Elezioni Amministrative 2026 – Rendicontazione spese campagna elettorale

Dettagli della notizia

Ogni singolo candidato alle elezioni amministrative dei comuni con più di 15.000 abitanti, anche se non eletto, entro il termine di tre mesi dalla data di proclamazione degli eletti è obbligato a presentare al Collegio Regionale di Garanzia.

Data:

15 Aprile 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

Ai sensi dei commi 2 e 6 dell’art. 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ogni singolo candidato alle elezioni amministrative dei comuni con più di 15.000 abitanti, anche se non eletto, entro il termine di tre mesi dalla data di proclamazione degli eletti è obbligato a presentare al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, costituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione, la dichiarazione relativa alle spese sostenute e alle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441.

I candidati che non hanno sostenuto alcuna spesa né fruito di servizi né contratto debiti e obbligazioni sono tenuti a rendere una dichiarazione giurata dal contenuto negativo (DICHIARAZIONE MODELLO B).

Nel caso contrario, i candidati sono tenuti a rendicontare e documentare al medesimo Collegio le somme proprie utilizzate e i contributi e servizi eventualmente ricevuti (“Entrate”) nonché le spese sostenute, il valore dei servizi utilizzati, i debiti e le obbligazioni assunte (“Uscite”) (art. 7, commi 2 e 6, L. 515/1993; DICHIARAZIONE MODELLO A).

Di seguito la modulistica prevista:

Ultimo aggiornamento: 16/04/2026, 15:52