usi civici nei singoli fogli
catastali; ha censito,in parte, i siti del "paesaggio agrario": il
controllo, il completamento e la verifica di detti censimenti sono
rinviati ai sottopiani ed agli strumenti urbanistici generali.
3.17.3.
REGIMI DI TUTELA
3.1.
Ai fini della tutela delle aree gravate da usi civici, per quelle
confermate dai Comuni ai sensi del 1°comma dell'art.9 della lr
n.7/28.01.98 e succ.mod., il Piano individua due regimi:
-
il primo, per le "terre private gravate", attraverso la
applicazione deli indirizzi di tutela di cui al punto 1.4 dell'art.2.02;
-
il secondo, per le "terre di demanio civico", attraverso la
applicazione degli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art.2.02 e
delle direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell'art.3.05.
3.2.
Ai fini della tutela dei paesaggi agrari (escluse le aree del punto che
precede), il Piano individua un unico regime di salvaguardia, basato sulla
applicazione degli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e
le direttive di tutela di cui al punto 4.2 dell' art.3.0516.
ART.3.18- PUNTI PANORAMICI
3.18.1.
DEFINIZIONI
Il
Piano definisce come punti panoramici e strade panoramiche i siti da cui si
hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del
paesaggio pugliese.
3.18.2.
INDIVIDUAZIONI
Il
Piano non ha censito, considerata la scala della sua elaborazione, punti e
strade panoramiche: per la formazione di tali censimenti, in sede di
formazione dei sottopiani e degli strumenti urbanistici generali e'
prescritta la completa ricognizione del territorio oggetto del piano con la
individuazione dei "punti panoramici" presenti nello stesso.
3.18.3.
REGIMI DI TUTELA
Ai
fini della tutela dei punti panoramici e delle strade panoramiche, il Piano
individua un unico regime di salvaguardia basato sulla applicazione degli
indirizzi di tutela di cui al punto 1.4 dell'art.2.02 e delle direttive di
tutela di cui al punto 4.2 dell'art.3.05.
TITOLO IV - INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE
ART.4.01- OPERE DI RILEVANTE
TRASFORMAZIONE
1.
Il Piano definisce opere di rilevante trasformazione territoriale quelle
derivanti dalla infrastrutturazione del territorio (sia puntuale che
lineare, relativa a: mobilita' terrestre, marittima, aerea; trasporto di
fluidi, energia e informazioni; impianti finali o di trasformazione dei
rifiuti solidi e liquidi; regimazione delle acque interne), determinata
da dimostrata assoluta necessita', o preminente interesse regionale o
nazionale, comportante modificazioni permanenti nei suoi elementi
strutturanti (art.3.01 e sg.).
2.
Per tali opere, qualora non siano soggette a Valutazione di Impatto
Ambientale (ai sensi del DPCM 377/88, del DPCM 27.12.89 e loro successive
modificazioni e integrazioni), il Piano prescrive che il relativo
progetto (che deve esplicitare e puntualmente descrivere gli effetti
delle opere di mitigazione previste) sia integrato con lo "Studio di
Impatto Paesaggistico" per la dimostrazione della loro utilita' e
della giustezza della allocazione proposta, sia sottoposto alla procedura
della "verifica di compatibilita' paesaggistica" (art.4.03), e
ottenga la "attestazione di compatibilita' paesaggistica"
(art.5.04).
ART.4.02-
STUDIO DI IMPATTO PAESAGGISTICO
1.
Il Piano definisce "Studio di Impatto Paesaggistico" la
elaborazione progettuale finalizzata all'accertamento dell'entita' delle
modificazioni indotte dall'intervento proposto sugli elementi
strutturanti il territorio (art.3.01 e sg.), dell'effetto delle opere di
mitigazione previste e del livello di compatibilita' paesaggistica
perseguito.
2.
In esso, sulla base delle Direttive di Tutela (art.3. 05) e delle
Prescrizioni di Base (titolo III), e con il supporto di documentazioni
scritto/grafiche/fotografiche, costituite da:
-
descrizione delle singole componenti del paesaggio e del valore di
insieme dello stesso;
-
descrizione delle opere progettate;
-
descrizione delle opere di mitigazione previste;
-
descrizione dei prevedibili effetti delle opere sulle singole componenti
e sull'insieme del paesaggio;
-
descrizione dei risultati attesi per effetto delle mitigazioni,
deve
essere motivata l'ammissibilita' dell'intervento in funzione di
compatibilita' paesaggistico-ambientale.
3.
Lo studio di impatto paesaggistico va asseverato dal tecnico progettista
delle opere che attesta la veridicita' di quanto descritto nello stesso.
ART.4.03-
VERIFICA DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA
1.
Il Piano definisce "Verifica di Compatibilita' paesaggistica" la
procedura finalizzata a verificare che le condizioni di compatibilita'
individuate dallo Studio di Impatto paesaggistico, con riferimento:
-
alle forme strutturali del paesaggio (titolo III),
-
alle caratteristiche morfologiche dei siti;
-
ai materiali, alle tecnologie, alle tipologie strutturali previste;
-
alla qualita' dell'"esito" finale,
siano
accettabili in toto, in parte, con condizionati, o per nulla, con conseguente
rilascio o non rilascio della "attestazione di compatibilita'
paesaggistica" (art.5.04,punto 4).
TITOLO V -AUTORIZZAZIONI, PARERI, ADEMPIMENTI
ART.5.01-
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
1. I lavori o le opere che
modifichino lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli
immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del
titolo II del D.vo n.490/1999, o compresi tra quelli
sottoposti a tutela dal Piano, non possono essere oggetto di concessione
edilizia oppure di autorizzazione edilizia oppure di denunzia
inizio attivita', senza il preliminare rilascio della autorizzazione
paesaggistica ai sensi del presente Piano.
2. Per gli stessi territori e
immobili, non possono essere oggetto di denunzia inizio attivita'
o autorizzazione o concessione edilizia lavori che ne alterino l'aspetto
esteriore senza il preliminare rilascio della autorizzazione
paesaggistica.
3. L'autorizzazione
paesaggistica va richiesta, anche per lavori realizzati dal Comune o da
altri enti e soggetti pubblici, con la contestuale presentazione del
progetto dei lavori.
4. Gli elaborati tecnici
costituenti il progetto da allegare alla domanda devono corrispondere a
quelli indicati nell'allegato A.
5. La autorizzazione
paesaggistica viene rilasciata, rilasciata con prescrizioni, o negata,
entro il termine perentorio di sessanta giorni, con le modalita' e gli
adempimenti di cui al titolo II del D.vo n.490/1999
per l'autorizzazione di cui, esplicitandolo, ha l'efficacia.
Il suo merito (sia in senso
positivo che condizionato oppure negativo), deriva dall'istruttoria
operata su:
5.1- conformita' del progetto agli indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per l'ambito esteso entro cui ricadono i
lavori o le opere;
5.2- rispetto delle direttive
di tutela (art.3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal Piano
o, se presente, dal Sottopiano) per gli elementi strutturanti il sito
interessato dai lavori o le opere (titolo III);
5.3- legittimita' delle
procedure;
5.4- idoneita'
paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che
negativo) delle opere previste.
6. L'autorizzazione paesaggistica vale per il periodo di cinque anni, trascorso il quale i lavori
progettati, se non ancora completati nelle opere esterne, devono essere
oggetto di nuova autorizzazione paesaggistica per la parte non eseguita
(attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale).
7.
L'autorizzazione paesaggistica, se e' relativa ai territori ed agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo II del D.vo 490/1999, va
trasmessa al competente Ufficio del M.BB.CC.; se e' relativa ai territori
ed agli immobili sottoposti a tutela dal Piano, va trasmessa
all'Assessorato Regionale all'Urbanistica per il controllo .
ART.5.02-
INTERVENTI ESENTATI DALLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
1. L'autorizzazione
paesaggistica non va richiesta:
1.01- per i beni, inclusi nelle categorie di cui al titolo II del D.vo
n.490/1999 e sottoposti a tutela dal Piano, ricadenti nei
"territori costruiti" di cui
all'art.1.03;
l'autorizzazione paesaggistica va comunque richiesta per i beni direttamente
vincolati con le procedure della legge 1497/1939;
1.02- per gli
interventi di
manutenzione ordinaria,
straordinaria, di consolidamento
statico, di restauro e di risanamento
conservativo che non alterino lo
stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
1.03- per gli interventi
selvicolturali di: a) tagli di utilizzazione con riserve di matricine dei
boschi cedui; b) tagli di avviamento dei boschi cedui al governo di alto fusto; c) tagli di
utilizzazione saltuari, da dirado
nonche' quelli periodici (tagli intercalari) dei boschi di alto fusto; d)
tagli colturali fitosanitari, di
espurgo, di ripulitura, di sfollamento e dalle piante danneggiate dal
fuoco, nonche' tutte le altre
attivita' selvicolturali previste
e autorizzate dalle leggi e regolamenti forestali vigenti; e)
difesa antincendio, comprese le piste tagliafuoco; f) difesa forestale e
quelli connessi di regimazione superficiale dell'acqua;
1.04- per la arbicoltura da
legno esterna ai boschi ed alle
macchie, cosi' come definiti dal Piano;
1.05- per le attivita' agricole
e pastorali non modificanti lo stato dei luoghi in modo
permanente e non alteranti l'assetto idrogeologico;
1.06- il collocamento entro terra di tubazioni di reti
infrastrutturali, con ripristino
dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra;
1.07- per gli interventi di
pronto intervento destinati a rimuovere imminenti pericoli di pubblica e
privata incolumita' o di interruzione di
pubblico servizio, e per le opere dichiarate indifferibili e
urgenti conseguenti a norme o provvedimenti statali e/o regionali;
1.08- per i progetti di
ampliamento degli edifici industriali, artigianali, commerciali,
direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi, esistenti,
purche' conformi agli strumenti urbanistici, fino ad un massimo di nuova superficie utile
non superiore al 50% di quella esistente, per una sola volta e con esclusione degli immobili
ricadenti nell'ambito territoriale "A" (art.2.01) e/o vincolati
ai sensi del titolo II del D.vo n.490/1999;
1.09- per i progetti di
ampliamento delle abitazioni
rurali esistenti, purche' conformi agli strumenti urbanistici e di
medesime caratteristiche tipologiche e tecnologiche, fino ad un massimo
del 20% della volumetria esistente, per una sola volta e con esclusione
degli immobili vincolati ai sensi del titolo II del D.vo
n.490/1999;
1.10- per le opere pubbliche
gia' approvate alla data di entrata in vigore del Piano;
1.11- per le opere e gli
interventi a carattere temporaneo (non superiore ad una stagione oppure,
se connessi con la realizzazione di un'opera autorizzata, per la durata
di realizzazione dell'opera) con garantito ripristino dello stato dei
luoghi;
1.12- per i progetti di
ampliamento degli edifici industriali, artigianali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi ed agricolo-produttivi, esistenti,
per i quali, alla data di entrata in vigore del Piano, sia stato concesso
un finanziamento pubblico, con esclusione degli immobili vincolati ai
sensi del titolo II del D.vo n.490/1999;
1.13-
per le opere di adeguamento a normative statali e regionali degli
impianti, regolarmente esistenti, di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Comune rilascia la
autorizzazione-concessione edilizia per gli interventi esentati, previa
asseverazione del progettista delle opere che attesti la veridicita' di
quanto descritto nel progetto stesso.
ART.5.03- PARERE
PAESAGGISTICO
1. I piani urbanistici
territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali
di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli
strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedano modifiche dello
stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili
dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II
del D.vo n.490/1999, o compresi tra quelli sottoposti a
tutela dal Piano (ancorche' compresi nei piani di cui al punto 6 dell'art.2.05
e/o nelle aree di cui agli artt.2.06, 2.07, 2.08, 2.09) non
possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere
paesaggistico ai sensi del presente Piano.
2. Il parere paesaggistico
viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni,
sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni,
dalla Giunta
Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.
Il merito del parere deriva dall' istruttoria operata su:
2.1- conformita' agli
indirizzi di tutela (art.2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
2.2- rispetto delle
direttive di tutela
(art.3.05) e delle prescrizioni di base
(prescritte dal Piano o,
se presente, dal sottopiano)
per gli elementi
strutturanti i siti interessati (titolo III) oppure, sulle motivazioni
delle integrazioni-modificazioni apportate (art.5.07);
2.3- legittimita' delle
procedure;
2.4- idoneita'
paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che
negativo) delle previsioni.
3. Il parere paesaggistico ha
la durata temporale del piano cui e' riferito.
4. Sono esentati dal parere
paesaggistico i piani e le varianti di piani che:
4.1- derivino, senza
modificazioni, da piani gia' dotati di favorevole parere paesaggistico;
4.2- siano stati adottati alla
data di entrata in vigore del Piano.
ART.5.04-
ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA
1. Gli interventi, derivanti
sia da piani sia da specifiche progettazioni, di natura pubblica e
privata (fermo restando quanto relativo alle competenze dell'amministrazione
statale), che determino rilevante trasformazione o dello stato fisico o
dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili compresi tra quelli
sottoposti a tutela dal Piano (art. 4.01), non possono essere
concessi/autorizzati senza il preliminare rilascio della
"attestazione di compatibilita' paesaggistica" ai sensi del
presente Piano.
2. La "attestazione di
compatibilita' paesaggistica" va richiesta dal titolare
dell'intervento con la contestuale presentazione del progetto.
3. Agli elaborati tecnici
costituenti il progetto va allegato lo studio di impatto paesaggistico di
cui all'art.4.02.
4. La attestazione di
compatibilita' paesaggistica viene rilasciata entro il termine perentorio
di sessanta giorni, dalla
Regione.
Il merito (sia in senso positivo
che condizionato o negativo) della attestazione deriva dagli esiti
dell'istruttoria sulle risultanze dello studio di impatto paesaggistico
eseguita con la "verifica di compatibilita' paesaggistica"
(art.4.03) e della verifica della legittimita' delle procedure.
5.
La attestazione di compatibilita' paesaggistica vale per il periodo di
dieci anni, trascorso il quale la parte non eseguita degli interventi
progettati, deve essere oggetto di nuova attestazione di compatibilita'
paesaggistica.
6. La attestazione di
compatibilita' paesaggistica ha gli effetti, esplicitandolo, della
autorizzazione ai sensi del titolo II del D.vo n.490/1999,
se necessaria, di cui segue le procedure.
7.
Sono esentati dalla attestazione di compatibilita' paesaggistica gli
interventi di rilevante trasformazione che risultino
approvati/autorizzati alla data di entrata in vigore del Piano.
ART.5.05- PRIMI
ADEMPIMENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO
1. Entrato in vigore il Piano,
entro 180 giorni, il Sindaco, provvede:
1.1- a riportare sulla cartografia
dello strumento urbanistico generale vigente le perimetrazioni degli
Ambiti Territoriali Estesi cosi' come definiti nel titolo II, e le perimetrazioni degli ambiti territoriali
distinti cosi' come
definiti nel titolo
III, individuati nelle
tavole del Piano e negli elenchi allegati alle presenti Norme, adeguandoli alle situazioni di fatto
documentate dalla cartografia comunale in scala maggiore piu' aggiornata;
1.2- a riportare sulla
cartografia dello strumento urbanistico generale vigente, le aree dei
"territori costruiti" di cui al punto 5.3 dell'art.1.03 -se presenti-, gia'
rappresentate sulla cartografia catastale.
1.3- a trasmettere
all'Assessorato Regionale all'Urbanistica le perimetrazioni dei due punti
che precedono.
2. In caso di
inadempienza del Sindaco, si applicano i poteri sostitutivi gia' disciplinati
dall'art.55 della l.r.n.56/80.
3. Per le richieste di
autorizzazione o concessione edilizia che risultino inerenti a
lavori/opere da eseguirsi in siti ricadenti negli "ambiti
territoriali estesi" di cui ai punti 1.1, 1.2, 1.3 dell'art.2.01, e per quelli da
eseguirsi sugli immobili ricadenti nell'Ambito Territoriale "D"
(punto 1.4 dell'art.2.01) vincolati ex
titolo II del D.vo n.490/1999, il Comune
non rilascia la autorizzazione o concessione edilizia in assenza della autorizzazione paesaggistica (art.5.01), salvo che
per gli interventi esentati (art. 5.02).
4. Per le richieste di
autorizzazione o concessione edilizia che risultino inerenti a lavori o
opere da eseguirsi nei siti ricadenti nell'ambito territoriale
"D" (punto 1.4 dell'art.2.01) -esclusi quelli vincolati ex
legge 1497/1939 ed ex titolo II del D.vo n.490/1999,
di cui al punto precedente-, e
quelli ricadenti nell'ambito territoriale "E" (punto 1.5
dell'art.2.01), il Comune rilascia la autorizzazione
o concessione edilizia previo motivato parere sulla qualificazione
paesaggistica dei lavori da parte della Commissione Edilizia Comunale.
5. In sede di
riporto sulla cartografia di cui al punto 1.1, il Sindaco deve tenere conto dell'avvenuto
accoglimento totale o parziale delle osservazioni.
6. L'Assessorato
Regionale all'Urbanistica, nel termine di 60 giorni dal ricevimento,
attesta la coerenza al Piano delle perimetrazioni di cui ai punti 1.1 e
1.2 del presente articolo; decorso tale termine, dette perimetrazioni si
intendono coerenti al Piano.
ART.5.06-
ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI AL PIANO
1. La disciplina paesaggistica
del Piano puo' essere introdotta negli strumenti urbanistici generali
vigenti con specifica variante.
Tale "variante"
viene assimilata a quelle ammesse ai sensi del secondo comma dell'art.55
della l.r. n.56/80; i suoi contenuti devono conformarsi a quanto previsto
nel punto 2 dell'art.2.10 ed e' sottoposta all'iter previsto dalla lr
56/1980, art.16.
2. L'adeguamento degli
strumenti urbanistici generali al Piano (intendendo per adeguamento la
formazione o di variante specifica al PdF/PRG, o di variante generale al
PRG, o PRG) deve essere adottato (lr 56/1980, art.7) entro due
anni dalla data di entrata in vigore del Piano stesso.
In caso di inadempienza, si
applicano i poteri sostitutivi gia' disciplinati dall'art.55 della
l.r. 56/80.
3. La conformita' della
variante al Piano e' verificata ed attestata da specifico parere
paesaggistico (art. 5.03) formato contestualmente all'istruttoria dello
strumento urbanistico.
ART.5.07- CRITERI
PER VARIANTI E DEROGHE AL PIANO
1. Variante con piano
regolatore generale.
1.01. In sede di adozione dei
piani regolatori generali o dei piani regolatori di adeguamento al Piano,
i Comuni devono puntualmente esplicitare e motivare le eventuali
modifiche alle perimetrazioni ed al valore degli ambiti territoriali
estesi (titolo II), alle perimetrazioni ed alle prescrizioni di
base degli ambiti territoriali distinti (titolo III, capi
I, II, III, IV) del Piano che, nel rispetto delle corrispondenti
direttive di tutela (art.3.05) ed in coerenza con gli indirizzi di tutela
(art.2.02), risultino necessarie per perseguire finalita' di
ottimizzazione tra tutela paesaggistico-ambientale e compatibile sviluppo
socio-economico della popolazione residente.
1.02. Il dispositivo di
approvazione del piano regolatore generale esplicita le eventuali
modifiche apportate al Piano,ed ha gli effetti di approvazione di
"variante, interna al territorio comunale, del Piano".
2. Variante con piano di
secondo livello.
2.01. In sede di
pianificazione paesaggistica di secondo livello (artt.2.05, 2.07, 2.08, 2.11), vanno esplicitate e
puntualmente motivate le eventuali modifiche apportate alle direttive di
tutela (art.3.05) ed alle perimetrazioni ed al valore degli ambiti territoriali estesi (titolo II), alle perimetrazioni ed alle
prescrizioni di base degli ambiti territoriali distinti (titolo
III, capi I, II, III, IV).
2.02. Il dispositivo di
approvazione del piano esplicita le eventuali modificazioni ed ha gli
effetti di approvazione di "variante", per il territorio di
competenza, al Piano.
3. Deroga al Piano.
3.01. Fermo restando quanto,
relativo alle competenze dell'amministrazione statale, e' possibile
realizzare opere regionali, opere pubbliche e opere di interesse
pubblico (cosi' come definite dalla vigente
legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo
III) sempre che dette opere:
- siano compatibili con le
finalita' di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali
previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta
necessita' o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative
localizzative.
3.02. La deroga, il cui provvedimento segue la procedura
ed assume -se necessario ed
esplicitandolo- gli effetti di autorizzazione ai sensi del ex titolo II del D.vo n.490/1999,
e dell'art.5.01 del Piano:
- per opera regionale,
viene concessa contestualmente all'approvazione del
progetto;
- per opere pubblica, viene concessa
dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto,
va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla
Giunta regionale che (acquisito il parere obbligatorio
del/dei Comune/i interessato/i, che deve /devono esprimersi entro il
termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio/assenso) la concede
o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni,
nel caso di soggetto diverso dal Comune).
3.03. Le opere pubbliche e di
interesse pubblico, approvate all'entrata in vigore del Piano, sono
autorizzate ai sensi del titolo
II del D.vo n.490/1999 in deroga al Piano.
TITOLO VI- COMPETENZE E STRUTTURE
ART.6.01
-COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI: AUTORIZZAZIONI E PARERI
1. Le
funzioni amministrative di competenza regionale concernenti, in
attuazione del Piano, le autorizzazioni di cui al titolo II del
D.vo n.490/1999 ed all'art.5.01 del Piano (con la
esclusione degli interventi di cui all'art.5.02), sono discliplinate dalla legge
regionale.
ART.6.02
-COMPETENZE DEGLI ENTI TERRITORIALI: PIANIFICAZIONE DI SECONDO LIVELLO
1. Le
funzioni amministrative concernenti la formazione dei sottopiani (art.
2.05) sono disciplinate dall'art.9 della legge regionale 56/80.
ART.6.03
-STRUTTURE DI GESTIONE DEL PIANO
1. Con l'approvazione del Piano al Settore Urbanistico Regionale
sono demandati i seguenti compiti:
1.1. archiviazione e gestione di tutto il
materiale esistente e futuro avente relazione con il tema del paesaggio e
con le trasformazioni a questo connesse;
1.2. approntamento e diffusione del materiale documentario
disponibile su richiesta di Enti e privati, previa specifica richiesta
scritta e corresponsione dei diritti, cosi' come definiti con apposita
deliberazione;
1.3. elaborazione di nuovo materiale documentario, aggiornamento di
quello esistente, coordinamento di eventuali tecnici incaricati esterni
al Settore Urbanistico Regionale;
1.4. archiviazione e gestione dei dati informatizzati del Piano e
di quelli rinvenienti dalla costruzione di un GIS relativo al paesaggio,
come supporto interno per la gestione ed il controllo della
strumentazione urbanistica territoriale, generale ed attuativa nonché dei
progetti e degli interventi speciali di cui al punto 2.1.7 del precedente
art.1.05;
1.5. gestione di tutto il materiale hardware e software in
dotazione presso l'Assessorato e relativo all'Ufficio del Piano;
1.6. gestione dei rapporti con gli Enti sovraordinati, di pari
livello e sottordinati.
ART.6.04
-COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLE FUNZIONI DELEGATE
1. La
Giunta Regionale promuove azioni di coordinamento e di indirizzo delle
funzioni amministrative delegate al fine della loro generale coerenza
nell'ambito della Regione.
2. La
Regione esercita il controllo sulla attuazione del Piano
da parte dei Comuni. Gli Assessori all'Urbanistica dei Comuni
subdelegati, al 31 dicembre di ogni anno inviano all' Assessore regionale
all'Urbanistica, anche per gli adempimenti di cui all'art.7.02, una
dettagliata relazione di rendiconto sulla applicazione del Piano e delle
relative funzioni amministrative delegate, nel territorio di competenza.
3. Fatta
salva la possibilita' di annullamento da parte del Ministero dei Beni
Culturali ed Ambientali, ai sensi del titolo II del D.vo
n.490/1999, la Giunta Regionale qualora venga a conoscenza
che autorizzazione comunale possa determinare gravi ed irreversibili
deturpazioni ambientali, assume su proposta dell'Assessore regionale
all'Urbanistica propri provvedimenti a salvaguardia dei beni paesaggistico-ambientali
tutelati dal Piano.
TITOLO VII- DISPOSIZIONI FINALI E
TRANSITORIE
ART.7.01
-BENI PAESAGGISTICI NON CONSIDERATI DAL PIANO
1. Nel caso
che un bene di rilevante interesse paesaggistico, non sottoposto a tutela
dal Piano, riceva o possa ricevere pregiudizio da azioni in atto o
potenziali, la Giunta Regionale su proposta dell'Assessore
all'Urbanistica e sentita la competente Commissione Consiliare, con
decreto del Presidente della Giunta Regionale, individua il bene e le
relative aree e sottopone entrambi -definendone il livello- a tutela.
2. Il
decreto di cui al comma precedente, in difformita' di quanto previsto nel
5° comma del precedente art. 1.03, puo' comprendere aree comunque
tipizzate dagli strumenti urbanitici generali ed interessate da piani
esecutivi e programmi attuativi anche se approvati.
ART.7.02
-AGGIORNAMENTI PERIODICI DEL PIANO
1. La
Giunta Regionale, su relazione dell'Assessore all'Urbanistica e con
periodicita' biennale, verifica gli effetti prodotti
dalla attuazione del Piano e delle relative funzioni amministrative
delegate, al fine di provvedere a eventuali loro integrazioni e/o
modificazioni.
ART.7.03
-AUTORIZZAZIONI RICHIESTE PRIMA DEL PIANO
1. Le
domande di autorizzazione di cui al
titolo II del D.vo n.490/1999, per i beni
vincolati dallo stesso, presentate prima della entrata in vigore del
Piano, seguono le procedure del Piano.
ART.7.04
-ADEMPIMENTI DEI COMUNI SUBDELEGATI
1. I Comuni
subdelegati provvedono a trasmettere tempestivamente al Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali copia delle autorizzazioni, ai sensi e per
gli effetti del titolo II del D.vo n.490/1999.
ART.7.05 -
EFFETTI
1.
L'entrata in vigore del Piano fa decadere, salvo che per i provvedimenti
per i quali hanno espresso effetti, le disposizioni di leggi vigenti
in assenza del Piano, in conformita' di quanto prescritto dalle
stesse leggi.
ART.7.06
-PIANO REGOLATORE GIA' TRASMESSO ALLA REGIONE
1. Per i
piani regolatori generali gia' trasmessi alla Regione per la approvazione alla
data di entrata in vigore del Piano, l'adeguamento va formato entro
un anno dalla data di approvazione del PRG.
Sul
territorio del PRG trasmesso, in assenza dell'adeguamento, il Piano ha
vigenza con i
contenuti dei soli titoli I e III.
ART.7.07
-USI CIVICI
1. In sede
di formazione del PRG adeguato al Piano, laddove il Comune non abbia gia' deliberato nel
merito, va applicato quanto prescritto nel comma 1, art.9 della
l.r. 7/28.01.98, anche per quanto attiene la ridefinizione
degli ambiti territoriali estesi.
ART.7.08
-PIANI DI INTERVENTI DI RECUPERO TERRITORIALE (PIRT)
1. Fino
alla adozione del PRG adeguato al Piano (art.5.06), il Comune, motivando ed attestando la compatibilita' degli interventi di recupero territoriale
proposti con le finalita' di tutela e valorizzazione delle risorse
paesaggistico-ambientali del sito, puo' formare, anche su proposta
di privati, il "piano di interventi di recupero
territoriale" (PIRT) al fine di qualificare l'area di
intervento e di verificare la sanabilita' di edificato abusivo non
sanabile ai sensi delle leggi ll.rr. 56/80 e 30/90.
Le attivita'
e le costruzioni abusive eventualmente sanabili devono rientrare nei limiti
temporali della legge 47/85 e sue successive integrazioni.
Per
edificato abusivo deve intendersi quello costituito da una pluralita' di
costruzioni abusive comportante una continuita' edificata ed una
rilevante modificazione dell'assetto del territorio.
Il PIRT,
disciplina con apposita normativa e con elaborazioni progettuali di livello esecutivo
(ai sensi degli artt.19, 20 della l.r. 56/80) oltre che la
eventuale sanatoria, anche la infrastrutturazione del sito, la destinazione ed eventuale edificazione delle aree
interstiziali, le opere di mitigazione e di compensazione
paesaggistico-ambientale.
Esso
costituisce comparto ai sensi dell'art.15 della l.r. 6/79 e successive
modificazioni, e segue le procedure della variante urbanistica ai sensi dell'art.16
della l.r. 56/80: ha i contenuti, gli elaborati e le procedure
descritti nell'allegato "A2" alle presenti Norme.
2. Gli
oneri derivanti dalla formazione e dalla attuazione del PIRT, definiti
specificando quanto prescritto dalla lettera i) del'art.20 della
l.r. 56/80, sono trasferiti globalmente nelle onerosita' delle
concessioni edilizie in sanatoria e sulle concessioni edilizie dell'eventuale nuovo edificato.
3. Il PIRT,
laddove gia' non sia stato formato, puo' diventare parte del PRG adeguato. Non puo' piu' essere
formato dopo la adozione del PRG adeguato al Piano.
ART. 7.09
-ATTIVAZIONE PROCEDURE DI RIDEFIZIONE DEI VINCOLI
1. In sede
di adeguamento del PRG al Piano, puo' essere proposta la attivazione delle procedure per la ridefinizione di vincoli vigenti.
ALLEGATI
Allegato A1:
ELABORATI TECNICI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA (ART.5.01)
Gli elaborati tecnici costituenti il progetto da allegare alla
domanda (in bollo, sottoscritta dal proprietario o avente titolo ai sensi
delle leggi urbanistiche) devono corrispondere a:
1. Lavori ricadenti in zone tipizzate da strumenti urbanistici
conformi al Piano (artt. 2.10, 2.11 e 5.06):
1.01- relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire,con
specifico riferimento ai completamenti esterni (materiali, tecnologie,
sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali, ecc.), con allegata
documentazione fotografica dello stato dei luoghi e degli edifici
(costituita da almeno quattro fotografie formato cartollina, prese dai
quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con
visione panoramica dei siti) con punti di presa indicati in uno stralcio
(allegato) della planimetria;
1.02- stralcio dello strumento urbanistico costituito dallo
stralcio (pari scala) della tavola di zonizzazione con specificazione
dell'area oggetto dei lavori e dallo stralcio della norme tecniche
relative alla zona;
1.03- planimetria dettagliata (scala 1:200 delle aree
interessate dai lavori con quotature altimetriche e posizionamento delle
alberature esistenti e di progetto); piante, prospetti, almeno due
sezioni (scala 1:100); particolari costrutti (scale varie) descrittivi
dei rapporti pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e
coloriture; tutti i grafici dovranno essere corredati dalle quote
significative plano-altimetriche e, quelle altimetriche devono essere
riferite ad un caposaldo certo non modificato dai lavori (ogni volta
possibile, su strada pubblica);
1.04- eventuali pareri o relazioni specialistiche sulle
peculiarita' paesaggistico-ambientali dei siti e sulla compatibilita' con
esse di quanto progettato.
2. Lavori ricadenti in zone tipizzate da strumenti urbanistici
non conformi al Piano (o,se presente, al Sottopiano):
2.1- Corografia dell'area interessata dai lavori, in scala
1:25.000 con estremi di identificazione delle tavole IGM pari scala;
2.2- Copia del foglio catastale con perimetrazione delle
particelle catastali interessate dai lavori;
2.3- Stralcio della tavola C.1 del Piano riportante l'ambito
territoriale esteso (art.1.04) entro cui ricade l'area interessata dai
lavori; stralcio delle Norme Tecniche del Piano con riporto degli
"indirizzi" (art. 2.02), "direttive" (art.3.05) di
tutela relative al sito; individuazione del/i sistema/i territoriale/i
(art. 3.01 e sg.) cui appartiene il sito e specificazione del rispetto
delle prescrizioni di base con i lavori previsti;
2.04- relazione tecnica illustrativa dei lavori da eseguire,con
specifico riferimento ai completamenti esterni (materiali, tecnologie,
sistemazioni al suolo, piantumazioni, esiti formali, ecc.), con allegata
documen-tazione fotografica dello stato dei luoghi e degli edifici
(costituita da almeno quattro fotografie formatocartollina, prese dai
quattro punti cardinali, e da almeno due fotografie pari formato con
visione panoramica dei siti) con punti di presa indicati in uno stralcio
(allegato) della planimetria;
2.05- stralcio dello strumento urbanistico costituito dallo
stralcio (pari scala) della tavola di zonizzazione con specificazione
dell'area oggetto dei lavori e dallo stralcio della norme tecniche
relative alla zona;
2.06- planimetria dettagliata (scala 1:200 delle aree
interessate dai lavori con quotature altimetriche e posizionamento delle
alberature esistenti e di progetto); piante, prospetti, almeno due
sezioni (scala 1:100);
particolari costrutti (scale varie) descrittivi dei rapporti
pieni/vuoti nei prospetti e dei relativi completamenti e coloriture;
tutti i grafici dovranno essere corredati dalle quote significative
plano-altimetriche e, quelle altimetriche devono essere riferite ad un
caposaldo certo non modificato dai lavori (ogni volta possibile, su
strada pubblica);
2.07- eventuali pareri o relazioni specialistiche sulle
peculiarita' paesaggistico-ambientali dei siti e sulla compatibilita' con
esse di quanto progettato.
Allegato A2 :
PIANI DI INTERVENTI DI RECUPERO TERRITORIALE
Contenuti:
Il Piano di Interventi di Recupero Territoriale (PIRT) precisa
ed esegue con specifica normativa e con elaborazioni progettuali la
eventuale sanatoria di attivita' ed interventi abusivi non sanabili ai
sensi della LR 56/80 e della LR 30/90 attraverso la redazione di
Strumento Urbanistico Esecutivo .
Il PIRT:
1.01 - perimetra l'area complessivamente interessata dagli
interventi e/o dalle attivita' abusive;
1.02 - specifica tutti gli interventi e/o attivita' presenti
nell'area con indicazione del relativo stato, consistenza e pertinenze di
ciascuna unita'; delle aree interstiziali libere, infrastrutture e
servizi;
1.03 - definisce i contenuti programmatici dell'intervento;
1.04 - esplicita gli Ambiti Territoriali Estesi (ATE) e gli
Ambiti Territoriali Distinti (ATD) presenti entro il perimetro del Piano,
ridefiniti anche in funzione dello stato di fatto e delle condizioni
essenziali di tutela e di valorizzazione delle risorse paesaggistiche ambientali
del sito;
1.05 - determina le infrastrutture (UP), i servizi (US) e le
aree pubbliche e/o private da assoggettare a specifico regime;
1.06 - individua planovolumetricamente gli edifici esistenti da
confermare (con concessione in sanatoria) e/o da delocalizzare, nonché
eventuali interventi e/o attivita' di completamento;
1.07 - precisa le destinazioni d'uso degli edifici e delle aree,
le tipologie edilizie, il verde (per le varie categorie) e l'arredo
urbano;
1.08 - detta le Norme Tecniche di Attuazione, le modalita' di
intervento degli aventi causa e gli eventuali poteri sostitutivi ai fini
attuativi;
1.09 - definisce il quadro economico relativo alle previsioni di
intervento con la ripartizione di tutti gli oneri a carico dei
proprietari interessati nel perimetro dell'area;
1.10 - prevede le modalita' di attuazione, i tempi necessari, i
soggetti attuatori, gli oneri finanziari indotti e quanto altro
necessario alla programmazione temporale dell'intervento.
2.Elaborati:
Il PIRT e' costituito dai seguenti elaborati:
2.01 - documento programmatico preliminare e relativi allegati
dove viene esplicitata la fase istruttoria per la redazione del Piano:
perimetrazione dell'ambito di intervento, definizione degli obiettivi,
dimensionamento della proposta, ricognizione dello stato fisico e
giuridico del territorio da assoggettare a recupero, definizione e
quantificazione dell'abusivismo, definizione e quantificazione delle aree
residuali, criteri per la determinazione della sanabilita' degli
interventi, carico insediativo esistente e prevedibile e connesse
infrastrutture e servizi, ripartizione degli oneri in funzione di un
quadro millesimale della consistenza edilizia esistente e prevedibile.
2.02 - relazione generale illustrativa contenente i seguenti elementi:
motivazione della scelta di perimetrazione in un quadro di convenienza
economica e sociale, rapportata alla continuita' dell'edificato e/o delle
attivita' ed alla rilevante modificazione dell'assetto del territorio;
valutazione del carico insediativo presente (abusivo e non);
caratteristiche degli abusi; quantita' di aree non interessate da processi
abusivi e loro destinazione; dotazione di infrastrutture e servizi;
presenza di beni paesaggistici (ATD); condizioni paesaggistiche di base
(ATE) derivanti dal PUTT/P e indotte dalla proposta di riassetto
territoriale; documentazione fotografica e quanto altro di documentario
per dare chiara esplicitazione all'intervento proposto.
2.03 - perimetrazione dell'area di intervento su cartografia
areofotogrammetrica in scala (almeno) 1:2000 con riporto degli ATE e
degli ATD, degli interventi abusivi (numerati), delle aree libere, delle
infrastrutture e dei servizi esistenti (pubblici e privati);
2.04 - perimetrazione dell'area d'intervento su cartografia
catastale aggiornata alla data di elaborazione del Piano in scala
(almeno) 1:2000 con individuazione degli interventi abusivi e delle loro
pertinenze (numerati), delle aree libere (numerate) e delle aree
destinate ad infrastrutture e servizi (numerate); della consistenza in
superficie, in volume e del carico insediativo complessivo, con la
esplicitazione della proprieta';
2.05 - ridefinizione degli ATE (ed eventualmente degli ATD in
caso di errori od omissioni del PUTT) in funzione dello stato di fatto,
della proposta di intervento e dei valori paesistico ambientali presenti.
2.06 - assetto planovolumetrico generale con individuazione
delle destinazioni (urbanistiche ed edilizie ammissibili) dei vari
interventi: infrastrutturali e di servizio (esistenti e di progetto);
residenziali, produttivi e terziari preesistenti (non oggetto di
sanatoria); residenziali, produttivi e terziari esistenti (abusivi
sanabili), residenziali, produttivi e terziari abusivi esistenti (non
sanabili); residenziali, produttivi e terziari di completamento (aree
interstiziali); nonché degli interventi destinati alla valorizzazione
delle risorse naturali presenti ed alla mitigazione dell'impatto
paesaggistico connesso al complessivo carico insediativo;
2.07 - definizione delle Unita' Minime di Intervento (UMI), delle
aree da assoggettare ad esproprio (o eventualmente da cedere), delle aree
e dei beni da sottoporre a immodifidicabilita' o trasformabilita'
condizionata ai soli valori paesistici, dei millesimi corrispondenti a
ciascuna unita' privata esistente o di progetto (numerate nell'elaborato
2.06);
2.08 - schema generale delle urbanizzazioni primarie UP
(viabilita' con annesso verde di cortina e parcheggi primari, rete di
pubblica illuminazione, rete fognaria bianca e nera, impianti consortili
di depurazione delle acque o opere di allaccio alla fogna ove esistente,
rete idrica, reti tecnologiche); schema generale delle urbanizzazioni
secondarie US (spazi eventuali per l'istruzione, per le attivita'
collettive, per i parcheggi e per il verde); progetto generale del verde
privato, pubblico e di cortina; progetto generale delle eventuali altre
opere di mitigazione e compensazione; progetto generale di tutela e
valorizzazione dei beni paesistici; progetto generale dell'arredo urbano;
2.09 - studi compositivi e tipologici con profili e sezioni in
scala tecnicamente adeguata dell'esistente (eventualmente oggetto di
adeguamento o completamento), delle nuove costruzioni e dei nuovi
interventi in genere;
2.10 - elenchi catastali di tutte le proprieta' interessate dal
Piano con la definizione della quota millesimale di partecipazione;
2.11 - elenchi e copie delle pratiche di condono edilizio
presentate con specifico riferimento alla numerazione riportata
all'elaborato di cui al punto 2.04 del presente allegato;
2.12 - norme tecniche di attuazione (NTA) per tutti gli
interventi pubblici e privati previsti, per le destinazioni d'uso
prevedibili, per la realizzazione delle infrastrutture e dei servizi, per
la esecuzione delle opere di mitigazione e compensazione, per il rilascio
delle concessioni in sanatoria, per il controllo sulle opere, sulla
corresponsione degli oneri, sugli espropri, sulle eventuali
delocalizzazioni e sugli atti necessari (convenzioni o atti unilaterali
d'obbligo a sottoscriversi ecc.);
2.13 - quadro economico e finanziario sulla onerosita' del piano,
per tutto quanto previsto, con puntuale specificazione della ripartizione
degli oneri in funzione dei millesimi esplicitati all'elaborato 2.07;
2.14 - studio di impatto paesaggistico ambientale di cui
all'art. 4.02 nelle NTA del PUTT/P.
3. Formazione ed approvazione:
3.01 - Il Piano di Interventi di Recupero Territoriale puo'
essere di iniziativa pubblica o privata: in tale secondo caso anche uno
solo degli aventi causa puo' predisporre gli atti e trasmetterli al Comune
che, ove ne ravvisi la convenienza sotto il profilo del pubblico
interesse, provvede ad avviare l'iter amministrativo per l'approvazione
secondo la disciplina di cui all'art.16 della lr 56/1980.
Allegato 3 :
INTERVENTI CONNESSI ALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA E PROCEDURE PER
L'ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA' AL PUTT/P
1. In riferimento ai contenuti di cui all'art. 2.02 (indirizzi
di tutela) e dell'art. 3.05 (direttive di tutela) l'attivita' di
coltivazione di nuove cave e di ampliamento di quelle esistenti, ferme
restando la disciplina di cui alla LR 37/85 e le competenze del Ministero
dell'Ambiente (circolare 9365/VIA del 18/12/92 inerente i poteri di
annullamento delle delibere di autorizzazione e la potesta' autorizzativa
surrogatoria e l'elenco degli elaborati da trasmettere al Ministero
dell'Ambiente per l'esercizio delle competenze previste nel combinato
disposto di cui all'art. 1 della LS 431/85 ed all'art. 2 lett. d della LS
349/86), deve coniugarsi con le finalita' della tutela del paesaggio e con
la disciplina connessa all'attuazione del PUTT/p.
2. Alla domanda per ottenere l'autorizzazione, di cui all'art.
12 della LR 37/85, dovra' allegarsi il progetto con la specificazione dei
seguenti elementi: stato giuridico dell'area secondo i contenuti di cui
ai successivi punti (2.01 e 2.02), presenza di beni paesistici
costitutivi, di cui ai successivi punti (2.03 e 2.04), condizioni
ambientali di cui ai successivi punti (2.05, 2.06, 2.07, 2.08 e 2.09);
nello specifico:
2.01 - le destinazioni derivanti dallo strumento urbanistico
vigente, relativi adempimenti e adeguamenti al PUTT/p (territori
costruiti, ATE, adeguamento, ecc.) e eventuali indicazioni derivanti da
altri piani territoriali o piani parco;
2.02 - il sistema dei vincoli di cui alla LS 1497/39, alla LS
1089/39, al RDL 3267/23, alla LS 394/91, LR 10/84 (vincoli faunistici);
2.03 - la localizzazione di beni geomorfologici, naturalistici e
storico culturali (ATD) di cui al PUTT/p con la puntuale specificazione,
in adeguata scala, delle aree di pertinenza e le aree annesse secondo le
prescrizioni di cui alle NTA;
2.04 - la specificazione degli Ambiti Territoriali Estesi (tipo
D, C, B e A) cosi' come definiti nelle tavole del PUTT/p o nel PRG
adeguato o in altra strumentazione di secondo livello di cui all'art.
2.05 delle NTA;
2.05 - la relazione sulle caratteristiche geologiche,
geomorfologiche, idrogeologiche dell'area di intervento con le relative
carte tematiche per illustrare la situazione litostratigrafica locale con
definizione dell'origine e della natura dei litotipi riconosciuti, i
lineamenti geomorfologicici della zona nonche' gli eventuali processi
morfologici ed i dissesti in atto o potenziali, i caratteri
geostrutturali delle formazioni tipo (stratificazione e discontinuita'),
lo schema di circolazione idrica superficiale e sotterranea; lo studio
geologico mirato ad individuare la presenza e le caratteristiche del
flusso idrico sotterraneo, l'esistenza di pozzi o sorgenti, la presenza
di falde idriche e loro regime (livello medio e massima escursione
intorno al livello medio della superficie piezometrica nel corso
dell'anno), la definizione dei rapporti fiume falda (direzione/i del
flusso delle acque sotterranee) -nel caso di cave ubicate in prossimita'
di corsi d'acqua-; gli utilizzi, anche potenziali, delle acque
sotterranee;
2.06 - la relazione geotecnica e geomeccanica comprendente le
sezioni indicanti la successione stratigrafica delle formazioni tipo
riconosciute nel sito, in seguito alla indagine geognostica effettuata e
la potenza delle diverse unita' stratigrafiche; la caratterizzazione
fisico-meccanica delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione
(compreso lo sterile) e la valutazione delle modifiche delle condizioni
attuali di stabilita' globali e locali del sito in seguito all'attivita' di
escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in
materia (D.M. LL.PP. 11 marzo 1988-DPR 9 aprile 1959 n.128);
2.07 - la relazione illustrante l'uso attuale del suolo e
relativa carta tematica; la vegetazione presente nella zona di intervento
e nel territorio circostante con relativa carta tematica, ove siano
individuate la struttura, la fisionomia e la composizione floristica dei
consorzi presenti; la valutazione degli effetti che l'intervento produce sull'assetto
vegetazionale e/o colturale preesistente;
2.08 - il progetto di coltivazione comprendente la corografía
della zona, ove risulti l'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel
quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio
limitrofo; planimetria ove siano localizzati tutti gli interventi
previsti per lo svolgimento dell'attivita' (quali aree di deposito, di
discarica, impianti di lavorazione, strade di accesso e rampe, ecc.);
elaborati grafici idonei a rappresentare la morfologia attuale del sito
(desunta da rilievo topografico), delle diverse eventuali fasi di
coltivazione, a fine coltivazione ed a indicare le misure previste in
ciascuna fase dei lavori per la regolazione ed il controllo dei deflussi
delle acque superficiali nell'area di cava; computo dei volumi dei
materiali che si prevede di estrarre e di quelli di risulta (per questi
ultimi distinguendo tra quelli che verranno riutilizzati e quelli che
devono essere posti a discarica); valutazione della rete viaria esistente
e sua idoneita' ad essere impiegata a servizio dell'attivita' proposta;
progetto di eventuali interventi connessi all'attivita' estrattiva (strade
di accesso, rampe, discariche, impianti di lavorazione, depositi per lo
stoccaggio di materiali);
2.09 - il progetto di ripristino contenente gli elaborati
grafici (planimetrie e sezioni) inerenti la morfologia prevista per il
sito a fine ripristino e nelle eventuali diverse fasi dell'intervento di
recupero; il progetto delle opere necessarie al recupero delle
caratteristiche ecologiche e paesaggistiche durante ed al termine della
coltivazione e di quelle finalizzate a minimizzare gli impatti
sull'ambiente derivanti dall'attivita' proposta (quali interventi di
minimizzazione degli inquinamenti da polvere, da rumore, ecc.); la
relazione comprendente la specificazione dei tempi di attuazione degli
interventi, da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione, dei
relativi costi, della destinazione finale del sito al termine dei lavori;
2.10 - le condizioni generali inerenti le visuali panoramiche
attraverso una documentazione cartografica e fotografica che riporti gli
effetti dell'intervento rispetto ai piu' significativi punti di visuale.
I vari tematismi richiesti verranno illustrati su basi
cartografiche di insieme prodotte, generalmente, nelle scale
1:5.000/1:25.000, su basi cartografiche di dettaglio, generalmente nelle
scale 1:500/1:2.000.
3. Fermo restando quanto disciplinato dalle leggi statali e
regionali in materia di attivita' estrattiva, per quanto connesso con il
paesaggio, la tutela e l'uso dei territorio e di conseguenza con
l'attuazione del PUTT/p, il rilascio della autorizzazione per nuova
attivita' o per l'ampliamento di attivita' esistente e' subordinato alla
seguente procedura:
3.01 - Ove l'area interessata ricade anche parzialmente in un
ATE di tipo A, B, C e D, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale
l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle NTA;
3.02 - ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/p (o non vi sia
uno strumento di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle NTA) nel caso
in cui l'area interessata dall'intervento ricada anche parzialmente in un
ATE di tipo A, B e C, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale
l'autorizzazione paesaggistica della proposta per la sola parte esterna
ai suddetti ATE;
3.03 - ove il PRG non risulti adeguato al PUTT/p (o non vi sia
uno strumento di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle NTA) nel caso
in cui l'area interessata dall'intervento ricada (in tutto o in parte) in
un ATE di tipo D, il proponente acquisisce dalla Giunta Regionale
l'autorizzazione paesaggistica della proposta;
3.04 - ove il PRG risulti adeguato al PUTT/p (o vi sia uno
strumento di secondo livello di cui all'art. 2.05 delle NTA) ferma
restando la disciplina normativa espressa dagli strumenti adeguati, il
Sindaco sentita la CEC provvede all'autorizzazione paesaggistica della
proposta;
3.05 - nel solo caso di ampliamento di una attivita' esistente,
ove la stessa ricada in un ATE di tipo B e C, ferme restando le
prescrizioni di base per "l'area di pertinenza", nella sola
"area annessa" possono essere verificate le condizioni per
l'autorizzazione paesaggistica della proposta: nel caso in cui il PRG non
risulti adeguato tale autorizzazione viene demandata alla Giunta
Regionale; nel caso in cui il PRG risulti adeguato o vi sia uno strumento
di secondo livello il Sindaco provvede all'autorizzazione paesaggistica
della proposta;
3.06 - in tutti i casi non contemplati nei precedenti punti
3.02, 3.03, 3.04 e 3.05, l'autorizzazione paesaggistica ha implicitamente
esito negativo.
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