Comunicazione Utilizzazione Acque di Vegetazione e Sanse Umide

  • Servizio attivo

La predetta comunicazione, preventiva ai sensi dell'Art. 3 del R.R. n° 27/07 unitamente ad altre richieste di autorizzazioni in materia ambientale, confluiscono nell'A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) quale provvedimento abilitativo unico.


A chi è rivolto

Imprese, titolari di frantoi oleari e soggetti da essi delegati alla sottoscrizione e presentazione telematica della pratica.

Descrizione

  1. Il legale rappresentante del frantoio, che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide, è tenuto a presentare annualmente al Comune in cui sono ubicati i terreni e all’Arpa, in qualità di autorità competente al controllo, la Comunicazione conforme a quanto riportato nell’Allegato 1 al presente Regolamento e a quanto presente nella relazione tecnica i cui contenuti sono indicati nell’allegato 2, almeno trenta giorni prima dell’inizio dello spandimento.

Qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più Comuni, la Comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei Sindaci interessati.

  1. Per il primo spandimento la Comunicazione deve essere redatta secondo le seguenti modalità:

a) per i frantoi con capacità effettiva di lavorazione superiore a 2 t nelle otto ore, deve riportare tutti contenuti dell'Allegato 1 e 2 del presente Regolamento;

b) per i frantoi aventi capacità effettiva di lavorazione uguale od inferiore a 2 t di olive nelle otto ore, deve riportare le informazioni di cui all'allegato 1 del presente Regolamento ad eccezione di quelle richieste alla parte A punti: 4; a); b) punto 4.

3. Per gli spandimenti successivi, la Comunicazione deve contenere i dati di cui all’allegato 1, lettere B e C, mentre i dati di cui alla lettera D devono essere comunicati solo in caso di loro variazione. Deve essere, inoltre, comunicata qualsiasi variazione dei dati contenuti nella relazione tecnica ovvero che la stessa non ha subito variazioni.

4. La Comunicazione deve essere conservata per cinque anni e deve essere esibita ad ogni controllo da parte dell’Autorità competente.

Come fare

La comunicazione deve essere inoltrata tramite il portale: Sportello Unico delle Attività Produttive (Impresa in un giorno) che consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli enti coinvolti nelle diverse fasi relative ad attività produttive e di presentazione di servizi, finalizzata all'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.).

Cosa serve

Modulistica da compilare sul portale Sportello Unico delle Attività Produttive (Impresa in un giorno).

Cosa si ottiene

Ricevuta di presentazione.

Tempi e scadenze

La Comunicazione deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello spargimento sulle superfici agrarie. Qualora i siti di spandimento ricadano nel territorio di due o più Comuni, la Comunicazione deve essere effettuata ad ognuno dei Sindaci interessati.

Vincoli

Accedi al servizio

Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Ulteriori informazioni

E' vietato spandere le acque di vegetazione e le sanse umide sulle categorie di terreni di cui all'Art. 5 del Regolamento Regionale n° 27 del 07/12/2007.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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