Misure di lotta allo stadio giovanile dei vettori di Xylella fastidiosa su tutto il territorio regionale

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Prescrizione di applicazione delle misure fitosanitarie di lotta allo stadio giovanile dei vettori di Xylella fastidiosa

Data:

16 Marzo 2026

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Descrizione

Con la determina dirigenziale N. 39 del 11/03/2026 la Regione ha disposto l’applicazione obbligatoria di misure di lotta allo stadio giovanile dei vettori di Xylella fastidiosa su tutto il territorio regionale.

Gli interventi, obbligatori per tutti i proprietari, possessori o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni ricadenti nei Comuni del territorio regionale, consistono in lavorazioni superficiali del terreno, che possono essere effettuate tramite aratura, fresatura, erpicatura o trinciatura. Per chi esegue la trinciatura, il cotico erboso deve avere un’altezza massima di 10 cm.

Nelle aree di difficile accesso con mezzi meccanici, come declivi, bordi strada, banchine o rotatorie, è previsto l’impiego di mezzi fisici (pirodiserbo o vapore).

Solo in caso di impossibilità di intervento con tali mezzi, è consentito l’uso di trattamenti diserbanti, privilegiando prodotti a basso impatto ambientale.

  • nei comuni con altitudine media inferiore a 200 metri sul livello del mare (dati ISTAT), le lavorazioni devono essere eseguite obbligatoriamente dal 25 marzo al 30 aprile 2026;
  • nei comuni con altitudine media superiore a 200 metri sul livello del mare (dati ISTAT), le lavorazioni devono essere eseguite obbligatoriamente dal 10 aprile al 15 maggio 2026.

la presente misura fitosanitaria non va applicata nelle seguenti aree:

  • aree protette definite ai sensi della legge 394/91, ad eccezione degli oliveti, frutteti, vigneti, ivi presenti;
  • boschi;
  • pinete;
  • giardini privati.

Nei terreni con colture erbacee in atto quali: cereali, proteaginose, colture orticole da pieno campo e industriali, colture foraggere, colture floricole e terreni adibiti a pascolo, se sono presenti piante di olivo, mandorlo o altre prunoidee, le lavorazioni del terreno devono essere effettuate solo sotto la chioma :

Le suddette lavorazioni dei terreni devono essere eseguite da:

  • proprietari/conduttori di terreni agricoli;
  • proprietari/gestori (soggetti pubblici e privati) delle superfici agricole non coltivate, aree a verde pubblico, bordi delle strade, canali, superfici  demaniali; 

I soggetti pubblici possono delegare l’esecuzione di tali attività agli agricoltori ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 rubricato “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

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Ultimo aggiornamento: 17/03/2026, 13:36